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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/12/2024, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2240/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CAGNOLI ALESSIA e dell'avv. SCAGLIONI Parte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SCAGLIONI ALESSANDRA, in
VIA MALTA N. 7, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
ed esponendo che dalla relazione con il convenuto fosse nata, in data 14/11/2017, la CP_1
minore chiedeva regolarsi come segue le condizioni di affidamento e di mantenimento della Per_1
figlia minore, evidenziando in particolar modo il prolungato disinteresse del padre e l'assenza di pagina 1 di 4 quest'ultimo dalla vita della figlia, e la conseguente necessità di disporre un affidamento super- esclusivo della minore alla madre:
1) Affidare in via esclusiva la figlia (CF ) nata a [...]_1 C.F._1
il 14.11.2017 alla madre (CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._2
10.07.1981 con collocazione della stessa presso la residenza dell'ultima, che ne avrà appunto, per tutti
i motivi esposti nel presente ricorso, l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per le decisioni di maggior interesse riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione;
2) Disporre che il padre corrisponda alla ricorrente l'importo mensile che verrà CP_1
ritenuto di giustizia a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore da Per_1
attualizzare annualmente sulla base degli indici Istat.
Quanto alle spese straordinarie i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno relative alla figlia minore, come previsto dal protocollo attualmente in uso presso codesto Tribunale…;
3) autorizzare la madre alla richiesta ed all'ottenimento del rilascio del passaporto o di eventuale titolo equipollente e del documento di identità per la minore senza alcuna autorizzazione del padre;
4) disporre che la madre percepisca il 100% dell'assegno unico relativamente alla Parte_1
minore . Per_1
Il convenuto non compariva all'udienza di comparizione delle parti fissata per il 03/12/2024, né si costituiva in giudizio, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
In tale udienza, veniva sentita la ricorrente, che dichiarava: “no so dove attualmente abiti il convenuto, lui non ha un telefono personale, quando chiama per salutare la bambina si fa prestare un telefono da altri, chiama solo in alcune occasioni dell'anno, ad esempio per il compleanno della bambina o per
Natale; quando è nata la bimba, lui era disoccupato, ora non so se lavori e dove abiti, la bambina non la vede mai, non ha mai versato alcun contributo di mantenimento. Io vivo a Reggio Emilia con la bambina, e la mia altra figlia avuta da altra relazione, che ha 19 anni, la casa è di mia proprietà, lavoro come operatrice sociale presso una cooperativa sociale, adesso questo mese il mutuo è aumentato a 340 euro al mese, per fortuna mi danno una mano i miei genitori;
in media il reddito netto mensile che percepisco è pari a circa 1.500-1.600 euro”.
La causa, fatte precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale, veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, quanto alla domanda proposta dalla ricorrente di affidamento super-esclusivo della figlia minore nata il [...] dalla relazione intercorsa tra la ricorrente e Per_1 CP_1
ritiene il Collegio che la domanda meriti accoglimento, in ragione della prolungata assenza del padre pagina 2 di 4 dalla vita della figlia, che trova altresì conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo, il quale non si è costituito in giudizio restando contumace e risultando irreperibile.
In ordine alla questione economica del mantenimento della figlia, occorre evidenziare che la madre lavori come operatrice sociale presso una cooperativa con contratto a tempo indeterminato, e dalle sue dichiarazioni dei redditi depositate risulta aver percepito, nell'anno di imposta 2020 un reddito netto annuo di € 16.544,00 (€ 1.378,60 per 12 mensilità), nell'anno di imposta 2021 un reddito netto annuo di € 17.511,00 (€ 1.459,25 per 12 mensilità), nell'anno di imposta 2022 un reddito netto annuo di €
18.029,00 (€ 1.502,42 per 12 mensilità), e dal CUD per l'anno di imposta 2023 un reddito da lavoro al netto delle ritenute fiscali pari ad € 18.706,73 (€ 1.558,89 per 12 mensilità).
La ricorrente è proprietaria della casa in cui vive con la minore ed altra figlia (oggi di anni 19) avuta da precedente relazione, ed ha a suo carico il mutuo gravante su tale immobile.
Non vi è alcuna documentazione per il resistente, il quale, stando a quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso, risulta privo di occupazione lavorativa;
deve in ogni caso considerarsi che egli sia abile al lavoro e munito di capacità di produrre reddito, in ragione dell'assenza di comprovati impedimenti di salute che inficino detta capacità.
Si stima pertanto congruo, in ragione delle esigenze ancora limitate della bambina ancora in tenera età
(7 anni), porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, un contributo di mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Stante l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre, l'assegno unico deve essere erogato per intero alla madre quale genitore affidatario in via esclusiva della minore Per_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi previsti dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della ridotta attività difensiva prestata (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima, Per_1
e con possibilità per il padre di vedere la figlia solo previo accordo con la madre;
dispone che anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, alle attività sportive ed extrascolastiche, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, siano assunte dalla madre in via esclusiva (c.d. affidamento super-esclusivo).
pagina 3 di 4 2) Pone a carico del padre sig. a decorrere dalla domanda, l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 200,00, da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia.
3) Dispone che l'assegno unico relativamente alla figlia minore nata il [...], venga Per_1
erogato per intero alla madre sig.ra . Parte_1
4) Autorizza la madre alla richiesta ed all'ottenimento del rilascio del passaporto o di eventuale titolo equipollente e del documento di identità per la minore senza autorizzazione del padre.
5) Condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 3 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2240/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CAGNOLI ALESSIA e dell'avv. SCAGLIONI Parte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SCAGLIONI ALESSANDRA, in
VIA MALTA N. 7, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
ed esponendo che dalla relazione con il convenuto fosse nata, in data 14/11/2017, la CP_1
minore chiedeva regolarsi come segue le condizioni di affidamento e di mantenimento della Per_1
figlia minore, evidenziando in particolar modo il prolungato disinteresse del padre e l'assenza di pagina 1 di 4 quest'ultimo dalla vita della figlia, e la conseguente necessità di disporre un affidamento super- esclusivo della minore alla madre:
1) Affidare in via esclusiva la figlia (CF ) nata a [...]_1 C.F._1
il 14.11.2017 alla madre (CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._2
10.07.1981 con collocazione della stessa presso la residenza dell'ultima, che ne avrà appunto, per tutti
i motivi esposti nel presente ricorso, l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per le decisioni di maggior interesse riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione;
2) Disporre che il padre corrisponda alla ricorrente l'importo mensile che verrà CP_1
ritenuto di giustizia a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore da Per_1
attualizzare annualmente sulla base degli indici Istat.
Quanto alle spese straordinarie i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno relative alla figlia minore, come previsto dal protocollo attualmente in uso presso codesto Tribunale…;
3) autorizzare la madre alla richiesta ed all'ottenimento del rilascio del passaporto o di eventuale titolo equipollente e del documento di identità per la minore senza alcuna autorizzazione del padre;
4) disporre che la madre percepisca il 100% dell'assegno unico relativamente alla Parte_1
minore . Per_1
Il convenuto non compariva all'udienza di comparizione delle parti fissata per il 03/12/2024, né si costituiva in giudizio, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
In tale udienza, veniva sentita la ricorrente, che dichiarava: “no so dove attualmente abiti il convenuto, lui non ha un telefono personale, quando chiama per salutare la bambina si fa prestare un telefono da altri, chiama solo in alcune occasioni dell'anno, ad esempio per il compleanno della bambina o per
Natale; quando è nata la bimba, lui era disoccupato, ora non so se lavori e dove abiti, la bambina non la vede mai, non ha mai versato alcun contributo di mantenimento. Io vivo a Reggio Emilia con la bambina, e la mia altra figlia avuta da altra relazione, che ha 19 anni, la casa è di mia proprietà, lavoro come operatrice sociale presso una cooperativa sociale, adesso questo mese il mutuo è aumentato a 340 euro al mese, per fortuna mi danno una mano i miei genitori;
in media il reddito netto mensile che percepisco è pari a circa 1.500-1.600 euro”.
La causa, fatte precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale, veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, quanto alla domanda proposta dalla ricorrente di affidamento super-esclusivo della figlia minore nata il [...] dalla relazione intercorsa tra la ricorrente e Per_1 CP_1
ritiene il Collegio che la domanda meriti accoglimento, in ragione della prolungata assenza del padre pagina 2 di 4 dalla vita della figlia, che trova altresì conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo, il quale non si è costituito in giudizio restando contumace e risultando irreperibile.
In ordine alla questione economica del mantenimento della figlia, occorre evidenziare che la madre lavori come operatrice sociale presso una cooperativa con contratto a tempo indeterminato, e dalle sue dichiarazioni dei redditi depositate risulta aver percepito, nell'anno di imposta 2020 un reddito netto annuo di € 16.544,00 (€ 1.378,60 per 12 mensilità), nell'anno di imposta 2021 un reddito netto annuo di € 17.511,00 (€ 1.459,25 per 12 mensilità), nell'anno di imposta 2022 un reddito netto annuo di €
18.029,00 (€ 1.502,42 per 12 mensilità), e dal CUD per l'anno di imposta 2023 un reddito da lavoro al netto delle ritenute fiscali pari ad € 18.706,73 (€ 1.558,89 per 12 mensilità).
La ricorrente è proprietaria della casa in cui vive con la minore ed altra figlia (oggi di anni 19) avuta da precedente relazione, ed ha a suo carico il mutuo gravante su tale immobile.
Non vi è alcuna documentazione per il resistente, il quale, stando a quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso, risulta privo di occupazione lavorativa;
deve in ogni caso considerarsi che egli sia abile al lavoro e munito di capacità di produrre reddito, in ragione dell'assenza di comprovati impedimenti di salute che inficino detta capacità.
Si stima pertanto congruo, in ragione delle esigenze ancora limitate della bambina ancora in tenera età
(7 anni), porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, un contributo di mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Stante l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre, l'assegno unico deve essere erogato per intero alla madre quale genitore affidatario in via esclusiva della minore Per_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi previsti dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della ridotta attività difensiva prestata (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima, Per_1
e con possibilità per il padre di vedere la figlia solo previo accordo con la madre;
dispone che anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, alle attività sportive ed extrascolastiche, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, siano assunte dalla madre in via esclusiva (c.d. affidamento super-esclusivo).
pagina 3 di 4 2) Pone a carico del padre sig. a decorrere dalla domanda, l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 200,00, da versarsi in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia.
3) Dispone che l'assegno unico relativamente alla figlia minore nata il [...], venga Per_1
erogato per intero alla madre sig.ra . Parte_1
4) Autorizza la madre alla richiesta ed all'ottenimento del rilascio del passaporto o di eventuale titolo equipollente e del documento di identità per la minore senza autorizzazione del padre.
5) Condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 3 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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