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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 03/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 232/2023 R.G. e vertente
TRA
( , in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Lanciano, Via Antinori 4, presso lo studio
[...]
dell'avv. Antonella Fantini, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Nisi e Silvestro De Donno, come da mandato in atti;
ATTORE - OPPONENTE
E
( , in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Lanciano, Corso Trento e Trieste CP_2
118, presso lo studio dell'avv. Alberto Paone, che la rappresenta e difende co- me da mandato in atti;
CONVENUTO - OPPOSTO
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza
1 Fatto e diritto
1. (d'ora in avanti, ) ha proposto opposizione al decreto in- Parte_1 Parte_1
giuntivo provvisoriamente esecutivo 43/2023 (R.G. 109/2023), dell'8-10 feb- braio 2023, con il quale questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente (“quale mandataria ATI [...] 05.05.2022”) (d'ora Controparte_1
Con in avanti, , della somma di euro 645.903,98 (comprensivi di i.v.a. al 22%; ol- tre interessi, spese e accessori), a titolo di corrispettivo di prestazioni di “forni- tura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio per la realizzazione delle strutture metalliche inerenti [al] presidio ospedaliero [presso] il Comune di Ca- Con sarano”; deducendo (ed eccependo) l'inadempimento di a fondamento del- la liceità della sospensione dell'esecuzione delle prestazioni di corrispettivo pe- cuniario oggetto di ingiunzione e comunque della estinzione delle relative ob- bligazioni per compensazione con il proprio credito risarcitorio, anche del
“danno economico e finanziario [...] anche per penali contrattuali [...] nei con- fronti del committente principale [e del] danno anche d'immagine”, per com- Con plessivi euro 691.920,00, con condanna di a “pagare la differenza”; e alle- gando che con ricorso di fronte a questo Tribunale “ha chiesto [...] accertamen- to tecnico preventivo ed ispezione giudiziale dei luoghi per accertare” il predet- Con to inadempimento, in particolare che ha “realizzato e certificato una struttu- ra in acciaio affetta da vizi e/o difetti[,] non conforme alle previsioni di cui al contratto [...], alla normativa di riferimento, alle regole dell'arte” e “le opere ne- cessarie per eliminare qualsiasi vizio e/o difetto [e] i costi” delle stesse.
Con si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione; in particolare richia- mando la clausola solve et répete di cui all'art. 7 del contratto intercorso tra le parti
(“Le parti concordano espressamente che il committente non potrà sollevare eccezioni per ritardare il pagamento, ai sensi dell'art. 1462 c.c., se non dopo aver integralmente pagato il corrispettivo di cui al presente contratto”).
2 Il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; intervenuta la relazio- ne della c.t.u. in a.t.p. (datata 14 settembre 2023), ha sospeso la provvisoria ese- cutività del decreto ingiuntivo opposto “limitatamente all'importo di euro
441.816,39 e alle spese [...] a esso proporzionali”; infine, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
2. L'opposizione è fondata nei sensi e nei limiti di cui a seguire.
2.1. La giurisprudenza generalmente ritiene che il creditore il quale pone a fon- damento delle sue domande (a esempio risolutorie, restitutorie, risarcitorie) o ec- cezioni l'inadempimento, anche corrispettivo, del debitore, deve provare il titolo contrattuale del proprio diritto, ma può limitarsi ad allegare specificamente
l'inadempimento del debitore, essendo a carico di questo la prova dell'(esatto) adempimento (C. 9085/2006, C. 23918/2006, C. sez. un. 13533/2001, C. sez. un. 577/2008; C. 8736/2014, C. 826/2015) o, in subordine, la prova di una specifica causa impeditiva dell'adempimento per la quale nessun giudizio di colpa sia a suo carico formulabile o la prova che per nessuna delle cause impe- ditive possibili sia a suo carico formulabile un giudizio di colpa (C. 1500/1994); ciò salvo che nel caso di contratto di compravendita quanto all'attribuzione tra- slativa del diritto compravenduto, non essendo la stessa propriamente oggetto di una obbligazione e quindi il destinatario di quella attribuzione - compratore - propriamente un creditore (C. sez. un. 11748/2019).
