Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4599/2023 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Franco Mosè Dante Balzan, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. Vincenzo Aiuto, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 29/06/2023, ritualmente notificato, la signora ha evocato in giudizio la chiedendo, Parte_2 Controparte_1 previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 7/7/2018 - 30/12/2022, con diritto ad essere inquadrata nel 4° livello del CCNL terziario e della nullità del contratto di apprendistato a tempo parziale sottoscritto in data 8/3/2019, la condanna della società convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma lorda di €
25.031,06 a titolo di differenze retributive.
Nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha esposto:
1
Per_2
-di aver espletato mansioni consistenti in: emissione dei ticket, tenuta in ordine dell'agenzia, controllo degli incassi;
-di aver sottoscritto in data 14/09/2018 un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali) cessato in data
31/12/2018, con inquadramento nel VI livello CCNL terziario;
-di aver proseguito a prestare attività lavorativa alle dipendenze della convenuta anche nei mesi di gennaio e febbraio 2019, in assenza di regolarizzazione, percependo l'importo in contanti di euro 700 mensili;
-di aver sottoscritto in data 8/3/2019 un contratto a tempo indeterminato di apprendistato, con orario part time (30 ore settimanali), mansioni di addetto emissioni ticket ed inquadramento iniziale nel VII livello e finale nel VI del
CCNL terziario/Confcommercio;
-che in data 3/8/2020 il contratto è stato trasformato a tempo pieno;
-di aver sempre lavorato per cinque giorni alla settimana osservando un orario su tre turni alternati (dalle ore 10.00 alle 17.00; dalle ore 15.00 alle
21.00; dalle 17.00 alle 23.00/24.00), prestando la propria attività inizialmente presso la ricevitoria in via Bibbiana e, dal mese di giugno 2020, presso quella di via Digione n. 27 (saltuariamente, presso la sede di Venaria);
-di aver svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto di lavoro, anche in completa autonomia, quali: formazione e supervisione del personale neoassunto, gestione della cassa, effettuazione di pagamenti in contanti fino ad € 1.999,99, riscossione del denaro relativo alle scommesse;
-che il rapporto di lavoro è cessato in data 31/12/2022.
La società convenuta si è tempestivamente costituita chiedendo la reiezione delle domande.
2 Tentata invano la conciliazione delle parti, la causa è stata decisa a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste.
Considerato:
Inizio del rapporto di lavoro tra le parti.
Dei sei testimoni escussi, solamente due erano dipendenti della società convenuta già nel mese di luglio 2018, ovvero e Persona_3 Per_4
[...]
dipendente della convenuta dal dicembre 2017 a luglio Persona_3
2023, ha dichiarato: “la ricorrente arrivò dopo di me, mi pare nel 2018, nell'agenzia di via Bibiana, 77 (…) abbiamo lavorato insieme dal 2018 al 2019
(…) ricordo che la ricorrente iniziò nel 2018 sicuramente, forse a settembre ma non sono sicura. (…)”.
, dipendente della convenuta dal 2018, ha dichiarato: Persona_4
“conosco le parti in causa, in quanto sono dipendente della convenuta dal
2018 circa e la ricorrente è stata mia collega. Quando arrivai, la ricorrente non era ancora in azienda, ricordo che arrivò d'estate, lo stesso anno mio. (…).”.
Pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova che il rapporto di lavoro tra le parti sia iniziato il 7/7/2018, come dedotto in ricorso, considerato che il termine iniziale del primo contratto di lavoro sottoscritto dalle parti si colloca nel mese di settembre del 2018, quindi il riferimento fatto dal teste Per_4 all'arrivo della ricorrente in “estate”, non assume carattere dirimente.
Pertanto, il rapporto di lavoro che tra le parti si è instaurato in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 14 settembre
2018 e termine al 14.11.2018, prorogato fino al 31.12.2018; il fatto è documentalmente provato dalla lettera di assunzione e dalla comunicazione obbligatoria Unilav prodotte in atti dalla società convenuta, cfr. doc. 3 e 4
f.c.;
La circostanza che la parte ricorrente abbia proseguito a prestare attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta anche dopo la scadenza
3 del termine apposto al contratto di lavoro, quindi nei mesi di gennaio, febbraio 2019 e fino alla sottoscrizione del contratto di apprendistato
(8.3.2019), deve ritenersi dimostrata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Nessuno dei testimoni ha riferito che il rapporto di lavoro della ricorrente si è interrotto per un paio di mesi per poi proseguire in seguito;
hanno invece riferito che il rapporto di lavoro della ricorrente è proseguito senza soluzioni di continuità.
Il teste ha dichiarato: “io lavoravo in via Bibbiana e la ricorrente arrivò Per_4 nella mia stessa agenzia. (…) Fino a dicembre 2018 sono rimasto nella stessa sala, poi mi mandarono in Via Digione. Anche la ricorrente era in via Bibiana, poi fu mandata nella mia sala (…) il periodo di lavoro della ricorrente durò fino al 2022 o 2023. Ci furono delle interruzioni del lavoro, siamo stati chiusi per il covid;
ricordo che la sala è stata chiusa per tre mesi una prima volta, non ricordo il periodo, e la seconda volta è stato per circa 8 mesi, da novembre a giugno, in quel periodo per decreto tutte le agenzie erano chiuse. Preciso che il periodo di lavoro della ricorrente fu continuativo al netto delle chiusure, per il primo periodo eravamo insieme, poi non siamo più stati insieme in agenzia., mi pare almeno;
quindi quello che so è perché ci sentivamo tra colleghi. (…)”.
