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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7674/2021, del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 38257/2020 - R.G. n. 9177/2017 - pubblicata in data
11.11.2020 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
, (C.F ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parte_1 C.F._1
Iorio ) e Valerio Scialoja ( ) in virtù di procura in atti C.F._2 C.F._3
appellante
CONTRO
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_1
14, C.F. , in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Erminio P.IVA_1
Mazzone (C.f. ), in virtù di procura in atti. C.F._4
appellata
NONCHE'
(C.F. ) in persona del p.t., rappr.to e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Valeria Capolino (Cf. ), in virtù C.F._5
di procura in atti appellato
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'estratto di ruolo rilasciato dall' , riferito alla cartella esattoriale n. Controparte_4
07120070056947452000, emessa per infrazioni al Codice della Strada, di importo pari ad euro
403,65. In particolare, eccepiva il difetto di notifica sia del sotteso verbale di accertamento della
1 presunta infrazione commessa sia della suddetta relativa cartella di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto alla riscossione e la mancanza di motivazione della cartella.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 9177/2017 si costituiva il che chiedeva il Controparte_2 rigetto della domanda. Rimaneva contumace l' . Controparte_1
Con sentenza n. 38257/2020 - R.G. n. 9177/2017 - emessa in data 11.11.2020, il Giudice di Pace di
Napoli dichiarava cessata la materia del contendere e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio. Tanto premesso in fatto, proponeva appello avverso la prefata Parte_1
sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese. Secondo la prospettazione difensiva fornita, la motivazione resa dal Giudice di prime cure, a supporto del governo delle spese di lite, contrastava sia con il principio della soccombenza virtuale che con il disposto di cui all'art. 92 comma II c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nonché con l'art. 111, 6 co., Cost.
Si costituiva l'agente della riscossione che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 339 c.p.c. e chiedeva di rigettare le avverse censure in quanto infondate, avendo il Giudice correttamente compensato le spese in primo grado.
Si costituiva altresì il che chiedeva il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto Controparte_2
e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza.
Con ordinanza del 20/11/2024 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello è infondato e va rigettato.
Va premesso che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'agente della riscossione per violazione dell'art. 339 c.p.c.
In proposito va rilevato che la Corte di Cassazione ha affermato che “L'art. 7, comma 10, del d.lgs..-
n. 150 del 2011 (omissis) esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nell'art. 23, undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, trova applicazione, per giurisprudenza di questa
Corte, anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c. d. opposizione recuperatoria;
v. sul punto l'ordinanza 30 aprile 2015, n. 8806, nonché le sentenze 30 aprile 2014, n. 9557, 5 maggio 2016, n. 8961, e 14 ottobre
2016, n. 20734, sia pure in relazione al problema dell'applicazione dell'art. 91, quarto comma, cod. proc. civ.; v. altresì, in riferimento all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, la sentenza 19 novembre
2007, n. 23978). D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione
2 amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (Cass. 17212/17).
Lo stesso principio è stato affermato in Cass. n. 14304/22 in cui è stato statuito che “la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità”.
Alla luce di detto orientamento non si può, pertanto, ritenere che la sentenza di primo grado sia stata decisa secondo equità. Pertanto non è applicabile alla fattispecie in esame l'art. 339 co.2 e co. 3 c.p.c.
3.Tanto detto, va, in primo luogo, rilevato che non può ritenersi né omessa né insufficiente la motivazione nella sentenza appellata, avendo il Giudice di prime cure argomentato adeguatamente laddove si legge quanto segue: “Occorre precisare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debito fino a 1.000, 00 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art.4 “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000). In considerazione della definizione ope legis della controversia, le spese processuali vengono compensate.”
In altri termini il Giudice di Pace ha individuato gli elementi giustificativi della compensazione delle spese nell'intervento legislativo DL 119/18 conv in L 136/18, che ha disposto l'annullamento ipso iure dei carichi iscritti a ruolo negli anni 2000-2010 di importo inferiore ad euro 1000,00.
La predetta motivazione, già congrua sul punto, deve ritenersi ulteriormente integrata con le argomentazioni che verranno di seguito articolate.
