Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 12986 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. LEMBO GIUSEPPE N.Q. CP_1 CP_2 CP_1
Resistente
All'udienza di discussione del 18.02.2025 ha pronunziato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara che la ricorrente possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8,
Legge 12 Marzo 1999, n. 68 ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali del
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che compensa per CP_1
la metà e liquida in € 650,00, per compenso professionale oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1
espletate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 25.10.2023, il ricorrente affermava di avere presentato in data 17.02.2022 domanda in via amministrativa al fine di ottenere i benefici economici previsti per gli invalidi civili (iscrizione negli elenchi
CP_ speciali) e citava in giudizio l' per vedere riconosciuto il proprio diritto alla prestazione richiesta – essendo decorsi dalla data della domanda oltre 120 giorni senza alcun riscontro;
premesso che, instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1
contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto;
- premesso che al presente giudizio veniva riunito quello portante R.G. n. 12987/
pendete tra le stesse parti, relativo alla medesima domanda amministrativa del
17.02.2022 avente ad oggetto l'accertamento del 67% di invalidità civile ai fini dell'esenzione ticket ex art. 6 D.M. 1.02.1991;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, con l'effettuazione di consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'odierna udienza;
- premesso che, alla luce del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 che testualmente dispone “in materia di assistenza obbligatoria la richiesta
all'istituto si intende ad ogni effetto di legge respinta quando siano trascorsi 120
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato”;
- che la citata norma di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore della a legge n. 102 del 2009 per effetto della quale a decorrere dal primo gennaio 2010
viene trasferito alla competenza esclusiva dell' l'intero procedimento amministrativo volto all'accertamento del diritto CP_1
ai benefici di legge in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, ha concluso per il riconoscimento di un valore del 55% % di invalidità civile tale da poter conseguire il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68, acquisendone i relativi benefici atteso che a tal fine è sufficiente un' invalidità pari almeno al 46% ma non utile ai fini dell'esenzione ticket;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti);
- ritenuto, pertanto, che va dichiarato che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari e di reddito necessari limitatamente all'iscrizione negli elenchi per gli invalidi civili mentre detti requisiti non sussistono ai fini della domanda di esenzione ticket;
- ritenuto che considerato l'esito complessivo della lite, le spese devono essere compensate per la metà e si liquidano come da dispositivo in favore del procuratore che ha dichiarato di averle anticipate.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18/02/2025.
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AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro