Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n. 7658/2024 R.g.
n…..…….. Reg. sent. n……….... Cron. n……….... Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott.ssa Francesca CAPUTO - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. -
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'01.04.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7658 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Parte_1 C.F._1
Patarnello e Biagio Francesco Leo, procuratori domiciliatari;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Gaetano Vissicchio, procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 04.03.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che concordavano di definire il presente procedimento con la sola pronuncia della separazione.
Con la partecipazione del P.M. in sede.
Fatto e diritto
Preso atto del matrimonio celebrato in Leverano da e Parte_1 CP_1
il 28.02.1976, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa
[...] sede risulti fondata e vada pertanto accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 04.03.2025, concordavano di definire il presente procedimento con la sola pronuncia della separazione. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
1
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19.09.1955, e nato a [...] il [...], che contrassero matrimonio Controparte_1 in Leverano in data 28.02.1976 (Atto di Matrimonio n. 18, Parte II, Serie A, Anno 1976);
- spese del presente procedimento compensate.
Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Leverano.
Lecce, 1.04.2025
Il giudice estensore La presidente dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE
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