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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott.ssa RA DE BO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1117/2024 R.G., promossa da:
– nuova denominazione di - c.f. Parte_1 Parte_2
in persona dei suoi procuratori, rappresentata e difesa giusta procura P.IVA_1 allegata di appello, dall'Avv. Paolo Bonalume,
APPELLANTE
Contro
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Rosina Maffei e
ED IN,
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
per la riforma della sentenza n. 619/2024 emessa dal Tribunale di Pescara il 28 aprile
2024 e pubblicata in data 30 aprile 2024, non notificata.
All'udienza tenutasi in data 14 ottobre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 619/2024 pubblicata in data 30 aprile 2024 il Tribunale di Pescara decideva in merito alla domanda proposta da quale Parte_2 cessionaria dei crediti vantati da Eni Gas e Luce S.p.a. e Eni S.p.a., nei confronti del diretta ad ottenere la condanna dell'Ente convenuto al Controparte_1 pagamento della somma di €. 5.507,15 in linea capitale a saldo delle fatture per fornitura di gas e luce indicate nell'allegato elenco prodotto quale doc. 03, gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sul precedente importo con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente punto, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo, €. 520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 in ragione di €. 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco di cui al doc. 03, €.
1.703,85 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di ulteriori crediti rispetto a quelli di cui al doc. 03 evidenziati nelle fatture
(emesse come note di debito interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04, gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo, €. 2.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte CP_ dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera, e in via subordinata la condanna del convenuto al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute, a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
1.1 A sostegno della domanda parte attrice rappresentava quanto segue:
pag. 2/16 - quale società che opera nel settore della gestione e smobilizzo del credito verso la
Pubblica Amministrazione, in forza di alcune cessioni di cui produceva i relativi atti, dichiarava di essere divenuta titolare dei crediti per sorte capitale, interessi, moratori e anatocistici, e spese relativi alle fatture indicate nell'atto di citazione e vantati dalle società cedenti nei confronti del convenuto in forza di forniture di energia CP_1 erogate da Eni Gas e Luce, quale soggetto aggiudicatario delle forniture;
- le relative fatture emesse a seguito della somministrazione contenevano l'esatta e specifica indicazione delle forniture erogate, dei consumi, del periodo di erogazione delle forniture, del contratto di riferimento, oltre che del CIG e del POD, ossia i punti di prelievo dell'energia; Part
- le fatture erano state cedute a attraverso regolari atti di cessione notificati al convenuto, prodotti ed acquisiti agli atti del giudizio;
CP_1
- in assenza di spontaneo pagamento, proponeva azione giudiziaria per ottenere il pagamento di quanto dovuto;
1.2 In sede di costituzione in giudizio il convenuto in via preliminare eccepiva CP_1
Part la carenza di titolarità attiva di per mancata notifica delle cessioni secondo le forme e la procedura previste dall'art. 69, commi, 1 e 3, RD 2440/1923; eccepiva altresì
l'inopponibilità delle cessioni per mancanza di accettazione da parte del CP_1
Nel merito ha eccepito l'inesistenza del credito sul presupposto della mancata produzione dei contratti scritti di somministrazione stipulati dalle cedenti con il CP_1 convenuto, i cui relativi pagamenti erano stati oggetto di cessione.
Ha contestato, inoltre, l'irregolarità nella trasmissione di alcune fatture, segnatamente quelle n. G186005342, n. G186005344 e n. G196002377 per le quali non era stato utilizzato il sistema di interscambio (SDI), in violazione dell'articolo 1, commi da 209 a
214, L. 244/2007, nonché l'erroneo computo degli interessi moratori sul rilievo che il dies a quo di decorrenza era stato fissato nella data di scadenza indicata sulle singole fatture, laddove doveva farsi riferimento al trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento delle fatture stesse attraverso il già menzionato sistema di interscambio
(SDI) gestito dall' . Controparte_3
Infine il ha contestato la richiesta di pagamento di €. 40,00, pretesa a titolo di CP_1 risarcimento del danno per ciascuna fattura non pagata e per ciascuna delle note di pag. 3/16 debito emesse per la violazione dell'art. 6, L. 231/2002, il quale si limita a prevedere il ristoro dei costi effettivamente sostenuti per il recupero delle somme e un rimborso forfettario, salva la prova del maggior danno, che non risultava essere stata fornita.