Va rilevato, in proposito, che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate nell'art. 92 c.p.c. (ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020), ha ribadito che la compensazione delle spese
è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi
3 di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Alla luce dei principi appena esposti deve rilevarsi che, nel caso di specie, la compensazione delle spese è stata correttamente motivata sulla base dell'annullamento dei carichi ex d.l. 119/2018 rilevato dal Giudice di prime cure. D'altronde, la Suprema Corte (ord. 21264/2022), in caso analogo, ha riconosciuto che è da ritenersi giustificata, a seguito dei principi affermati dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/18, la compensazione delle spese sulla base di eccezionali ragioni nella specie rappresentate proprie dall'intervento legislativo in esame (DL 119/2018).
La decisione appellata è, inoltre, condivisibile se si tiene conto (sempre sotto il profilo della soccombenza virtuale rilevante nella vicenda in esame stante la cessazione della materia del contendere) anche dei continui e contrastanti mutamenti di giurisprudenza in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo e degli orientamenti succedutisi sulla questione della sussistenza o meno dell'interesse ad agire in ipotesi di azioni promosse “spontaneamente” dal soggetto iscritto nei ruoli esattoriali, senza che vi sia stata un'azione coercitiva/coattiva ulteriore da parte dell'agente della riscossione, in particolare nel caso in cui venga sollevata l'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Da ultimo va richiamato il “mutamento” della giurisprudenza intervenuto in conseguenza della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4 bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602/1973, che consente la “impugnazione del ruolo” solo nei casi ivi espressamente previsti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che già hanno avuto modo di pronunciarsi in merito alla novella legislativa, hanno, infatti, con una recentissima pronuncia, precisato che la nuova disposizione sull'estratto di ruolo si applica anche alle entrate extra-tributarie nonché ai processi pendenti, perché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. sent. 26283/2022). Ne consegue che, nei giudizi come quello di specie, la compensazione delle spese di lite in primo grado è giustificata, oltre che per i motivi già evidenziati nella sentenza appellata, anche in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali di cui si è detto circa l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ed in particolare dell'ultimo arresto giurisprudenziale successivo all'entrata in vigore del d.l. 146/2021 (che rappresenta certamente un ulteriore elemento di novità).
Va, dunque, rigettato l'appello e confermata la statuizione relativa alla compensazione delle spese per quanto sopra esposto.
4 Per le stesse ragioni, anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 15.02.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7674/2021, del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 38257/2020 - R.G. n. 9177/2017 - pubblicata in data
11.11.2020 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
, (C.F ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parte_1 C.F._1
Iorio ) e Valerio Scialoja ( ) in virtù di procura in atti C.F._2 C.F._3
appellante
CONTRO
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_1
14, C.F. , in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Erminio P.IVA_1
Mazzone (C.f. ), in virtù di procura in atti. C.F._4
appellata
NONCHE'
(C.F. ) in persona del p.t., rappr.to e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Valeria Capolino (Cf. ), in virtù C.F._5
di procura in atti appellato
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'estratto di ruolo rilasciato dall' , riferito alla cartella esattoriale n. Controparte_4
07120070056947452000, emessa per infrazioni al Codice della Strada, di importo pari ad euro
403,65. In particolare, eccepiva il difetto di notifica sia del sotteso verbale di accertamento della
1 presunta infrazione commessa sia della suddetta relativa cartella di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto alla riscossione e la mancanza di motivazione della cartella.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 9177/2017 si costituiva il che chiedeva il Controparte_2 rigetto della domanda. Rimaneva contumace l' . Controparte_1
Con sentenza n. 38257/2020 - R.G. n. 9177/2017 - emessa in data 11.11.2020, il Giudice di Pace di
Napoli dichiarava cessata la materia del contendere e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio. Tanto premesso in fatto, proponeva appello avverso la prefata Parte_1
sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese. Secondo la prospettazione difensiva fornita, la motivazione resa dal Giudice di prime cure, a supporto del governo delle spese di lite, contrastava sia con il principio della soccombenza virtuale che con il disposto di cui all'art. 92 comma II c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nonché con l'art. 111, 6 co., Cost.
Si costituiva l'agente della riscossione che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 339 c.p.c. e chiedeva di rigettare le avverse censure in quanto infondate, avendo il Giudice correttamente compensato le spese in primo grado.
Si costituiva altresì il che chiedeva il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto Controparte_2
e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza.
Con ordinanza del 20/11/2024 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello è infondato e va rigettato.
Va premesso che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'agente della riscossione per violazione dell'art. 339 c.p.c.
In proposito va rilevato che la Corte di Cassazione ha affermato che “L'art. 7, comma 10, del d.lgs..-
n. 150 del 2011 (omissis) esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nell'art. 23, undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, trova applicazione, per giurisprudenza di questa
Corte, anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c. d. opposizione recuperatoria;
v. sul punto l'ordinanza 30 aprile 2015, n. 8806, nonché le sentenze 30 aprile 2014, n. 9557, 5 maggio 2016, n. 8961, e 14 ottobre
2016, n. 20734, sia pure in relazione al problema dell'applicazione dell'art. 91, quarto comma, cod. proc. civ.; v. altresì, in riferimento all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, la sentenza 19 novembre
2007, n. 23978). D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione
2 amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (Cass. 17212/17).
Lo stesso principio è stato affermato in Cass. n. 14304/22 in cui è stato statuito che “la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità”.
Alla luce di detto orientamento non si può, pertanto, ritenere che la sentenza di primo grado sia stata decisa secondo equità. Pertanto non è applicabile alla fattispecie in esame l'art. 339 co.2 e co. 3 c.p.c.
3.Tanto detto, va, in primo luogo, rilevato che non può ritenersi né omessa né insufficiente la motivazione nella sentenza appellata, avendo il Giudice di prime cure argomentato adeguatamente laddove si legge quanto segue: “Occorre precisare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debito fino a 1.000, 00 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art.4 “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000). In considerazione della definizione ope legis della controversia, le spese processuali vengono compensate.”
In altri termini il Giudice di Pace ha individuato gli elementi giustificativi della compensazione delle spese nell'intervento legislativo DL 119/18 conv in L 136/18, che ha disposto l'annullamento ipso iure dei carichi iscritti a ruolo negli anni 2000-2010 di importo inferiore ad euro 1000,00.
La predetta motivazione, già congrua sul punto, deve ritenersi ulteriormente integrata con le argomentazioni che verranno di seguito articolate.
Va rilevato, in proposito, che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate nell'art. 92 c.p.c. (ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020), ha ribadito che la compensazione delle spese
è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi
3 di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Alla luce dei principi appena esposti deve rilevarsi che, nel caso di specie, la compensazione delle spese è stata correttamente motivata sulla base dell'annullamento dei carichi ex d.l. 119/2018 rilevato dal Giudice di prime cure. D'altronde, la Suprema Corte (ord. 21264/2022), in caso analogo, ha riconosciuto che è da ritenersi giustificata, a seguito dei principi affermati dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/18, la compensazione delle spese sulla base di eccezionali ragioni nella specie rappresentate proprie dall'intervento legislativo in esame (DL 119/2018).
La decisione appellata è, inoltre, condivisibile se si tiene conto (sempre sotto il profilo della soccombenza virtuale rilevante nella vicenda in esame stante la cessazione della materia del contendere) anche dei continui e contrastanti mutamenti di giurisprudenza in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo e degli orientamenti succedutisi sulla questione della sussistenza o meno dell'interesse ad agire in ipotesi di azioni promosse “spontaneamente” dal soggetto iscritto nei ruoli esattoriali, senza che vi sia stata un'azione coercitiva/coattiva ulteriore da parte dell'agente della riscossione, in particolare nel caso in cui venga sollevata l'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Da ultimo va richiamato il “mutamento” della giurisprudenza intervenuto in conseguenza della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4 bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602/1973, che consente la “impugnazione del ruolo” solo nei casi ivi espressamente previsti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che già hanno avuto modo di pronunciarsi in merito alla novella legislativa, hanno, infatti, con una recentissima pronuncia, precisato che la nuova disposizione sull'estratto di ruolo si applica anche alle entrate extra-tributarie nonché ai processi pendenti, perché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. sent. 26283/2022). Ne consegue che, nei giudizi come quello di specie, la compensazione delle spese di lite in primo grado è giustificata, oltre che per i motivi già evidenziati nella sentenza appellata, anche in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali di cui si è detto circa l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ed in particolare dell'ultimo arresto giurisprudenziale successivo all'entrata in vigore del d.l. 146/2021 (che rappresenta certamente un ulteriore elemento di novità).
Va, dunque, rigettato l'appello e confermata la statuizione relativa alla compensazione delle spese per quanto sopra esposto.
4 Per le stesse ragioni, anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 15.02.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
5