2.1.1. Ebbene, nel caso di specie, innanzitutto, ha specificamente allega- Parte_1
to l'inadempimento di CP_4
allega che il (sub)contratto intercorso con l'opposta ha avuto a oggetto
[...]
“la fornitura e posa in opera delle strutture in acciaio [...]relative ai blocchi 'A',
'C' e 'D'”, “da edificare [in virtù del contratto con la committente principale
“ ] con strutture in parte in calcestruzzo ed in parte in metallo (ac- Parte_3
ciaio)”, nell'ambito della “realizzazione dei lavori di adeguamento a norma e
3 completamento del Presidio Ospedaliero di Casarano mediante la costruzione del quarto monoblocco, l'adeguamento funzionale del terzo monoblocco e dei collegamenti tra i diversi corpi di fabbrica”; che ES “alla fine di novembre 2022 portava a compimento l[e] strutture in acciaio relative ai blocchi 'A' e 'C', e nel mese di dicembre quell[e] relative al blocco 'D'”; che, proceduto la stessa MGM al “successivo getto di calcestruzzo”, “avuto riguardo ai blocchi [...] 'C' e 'D' non rilevava problematiche apprezzabili con riferimento alle strutture in ac- ciaio[, salvo] minime difettosità (leggerissimi 'fuori piombo') rientranti nei limiti di tolleranza previsti dalla norma[tiva] di riferimento”, mentre, “avuto riguardo[...] al blocco 'A'[,] dopo la posa in opera del solaio in calcestruzzo del piano primo con pilastri in elevato, [si] rilevava un gravissimo difetto della relativa struttura in acciaio ed, in particolare, un significativo 'fuori piombo' sul lato del modulo orientato verso l'ingresso del P.O. di circa 10/11 cm su di una estremità del la- to, e di circa 9/10 cm sull'altra estremità dello stesso[:] la struttura in acciaio ri- sulta quindi montata con andamento 'tortile', con un 'fuori piombo' molto oltre i limiti di tolleranza (circa 2 cm) sanciti dalla norma[tiva] di riferimento [...], 'fuori piombo' addirittura in misura diversa nelle due estremità del relativo lato”; che le predette “gravissime” “problematiche tecniche” “riguardanti le strutture in acciaio del blocco 'A' della quarta torre dell'ospedale di Casarano possono trovare ri- medio (solo) mercé [i] demolizione del solaio in c.a. gettato in opera e delle al- tre opere in c.a. già eseguite da [ ] all'esito della ritenuta e certificata cor- Parte_1
retta posa in opera della struttura in acciaio del blocco 'A'[;] trasporto in disca- rica delle macerie[;] sostituzione e/o rettifica della struttura in acciaio già instal- lata[;] posa in opera di una nuova struttura in acciaio perfettamente conforme alle previsioni contrattuali [...] ovvero di una struttura emendata da ogni 'fuori piombo' e comunque da ogni vizio o difetto[;] posa in opera ex novo del solaio Con demolito[;] con un costo complessivo [di euro] 491.920,00”; che nel “sopral- luogo, in contraddittorio, [del] 13/01/2023 [...], verificata la sussistenza del de- nunciato 'fuori piombo' [...], riteneva di porvi rimedio con l'utilizzo di una 'cinghia
4 di carico' che, legata per un capo alla struttura in acciaio del blocco 'A' [...] ed as- sicurata per l'altro capo alla struttura in cemento del blocco 'B', veniva messa in tensione con un 'tenditore a cricchetto' azionato a 'forza di braccia' nel tentativo di
'raddrizzare' la struttura in acciaio[, ma ciò] senza esito alcuno, in quanto il grave e rilevante 'fuori piombo' rimaneva sostanzialmente invariato”.
2.1.2. Il c.t.u. in a.t.p., poi, all'esito di esami puntuali e argomenti articolati (che si segnalano, tra l'altro, per la qualità dell'esposizione), ha rappresentato e rite- nuto quanto segue.
“L'opera oggetto di Accertamento [...] è sita nel Comune di Casarano[;] trattasi della porzione denominata 'Blocco A' dell'ampliamento dell'Ospedale 'France- sco Ferrari'”; la “porzione strutturale indagata è in corso di costruzione, a telaio in acciaio con [...] solai a predalles, presenta 4 livelli fuori terra” (p. 19).
Il controllo della progettazione, sviluppato “mediante elaborazione di un mo- dello contenente caratteristiche comparabili”, ha evidenziato che la “modella- zione contiene alcune imprecisioni [ma la] difformità è da ritenersi lieve e non in grado di compromettere i risultati delle verifiche effettuate”; inoltre, quanto a ulteriori omissioni e “imprecisioni”, tenendo “conto che, allo stato attuale, la struttura non risulta gravata dai carichi previsti a progetto ma solamente dal pe- so proprio delle membrature portanti [...] e dal carico dell'impalcato installato[,] gli errori e carenze [della progettazione], benché necessitino di immediata revi- sione, NON sono da intendersi causa dei vizi strutturali lamentati” (p. 109); in particolare, in “considerazione del fatto che la struttura ha manifestato la pro- blematica nella condizione di carico nella quale è soggetta al solo peso proprio delle membrature e del getto di un solo impalcato, si può affermare che la con- dizione di vizio registrata non è da imputarsi ad un problema di natura proget- tuale” e si può “escludere l'ipotesi di sottodimensionamento strutturale” (p.
163).
5 Il controllo delle strutture realizzate, con “elaborazione di un modello schema- tico unifilare mirato alla analisi valutativa delle deformazioni subite dalla strut- tura” (p. 126), ha evidenziato un “moto di deformazione [...] di tipo traslaziona- le [...] combinato con una aliquota torsionale ridotta” (p. 140); e che “i telai 'A',
'B' presentano gran parte dei pilastri nella condizione di non tolleranza” (p.
145), ossia “deformazioni” oltre “le tolleranze imposte da normativa” (p. 142); sicché, nelle “condizioni rilevate la struttura è da ritenersi fuori dalla tolleranza ammissibile imposta da normativa” (p. 162); “una 'corretta' sequenza delle fasi lavorative, avrebbe dovuto prevedere il montaggio della struttura e relativo col- legamento al blocco controventante già durante la fase transitoria di costruzio- ne e prima dell'applicazione dei carichi portati (montaggio e getto dell'impalcato)”, “nelle condizioni transitorie di costruzione, in assenza di con- troventatura, la struttura avrebbe mostrato carenze nell'affrontare eventuali azioni orizzontali di qualsiasi natura” (p. 163); poiché in difetto di “altre azioni orizzontali e verticali” e con “applicazione [di una] imperfezione iniziale da normativa” le “analisi” “hanno restituito deformazioni teoriche di calcolo
NON compatibili con quelle rilevate”, “la causa delle problematiche” può esse- re rinvenuta alternativamente in uno dei seguenti “due scenari”, ossia o nel
“montaggio della struttura in acciaio fuori tolleranza normativa”, o nel “mon- taggio della struttura in acciaio in tolleranza normativa e successivo intervento di azioni orizzontali di tipo accidentale (ipotizzabili in urti sulla struttura duran- te la fase di montaggio del solaio) che possano aver portato ad un aumento del- la imperfezione iniziale e conseguentemente delle deformate” (p. 163); ma “una analisi di tipo probabilistico classifica il secondo scenario come 'poco probabi- le' in quanto[,] sebbene non si possa numericamente ed operativamente esclu- dere la possibilità di impatti ripetuti sulla struttura durante le fasi di montaggio degli elementi prefabbricati di solaio, vi è di fatto scarsa probabilità che gli stes- si [si siano] verificati e replicati mantenendo la medesima direzione della forza impattante il medesimo piano di impatto e che la struttura sollecitata dall'urto
6 possa aver trovato di volta in volta condizioni ostative al recupero elastico della condizione iniziale. Gli eventuali impatti accidentali[,] inoltre, si sarebbero do- vuti manifestare nell'immediato con importanti fenomeni vibrazionali ed oscil- latori della struttura stessa che non sarebbero certamente passati inosservati nel contesto in cui era in esecuzione l'opera”; pertanto, “lo scenario maggiormente probabile è da intendersi quello che vede [ES] realizzare e certificare le strutture in acciaio del 'Blocco A' in condizioni fuori tolleranza normativa” (p. 164).
2.2. Quanto al valore di costo delle prestazioni funzionali e necessarie alla ri- mozione dei “vizi registrati”, il c.t.u. in a.t.p., ancora all'esito di esami puntuali e argomenti articolati, ha ritenuto quanto segue, prospettando due “proposte di intervento”.
