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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/09/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1162 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti CAGGESE MARGHERITA e ANDREANA PIERFRANCESCO
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 16/05/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte resistente per accertare, anche previa rimessione di questione di costituzionalità, il proprio diritto ad essere iscritto al
Raggruppamento A anche per il periodo successivo al 31.12.2007 ex art. 2 c. 2 del D.Lgs. n.
182/1997 e il conseguente raggiungimento del requisito dell'anzianità previdenziale e, per l'effetto, annullare il provvedimento di rigetto della domanda di pensione del 6.3.2024
(protocollo n. 10/03/2024.0132728) con condanna dell' ad ammettere il ricorrente al CP_1 trattamento pensionistico a far data dal 22.2.2024 – o dalla diversa data ritenuta di giustizia – ed
1 al pagamento degli arretrati pensionistici, oltre interessi e rivalutazione.
Il ricorrente, a sostegno della propria pretesa, esponeva:
• di essere nato l'[...],
• di aver svolto attività di musicista di orchestra a partire dal 1989;
• di essere stato iscritto all'Enpals – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza ai
Lavoratori dello Spettacolo –, confluito nel 2011 nell' tra le forme previdenziali CP_1 sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, con la denominazione di Fondo
Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Lavoratori Sportivi
(FPSP);
• di essere stato dipendente della dal Parte_2
6.12.2004, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed intermittente, senza obbligo di disponibilità, con mansione di orchestrale;
• di essersi dimesso, dopo aver compiuto 62 anni di età e maturato 3432 giornate e di aver presentato la domanda di pensione all'Ente Previdenziale, con l'assistenza del
Patronato INCA,
• che, in 6.3.2024, l' ha rigettato la domanda di pensione con la seguente CP_1
motivazione: “Non ha maturato 20 anni di attività lavorativa, risultano 3432 giornate in luogo di 5261 richieste”
• di aver verificato il proprio “Ecocert” ed essersi avveduto che dal 2008 i suoi flussi contributivi sono stati fatti confluire dall'Ente Previdenziale nella categoria “C” senza alcuna comunicazione da parte dell'Ente,
• che ha lo considerato appartenente alla categoria C dal 2008 quindi in modo CP_1 prevalente, ed ha quindi applicato i maggiori requisiti pensionistici previsti per tale categoria pari a 312 giorni di lavoro all'anno,
• che tale requisito non può essere richiesto al ricorrente assunto quale lavoratore a tempo indeterminato, ma intermittente senza obbligo di risposta,
La parte convenuta, regolarmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, in particolare deduceva che per il ricorrente il datore di lavoro, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, iniziava a versare i contributi nel raggruppamento C.
La parte ricorrente evidenziava che il ricorrente fin dal 2004 era assunto a tempo
2 indeterminato e che la modifica del raggruppamento è avvenuta solo nel 2007.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
L'art. 2 del d.lgs 182/97 rubricato “Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo” stabilisce testualmente:
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attività a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
4. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.”
3 Orbene, è incontroverso che il ricorrente fosse orchestrale, che fino al 2004 era assunto a tempo determinato e che il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato, con passaggio dal raggruppamento A al raggruppamento C.
La parte convenuta deduce che alcun rilievo ai fini della individuazione del raggruppamento di appartenenza può assumere la circostanza che il ricorrente fosse titolare di un rapporto di lavoro intermittente.
***
Ai fini della definizione del giudizio, occorre evidenziare che nella disciplina di legge testè riportata assume primario rilievo la valutazione in concreto della prestazione svolta e non la forma del contratto.
Da un'attenta lettura, essa si rivolge sia ai lavoratori autonomi sia a quelli subordinati, pertanto la dicitura di “attività” “a tempo indeterminato” e “a tempo determinato” non può essere ricondotta alla nozione tecnica di contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato”, appunto perché non avrebbe senso predicare di contratto a termine o a tempo indeterminato nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo. Infatti, non viene mai fatto riferimento al
“contratto di lavoro” a tempo “determinato” o “indeterminato”, ma solo alla “prestazione di attività” in tali termini, ponendo l'accento sulla effettiva modalità di svolgimento della prestazione come lavoratore subordinato o autonomo e non sulla forma contrattuale.
Pertanto correttamente la disciplina di legge deve essere interpretata, sulla base delle premesse dei raggruppamenti, ossia “i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro”, di conseguenza i criteri per la suddivisione dell'attività lavorativa autonoma o subordinata “a tempo determinato” e “a tempo indeterminato” deve essere valutata in base al tipo di impegno concreto richiesto al lavoratore.
La disciplina di legge prevede, infatti, per i lavoratori autonomi o subordinati a tempo indeterminato (lett. c) un numero di giornate pari a 26 giornate mensili, infatti individua “312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1” (312 giorni : 12 mesi = 26 giornate al mese), ossia richiede un impegno fisso annuale che può essere ricondotto, per quanto di interesse nel presente giudizio, solo ad un tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato standard in cui la prestazione lavorativa è richiesta continuativamente dal datore di lavoro e non certo al contratto di lavoro intermittente.