Hha eccepito ancora la presunta usura derivante dagli interessi applicati sul rilievo che il corrispettivo richiesto per la mora appariva ed era da ritenere del tutto sproporzionato. in via subordinata, previa esatta rideterminazione delle somme dovute dall'Ente convenuto tanto per la sorte capitale quanto per gli interessi e le spese, chiedeva in caso di accoglimento della domanda, di disporre la compensazione fra le stesse somme ed il maggior credito spettante allo stesso convenuto a titolo di risarcimento danni ex delicto nella misura ritenuta equa di giustizia.
1.3 Acquisite le memorie istruttorie, istruita la causa mediante le produzioni documentali all'udienza del 12.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Pescara rigettava le domande con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
2.1 Il primo giudice rigettava l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto CP_1 relativa alla lamentata irregolarità della notifica sul presupposto di un presunto contrasto con la disciplina vigente in materia che regola le modalità di esecuzione della notifica prevedendo la necessaria accettazione da parte della P.A., in quanto rilevava che al fine di contestare la legittimazione della cessionaria il convenuto non poteva CP_1 limitarsi ad eccepire di non aver assentito alla cessione o di aver espressamente negato il proprio consenso, ma avrebbe dovuto allegare e provare che sia al momento della stipula del contratto di cessione che al momento della decisione giudiziale, il rapporto negoziale fosse ancora pendente ed in itinere;
nel merito, rigettava la domanda principale ritenendo non dovuta alcuna somma da parte del convenuto sul presupposto assorbente della rilevata mancata produzione CP_1 dei contratti di somministrazione delle forniture in forma scritta erogati in favore del convenuto ed oggetto di causa in forma scritta.
2.2. In particolare, richiamata la normativa applicabile nella materia oggetto del contendere e i principi posto dalla giurisprudenza formatasi sul punto, ha rilevato come la non avesse prodotto i contratti scritti posti a base della pretesa creditoria, Pt_1 ovvero i contratti stipulati dalle società cedenti (Eni Gas e Luce spa e Eni spa) con il pag. 4/16 convenuto per le forniture di energia elettrica, osservando al proposito che i CP_1 contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono necessariamente essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (Cass. civ. 20690/2016; 12549/2016) e, qualora mancante di tale requisito formale, i contratti non sono suscettibili di sanatoria neppure a seguito di ratifica o comportamenti concludenti del debitore, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà che non sono surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. civ. 27910/2018).
Al riguardo ha evidenziato che si tratta di una forma scritta richiesta ad substantiam la cui osservanza, a differenza di quella prevista ad probationem, è prescritta per l'esistenza stessa del diritto fatto valere il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale attraverso la produzione del titolo, essendo del tutto insufficienti sia la prova testimoniale che le presunzioni che anche la confessione della controparte (Cass.
Civ. 25999/2018).
Ed ancora, sulla scia di quanto evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente sentenza n. 20684/2018, ha evidenziato come sia ormai una affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d.
n. 2440/1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, anche locali, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale "devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge". (Cass. Civ. S.U. n. 9775/2022).
Ha aggiunto, inoltre, che si tratta di un principio pacificamente acquisito in diritto quello per cui le suddette norme, nonostante sia venuto meno per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383/1934 ad opera dell'art. 274, lett. a), del d.lgs. n.
267/2000 il richiamo ad esse operato per i Comuni e le Province dagli artt. 87 e 140 del citato r.d. 383/1934, tuttavia continuano ad applicarsi “pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n.
4570; Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (Cass.,
7 luglio 2007, n. 1752)”. pag. 5/16 Pertanto, in applicazione di tali presupposti normativi e giurisprudenziali, ritenuto ed accertato che la banca attrice non aveva fornito la prova scritta, omettendone del tutto la produzione in giudizio, dei contratti di somministrazione conclusi tra le società cedenti e il convenuto, produzione che costituisce un preciso onere probatorio a carico CP_1 della parte che agisce sulla base di quei contratti, il primo giudice ha inteso rigettare la domanda ritenendo la pretesa creditoria sprovvista di uno dei suoi presupposti costitutivi.
2.3 Ha inoltre rigettato la domanda subordinata di pagamento avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre che per la sua assoluta genericità, per la rilevata assenza del requisito della residualità o sussidiarietà, quale condizione prevista per l'utile esercizio dell'azione di indebito arricchimento, essendo stata promossa l'azione principale in forza di uno specifico titolo negoziale che era risultato privo di adeguato riscontro probatorio.
