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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 490/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VARIATI Parte_1 C.F._1
NICOLETTA
RICORRENTE
E
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CINZIA GENOVESI
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto in Santa Ana (California) il 23 maggio
2019 con la IG e la nascita del figlio in data 27 Controparte_1 Per_1 dicembre 2019, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale per l'insorgere di controversie, legate a motivi non solo caratteriali ma anche economici, che rendevano intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale, con ricorso depositato in data 28.2.2025, e poi ritualmente notificato, il signor Parte_1 lamentando la violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art 143 c.c. da parte della moglie e presumendo l'esistenza di relazioni extraconiugali della stessa, evocava in causa la IG per sentir pronunciare la Controparte_1 separazione con addebito nei di lei riguardi alle condizioni che si riportano: “
a) Dichiarare - anche con sentenza non definitiva - la separazione personale dei coniugi
1 e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. con addebito Parte_1 Controparte_1 alla moglie per il suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ed ordinare al Comune di Carrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.18 parte 2 , serie C, Ufficio 1 ); b) affidare il figlio minore Per_2 in modo condiviso con collocazione paritetica presso entrambi i genitori;
il padre
[...] terrà con sé il figlio secondo il calendario già in atto e concordato tra le parti ( nella prima settimana del mese il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il mercoledì ed il fine settimana dal venerdì sino alla domenica sera;
la seconda settimana del mese, il padre terrà con sé il figlio il giovedì e venerdì e coì via di settimana in settimana); il minore trascorrerà le festività Natalizie e Pasquali con l'uno l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo;
il padre potrà tenere con sé il figlio per
n. 15-20 giorni consecutivi durante le vacanze estive e per una vacanza di sette giorni durante il periodo invernale;
c) assegnare la casa familiare sita in Livorno via Bonamici
n. 14 condotta in locazione, in maniera alternata ad entrambi i genitori, i quali si alterneranno nell'abitarla nei momenti in cui terranno con sé il figlio;
d) disporre che la Signora versi al Signor entro il giorno 3 di ogni mese la Controparte_1 Parte_1 quota di sua spettanza del costo del canone di locazione, spese condominiali ed utenze, pari al 50% del costo totale mensile;
e) disporre che i genitori provvedano al mantenimento ordinario del figlio in modo diretto, con suddivisione delle spese straordinarie al 50%, spese da individuarsi secondo il protocollo adottato dal CNF , da concordarsi preventivamente e da documentarsi fiscalmente;
f) l'assegno unico ed altre eventuali indennità che verranno erogate in favore del minore saranno suddivise al
50% tra i genitori;
g) condannare la Signora al risarcimento del Controparte_1 danno per violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale di cui all'art 143 c,c.
Vinte le spese e compensi di causa.”
Si costituiva in causa la IG la quale non si opponeva Controparte_1 alla richiesta di separazione da parte del marito, ma contestava fermamente la richiesta di addebito infondata in quanto articolata su mere illazioni tese a denigrarla;
la resistente rilevava, invero, l'assenza di collaborazione da parte del marito nella gestione del figlio e delle problematiche relative al minore, nonché, tra l'altro, la sperequazione reddituale esistente tra i coniugi. La resistente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni. “[…] -rigettare la domanda di addebito ex adverso svolta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare posta in Livorno, Via
Bonamici n. 14 in maniera alternata ad entrambi i genitori in quanto non rispondente al superiore interesse del figlio;
e conseguentemente pronunciare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e alle seguenti condizioni: 1) Controparte_1 Parte_1 disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, la quale si trasferirà in Livorno, Via Bois n. 5
a casa dei propri genitori fino a quando non reperirà un'idonea abitazione ad un
