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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/03/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2027 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2027/2023, introdotta da:
(c.f. , n. MILANO il 24/09/1969, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BERNARDINI DE PACE ANNAMARIA e dell'Avv. COPPOLA MARZIA
e domicilio eletto come da procura in atti.
RICORRENTE CONTRO
1) (c.f. ) n. ALTAMURA (BA) il 30/11/1965; _1 C.F._2
2) (c.f. ) n. MILANO il 26/06/1999. Controparte_2 C.F._3
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. CORTI PAOLO e dell'Avv. CHINDEMI ALESSANDRO
e domicilio eletto come da procura in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. revocare il contributo paterno al mantenimento del figlio (condizione n. 2 della CP sentenza n. 703/2019) considerata la sua età e le sue capacità lavorative;
2. dare atto che i Signori e hanno integralmente adempiuto a tutte le altre Pt_1 _1 condizioni previste nell'accordo di divorzio;
3. in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali al 15%.
PER I RESISTENTI: in via principale nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché integralmente sprovviste di prova e, per le ragioni di cui in atti, infondate in fatto e in diritto;
Pag. 1 in via riconvenzionale nel merito - a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
703/2019 emessa dal Tribunale di Lodi il 25 luglio 2019 e pubblicata 20 agosto 2019, porre a carico del Dott. l'obbligo di versare direttamente al figlio Parte_1 CP
, a titolo di contributo integrativo al mantenimento, un'ulteriore somma mensile
[...] pari ad € 400,00 oltre ai €1.600,00 mensili già dovuti, e così per complessivi € 2.000,00 Org_ mensili, da rivalutare annualmente ex indici in ogni caso - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (10.8.23; 4.3.24).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Oggetto del procedimento è la domanda di modifica delle condizioni di divorzio introdotta da nei confronti di , ex coniuge, e Parte_1 _1 CP
, figlio maggiorenne della coppia (nato il [...]) residente presso la madre
[...] ed economicamente non autosufficiente.
Il ricorrente ha dedotto:
− di essersi sposato con il 10.10.1996; _1
− di essersi separato dalla stessa in forma consensuale nel 2014 (omologa del
15.7.2014);
− che con sentenza 703/2019, il Tribunale di Lodi ha definito il procedimento di divorzio, introdotto da nel 2016 (r.g. n. 1774/16), sulle conclusioni rassegnate Parte_1 congiuntamente dalle parti, le quali hanno concordato un versamento diretto al figlio
, da parte del padre, pari a 1.600 euro/mese (a titolo onnicomprensivo), con CP automatica riduzione – fino a concorrenza di tale somma – dal momento in cui il figlio avesse percepito redditi lavorativi. In tal sede, inoltre, le parti hanno concordato (a)
l'obbligo di trasferimento a della nuda proprietà dell'immobile Controparte_2 coniugale in Mediglia e ad dell'usufrutto vitalizio sul medesimo cespite _1
e (b) la corresponsione di un assegno una tantum in favore di per _1
24.000 euro;
− di aver stimolato il figlio a reperire un impiego, sottoponendogli annunci/proposte di lavoro mediante messaggi telefonici, senza che il figlio, nonostante il conseguimento del diploma superiore in ambito alberghiero, si attivasse per trovare alcuna occupazione, risultando allo stato non studente né lavoratore.
− che il figlio non avrebbe neppure provveduto a domandare le misure Controparte_2 di sostegno/assistenza dovute per l'accertamento, in passato, di un generalizzato disturbo dello sviluppo;
− di aver patito un decremento dei propri redditi rispetto al 2019, anno della pronuncia del divorzio.
Pag. 2 Si sono costituiti, con unica difesa, e , chiedendo il rigetto Controparte_2 _1 della domanda del ricorrente e, in via riconvenzionale, chiedendo l'incremento a 2.000 euro del contributo paterno in favore del figlio.