Per l'effetto, condannava parte attrice al pagamento integrale delle spese e competenze di lite in favore del convenuto. CP_1
3. Appello: avverso la sentenza proponeva appello rilevando Parte_1
l'erroneità della decisione sotto diversi profili.
3.1 Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che il sottostante contratto tra le società fornitrici cedenti i crediti e il convenuto avrebbe dovuto CP_1 rivestire la forma scritta ad substantiam per contrasto con la direttiva comunitaria n.
2000/35/EC.
Con il primo motivo parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha inteso rigettare la domanda sul rilievo della mancanza della prova scritta dei contratti di fornitura, in quanto si porrebbe in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 231/02, con cui è stata recepita la direttiva comunitaria n. 2000/35/EC, nonché con quelle di cui al D.Lgs. n. 192/12, con è stata recepita la direttiva comunitaria n. 2011/7/EU e, in generale, con le disposizioni rese in ambito comunitario nelle quali non sarebbe previsto né imposto in alcun modo il ricorso alla forma scritta ai fini della validità dei contratti conclusi tra imprese private ed enti del comparto pubblico.
pag. 6/16 Anzi, secondo l'appellante la normativa comunitaria introdurrebbe disposizioni tali da far propendere per l'interpretazione contraria specie laddove, con la seconda e più recente direttiva comunitaria, n. 2011/7/EU, applicabile anche ai contratti tra imprese private ed enti della P.A., in relazione al ritardo nei pagamenti commerciali non si prevede espressamente la forma scritta per le transazioni commerciali, stabilendo il diritto del creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi di richiedere ed ottenere il pagamento degli interessi maturati nei confronti del soggetto inadempiente senza esigere preventivamente il rispetto di alcuna formalità particolare e per il solo fatto consistente nell'assolvimento dei propri obblighi e nel ritardo della controparte obbligata, senza la necessità di diffida scritta.
Sulla base di tali presupposti ed argomentazioni, ravvisando nella suddetta materia una situazione di incertezza normativa o interpretativa, in considerazione della sua rilevanza per la decisione della causa in oggetto, ritenuta la sua non manifesta infondatezza,
l'appellante ha invocato in via pregiudiziale la rimessione “alla Corte di Giustizia
Europea la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della p.a. ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese e enti della p.a., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/ec e n.
2011/7/eu e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della p.a. debbano rivestire la forma scritta”.
3.2. Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la prova del contratto tra le società fornitrici cedenti i crediti e il avrebbe dovuto essere CP_1 fornita esclusivamente mediante la relativa produzione in giudizio del contratto scritto e non anche con equipollenti e non potrebbe essere ritenuta raggiunta neppure mediante il riconoscimento operato dalla controparte rispetto alla relativa esistenza né mediante comportamenti concludenti dell'ente locale.
Secondo l'appellante infatto non sarebbe necessaria la forma scritta del contratto potendo questo essere provato anche mediante presunzioni o per il tramite di fatti o comportamenti concludenti posti in essere dalla P.A., evidenziandosi come uno degli pag. 7/16 elementi rilevatori potesse essere rinvenuto nell'indicazione del CIG presente nelle fatture inviate alla P.A., essendo quello un riferimento che consente di identificare un dato contratto sottoscritto in seguito ad appalto o affidamento e, quindi, la sussistenza di un valido titolo contrattuale per la fornitura oltre che l'effettività della stessa.
Nel caso di esame i comportamenti concludenti sarebbero ravvisabili nel fatto che il appellato aveva usufruito nel tempo delle forniture senza averle mai contestate CP_1 né rifiutate, tanto più che si trattava di forniture necessarie ed indispensabili per la comunità, e anche nel fatto che nelle sue prime difese aveva sollevato una eccezione che sarebbe da ritenere incompatibile con la rilevata assenza del rapporto contrattuale:
l'inefficacia della cessione del credito, che presupporrebbe il riconoscimento dell'esistenza di un credito contrattuale a monte.
3.3 Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra le società fornitrici e il nonostante che il comportamento dell'ente CP_1 locale abbia costituito una ratifica per fatti concludenti anche in relazione alle somme richieste.