Quanto alla prima proposta, sulla premessa che “le pilastrate di base sono da ritenersi comunque tensionalmente verificate anche nella condizione di imper- fezione rilevata e che l'impalcato non ha subito deformazioni-abbassamenti si- gnificativi in grado di comprometterne la resistenza”, essa configura “una solu- zione meno impattante che prevede un intervento di variazione della tipologia strutturale, trasformando i pilastri di base da pilastri in acciaio a pilastri a sezio- ne composta acciaio-calcestruzzo”, in tal modo potendosi “derogare ai limiti di tolleranza per le strutture in acciaio [...] ed evitare [...] l'operazione maggior- mente invasiva e costosa di demolizione e ricostruzione dell'intero solaio del
'Blocco A'”; nelle “porzioni superiori, relativamente ai fili strutturali 'A' e 'B' dove le deformate sono più significative si rende necessaria la rimozione e suc- cessivo ripristino in posizione corretta delle membrature”; dal “punto di vista strutturale e della autorizzazione all'intervento, la soluzione [...], intervenendo in modifica della tipologia strutturale e delle connessioni, necessita della reda- zione di un apposito progetto di variante sostanziale” (pp. 155, 165).
7 Quanto alla seconda proposta, formulata anche a seguito delle deduzioni di di “necessità di invarianza dei contratti”, essa “prevede la demolizione Parte_1
dell'intero solaio, [“la rimozione completa delle membrature maggiormente de- formate ai fili strutturali 'A' e 'B'”,] lo smontaggio parziale della struttura e [il] successivo ripristino”, con “[r]imontaggio della porzione strutturale rimossa e ricostruzione del solaio” (pp. 157, 166).
I “costi [...] al netto IVA ed Oneri di legge” (e sulla base di “Prezziario Regione
Puglia 2023” e “prezziario 'DEI'”; quanto alla progettazione, “secondo il DM
17/06/2016”) sono, per gli interventi di cui alla prima proposta, euro
207.055,99 (di cui euro 51.850,00 costi di progettazione); per gli interventi di cui alla seconda proposta, euro 392.237,03 (pp. 160, 167).
2.3. Il Tribunale ritiene, innanzitutto, che l'accertamento del c.t.u. quanto ai comportamenti che sono stati causa dei difformità/vizi riscontrati sia ampia- mente conforme agli standard probatori civilistici (“più probabile che non”); sic- ché tale accertamento consente di qualificare l'esecuzione delle prestazioni da Con parte e per conto di come inadempimento (inesatto adempimento) delle relati- ve obbligazioni contrattuali.
Sussiste pertanto un credito risarcitorio di;
il cui valore il Tribunale ritie- Parte_1
ne debba essere parametrato sulla seconda proposta del c.t.u., perché il commit- tente (qui ) ha generalmente un interesse meritevole alla esatta conformazio- Parte_1
ne delle prestazioni eseguite alle prestazioni come pattuite in contratto: in difet- to di un consenso di , non risponde al principio del “danno effettivo” un Parte_1
credito risarcitorio parametrato sui costi di lavori sostanzialmente funzionali al- la mera sostituzione della classe di “limiti di tolleranza” applicabile all'opera realizzata
(dalla classe prevista per “pilastri in acciaio” a quella prevista per “pilastri a se- zione composta acciaio-calcestruzzo”). Ed è appena il caso di aggiungere che è irrilevante che poi il creditore ( ), in concreto, esegua lavori di “confor- Parte_1
8 mazione”, o addirittura di sostituzione, di minor costo di quelli cui avrebbe avuto diritto: si tratta di una scelta del creditore insindacabile da parte del debitore.
Il “danno economico e finanziario [...] anche per penali contrattuali [...] nei confronti del committente principale” e il “danno anche d'immagine” sono sta- ti da genericamente allegati (salva, quanto al primo, la produzione di una Parte_1
breve tabella;
una altrettanto breve – e autorefenziale - “relazione” su un dedot- to “aumento dei costi fissi e generali [e] delle materie prime e della manodope- ra” per lo “slittamento temporale” “a seguito del fermo cantiere”; un “computo metrico lavori rimanenti” palesemente non specificamente riferito al dedotto au- mento dei costi); né, tantomeno, supportati da istanze istruttorie disattese;
per- tanto, anche considerando gli oneri di diligenza e buona fede del danneggiato
(tra gli altri di prontamente attivarsi per limitarsi i danni) ricavabili dall'art. 1227
c.c., e quanto si dirà appena oltre sulla attualizzazione del credito di valore, esu- lano da qualsiasi credito risarcitorio riconoscibile.
