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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.426/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo Mariotti e dall'avv. Parte_1
Lucia Rossi;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Imperiale e dall'avv. Controparte_1
Cinzia Fenici;
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 10.6.2025 sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato l'11.3.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
il 29.9.1991 a Pesaro.
[...]
Si è ritualmente costituita . Controparte_1
Le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale.
La domanda di divorzio va accolta.
È documentato che (nato nel 1964) e (nata nel Parte_1 Controparte_1
1965) hanno contratto matrimonio il 29.9.1991 a Pesaro (doc.3 del ricorrente).
La coppia ha avuto due figli, nata nel 1993 ed nato nel 1997. Per_1 Per_2
Con decreto dell'1.7.2019 il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (doc.13 e 14 del ricorrente).
Dalla pronuncia della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle rispettive residenze anagrafiche
(doc. 1 e 2 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti, oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.426/2025
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
pagina 2 di 3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 29.9.1991 a Pesaro, iscritto nei registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile di tale Comune al n.241, parte II, serie A dell'anno 1991;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- fissa l'udienza del 3.9.2025 ore 10,15 per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, il 10 giugno
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.426/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo Mariotti e dall'avv. Parte_1
Lucia Rossi;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Imperiale e dall'avv. Controparte_1
Cinzia Fenici;
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 10.6.2025 sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato l'11.3.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
il 29.9.1991 a Pesaro.
[...]
Si è ritualmente costituita . Controparte_1
Le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale.
La domanda di divorzio va accolta.
È documentato che (nato nel 1964) e (nata nel Parte_1 Controparte_1
1965) hanno contratto matrimonio il 29.9.1991 a Pesaro (doc.3 del ricorrente).
La coppia ha avuto due figli, nata nel 1993 ed nato nel 1997. Per_1 Per_2
Con decreto dell'1.7.2019 il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (doc.13 e 14 del ricorrente).
Dalla pronuncia della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle rispettive residenze anagrafiche
(doc. 1 e 2 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti, oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.426/2025
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
pagina 2 di 3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 29.9.1991 a Pesaro, iscritto nei registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile di tale Comune al n.241, parte II, serie A dell'anno 1991;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- fissa l'udienza del 3.9.2025 ore 10,15 per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, il 10 giugno
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3