Nella propria comparsa, i resistenti hanno dedotto che il figlio della coppia sarebbe
“portatore di uno sfumato disturbo dello spettro autistico, accompagnato da elementi disprassici e ritardo cognitivo” (p. 4), tanto da essergli stata riconosciuta l'invalidità con riduzione della capacità lavorativa del 34%. Inoltre, ha dedotto di Controparte_2 essersi attivato per la ricerca di un impiego nel settore della ristorazione e/o della cura degli animali, per cui ha manifestato interesse e passione. Infine, valorizzato l'incremento dei bisogni del figlio e contestato il deterioramento della condizione economica del ricorrente, parte resistente ha, come detto, invocato un incremento dell'assegno di mantenimento in proprio favore.
All'udienza di comparizione dell'8.11.2023 le parti sono state sentite e il giudice relatore ha assegnato termini per l'integrazione della documentazione reddituale/patrimoniale (art. 473-bis.12 e art. 473-bis.48 c.p.c.) e per note scritte ex art. 127-ter c.p.c. a seguito del completamento dei documenti.
Con ordinanza del 7.12.2023, ritenuto di non dover assumere alcun provvedimento ex art. 473-bis.22 c.p.c., la causa è stata rinviata per rimessione in decisione al 1°.3.2024, con successiva sostituzione dell'udienza nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
2. La domanda introdotta da può essere solo parzialmente accolta, nel Parte_1 senso di disporre una riduzione – e non già l'integrale revoca – del mantenimento dovuto in favore del figlio così come definito con la sentenza n. 703/19 di questo CP
Tribunale.
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che il ricorso è ammissibile: trattandosi di un procedimento di revisione delle condizioni di una precedente sentenza di divorzio, occorre accertare la ricorrenza di effettive sopravvenienze rispetto all'assetto su cui si era fondato il precedente scrutinio del Tribunale (Cass. 354/23).
In proposito, risulta per tabulas la contrazione dei redditi del ricorrente. Nel 2019 (cfr. doc.
11), ha dichiarato, per il precedente anno d'imposta, un reddito netto Parte_1 pari a circa 90.000 euro, scesi a circa 85.000 euro nell'ultima dichiarazione dei redditi
(2022 per il 2021). Ben più significativa è, tuttavia, la valutazione in ordine a un secondo
– e diverso – elemento da considerare, ossia il decorso di quattro anni dal momento in cui ha concluso la scuola secondaria, senza aver trovato alcun impiego: Controparte_2 elemento che fonda, in via assolutamente prevalente, la domanda del ricorrente.
2.2. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.
La recente giurisprudenza di legittimità – in merito agli obblighi dei genitori di mantenimento per la prole maggiorenne – ha ricordato che il figlio maggiorenne non autosufficiente deve dimostrare le condizioni che fondano il proprio diritto al mantenimento, provando di essersi diligentemente adoperato per l'inserimento nel mondo lavorativo in base alla propria preparazione scolastica e professionale (da ultimo, Cass.
Pag. 3 26857/23). In particolare, per il figlio “adulto” – che non frequenti alcun percorso universitario – in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si impone un onus probandi quanto alle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. Tant'è vero che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa tramite il mantenimento del genitore, bensì deve provvedervi attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. 29264/22). A tale principio si deroga soltanto qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave, equiparati integralmente ai minorenni ex lege (art. 337-septies, co. 2, c.c., su cui cfr. Cass. 2670/23)
Qualora siano dimostrati i presupposti in ordine all'an debeatur, i parametri da considerare, ai fini della quantificazione dell'importo, sono rappresentati (Cass. 38336/21) primariamente dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento, nonché dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e, infine, dall'impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
A tali criteri si è sempre allineata la giurisprudenza di merito: tra i tanti provvedimenti pubblicati, cfr. Trib. Novara, 221/23; Trib. Benevento, 1754/22; App. Cagliari, 224/22; Trib.