2 canone accessibile;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore. Per quanto riguarda i tempi di permanenza, il minore starà con il padre: tutte le settimane il martedì dalle ore 18,30 alle ore 20,30 e, a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera. Il minore, inoltre, trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di Natale ed il giorno seguente con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12, 01/01, 06/01 e viceversa l'anno successivo. Il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre e così pure il giorno di Pasquetta
e viceversa per l'anno successivo, così come tutte le ulteriori feste civili e religiose.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere il figlio con sé due settimane, anche consecutive, con preavviso all'altro genitore entro il mese di maggio. 2) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 500,00= da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat. Le spese dell'asilo (inclusa la mensa), della logopedia
e della psicomotricità saranno a carico esclusivo del padre. Le altre spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio da individuarsi secondo le Linee Guida del
CNF del 29/11/2017 saranno a carico delle pari nella misura del 50% ciascuno. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 20 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni;
3)l'assegno unico spettante sarà percepito al 50% dalle parti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 19/6/2025, dopo averle ascoltate, il Giudice tentava una composizione bonaria di tutte le questioni pendenti tra di esse e, all'esito di ampia discussione, le parti si accordavano aderendo alla proposta del Giudice relativamente alle modalità di gestione del figlio . Le parti presenti davano dunque atto di voler definire la Per_1 separazione, quanto alle modalità di gestione del bimbo, a partire da luglio
2025, alle seguenti condizioni: “[…] starà con il padre tre week end al Per_1 mese, indicativamente, il primo ed il terzo week end del mese, dal venerdì sera, 19:30, prima di cena, fino alla domenica sera alle 19:00, con cena a casa della madre, oltre un ulteriore fine settimana dal sabato alle ore 14:00 alla domenica alle ore 19:00.
Durante la settimana, il martedì, starà con il padre dalle 19:00 alle 21:00 con Per_1 cena.
Sono fatti salvi migliori accordi tra le parti, anche quanto ad eventuali ulteriori occasioni settimanali di frequentazione tra e il padre. Per_1
3 Durante i periodi estivi di vacanza le parti convengono che starà con Per_1 ciascuno dei genitori 15 giorni anche non continuativi, periodo che dovrà essere concordato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e, per quest'anno, entro il 7 luglio.
Le parti convengono in ogni caso che starà con la madre per quest'estate Per_1 durante la settimana di ferie della stessa, dall'11 al 17 agosto, salvo migliori indicazioni.
Le festività religiose e civili le trascorrerà con ciascuno dei genitori, di anno Per_1 in anno, in maniera alternata;
durante il periodo natalizio il bimbo starà con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno il Natale e la Vigilia, così come il 31 dicembre ed il 1° gennaio.”
Quanto invece all'aspetto economico, avanzata proposta conciliativa da parte del Giudice anche su tale punto, le parti si accordavano in tal senso con alcune modifiche inerenti il quantum, proposte dal procuratore di parte ricorrente ed accettate dalla resistente, il tutto prevedendo: “[…] un contributo al mantenimento a carico del padre in favore del bimbo pari ad euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT;
l'assegno unico verrà percepito al 100% integralmente dalla madre;
le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti ed identificate secondo protocollo CNF, da concordarsi previamente e successivamente documentarsi ai fini del rimborso.
Le spese relative alla mensa scolastica saranno in ogni caso divise tra le parti al 50%.
Rinuncia alla domanda di addebito e alle altre domande accessorie proposte.
Spese di lite compensate.”
Può in questa sede ulteriormente rilevarsi che, alla luce degli accordi assunti e tenuto conto che alcuna contestazione è stata in atti sollevata quanto alla reciproca capacità genitoriale e dunque al conseguente regime di affidamento condiviso, per il quale entrambe le parti avevano già concluso dei rispettivi atti, il bambino sarà affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione principale presso la madre nella casa coniugale sita in Livorno, Via Bois n. 5, casa dei genitori della IG CP_1
I procuratori delle parti concludevano dunque come da proposta del Giudice, salvo quanto diversamente concordato su indicazione del procuratore di parte ricorrente, chiedendo la rimessione degli atti al Collegio per la decisione con rinuncia alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e agli ulteriori scritti difensivi.