In relazione a tale motivo parte appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il primo giudice sarebbe incorso nella violazione degli art. 115 e
116 c.p.c. per aver omesso di valutare che, a fronte delle allegazioni e produzioni fornite dalla banca creditrice sia in ordine all'esecuzione delle forniture che in ordine ai calcoli per determinare il quantum, comprensivo degli interessi e delle spese, il CP_1 appellato nelle sue difese non aveva contestato né l'erogazione delle forniture, per il cui pagamento erano state emesse le fatture oggetto di lite, né tantomeno le stesse fatture inoltrate per il pagamento, neppure a seguito della notifica degli atti di cessione dei crediti e delle intimazioni di pagamento;
il dunque, non aveva mai sollevato CP_1 una specifica contestazione in ordine al proprio obbligo di pagamento. Part 3.4 Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale condannato a pagare le spese di lite.
Con tale ultimo motivo, sul presupposto dell'accoglimento dell'appello e, quindi, delle ragioni creditorie respinte dal primo giudice, parte appellante ha impugnato la sentenza anche in riferimento alla statuizione sulle spese di lite, chiedendone la riforma integrale in tale sede. pag. 8/16 3.5. Si costituiva in grado di appello il resistendo alle avverse Controparte_1 difese e chiedendo il rigetto dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze di lite.
4. Motivi della decisione.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1 In via preliminare, occorre valutare l'istanza di rimessione alla Corte di Giustizia
Europea del seguente quesito formulato nell'atto di appello: “se in virtù di quanto previsto dalle direttive n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni caso, dalle disposizioni comunitarie, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese ed enti della
P.A. devono rivestire la forma scritta”.
La questione posta all'attenzione di questa Corte non appare contenere il requisito della non manifesta infondatezza, per cui allo stato deve essere rigettata.
Le disposizioni comunitarie richiamate nell'atto di appello e recepite dalla normativa nazionale sono dettate per disciplinare la materia delle transazioni commerciali sia tra imprese private che tra imprese e pubblica amministrazione, con specifico riferimento all'obbligazione di pagamento del corrispettivo connesso alla fornitura di prestazioni, beni e servizi, introducendo un regime di favore per il prestatore adempiente, attraverso la predisposizione di norme che semplificano la fase dei pagamenti del corrispettivo, facilitando nello specifico anche la corresponsione degli interessi maturati in caso ritardo nel pagamento, prevedendosi un sistema di automaticità senza la previsione di particolari vincoli formali e senza la necessità della preventiva diffida da inviare alla controparte per iscritto.
In particolare, la normativa comunitaria detta in tale settore una serie di principi che però presuppongono a monte l'esistenza giuridica di valido un rapporto tra le imprese private e la pubblica amministrazione, introducendo il particolare meccanismo previsto per le transazioni commerciali come delineato nelle direttive richiamate nell'atto di appello, recepito dal nostro ordinamento con il D.Lvo 231/2002.
Al contrario, con le direttive comunitarie non appaiono in contrasto i principi della normativa interna relativi ai requisiti per la formazione ed esistenza giuridica dei rapporti, per la formazione del consenso e per la manifestazione della volontà del pag. 9/16 soggetto pubblico, che sono rimessi alle determinazioni dei singoli stati membri, i quali agiscono in aderenza ai rispettivi principi regolatori interni di ciascun ordinamento.
Da tale presupposto, delineato l'ambito di applicazione della normativa comunitaria, il quesito posto dall'appellante esula dalla questione sottesa all'oggetto del presente giudizio, nel senso che la validità o meno dei contratti conclusi tra imprese private e pubblica amministrazione in assenza della forma scritta deve essere evidentemente risolta all'interno dell'ordinamento italiano e sulla base della normativa nazionale adottata in aderenza ai principi che regolano l'attività della pubblica amministrazione, nonché sulla base dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.
Per tali motivi, difettando il requisito della “non manifesta infondatezza”, l'istanza posta in via pregiudiziale dall'appellante deve essere rigettata.
4.2 Passando al merito, il secondo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Il quadro normativo di riferimento della legislazione italiana in tema di forma dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione e, in genere di contabilità pubblica, nonché della giurisprudenza di legittimità prevalente formatasi proprio in relazione alla suddetta materia, prevede la forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi tra privati e pubblica amministrazione.
Quanto alla necessità della forma scritta ad substantiam nei contratti con la p.a., gli artt. 16 e
17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 prevedono per tutti i contratti in cui sia parte una pubblica amministrazione, la forma scritta quale garanzia e strumento di controllo sia per la
P.A. che per il cittadino.
Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo più volte di chiarire che: “Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta "ad substantiam", che
è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrio, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista pag. 10/16 e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente di natura autorizzatoria e diretta al diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno.