Il credito risarcitorio da intendersi liquidato dal c.t.u. al settembre 2023 in euro
392.237,03 non deve essere attualizzato al momento della presente pronuncia perché interamente estinto utilizzandolo in compensazione con il (maggior) credito di ES di cui al decreto ingiuntivo del febbraio 2023; né, altresì, Parte_1
può autoliquidarsi dedotti maggiori costi (euro 458.324,57) di quanto “effettiva- mente” eseguito “sulla scorta del computo metrico del CTU, ma aggiornato al
27/6/2024 con gli incrementi rispetto ai valori indicati dal consulente”.
Pertanto, esclusa l'.i.v.a. (al 22%) dal credito ingiunto ai fini del conteggio in ri- duzione del controcredito risarcitorio di (che, come visto, il c.t.u. ha in- Parte_1
dicato “al netto IVA”), residua un credito di ES di euro 111.568,07 (euro
503.805,19 meno euro 392.237,03), oltre i.v.a.
Il decreto ingiuntivo è conseguentemente revocato;
quanto nelle more corri- sposto in esecuzione dello stesso va restituito (con interessi al tasso di legge dal
9 momento del pagamento), salvo quanto oggetto della condanna di cui alla pre- sente sentenza.
Il Tribunale colloca il dies a quo di decorrenza degli interessi “come da doman- da” (ossia come da ricorso per decreto ingiuntivo) sulla somma residua predet- ta (euro 111.568,07 oltre i.v.a.) all'11 febbraio 2023, data di notifica del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale si limita poi ad aggiungere quanto segue.
In primo luogo, secondo la giurisprudenza, “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopo- stigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che [...] si tratti di documenti diretti a provare fat- ti principali rilevabili d'ufficio” (C. 26144/2023).
In secondo luogo, la clausola limitativa della proponibilità di eccezioni (art. 1462 c.c.), detta anche clausola di previo pagamento (solve et répete), vale a esclu- dere la proponibilità dei soli rimedi dell'eccezione di inadempimento e, secon- do alcuni, dell'eccezione di insolvenza;
in ogni caso, il ricorso alla clausola di previo pagamento è contrario a buona fede allorché l'eccezione di inadempi- mento sia basata su prove “liquide”, “certe e documentali”, perché aggrava la posizione del debitore senza soddisfare un apprezzabile interesse del creditore né, in particolare, l'interesse, tutelato dalla clausola, di evitare pretestuosi ritardi del debitore;
è evidente allora che nella presente sede quella clausola non ha (più) alcun rilievo.
10 In terzo luogo, e infine, in tema di appalto di opere persino l'accettazione del committente non esclude la garanzia dell'appaltatore per i vizi e le difformità che non erano conosciuti o conoscibili dal committente, e salva comunque la mala fede dell'appaltatore (art. 1667, c. 1, c.c.), che a esempio abbia “certifica- to” la conformità sapendola insussistente.
3. Considerati l'accoglimento solo parziale delle domande/eccezioni di;
Parte_1
Con la sussistenza di un (minor) credito di che avrebbe comunque supportato un ricorso per decreto ingiuntivo;
il Tribunale ritiene di compensare interamen- te tra le parti le spese di lite (giudizio di opposizione;
fase monitoria;
; CP_5
mentre i compensi della c.t.u. in a.t.p. vengono definitivamente, e interamente, posti a carico di ES.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale 43/2023 (R.G. 109/2023), dell'8-10 febbraio 2023;
b) condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore di della somma di euro 111.568,07, oltre Controparte_1
i.v.a. e interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo dall'11 febbraio 2023;
c) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
d) pone i compensi della c.t.u. in a.t.p., come liquidati, definitivamente e inte- ramente a carico di Controparte_1
Lanciano, 3 giugno 2025.
Il giudice
Giovanni Nappi
11