S. Maria Capua Vetere, 871/20; Trib. Catania, 179/19, in DeJure.
2.3. Così ricostruito il panorama giurisprudenziale, nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato, con conseguente riduzione dell'assegno di mantenimento mensile dovuto da al figlio in 500,00 euro. Parte_1 CP
In proposito, occorre evidenziare che ha dimostrato (cfr doc. 5) di aver Controparte_2 ottenuto una dichiarazione di invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 34%. Sebbene il verbale prodotto sia omissato (ed è impossibile comprendere per quali patologie sia stata riconosciuta l'invalidità), la situazione di fragilità si può inferire dalla più risalente documentazione da cui si desume (cfr. doc. 3) l'esistenza di un disturbo generalizzato dello sviluppo con elementi disprassici e ritardo cognitivo. Parimenti, risulta recentemente accertato il morbo di CR (cfr. doc. 8). Il documento sub d), depositato dai resistenti con le note del 15.11.2023, oltre a essere tardivo, è anche di difficile (pressoché impossibile) lettura quanto ai contenuti manoscritti.
Le superiori circostanze, se certamente possono aver ritardato e/o reso più difficoltoso l'inserimento di nel mondo lavorativo, non possono ritenersi tali da Controparte_2 integrare una condizione di disabilità che esiga l'integrale mantenimento da parte del genitore.
Non a caso, nelle more del procedimento, (cfr. doc. allegato al foglio Controparte_2 telematico di p.c., risalente al 28.2.2024) ha reperito un impiego a tempo parziale presso
Pag. 4 GI OM (con compenso di 7.200 euro lordi annui), sebbene non sia documentata la pur allegata ricerca – negli anni precedenti – di alcun altro impiego, neppure nei settori per cui il giovane ha dichiarato di avere interesse (alberghiero- alimentare e cura degli animali). Nemmeno è stata documentata alcuna forma di domanda/richiesta per prestazioni assistenziali e/o di sostegno al reddito a fronte della condizione di invalidità.
Quanto alle quotidiane occupazioni di , la relazione prodotta sub doc. Controparte_2
12 dal ricorrente non può essere considerata dal Collegio, siccome pervenuta oltre le preclusioni previste ex lege e quindi inammissibile (il documento si riferisce a un arco temporale ben precedente all'introduzione del procedimento, sicché doveva pur essere nella disponibilità del ricorrente).
Dev'essere poi evidenziato che, dall'esame dell'estratto conto del conto corrente Org_2 avente cifre finali 5483 e intestato a , risultano prelievi e pagamenti per Controparte_2 spese (essenzialmente alimentari, veterinarie, per automobile) che, per frequenza e ammontare complessivo, sono pressoché certamente riconducibili a un nucleo familiare di due persone (figlio e madre, la quale si è dichiarata non occupata). L'assegno versato dal padre ricorrente, più che una forma di sostegno economico al figlio, sembra quindi aver assunto, in concreto, la funzione di mantenimento dell'intero nucleo familiare costituito anche dall'ex coniuge (cui fu corrisposto un importo una tantum in sede divorzile).
Infine, si sottolinea che ha ricevuto dal padre, a titolo gratuito, la nuda Controparte_2 proprietà dell'immobile che fu casa coniugale in Mediglia.
Tenuto quindi conto dell'età del figlio – che, pur cresciuto dai tempi del divorzio, ha 24 anni
–, della disponibilità di un titolo di studio in ambito alberghiero, della condizione psicofisica in cui egli versa e del solo parziale inserimento nel mondo lavorativo, l'assegno di mantenimento non può essere tout court revocato, ma deve senz'altro essere adeguato alle circostanze sin qui ripercorse. Pertanto, l'assegno dovuto da in Parte_1 favore di è in questa sede modificato in 500,00 euro/mese. Controparte_2
La riduzione deve ritenersi decorrente dal mese di marzo 2024, ossia dal momento in cui il figlio della coppia ha trovato l'impiego presso GI OM.
Ogni valutazione relativa alle condizioni – personali, lavorative ed economiche – di
è del tutto superflua. I rapporti tra gli ex coniugi sono stati definiti (senza _1 allegazione di inadempimenti) e già in sede di divorzio era stato concordato il versamento diretto del mantenimento al figlio, seppur ancora convivente con la madre e non autosufficiente.
