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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/11/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA CA, all'esito dell'udienza del 05/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 254 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gloria Parte_1 CodiceFiscale_1
RI AT e TO TA
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.1.2025, – premesso che, con missiva Parte_1
CP_ datata 13.1.2022, l' le aveva chiesto in restituzione l'importo di euro 1.633,72, asseritamente erogatole in eccedenza sulla sua pensione d'inabilità cat. INVCIV n. 07104568
e relativamente al periodo dall'1.1.2022 al 28.2.2022 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, denunciando la violazione del principio del legittimo affidamento nonché l'assoluta genericità del provvedimento di determinazione dell'indebito.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall alla sig.ra CP_1 Parte_1 non è ripetibile – e, per l'effetto 2) accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve all CP_1 per tutto quanto dedotto nella parte IN DIRITTO ai punti A) – B); 2) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri accessori da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. L' , ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando Controparte_2 definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 5.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema d'indebito previdenziale (o assistenziale, come nella specie), spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
2.2. Nel caso in esame, con la missiva datata 13.1.2022 (doc. 1, fascicolo di parte ricorrente)
l' si limitava ad informare l'assistita che la pensione in suo godimento era stata CP_2 ricalcolata a partire dall'1.1.2022 e che dal ricalcolo era derivato, fino al 28.2.2022, un debito a suo carico di euro 1.633,72.
Trattasi, com'è evidente, di motivazione generica, che non reca il minimo accenno circa le ragioni sottese alla dedotta revisione delle operazioni di calcolo.
Neppure nel corso del presente giudizio l' – rimasto, come detto, contumace – ha CP_2 inteso fornire, mediante dati e parametri contabili chiari, indicazioni sufficientemente idonee ad evidenziare gli elementi costitutivi della pretesa restitutoria.
2.3. Alla luce di quanto precede, deve dichiararsi l'irripetibilità della somma di euro 1.633,72, CP_ quale pretesa dall' con lettera del 13.1.2022.
Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle residue questioni introdotte dalla parte ricorrente.
2 3. Le spese processuali – liquidate come da infrascritto dispositivo, ai sensi del D.M. n. CP_ 147/2022 – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. VA CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 254/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro 1.633,72, CP_ quale pretesa dall' con lettera del 13.1.2022;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00, oltre i.v.a., CP_2
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli
Avv.ti Gloria RI AT e TO TA.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/11/2025
Il Giudice
VA CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA CA, all'esito dell'udienza del 05/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 254 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gloria Parte_1 CodiceFiscale_1
RI AT e TO TA
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.1.2025, – premesso che, con missiva Parte_1
CP_ datata 13.1.2022, l' le aveva chiesto in restituzione l'importo di euro 1.633,72, asseritamente erogatole in eccedenza sulla sua pensione d'inabilità cat. INVCIV n. 07104568
e relativamente al periodo dall'1.1.2022 al 28.2.2022 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, denunciando la violazione del principio del legittimo affidamento nonché l'assoluta genericità del provvedimento di determinazione dell'indebito.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall alla sig.ra CP_1 Parte_1 non è ripetibile – e, per l'effetto 2) accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve all CP_1 per tutto quanto dedotto nella parte IN DIRITTO ai punti A) – B); 2) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri accessori da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. L' , ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando Controparte_2 definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 5.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema d'indebito previdenziale (o assistenziale, come nella specie), spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
2.2. Nel caso in esame, con la missiva datata 13.1.2022 (doc. 1, fascicolo di parte ricorrente)
l' si limitava ad informare l'assistita che la pensione in suo godimento era stata CP_2 ricalcolata a partire dall'1.1.2022 e che dal ricalcolo era derivato, fino al 28.2.2022, un debito a suo carico di euro 1.633,72.
Trattasi, com'è evidente, di motivazione generica, che non reca il minimo accenno circa le ragioni sottese alla dedotta revisione delle operazioni di calcolo.
Neppure nel corso del presente giudizio l' – rimasto, come detto, contumace – ha CP_2 inteso fornire, mediante dati e parametri contabili chiari, indicazioni sufficientemente idonee ad evidenziare gli elementi costitutivi della pretesa restitutoria.
2.3. Alla luce di quanto precede, deve dichiararsi l'irripetibilità della somma di euro 1.633,72, CP_ quale pretesa dall' con lettera del 13.1.2022.
Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle residue questioni introdotte dalla parte ricorrente.
2 3. Le spese processuali – liquidate come da infrascritto dispositivo, ai sensi del D.M. n. CP_ 147/2022 – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. VA CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 254/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro 1.633,72, CP_ quale pretesa dall' con lettera del 13.1.2022;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00, oltre i.v.a., CP_2
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli
Avv.ti Gloria RI AT e TO TA.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/11/2025
Il Giudice
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