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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/04/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe e vertente
TRA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RAUCCIO Parte_1
CLEMENTINA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti MARTINELLI Controparte_1
RAFFAELLA e MARIA FERRARO, le quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
AVV.TO IDA DE ANGELIS, in qualità di curatore speciale del minore (nato Persona_1
il 20.08.2017);
CURATORE SPECIALE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AGNESE DI CAPRIO, CP_2
la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
TERZO INTERVENTORE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/02/2024, il ricorrente ha esposto: - di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente;
- che, dalla stessa, è nato il piccolo (20.08.2017); Per_1
- che agli inizi di dicembre 2023 la resistente decideva di andare via dalla casa familiare, portando con sé il minore e spostandosi a vivere presso il suo nuovo compagno;
- che a seguito di alcune segnalazioni ricevute da amici e conoscenti circa comportamenti poco consoni della resistente, il riprendeva il figlio minore con sé; - che la è seguita dal DSM di Capua;
- di aver Pt_1 CP_1
fatto uso, in passato, di sostanze stupefacenti e di alcolici ma di essere, allo stato, estraneo a qualunque forma di dipendenza;
- di essere disposto a sottoporsi a tutti gli accertamenti che dovessero rendersi necessari;
- di essere privo di reddito;
- che la resistente è titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare e societario.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio minore a sé, con collocazione presso la casa familiare e diritto di visita della madre da esercitarsi in forma protetta presso i SS, e prevedersi un congruo contributo di mantenimento a carico della madre in favore del figlio della coppia.
Con comparsa di intervento volontario si è costituita madre della resistente e CP_2 nonna del minore, la quale, contestate le deduzioni di parte ricorrente, ha chiesto disporsi l'affido e il collocamento temporaneo del minore presso di sé; in subordine, prevedersi l'affido ai SS con collocamento del minore presso di sè; ha chiesto, altresì, disporsi indagini socio-ambientali sul nucleo familiare oltre ad una valutazione delle competenze genitoriali di entrambe le parti.
Si è costituita la resistente, la quale, contestate le avverse deduzioni, ha chiesto disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre e diritto di visita della madre da esercitarsi secondo la gestione già concordemente attuata dalle parti, oltre a prevedersi un contributo di mantenimento a proprio carico in favore del figlio pari ad € 300,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 03.05.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha nominato il curatore speciale del minore e ha adottato i provvedimenti provvisori, prevedendo: - affido condiviso del figlio della coppia con collocamento presso il padre, cui ha assegnato la casa familiare;
- disciplina del diritto di visita della madre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: la madre terrà con sé il minore per tre pomeriggi a settimana, in orari concordati tra le parti e a week end alternati, dal sabato alla domenica, in orari concordati tra le parti, nonché il
24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio, e il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché per 10 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- contributo di mantenimento a carico della resistente in favore del figlio minore
2 pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'avvio delle parti ai rispettivi percorsi presso il SERD e presso l'ASL territorialmente competenti.
Si è costituita la curatrice speciale, avv. Ida De Angelis e, previo rinvio per consentire il prosieguo dei percorsi prescritti, all'udienza del 01.04.2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre;
- conferma del diritto di visita già previsto in sede presidenziale(salvo diversi accordi non pregiudizievoli per il minore, la madre terrà con sé il minore per tre pomeriggi a settimana
e a week end alternati, dal sabato alla domenica, in orari concordati tra le parti, nonché il
24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio, e il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché per 10 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno) con la precisazione che la madre preleverà il minore da scuola con accompagnamento presso la residenza paterna entro le ore 20,30;
- conferma del contributo di mantenimento a carico della madre già previsto in sede presidenziale (€ 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie).
