Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 04/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG 621/2022
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 4 marzo 2025
PROC. N. 621/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Mauro PLESCIA, come da procura in atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Martiri della Resistenza, 34 -Termoli (CB).
ricorrente contro
, in persona del titolare Controparte_1 Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Larino (CB) alla Via F. Iovine n. 11 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Michele Urbano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti. resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso domandando di “1) accertare e dichiarare il Parte_1
diritto del ricorrente di percepire le differenze retributive ed il TFR maturati nel periodo compreso tra il 20 novembre 2014 ed il 20 maggio 2021;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire la somma complessiva lorda pari ad euro 77.887,60 - come specificato nella narrativa del presente ricorso - a titolo di lavoro supplementare e straordinario e TFR, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria da ogni
3) condannare IMPRESA INDIVIDUALE Controparte_1
, in persona del titolare, al pagamento in favore del signor
[...] Parte_1
della somma complessiva lorda pari ad euro 77.887,60 - come specificato nella narrativa del presente ricorso - a titolo di lavoro supplementare e straordinario e TFR, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo, o della maggiore o minore somma che sarà accertata nel presente giudizio”.
Il si costituiva in giudizio resistendo nel Controparte_1 merito alla domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante le prove orali, essa era successivamente trattenuta in decisione con trattazione scritta.
Il ricorso è fondato.
In tema di lavoro straordinario, si rammenta che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 16150 del 19/06/2018 (Rv. 649482 - 01). Inoltre, “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 4076 del 20/02/2018 (Rv. 647446 - 01).
Si tratta di principi di diritto pacificamente applicabili anche all'ipotesi del lavoro supplementare, per le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto al tempo parziale, ma all'interno dell'orario lavorativo pieno di tipo ordinario.
Ebbene, nel presente giudizio ha trovato riscontro probatorio lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente secondo la ricostruzione che si legge nell'atto introduttivo.
Segnatamente, ha dichiarato di aver lavorato dal novembre 2014 al dicembre 2017 dal Pt_1 lunedì al venerdì dalle 8:00 alle13:00 e dalle 14:30 alle 18:30, mentre il sabato dalle 8:00 alle
12:30. Nel periodo compreso, invece, da gennaio 2018 a maggio 2021 l'orario di lavoro è stato il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30; Il sabato dalle 8:00
alle 12:30.
Il teste (escusso all'udienza del 29 novembre 2023) ha confermato pienamente Testimone_1 gli orari predetti nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2017 per cognizione diretta, in quanto ha lavorato presso l'officina resistente in virtù di un rapporto di collaborazione scuola-lavoro e,
dunque, ha avuto modo di vedere direttamente all'opera il ricorrente nei giorni ed orari riportati nell'atto introduttivo. Per i periodi residui, ovvero i mesi di novembre e dicembre 2014, nonché per gli anni dal 2018 al 2021 il teste ha avuto una frequentazione dell'officina come cliente, ma ad ogni modo ha riferito che gli orari descritti sono stati i medesimi.
Ugualmente i testi e , escussi – rispettivamente - alle Testimone_2 Testimone_3
udienze del 29 novembre 2023 e 23 aprile 2024, hanno confermato le circostanze contenute in ricorso circa l'orario e i giorni di lavoro di , essendosi recati presso l'officina sia come Pt_1
clienti della stessa sia come amici del ricorrente.
Un'ulteriore riprova della ricostruzione dei fatti così come descritta nell'atto introduttivo si evince dalla deposizione testimoniale di (sentita all'udienza del 19 marzo Testimone_4
2024), la quale ha affermato: “Sono la moglie del ricorrente in separazione dei beni. Ho lavorato presso il Centro Revisioni dal gennaio 2016 a novembre 2016. Confermo il cap. 3 del ricorso (“Il ricorrente, durante tutto il periodo di lavoro (20 novembre 2014 – 20 maggio 2021), ha svolto mansioni di carrozziere/gommista nell'officina del signor ed in particolare: Controparte_1
- provvedeva ad effettuare le revisioni periodiche delle automobili;
- si occupava in autonomia di effettuare tagliandi, cambio frizioni, cambio gomme e distribuzioni, cambio testate ed anche cambio motori delle autovetture;
- il lavoratore provvedeva altresì ad installare sistemi satellitari per conto del cliente della
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
- il signor era in possesso delle chiavi dell'officina e provvedeva anche ad aprire e Pt_1 chiudere l'attività” ndr), aggiungendo – quanto ai sistemi satellitari – che ha cominciato ad installarli dopo che io sono andata via.
Mio marito dal 2014 al 2017 lavorava dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8 alle 12.30. mi sembra che poi nel periodo successivo l'orario era cambiato nel senso che il pomeriggio lavorava dalle 15 alle 18.30. il sabato era sempre dalle 8 alle 12.30.
ADR Avv. Urbano: nel periodo in cui ho lavorato con me in ufficio non c'erano altri colleghi”.
Non idonee a scalfire la ricostruzione dei fatti così come emergente dalle deposizioni sopra riportate sono le dichiarazioni rilasciate dai testi di parte resistente (escussi all'udienza del 23 aprile
2024), e il primo – titolare di una diversa officina, che Testimone_5 Testimone_6 collabora con – ha affermato di aver visto al lavoro alternativamente di Controparte_1 Pt_1
mattina o di pomeriggio, integrando così una deposizione del tutto isolata. La , segretaria Tes_6
CP_ della resistente, se da un lato ha sostenuto che il ricorrente lavorava solamente 24 ore settimanali (ossia a turno di mattina o di pomeriggio), ha però confermato di avere ella stessa un contratto di lavoro a tempo parziale. In altri e più compiuti termini, se la teste lavorava di mattina, non aveva modo di verificare se lavorasse di pomeriggio e viceversa. Pt_1
All'esito dell'istruttoria, deve quindi ritenersi pienamente fondata la pretesa attorea sia per quel che concerne le ore di lavoro supplementare e straordinario sia quanto al TFR, che la parte datoriale – a fronte di specifica domanda contenuta nel ricorso – non ha dimostrato di aver corrisposto al lavoratore al termine del rapporto.
Ne consegue l'integrale accoglimento della domanda e, quindi, la condanna di parte resistente alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro di €.77.887,60 a titolo di lavoro supplementare e straordinario e TFR, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna frazione di credito all'effettivo soddisfo.
Per la determinazione di tali cifre possono essere utilizzati gli analitici calcoli riportati nell'atto introduttivo, che non sono stati oggetto di specifica e documentata contestazione da parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei livelli minimi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e del suo livello di complessità non elevato.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo pari ad €.77.887,60 a titolo di lavoro supplementare e straordinario e TFR, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna frazione di credito all'effettivo soddisfo.
2.Condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi euro 6.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 4 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella