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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente rel./est.-
Dott. Eugenio Troisi - Giudice-
Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice- riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 654 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 08.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Battipaglia (Sa) alla via Giuseppe C.F._2
Mazzini n. 116/B, presso lo studio dell'avv. Filippo Carinci, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso, rinunciando a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 19.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di avere contratto matrimonio in Orta di Atella (Ce) in data 10.09.2019, dal quale non
1 nascevano figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 08.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso contenente il piano genitoriale, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass.
N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892
- 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv.
633996 – 01).
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_2
nata a [...], Ucraina il 22.03.1993, alle condizioni di cui al ricorso Parte_1
introduttivo, da intendersi richiamate e trascritte, ciò a tutti gli effetti di legge;
2 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta di Atella (Ce) (atto n. 17, parte I, Serie A, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2019) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 08.05.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Nadia Zampogna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente rel./est.-
Dott. Eugenio Troisi - Giudice-
Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice- riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 654 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 08.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Battipaglia (Sa) alla via Giuseppe C.F._2
Mazzini n. 116/B, presso lo studio dell'avv. Filippo Carinci, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso, rinunciando a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 19.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di avere contratto matrimonio in Orta di Atella (Ce) in data 10.09.2019, dal quale non
1 nascevano figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 08.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso contenente il piano genitoriale, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass.
N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892
- 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv.
633996 – 01).
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_2
nata a [...], Ucraina il 22.03.1993, alle condizioni di cui al ricorso Parte_1
introduttivo, da intendersi richiamate e trascritte, ciò a tutti gli effetti di legge;
2 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta di Atella (Ce) (atto n. 17, parte I, Serie A, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2019) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 08.05.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Nadia Zampogna
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