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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4553/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 4553/2022 R.G. promossa da
.f. (avv. Christian Beatrici) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv.ti Giovanna Piantoni, Daniele Pelati e CP_1 C.F._2
Sergio Gianmaria Pelati)
PARTE CONVENUTA con l'intervento di
AVV. BATTISTA PEDERSOLI, in qualità di curatore speciale delle minori e del
Pubblico Ministero
PARTI INTERVENUTE
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Come da «verbale di precisazione congiunta delle conclusioni» depositato nelle date del 27 maggio e 4 giugno 2025. Tale verbale è da intendersi qui richiamato, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Pompiano, in data
18 luglio 2016, trascritto al n. 5 parte II serie A dell'anno 2016 del registro dello stato civile del predetto comune.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (a Chiari il 16 giugno 2012) e Per_1
EA (a Chiari il 31 gennaio 2017).
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5. dispone la chiusura dell'intervento dei Servizi sociali di Orzinuovi.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/06/2025.
Il Presidente estensore
EA Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 4553/2022 R.G. promossa da
.f. (avv. Christian Beatrici) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv.ti Giovanna Piantoni, Daniele Pelati e CP_1 C.F._2
Sergio Gianmaria Pelati)
PARTE CONVENUTA con l'intervento di
AVV. BATTISTA PEDERSOLI, in qualità di curatore speciale delle minori e del
Pubblico Ministero
PARTI INTERVENUTE
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Come da «verbale di precisazione congiunta delle conclusioni» depositato nelle date del 27 maggio e 4 giugno 2025. Tale verbale è da intendersi qui richiamato, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Pompiano, in data
18 luglio 2016, trascritto al n. 5 parte II serie A dell'anno 2016 del registro dello stato civile del predetto comune.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (a Chiari il 16 giugno 2012) e Per_1
EA (a Chiari il 31 gennaio 2017).
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5. dispone la chiusura dell'intervento dei Servizi sociali di Orzinuovi.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/06/2025.
Il Presidente estensore
EA Tinelli
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