Il Giudice, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
4 2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono quindi essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Carrara (MS) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Santa Ana
(California) il 23 maggio 2019 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Carrara (MS) - atto n. 18, parte 2, Ufficio 1 - Serie C, Anno 2022;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione principale presso la madre nella casa dei suoi genitori sita in Livorno, Via Bois n. 5;
2) la frequentazione di con entrambi i genitori, a partire da luglio Per_1
2025, avverrà secondo il seguente calendario:
5 starà con il padre tre week end al mese, indicativamente, il primo ed Per_1 il terzo week end del mese, dal venerdì sera, 19:30, prima di cena, fino alla domenica sera alle 19:00, con cena a casa della madre, oltre un ulteriore fine settimana dal sabato alle ore 14:00 alla domenica alle ore 19:00.
Durante la settimana, il martedì, starà con il padre dalle 19:00 alle Per_1
21:00 con cena.
Sono fatti salvi migliori accordi tra le parti, anche quanto ad eventuali ulteriori occasioni settimanali di frequentazione tra e il padre. Per_1
Durante i periodi estivi di vacanza le parti convengono che starà con Per_1 ciascuno dei genitori 15 giorni anche non continuativi, periodo che dovrà essere concordato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e, per quest'anno, entro il 7 luglio.
Le parti convengono in ogni caso che starà con la madre per Per_1 quest'estate durante la settimana di ferie della stessa, dall'11 al 17 agosto, salvo migliori indicazioni.
Le festività religiose e civili le trascorrerà con ciascuno dei genitori, Per_1 di anno in anno, in maniera alternata;
durante il periodo natalizio il bimbo starà con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno il Natale e la Vigilia, così come il 31 dicembre ed il 1° gennaio.
3) il signor corrisponderà alla IG a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento di la somma mensile di euro 250,00, Per_1 rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT;
4) l'assegno unico verrà percepito al 100% integralmente dalla madre, IG
; Controparte_1
5) le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti ed identificate secondo protocollo CNF, da concordarsi previamente e successivamente documentarsi ai fini del rimborso;
6) Le spese relative alla mensa scolastica saranno in ogni caso divise tra le parti al 50%.
7) rinuncia alla domanda di addebito e alle altre domande accessorie proposte in causa.
8) Spese di lite compensate,
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 23.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 490/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VARIATI Parte_1 C.F._1
NICOLETTA
RICORRENTE
E
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CINZIA GENOVESI
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto in Santa Ana (California) il 23 maggio
2019 con la IG e la nascita del figlio in data 27 Controparte_1 Per_1 dicembre 2019, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale per l'insorgere di controversie, legate a motivi non solo caratteriali ma anche economici, che rendevano intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale, con ricorso depositato in data 28.2.2025, e poi ritualmente notificato, il signor Parte_1 lamentando la violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art 143 c.c. da parte della moglie e presumendo l'esistenza di relazioni extraconiugali della stessa, evocava in causa la IG per sentir pronunciare la Controparte_1 separazione con addebito nei di lei riguardi alle condizioni che si riportano: “
a) Dichiarare - anche con sentenza non definitiva - la separazione personale dei coniugi
1 e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. con addebito Parte_1 Controparte_1 alla moglie per il suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ed ordinare al Comune di Carrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.18 parte 2 , serie C, Ufficio 1 ); b) affidare il figlio minore Per_2 in modo condiviso con collocazione paritetica presso entrambi i genitori;
il padre
[...] terrà con sé il figlio secondo il calendario già in atto e concordato tra le parti ( nella prima settimana del mese il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il mercoledì ed il fine settimana dal venerdì sino alla domenica sera;
la seconda settimana del mese, il padre terrà con sé il figlio il giovedì e venerdì e coì via di settimana in settimana); il minore trascorrerà le festività Natalizie e Pasquali con l'uno l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo;
il padre potrà tenere con sé il figlio per
n. 15-20 giorni consecutivi durante le vacanze estive e per una vacanza di sette giorni durante il periodo invernale;
c) assegnare la casa familiare sita in Livorno via Bonamici
n. 14 condotta in locazione, in maniera alternata ad entrambi i genitori, i quali si alterneranno nell'abitarla nei momenti in cui terranno con sé il figlio;
d) disporre che la Signora versi al Signor entro il giorno 3 di ogni mese la Controparte_1 Parte_1 quota di sua spettanza del costo del canone di locazione, spese condominiali ed utenze, pari al 50% del costo totale mensile;
e) disporre che i genitori provvedano al mantenimento ordinario del figlio in modo diretto, con suddivisione delle spese straordinarie al 50%, spese da individuarsi secondo il protocollo adottato dal CNF , da concordarsi preventivamente e da documentarsi fiscalmente;
f) l'assegno unico ed altre eventuali indennità che verranno erogate in favore del minore saranno suddivise al
50% tra i genitori;
g) condannare la Signora al risarcimento del Controparte_1 danno per violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale di cui all'art 143 c,c.