Il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente è, invece, dichiaratamente - per il tipo di forma
4 contrattuale adottata “intermittente” e per di più senza obbligo di risposta - non continuativo, quindi l'attività lavorativa del ricorrente, in base alla forma contrattuale prescelta, non è certamente considerabile “a tempo indeterminato” (lett. c), bensì “a tempo determinato” (lett.
a), rilevando il tipo di attività e non la forma contrattuale del rapporto di lavoro.
Inoltre, anche volendo considerando la dicitura “a tempo indeterminato” come riferita al contratto di lavoro, creando poi un inspiegabile nozione di contratto di lavoro autonomo a tempo indeterminato, la stessa nella circolare n. 41 del 13 marzo 2006, ha stabilito CP_1 CP_1 con riferimento al lavoratore intermittente a tempo indeterminato e senza obbligo di risposta alla chiamata del lavoratore, esattamente come il ricorrente, che: “L'individuazione della disciplina previdenziale applicabile a tale tipologia contrattuale non può prescindere dal preventivo inquadramento giuridico della fattispecie in oggetto.
Il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro. La risposta suddetta ha, quindi, efficacia costitutiva del rapporto contrattuale: fino a quel momento non vi è alcun obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, cui pertanto non spetta né
l'indennità di disponibilità, né alcun diritto alle prestazioni di malattia e maternità. I rapporti contrattuali in tal modo di volta in volta instaurati devono considerarsi come rapporti a tempo determinato, con conseguente applicazione dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente previsti per le prestazioni di malattia (il diritto all'indennità si estingue al momento della cessazione dell'attività lavorativa).”.
In conclusione, l'interpretazione offerta dalla parte convenuta determina per il lavoratore intermittente la richiesta di requisito contributivo evidentemente impossibile da soddisfare per un lavoratore a chiamata, che presta la sua attività in modo discontinuo, di conseguenza tale interpretazione condurrebbe ad un risultato irragionevole.
***
La parte ricorrente ha dedotto che con l'applicazione dei requisiti contributivi di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 2 del d.lgs 182/97, avrebbe raggiunto i requisiti pensionistici in data 22.2.24 e la circostanza non è stata oggetto di contestazione.
Il ricorso è quindi fondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
5 Definitivamente pronunciando,
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere iscritto nel Raggruppamento A dell'art. 2 del d.lgs. n. 182/97 anche per il periodo successivo al 31.12.2007 con conseguente applicazione dei connessi requisiti contributivi,
- accerta il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico a far data dal 22.2.24 con conseguente condanna dalla resistente alla corresponsione dei ratei di pensione arretrati,
- condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € CP_1
1.700,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 17/09/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti CAGGESE MARGHERITA e ANDREANA PIERFRANCESCO
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 16/05/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte resistente per accertare, anche previa rimessione di questione di costituzionalità, il proprio diritto ad essere iscritto al
Raggruppamento A anche per il periodo successivo al 31.12.2007 ex art. 2 c. 2 del D.Lgs. n.
182/1997 e il conseguente raggiungimento del requisito dell'anzianità previdenziale e, per l'effetto, annullare il provvedimento di rigetto della domanda di pensione del 6.3.2024
(protocollo n. 10/03/2024.0132728) con condanna dell' ad ammettere il ricorrente al CP_1 trattamento pensionistico a far data dal 22.2.2024 – o dalla diversa data ritenuta di giustizia – ed
1 al pagamento degli arretrati pensionistici, oltre interessi e rivalutazione.
Il ricorrente, a sostegno della propria pretesa, esponeva:
• di essere nato l'[...],
• di aver svolto attività di musicista di orchestra a partire dal 1989;
• di essere stato iscritto all'Enpals – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza ai
Lavoratori dello Spettacolo –, confluito nel 2011 nell' tra le forme previdenziali CP_1 sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, con la denominazione di Fondo
Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Lavoratori Sportivi
(FPSP);
• di essere stato dipendente della dal Parte_2
6.12.2004, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed intermittente, senza obbligo di disponibilità, con mansione di orchestrale;
• di essersi dimesso, dopo aver compiuto 62 anni di età e maturato 3432 giornate e di aver presentato la domanda di pensione all'Ente Previdenziale, con l'assistenza del
Patronato INCA,
• che, in 6.3.2024, l' ha rigettato la domanda di pensione con la seguente CP_1
motivazione: “Non ha maturato 20 anni di attività lavorativa, risultano 3432 giornate in luogo di 5261 richieste”
• di aver verificato il proprio “Ecocert” ed essersi avveduto che dal 2008 i suoi flussi contributivi sono stati fatti confluire dall'Ente Previdenziale nella categoria “C” senza alcuna comunicazione da parte dell'Ente,
• che ha lo considerato appartenente alla categoria C dal 2008 quindi in modo CP_1 prevalente, ed ha quindi applicato i maggiori requisiti pensionistici previsti per tale categoria pari a 312 giorni di lavoro all'anno,
• che tale requisito non può essere richiesto al ricorrente assunto quale lavoratore a tempo indeterminato, ma intermittente senza obbligo di risposta,
La parte convenuta, regolarmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, in particolare deduceva che per il ricorrente il datore di lavoro, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, iniziava a versare i contributi nel raggruppamento C.