Deve inoltre escludersi che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale difetto di forma scritta richiesta
"ad substantiam" può essere rilevato d' ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda del professionista volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronuncia del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame” (Cass. Sent. n. 1702 del 26 gennaio 2006).
Inoltre il , quale ente locale, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 191 Controparte_1
TU (D.lvo 267/2000), dovendo prevedere il correlativo impegno di spesa con autonoma voce di bilancio ed in caso di situazione emergenziale, ratificare, semmai entro breve termine l'attività contrattuale conclusa, con iscrizione tardiva ed integrazione delle note di bilancio.
Nel caso di specie, non risulta una convenzione scritta tra le parti che riporti tutte le condizioni contrattuali, ivi compreso il preciso ammontare del corrispettivo, con previsione di bilancio per sopportare tale spesa, seppur con riferimento a finanziamenti regionali, quali fonti di contributo da impegnare in proposito.
Si ricorda ancora quanto previsto dalla Suprema Corte secondo cui in tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art. 194 del TU ammette la possibilità di riconoscimento a posteriori della legittimità dei debiti fuori bilancio, subordinandolo ad una formale deliberazione di riconoscimento del debito da parte dell'ente nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che a norma pag. 11/16 dell'art. 191 D.Lvo 267/2000 (TU), in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato o consentito la prestazione. Pertanto la relativa valutazione spetta all'Amministrazione e il giudice non può sostituirsi ad essa affermando l'esistenza di un debito assunto fuori bilancio (Cass. Sent. n. 355 del 14 gennaio 2002).
Nella giurisprudenza di legittimità quindi è da ritenere come pacifico e consolidato il principio, ribadito anche nella recente sentenza n. 967/2025 resa da questa stessa Corte, secondo cui “i contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta ad sustantiam” (Cass. Civ. n.
12540/2016, n. 25631/2017, n. 7478/2020), la cui osservanza viene prescritta a pena di nullità per l'esistenza stessa del rapporto fatto valere in giudizio, assolvendo la forma scritta “una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo
d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria
(cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass.
21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007). Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass.
22994/2015; Cass., 12323/2005)”
Tale principio si traduce nell'obbligo, previsto a pena di nullità, di redigere l'atto che disciplina il rapporto contrattuale per iscritto in apposito documento firmato dal titolare dell'organo pubblico attributario del relativo potere o, in alternativa, e solo per quanto attiene i soli rapporti commerciali anche attraverso lo scambio di proposta ed accettazione (Cass. Civ.
32337/2023).
Si tratta di un principio di ordine generale, applicabile anche agli enti territoriali e non derogabile dalle parti che, essendo ispirato alla superiore esigenza di assicurare l'imparzialità e il buon andamento della P.A., è finalizzato alla tutela della trasparenza dell'azione amministrativa anche al fine di garantire e consentire il necessario controllo sull'utilizzo della spesa pubblica e, in generale, sull'operato della pubblica amministrazione.
pag. 12/16 Pertanto, per la regolare formazione di un valido accordo fra il privato e la P.A. non possono considerarsi come idonee e sufficienti altre forme o modalità alternative e differenti di formazione del consenso da parte del soggetto pubblico.
Ciò significa che deve escludersi, come sostenuto dall'appellante, che la conclusione del contratto possa avvenire per facta concludentia attraverso l'esecuzione della fornitura dei beni o servizi da parte dell'impresa con la susseguente emissione delle relative fatture alla P.A., secondo lo schema dell'accettazione tacita (Cass. Civ. n. 12316/2015).
Tali principi della forma scritta ad substantiam e del previo impegno di spesa valgono per ogni settore e non possono essere derogati nemmeno in caso di somministrazione di servizi e di energia elettrica essenziale per la vita del Comune.
In una recente pronuncia della Suprema Corte, resa proprio in relazione ad una causa promossa da una società cessionaria del credito del gestore di energia elettrica nei confronti di un ente locale (Cass. civ. Ord. n. 17197/2024) è stato precisato e specificato che gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti nei loro confronti solo a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione della stessa. A tale regola, prosegue la Suprema
Corte nella citata ordinanza, non si sottrae neppure il contratto firmato dall'ente locale per la somministrazione dell'energia elettrica, qualora appunto risultasse privo dell'impegno contabile, atteso che tale tipologia di somministrazione non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale, fatta sempre salva la eventuale responsabilità personale dei singoli soggetti, l'amministratore o il funzionario dell'ente, che risultino aver autorizzato o consentito la spesa (Cass. Civ. n. 10432/2022).