La teste ha dichiarato: “abbiamo lavorato insieme dal 2018 al 2019 Per_3 poi io sono stata spostata a Venaria”.
Deve pertanto essere accertato e dichiarato che tra le parti in data 1.1.2019 si è instaurato un ordinario rapporto di lavoro subordinato;
di qui il superamento del contratto di apprendistato sottoscritto in data 8.3.2019.
Contratto di apprendistato che deve ritenersi nullo anche siccome preceduto da un rapporto di lavoro avente ad oggetto le medesime mansioni. La precedente assunzione con contratto a termine con le medesime mansioni di addetto alla raccolta scommesse rende evidente, infatti, che la lavoratrice non necessitava di addestramento professionale alcuno: né la società convenuta ha offerto di provare la sostanziale differenza tra
4 le mansioni assegnate durante il rapporto a tempo determinato e quelle assegnate successivamente con il contratto di apprendistato.
Inquadramento.
E' principio di diritto consolidato quello secondo cui il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (cfr. Cass. n. 30580/2019).
Con riferimento alle mansioni in concreto espletate dalla ricorrente i testimoni hanno riferito:
“io facevo la terminalista raccoglievo giocate, gestivo cassa, Tes_1 pulizie della sala, pratiche antiriciclaggio, se dovevano esser fatte. La ricorrente aveva le mie stesse mansioni, come tutti, a seconda di chi c'era in negozio. (…) Potevamo fare pagamenti fino al limite inferiore a duemila euro.”;
DE ET: “io facevo la terminalista: accettazione scommesse. La ricorrente faceva le mie stesse mansioni. Facevamo anche cassa, pagamenti.”;
“le mansioni in agenzia sono: vendita al terminale, pulizia e Persona_4 tutto ciò che riguarda la sala, antiriciclaggio, vendite, effettuiamo i pagamenti, con i moduli precompilati da Eurobet. La ricorrente faceva le stesse mansioni, come tutti più o meno.”.
Nel contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto dalle parti in data 14 settembre 2018 alla ricorrente è stato attribuito il 6° livello CCNL Commercio
e terziario.
Il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, Confcommercio 30.7.2019, contiene un protocollo aggiuntivo per la disciplina dei lavoratori dipendenti da agenzia di scommesse. Con riferimento alla classificazione del personale sono previsti solo 5 livelli (1-5).
La declaratoria prevede l'inquadramento al 5° livello per l'addetto scommesse;
profilo esemplificativo: addetto alla ricezione ed al pagamento
5 delle giocate previa autorizzazione anche meccanografica/informatica
(sportellista).
Dal raffronto delle mansioni concretamente espletate dalla ricorrente con le declaratorie contrattuali contenute nel protocollo aggiuntivo annesso al
CCNL, emerge chiaramente la sussumibilità delle stesse nella declaratoria del 5° livello;
non risulta corretto, invece, l'inquadramento rivendicato nel 4° la cui declaratoria recita: “referente di sala – Profilo esemplificativo: referente funzionale dell'attività di preparazione della sala per l'accettazione scommesse e degli addetti alla ricezione e pagamento delle giocate, e delegato alla valutazione e autorizzazione delle scommesse a quota fissa.“.
Orario di lavoro.
Il conteggio allegato al ricorso è stato redatto sulla base di un orario di lavoro a tempo pieno con decorrenza dal mese di marzo 2019, circostanza che non ha trovato conferma all'esito dell'istruttoria espletata.
Pertanto, deve ritenersi dimostrato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa per sei giorni alla settimana con orario a tempo pieno con decorrenza dal 3.8.2020, come risulta dalla relativa lettera di trasformazione.
La relazione di CTU.
Per la quantificazione delle differenze retributive eventualmente spettanti, è stato conferito incarico di CTU alla dott.ssa a cui sono stati Persona_5 posti i quesiti riportati nel provvedimento del 17.3.2025 a cui si rimanda.
Alla CTU è stato richiesto di applicare il “protocollo aggiuntivo” per la disciplina dei lavoratori dipendenti da Agenzia di scommesse, allegato al
CCNL settore Terziario Confcommercio e di calcolare la retribuzione con riferimento ad un inquadramento nel 5° livello.
Detto “Protocollo aggiuntivo” è stato acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c., essendosi limitata la parte ricorrente a produrre in giudizio soltanto il CCNL settore Terziario Confcommercio, di cui il Protocollo Aggiuntivo costituisce un allegato.
6 Le conclusioni cui è pervenuta la c.t.u. sono contabilmente corrette, aderenti alla normativa collettiva e coerenti alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale;
la CTU, inoltre, ha fornito specifica ed esaustiva risposta a tutte le osservazioni formulate dal ctp di parte convenuta;
pertanto, le conclusioni della CTU devono essere condivise e richiamate;
in conclusione, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di euro
9.872,74 lordi, di cui euro 949,89 a titolo di TFR, a cui devono aggiungersi gli accessori di legge ai sensi dell'articolo 429 c.p.c.
La decisione sulle spese di lite e su quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, segue la soccombenza della società convenuta.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 9.872,74 lordi, di cui euro 949,89 a titolo di TFR, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.800,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA e c.u. se dovuto;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento, a carico della parte convenuta;
- sentenza esecutiva;
Torino, 13.6.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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