La parte ricorrente evidenziava che il ricorrente fin dal 2004 era assunto a tempo
2 indeterminato e che la modifica del raggruppamento è avvenuta solo nel 2007.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
L'art. 2 del d.lgs 182/97 rubricato “Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo” stabilisce testualmente:
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attività a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
4. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.”
3 Orbene, è incontroverso che il ricorrente fosse orchestrale, che fino al 2004 era assunto a tempo determinato e che il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato, con passaggio dal raggruppamento A al raggruppamento C.
La parte convenuta deduce che alcun rilievo ai fini della individuazione del raggruppamento di appartenenza può assumere la circostanza che il ricorrente fosse titolare di un rapporto di lavoro intermittente.
***
Ai fini della definizione del giudizio, occorre evidenziare che nella disciplina di legge testè riportata assume primario rilievo la valutazione in concreto della prestazione svolta e non la forma del contratto.
Da un'attenta lettura, essa si rivolge sia ai lavoratori autonomi sia a quelli subordinati, pertanto la dicitura di “attività” “a tempo indeterminato” e “a tempo determinato” non può essere ricondotta alla nozione tecnica di contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato”, appunto perché non avrebbe senso predicare di contratto a termine o a tempo indeterminato nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo. Infatti, non viene mai fatto riferimento al
“contratto di lavoro” a tempo “determinato” o “indeterminato”, ma solo alla “prestazione di attività” in tali termini, ponendo l'accento sulla effettiva modalità di svolgimento della prestazione come lavoratore subordinato o autonomo e non sulla forma contrattuale.
Pertanto correttamente la disciplina di legge deve essere interpretata, sulla base delle premesse dei raggruppamenti, ossia “i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro”, di conseguenza i criteri per la suddivisione dell'attività lavorativa autonoma o subordinata “a tempo determinato” e “a tempo indeterminato” deve essere valutata in base al tipo di impegno concreto richiesto al lavoratore.
La disciplina di legge prevede, infatti, per i lavoratori autonomi o subordinati a tempo indeterminato (lett. c) un numero di giornate pari a 26 giornate mensili, infatti individua “312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1” (312 giorni : 12 mesi = 26 giornate al mese), ossia richiede un impegno fisso annuale che può essere ricondotto, per quanto di interesse nel presente giudizio, solo ad un tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato standard in cui la prestazione lavorativa è richiesta continuativamente dal datore di lavoro e non certo al contratto di lavoro intermittente.
Il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente è, invece, dichiaratamente - per il tipo di forma
4 contrattuale adottata “intermittente” e per di più senza obbligo di risposta - non continuativo, quindi l'attività lavorativa del ricorrente, in base alla forma contrattuale prescelta, non è certamente considerabile “a tempo indeterminato” (lett. c), bensì “a tempo determinato” (lett.
a), rilevando il tipo di attività e non la forma contrattuale del rapporto di lavoro.
Inoltre, anche volendo considerando la dicitura “a tempo indeterminato” come riferita al contratto di lavoro, creando poi un inspiegabile nozione di contratto di lavoro autonomo a tempo indeterminato, la stessa nella circolare n. 41 del 13 marzo 2006, ha stabilito CP_1 CP_1 con riferimento al lavoratore intermittente a tempo indeterminato e senza obbligo di risposta alla chiamata del lavoratore, esattamente come il ricorrente, che: “L'individuazione della disciplina previdenziale applicabile a tale tipologia contrattuale non può prescindere dal preventivo inquadramento giuridico della fattispecie in oggetto.
Il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro. La risposta suddetta ha, quindi, efficacia costitutiva del rapporto contrattuale: fino a quel momento non vi è alcun obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, cui pertanto non spetta né
l'indennità di disponibilità, né alcun diritto alle prestazioni di malattia e maternità. I rapporti contrattuali in tal modo di volta in volta instaurati devono considerarsi come rapporti a tempo determinato, con conseguente applicazione dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente previsti per le prestazioni di malattia (il diritto all'indennità si estingue al momento della cessazione dell'attività lavorativa).”.
In conclusione, l'interpretazione offerta dalla parte convenuta determina per il lavoratore intermittente la richiesta di requisito contributivo evidentemente impossibile da soddisfare per un lavoratore a chiamata, che presta la sua attività in modo discontinuo, di conseguenza tale interpretazione condurrebbe ad un risultato irragionevole.
***
La parte ricorrente ha dedotto che con l'applicazione dei requisiti contributivi di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 2 del d.lgs 182/97, avrebbe raggiunto i requisiti pensionistici in data 22.2.24 e la circostanza non è stata oggetto di contestazione.
Il ricorso è quindi fondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
5 Definitivamente pronunciando,
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere iscritto nel Raggruppamento A dell'art. 2 del d.lgs. n. 182/97 anche per il periodo successivo al 31.12.2007 con conseguente applicazione dei connessi requisiti contributivi,
- accerta il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico a far data dal 22.2.24 con conseguente condanna dalla resistente alla corresponsione dei ratei di pensione arretrati,
- condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € CP_1
1.700,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 17/09/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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