Vinte le spese e compensi di causa.”
Si costituiva in causa la IG la quale non si opponeva Controparte_1 alla richiesta di separazione da parte del marito, ma contestava fermamente la richiesta di addebito infondata in quanto articolata su mere illazioni tese a denigrarla;
la resistente rilevava, invero, l'assenza di collaborazione da parte del marito nella gestione del figlio e delle problematiche relative al minore, nonché, tra l'altro, la sperequazione reddituale esistente tra i coniugi. La resistente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni. “[…] -rigettare la domanda di addebito ex adverso svolta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare posta in Livorno, Via
Bonamici n. 14 in maniera alternata ad entrambi i genitori in quanto non rispondente al superiore interesse del figlio;
e conseguentemente pronunciare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e alle seguenti condizioni: 1) Controparte_1 Parte_1 disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, la quale si trasferirà in Livorno, Via Bois n. 5
a casa dei propri genitori fino a quando non reperirà un'idonea abitazione ad un
2 canone accessibile;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore. Per quanto riguarda i tempi di permanenza, il minore starà con il padre: tutte le settimane il martedì dalle ore 18,30 alle ore 20,30 e, a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera. Il minore, inoltre, trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di Natale ed il giorno seguente con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12, 01/01, 06/01 e viceversa l'anno successivo. Il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre e così pure il giorno di Pasquetta
e viceversa per l'anno successivo, così come tutte le ulteriori feste civili e religiose.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere il figlio con sé due settimane, anche consecutive, con preavviso all'altro genitore entro il mese di maggio. 2) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 500,00= da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat. Le spese dell'asilo (inclusa la mensa), della logopedia
e della psicomotricità saranno a carico esclusivo del padre. Le altre spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio da individuarsi secondo le Linee Guida del
CNF del 29/11/2017 saranno a carico delle pari nella misura del 50% ciascuno. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 20 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni;
3)l'assegno unico spettante sarà percepito al 50% dalle parti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 19/6/2025, dopo averle ascoltate, il Giudice tentava una composizione bonaria di tutte le questioni pendenti tra di esse e, all'esito di ampia discussione, le parti si accordavano aderendo alla proposta del Giudice relativamente alle modalità di gestione del figlio . Le parti presenti davano dunque atto di voler definire la Per_1 separazione, quanto alle modalità di gestione del bimbo, a partire da luglio
2025, alle seguenti condizioni: “[…] starà con il padre tre week end al Per_1 mese, indicativamente, il primo ed il terzo week end del mese, dal venerdì sera, 19:30, prima di cena, fino alla domenica sera alle 19:00, con cena a casa della madre, oltre un ulteriore fine settimana dal sabato alle ore 14:00 alla domenica alle ore 19:00.
Durante la settimana, il martedì, starà con il padre dalle 19:00 alle 21:00 con Per_1 cena.
Sono fatti salvi migliori accordi tra le parti, anche quanto ad eventuali ulteriori occasioni settimanali di frequentazione tra e il padre. Per_1
3 Durante i periodi estivi di vacanza le parti convengono che starà con Per_1 ciascuno dei genitori 15 giorni anche non continuativi, periodo che dovrà essere concordato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e, per quest'anno, entro il 7 luglio.
Le parti convengono in ogni caso che starà con la madre per quest'estate Per_1 durante la settimana di ferie della stessa, dall'11 al 17 agosto, salvo migliori indicazioni.