I procuratori e le parti hanno chiesto il recepimento dell'accordo. Il curatore speciale si è associato alla richiesta delle parti, chiedendo, tuttavia, che almeno in via temporanea sia disposto un monitoraggio dei SS da parte del Tribunale.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale, tenuto conto dell'esito positivo dei percorsi seguiti dalle parti (cfr. relazioni SS e del SERD in atti), ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa come in narrativa:
1. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
2. dichiara interamente compensate le spese di giudizio;
3. dispone che i SS delegati (comune di Sparanise) effettuino un monitoraggio semestrale del nucleo familiare, avendo cura di segnalare all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore;
4. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
3 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 01/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe e vertente
TRA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RAUCCIO Parte_1
CLEMENTINA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti MARTINELLI Controparte_1
RAFFAELLA e MARIA FERRARO, le quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
AVV.TO IDA DE ANGELIS, in qualità di curatore speciale del minore (nato Persona_1
il 20.08.2017);
CURATORE SPECIALE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AGNESE DI CAPRIO, CP_2
la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
TERZO INTERVENTORE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/02/2024, il ricorrente ha esposto: - di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente;
- che, dalla stessa, è nato il piccolo (20.08.2017); Per_1
- che agli inizi di dicembre 2023 la resistente decideva di andare via dalla casa familiare, portando con sé il minore e spostandosi a vivere presso il suo nuovo compagno;
- che a seguito di alcune segnalazioni ricevute da amici e conoscenti circa comportamenti poco consoni della resistente, il riprendeva il figlio minore con sé; - che la è seguita dal DSM di Capua;
- di aver Pt_1 CP_1
fatto uso, in passato, di sostanze stupefacenti e di alcolici ma di essere, allo stato, estraneo a qualunque forma di dipendenza;
- di essere disposto a sottoporsi a tutti gli accertamenti che dovessero rendersi necessari;
- di essere privo di reddito;
- che la resistente è titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare e societario.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio minore a sé, con collocazione presso la casa familiare e diritto di visita della madre da esercitarsi in forma protetta presso i SS, e prevedersi un congruo contributo di mantenimento a carico della madre in favore del figlio della coppia.
Con comparsa di intervento volontario si è costituita madre della resistente e CP_2 nonna del minore, la quale, contestate le deduzioni di parte ricorrente, ha chiesto disporsi l'affido e il collocamento temporaneo del minore presso di sé; in subordine, prevedersi l'affido ai SS con collocamento del minore presso di sè; ha chiesto, altresì, disporsi indagini socio-ambientali sul nucleo familiare oltre ad una valutazione delle competenze genitoriali di entrambe le parti.
Si è costituita la resistente, la quale, contestate le avverse deduzioni, ha chiesto disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre e diritto di visita della madre da esercitarsi secondo la gestione già concordemente attuata dalle parti, oltre a prevedersi un contributo di mantenimento a proprio carico in favore del figlio pari ad € 300,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 03.05.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha nominato il curatore speciale del minore e ha adottato i provvedimenti provvisori, prevedendo: - affido condiviso del figlio della coppia con collocamento presso il padre, cui ha assegnato la casa familiare;
- disciplina del diritto di visita della madre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: la madre terrà con sé il minore per tre pomeriggi a settimana, in orari concordati tra le parti e a week end alternati, dal sabato alla domenica, in orari concordati tra le parti, nonché il
24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio, e il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché per 10 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- contributo di mantenimento a carico della resistente in favore del figlio minore
2 pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'avvio delle parti ai rispettivi percorsi presso il SERD e presso l'ASL territorialmente competenti.
Si è costituita la curatrice speciale, avv. Ida De Angelis e, previo rinvio per consentire il prosieguo dei percorsi prescritti, all'udienza del 01.04.2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre;
- conferma del diritto di visita già previsto in sede presidenziale(salvo diversi accordi non pregiudizievoli per il minore, la madre terrà con sé il minore per tre pomeriggi a settimana
e a week end alternati, dal sabato alla domenica, in orari concordati tra le parti, nonché il
24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio, e il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché per 10 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno) con la precisazione che la madre preleverà il minore da scuola con accompagnamento presso la residenza paterna entro le ore 20,30;
- conferma del contributo di mantenimento a carico della madre già previsto in sede presidenziale (€ 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie).
I procuratori e le parti hanno chiesto il recepimento dell'accordo. Il curatore speciale si è associato alla richiesta delle parti, chiedendo, tuttavia, che almeno in via temporanea sia disposto un monitoraggio dei SS da parte del Tribunale.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale, tenuto conto dell'esito positivo dei percorsi seguiti dalle parti (cfr. relazioni SS e del SERD in atti), ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa come in narrativa:
1. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
2. dichiara interamente compensate le spese di giudizio;
3. dispone che i SS delegati (comune di Sparanise) effettuino un monitoraggio semestrale del nucleo familiare, avendo cura di segnalare all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore;
4. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
3 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 01/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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