In aderenza a tale principio, che questa Corte ritiene di applicare al caso in esame, condividendone i contenuti e gli argomenti trattati, deve essere affermata la nullità o inefficacia del titolo posto alla base della intimazione di pagamento avanzata nei confronti della odierna parte appellata anche sotto tale ulteriore profilo, non avendo parte appellante, come invece era suo preciso onere, allegato la documentazione attestante il preliminare pag. 13/16 impegno di spesa oppure ed in via subordinata le delibere relative ad una successiva ratifica del debito con l'inserimento fra le poste fuori bilancio.
In definitiva, nei contratti della pubblica amministrazione, la forma scritta è da ritenere quale requisito essenziale per la loro validità ed esistenza stessa, nonché per la dimostrazione dell'esistenza stessa del rapporto contrattuale, non potendo supplire alla sua mancanza la mera esecuzione della prestazione e l'emissione delle fatture né il comportamento concludente della controparte, e neppure potrebbe sotto tale profilo il richiamo al regime di salvaguardia perché, in ogni caso, non esime dall'osservanza delle norme sulla contrattazione pubblica.
4.3 Quale conseguenza del rigetto dei primi due motivi dell'appello, deve essere disatteso anche il terzo motivo, costituendo la censura mossa dall'appellante lo svolgimento successivo dei primi due rilievi di critica.
Escluse sia la validità che l'esistenza stessa del titolo posto alla base della pretesa creditoria, per la rilevata mancanza della prova scritta del contratto, accertata l'omessa produzione del contratto, venute dunque meno le ragioni del credito vantato, appare del tutto irrilevante e ininfluente ogni valutazione circa gli aspetti relativi alla giustificazione e alla quantificazione delle somme di cui si chiede il pagamento, non potendo tale comportamento valere come ratifica di una rapporto contrattuale di cui non si è fornita alcuna prova in mancanza di una forma scritta prodotta in giudizio.
Sotto tale aspetto, non appare condivisibile la tesi secondo cui nel comportamento tenuto del odierno appellato, tanto nella fase stragiudiziale quanto in quella CP_1 giudiziale, sarebbe ravvisabile una condotta incompatibile con la volontà di contestare e negare la validità ed esistenza del titolo negoziale e, anzi, si manifesterebbero gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia. secondo le regole ed il meccanismo del mandato senza rappresentanza applicabile anche nel settore pubblico.
L'istituto in questione non risulta estensibile al settore pubblico;
in effetti, la ratifica del contratto concluso da un rappresentante senza averne i poteri o che ha agito eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è disposizione volta a regolare rapporti tra privati e non
è estensibile alle gare ed ai contratti ad evidenza pubblica, un settore nel quale operano norme dirette alla tutela di un interesse pubblico generale di sicura e preventiva pag. 14/16 riferibilità dell'offerta e del principio della "par condicio", senza possibilità di esenzione dalla loro osservanza, il tutto richiamando quanto già esposto nel punto precedente.
4.4 Infine, è da ritenere infondato anche il quarto ed ultimo motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite che in primo grado erano state poste correttamente a totale carico dell'odierna appellate, secondo il principio della soccombenza.
4.5 Sulla base delle considerazioni sopra esposte risulta la totale infondatezza delle ragioni poste a sostegno del gravame che, pertanto, deve essere rigettato integralmente.
In conseguenza del rigetto dell'appello, le spese di lite del presente grado devono essere poste a totale carico della parte appellante, risultata interamente soccombente, nella misura e secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Nel caso in esame trova, inoltre, applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare, oltre alle spese e competenze di lite, una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n.
14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto l'appello proposto è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1 dei suoi procuratori, contro la sentenza n. 619/2024 emessa dal Tribunale di Pescara e pubblicata in data 30 aprile 2024 nei confronti del , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, così provvede:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna parte l'appellante, in persona dei suoi procuratori pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore dell'appellato, , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, delle spese e competenze del presente grado di giudizio liquidate in €. 3.966,00 per competenze, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.
pag. 15/16 • Dichiara parte appellante, in persona dei suoi procuratori pro Parte_1 tempore, tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 31 ottobre 2025 su relazione della Dott.ssa RA DE BO.
La Presidente est.
RA DE BO
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