Le festività religiose e civili le trascorrerà con ciascuno dei genitori, di anno Per_1 in anno, in maniera alternata;
durante il periodo natalizio il bimbo starà con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno il Natale e la Vigilia, così come il 31 dicembre ed il 1° gennaio.”
Quanto invece all'aspetto economico, avanzata proposta conciliativa da parte del Giudice anche su tale punto, le parti si accordavano in tal senso con alcune modifiche inerenti il quantum, proposte dal procuratore di parte ricorrente ed accettate dalla resistente, il tutto prevedendo: “[…] un contributo al mantenimento a carico del padre in favore del bimbo pari ad euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT;
l'assegno unico verrà percepito al 100% integralmente dalla madre;
le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti ed identificate secondo protocollo CNF, da concordarsi previamente e successivamente documentarsi ai fini del rimborso.
Le spese relative alla mensa scolastica saranno in ogni caso divise tra le parti al 50%.
Rinuncia alla domanda di addebito e alle altre domande accessorie proposte.
Spese di lite compensate.”
Può in questa sede ulteriormente rilevarsi che, alla luce degli accordi assunti e tenuto conto che alcuna contestazione è stata in atti sollevata quanto alla reciproca capacità genitoriale e dunque al conseguente regime di affidamento condiviso, per il quale entrambe le parti avevano già concluso dei rispettivi atti, il bambino sarà affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione principale presso la madre nella casa coniugale sita in Livorno, Via Bois n. 5, casa dei genitori della IG CP_1
I procuratori delle parti concludevano dunque come da proposta del Giudice, salvo quanto diversamente concordato su indicazione del procuratore di parte ricorrente, chiedendo la rimessione degli atti al Collegio per la decisione con rinuncia alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e agli ulteriori scritti difensivi.
Il Giudice, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
4 2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono quindi essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minore . Per_1
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Carrara (MS) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Santa Ana
(California) il 23 maggio 2019 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Carrara (MS) - atto n. 18, parte 2, Ufficio 1 - Serie C, Anno 2022;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione principale presso la madre nella casa dei suoi genitori sita in Livorno, Via Bois n. 5;
2) la frequentazione di con entrambi i genitori, a partire da luglio Per_1
2025, avverrà secondo il seguente calendario:
5 starà con il padre tre week end al mese, indicativamente, il primo ed Per_1 il terzo week end del mese, dal venerdì sera, 19:30, prima di cena, fino alla domenica sera alle 19:00, con cena a casa della madre, oltre un ulteriore fine settimana dal sabato alle ore 14:00 alla domenica alle ore 19:00.
Durante la settimana, il martedì, starà con il padre dalle 19:00 alle Per_1
21:00 con cena.
Sono fatti salvi migliori accordi tra le parti, anche quanto ad eventuali ulteriori occasioni settimanali di frequentazione tra e il padre. Per_1
Durante i periodi estivi di vacanza le parti convengono che starà con Per_1 ciascuno dei genitori 15 giorni anche non continuativi, periodo che dovrà essere concordato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e, per quest'anno, entro il 7 luglio.
Le parti convengono in ogni caso che starà con la madre per Per_1 quest'estate durante la settimana di ferie della stessa, dall'11 al 17 agosto, salvo migliori indicazioni.
Le festività religiose e civili le trascorrerà con ciascuno dei genitori, Per_1 di anno in anno, in maniera alternata;
durante il periodo natalizio il bimbo starà con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno il Natale e la Vigilia, così come il 31 dicembre ed il 1° gennaio.
3) il signor corrisponderà alla IG a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento di la somma mensile di euro 250,00, Per_1 rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT;
4) l'assegno unico verrà percepito al 100% integralmente dalla madre, IG
; Controparte_1
5) le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti ed identificate secondo protocollo CNF, da concordarsi previamente e successivamente documentarsi ai fini del rimborso;
6) Le spese relative alla mensa scolastica saranno in ogni caso divise tra le parti al 50%.
7) rinuncia alla domanda di addebito e alle altre domande accessorie proposte in causa.
8) Spese di lite compensate,
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 23.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
6