Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4217/2024 V.G. SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4217/2024 V.G., promossa con ricorso depositato il 14/10/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...] VIA G. Marconi n. 1,
con l'Avv. Alessandro Grigoletto;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Vera Dall'Osto;
pagina 1 di 4
1991 (anno 1991, atto n. 12, parte II, serie A); con i seguenti figli maggiorenni: Persona_1
nato a [...] il [...].
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14.10.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione.
B) I coniugi danno atto di avere già regolato ogni pendenza economica e di essere economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento;
C) Poiché il figlio , sebbene svolga attività lavorativa autonoma, allo stato non è Per_1
economicamente autosufficiente, i coniugi stabiliscono che, fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente e vivrà, unitamente alla madre, presso la residenza di questa, il padre, entro il giorno 5 di ogni mese:
a) qualora il reddito imponibile mensile prodotto dal figlio nell'esercizio della Per_1
propria attività di lavoro autonomo dovesse essere inferiore ad € 500,00, corrisponderà, direttamente al figlio, la somma di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) qualora il reddito imponibile mensile prodotto dal figlio nell'esercizio della Per_1 propria attività di lavoro autonomo dovesse essere compreso tra € 500,00 ed €
1.000,00, l'importo del contributo al mantenimento che il GN verserà al Parte_2
figlio sarà pari ad € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
c) qualora dovesse decidere di lasciare l'immobile familiare pur non essendo Per_1 economicamente autosufficiente, l'importo a titolo di mantenimento, nei termini e nella misura sopra precisata sub lettere a) e b) che precedono verrà versato, direttamente al figlio, anche dalla GNa;
Parte_1
D) Sino alla completa autonomia economica del figlio , le spese straordinarie ad esso Per_1
relative verranno ripartite fra i coniugi in pari quota (50%). Per l'individuazione dei singoli capitoli di spesa, per la necessità o meno di preventiva condivisione, per l'obbligatorietà o meno della documentazione, nonché per le modalità ed i termini di pagina 2 di 4 pagamento della stessa ed ai fini del conseguimento del preventivo consenso, i GNi
e si riportano al contenuto del protocollo della Corte d'Appello Parte_1 Parte_2
di Milano, che dichiarano di ben conoscere, avendone ricevuto copia dai rispettivi legali.
E) L'immobile, in comproprietà fra i coniugi e dagli stessi acquistato in costanza di matrimonio, sito in RE, Via Mazzini n.1, verrà posto in vendita entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, sottoscrivendo un contratto di mediazione Unidea
Immobiliare di Gavirate, ed il ricavato verrà suddiviso al 50% tra i ricorrenti. A tal proposito i coniugi danno atto che:
- le spese per il ripristino dell'immobile ai fini della vendita sono a carico del GN
; Parte_2
- la fattura già emessa dall'arch. per la progettazione della Persona_2
ristrutturazione verrà versata interamente dal GN;
Parte_2
- le spese condominiali nonché la provvigione da versarsi al mediatore incaricato per la vendita verranno suddivisi al 50% tra i coniugi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 14/11/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Parte_2
NE (Francia) il 25.07.1961, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13.07.1991, in RE (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di RE (anno 1991, atto n. 12, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 3 di 4 3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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