Le considerazioni sin qui svolte impongono il rigetto della contrapposta domanda riconvenzionale.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, considerato il parziale accoglimento della domanda principale nonché il rigetto della subordinata, possono essere compensate soltanto per il 50%.
Pag. 5 Per il restante 50%, i resistenti sono tenuti in solido alla rifusione degli oneri di giudizio in favore del ricorrente.
Le spese, in misura già così ridotta, sono quantificate in totali 1.000,00 euro, considerato che la causa ha valore indeterminabile (bassa complessità ai fini del D.M. 147/22), si è articolata in unica udienza e non ha richiesto né istruttoria, né esame di questioni in fatto o diritto di qualche difficoltà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale modifica della sentenza n. 703 del 2019 emessa da questo Tribunale e pubblicata il 20.08.2019, ridetermina, con decorrenza da marzo 2024, in 500,00 euro/mensili l'assegno di mantenimento dovuto da in favore del figlio Parte_1
, con versamento da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese;
Controparte_2
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Compensa per ½ le spese di lite;
4. Condanna e , tra loro in solido, a rifondere il restante _1 Controparte_2
50% delle spese di lite in favore di , che si liquidano in 1.000,00 euro, Parte_1 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 12/03/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2027/2023, introdotta da:
(c.f. , n. MILANO il 24/09/1969, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BERNARDINI DE PACE ANNAMARIA e dell'Avv. COPPOLA MARZIA
e domicilio eletto come da procura in atti.
RICORRENTE CONTRO
1) (c.f. ) n. ALTAMURA (BA) il 30/11/1965; _1 C.F._2
2) (c.f. ) n. MILANO il 26/06/1999. Controparte_2 C.F._3
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. CORTI PAOLO e dell'Avv. CHINDEMI ALESSANDRO
e domicilio eletto come da procura in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. revocare il contributo paterno al mantenimento del figlio (condizione n. 2 della CP sentenza n. 703/2019) considerata la sua età e le sue capacità lavorative;
2. dare atto che i Signori e hanno integralmente adempiuto a tutte le altre Pt_1 _1 condizioni previste nell'accordo di divorzio;
3. in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali al 15%.
PER I RESISTENTI: in via principale nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché integralmente sprovviste di prova e, per le ragioni di cui in atti, infondate in fatto e in diritto;
Pag. 1 in via riconvenzionale nel merito - a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
703/2019 emessa dal Tribunale di Lodi il 25 luglio 2019 e pubblicata 20 agosto 2019, porre a carico del Dott. l'obbligo di versare direttamente al figlio Parte_1 CP
, a titolo di contributo integrativo al mantenimento, un'ulteriore somma mensile
[...] pari ad € 400,00 oltre ai €1.600,00 mensili già dovuti, e così per complessivi € 2.000,00 Org_ mensili, da rivalutare annualmente ex indici in ogni caso - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (10.8.23; 4.3.24).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Oggetto del procedimento è la domanda di modifica delle condizioni di divorzio introdotta da nei confronti di , ex coniuge, e Parte_1 _1 CP
, figlio maggiorenne della coppia (nato il [...]) residente presso la madre
[...] ed economicamente non autosufficiente.
Il ricorrente ha dedotto:
− di essersi sposato con il 10.10.1996; _1
− di essersi separato dalla stessa in forma consensuale nel 2014 (omologa del
15.7.2014);
− che con sentenza 703/2019, il Tribunale di Lodi ha definito il procedimento di divorzio, introdotto da nel 2016 (r.g. n. 1774/16), sulle conclusioni rassegnate Parte_1 congiuntamente dalle parti, le quali hanno concordato un versamento diretto al figlio
, da parte del padre, pari a 1.600 euro/mese (a titolo onnicomprensivo), con CP automatica riduzione – fino a concorrenza di tale somma – dal momento in cui il figlio avesse percepito redditi lavorativi. In tal sede, inoltre, le parti hanno concordato (a)
l'obbligo di trasferimento a della nuda proprietà dell'immobile Controparte_2 coniugale in Mediglia e ad dell'usufrutto vitalizio sul medesimo cespite _1
e (b) la corresponsione di un assegno una tantum in favore di per _1
24.000 euro;
− di aver stimolato il figlio a reperire un impiego, sottoponendogli annunci/proposte di lavoro mediante messaggi telefonici, senza che il figlio, nonostante il conseguimento del diploma superiore in ambito alberghiero, si attivasse per trovare alcuna occupazione, risultando allo stato non studente né lavoratore.
