Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 446/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OD
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 446/2025 promosso da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUGLI NICOLO'
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 05/02/2025;
- rilevato dalla relazione fra le parti è nata in data [...] a [...] ; Parte_3
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 5 maggio 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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1. “Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies,
2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2. La figlia minore è affidata congiuntamente alla madre ed al padre, i quali eserciteranno in Pt_3
forma condivisa la responsabilità genitoriale, con l'impegno di adottare congiuntamente le decisioni di maggior interesse che la coinvolgono e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa.
3. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la minore, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sulla medesima in relazione alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, promuovendo buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. avrà la residenza, anche anagrafica, ed il domicilio presso il padre, ma si stabilisce che la Pt_3
minore venga collocata in maniera paritetica e/o paritaria alternata presso ciascuno genitore secondo il seguente calendario: il lunedì e il mercoledì con il papà, il martedì e il giovedì con la mamma;
fine settimana alternato, dal venerdì sera alla domenica sera;
5. Durante le festività natalizie e pasquali, starà con il papà e la mamma in base agli accordi Pt_3
che verranno presi di anno in anno tra i genitori, in base alle esigenze anche lavorative di quest'ultimi ed in base alle esigenze e richieste della minore. Il tutto facendo in modo che Pt_3
possa trascorrere, durante le festività natalizie e pasquali, periodi uguali – anche non consecutivi- con ciascun genitore e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6. Durante le vacanze estive, il padre e la madre potranno trascorrere con un periodo di dieci Pt_3
giorni anche non consecutivi, in un periodo da concordarsi tra le parti e con possibilità per la minore di trascorrere parte delle vacanze estive anche con i nonni paterni e materni.
In caso di mancato accordo in ordine ai periodi di ferie che la minore trascorrerà con ciascun genitore, gli anni pari deciderà il padre e quelli dispari deciderà la madre;
7. La casa familiare di proprietà dei nonni paterni e concessa in comodato uso gratuito al Sig. rimane assegnata allo stesso;
Pt_1
8. Entrambi i genitori contribuiranno in forma diretta al mantenimento della figlia e nella Pt_3
misura del 50% ciascuno per quanto riguarda le cd. spese straordinarie della minore secondo lo pagina 2 di 5 schema e le modalità contenute nel protocollo del 25/09/2019 vigente presso il Tribunale di OD al quale le parti integralmente si riportano: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9. L'Assegno Unico Universale per la figlia minore continuerà ad essere percepito al 50% ciascuno da entrambi i genitori
10. I ricorrenti, in considerazione della tenera età della figlia, si impegnano reciprocamente ad evitare che abbia ad incontrare e/o frequentare eventuali nuovi partner dei genitori prima di 3 Pt_3
anni dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto e purché si tratti di relazioni stabili e pagina 3 di 5 durature. In ogni caso, i genitori si impegnano, al riguardo, a comportarsi con responsabilità e gradualità, nel rispetto delle superiori esigenze di rispetto e tutela dell'equilibrio psicofisico della minore
11. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di avere già regolato prima d'ora ogni loro rapporto economico derivante dal rapporto di convivenza pertanto rinunciano, ora e per sempre, a pretendere alcunché l'uno dall'altra.
12. I Sigg,ri e si danno reciprocamente l'autorizzazione al rilascio di passaporto e/o Pt_1 Pt_2 carta d'identità valida per l'espatrio, anche per , per motivi di lavoro e/o turismo;
Pt_3
13. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore. In caso di contrasti le parti si impegnano a coltivare percorsi di mediazione familiare e/o sostegno alla genitorialità, onde ridurre ed eliminare ogni forma di conflitto dovesse insorgere tra loro. I contatti diretti tra i genitori dovranno essere limitati e condizionati ad argomenti/necessità che riguarderanno esclusivamente la minore.
14. Le spese legali e processuali si intendono compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
06/12/1981 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
pagina 4 di 5 - spese del procedimento compensate.
Così deciso in OD, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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