− che il figlio non avrebbe neppure provveduto a domandare le misure Controparte_2 di sostegno/assistenza dovute per l'accertamento, in passato, di un generalizzato disturbo dello sviluppo;
− di aver patito un decremento dei propri redditi rispetto al 2019, anno della pronuncia del divorzio.
Pag. 2 Si sono costituiti, con unica difesa, e , chiedendo il rigetto Controparte_2 _1 della domanda del ricorrente e, in via riconvenzionale, chiedendo l'incremento a 2.000 euro del contributo paterno in favore del figlio.
Nella propria comparsa, i resistenti hanno dedotto che il figlio della coppia sarebbe
“portatore di uno sfumato disturbo dello spettro autistico, accompagnato da elementi disprassici e ritardo cognitivo” (p. 4), tanto da essergli stata riconosciuta l'invalidità con riduzione della capacità lavorativa del 34%. Inoltre, ha dedotto di Controparte_2 essersi attivato per la ricerca di un impiego nel settore della ristorazione e/o della cura degli animali, per cui ha manifestato interesse e passione. Infine, valorizzato l'incremento dei bisogni del figlio e contestato il deterioramento della condizione economica del ricorrente, parte resistente ha, come detto, invocato un incremento dell'assegno di mantenimento in proprio favore.
All'udienza di comparizione dell'8.11.2023 le parti sono state sentite e il giudice relatore ha assegnato termini per l'integrazione della documentazione reddituale/patrimoniale (art. 473-bis.12 e art. 473-bis.48 c.p.c.) e per note scritte ex art. 127-ter c.p.c. a seguito del completamento dei documenti.
Con ordinanza del 7.12.2023, ritenuto di non dover assumere alcun provvedimento ex art. 473-bis.22 c.p.c., la causa è stata rinviata per rimessione in decisione al 1°.3.2024, con successiva sostituzione dell'udienza nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
2. La domanda introdotta da può essere solo parzialmente accolta, nel Parte_1 senso di disporre una riduzione – e non già l'integrale revoca – del mantenimento dovuto in favore del figlio così come definito con la sentenza n. 703/19 di questo CP
Tribunale.
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che il ricorso è ammissibile: trattandosi di un procedimento di revisione delle condizioni di una precedente sentenza di divorzio, occorre accertare la ricorrenza di effettive sopravvenienze rispetto all'assetto su cui si era fondato il precedente scrutinio del Tribunale (Cass. 354/23).
In proposito, risulta per tabulas la contrazione dei redditi del ricorrente. Nel 2019 (cfr. doc.
11), ha dichiarato, per il precedente anno d'imposta, un reddito netto Parte_1 pari a circa 90.000 euro, scesi a circa 85.000 euro nell'ultima dichiarazione dei redditi
(2022 per il 2021). Ben più significativa è, tuttavia, la valutazione in ordine a un secondo
– e diverso – elemento da considerare, ossia il decorso di quattro anni dal momento in cui ha concluso la scuola secondaria, senza aver trovato alcun impiego: Controparte_2 elemento che fonda, in via assolutamente prevalente, la domanda del ricorrente.
2.2. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.
La recente giurisprudenza di legittimità – in merito agli obblighi dei genitori di mantenimento per la prole maggiorenne – ha ricordato che il figlio maggiorenne non autosufficiente deve dimostrare le condizioni che fondano il proprio diritto al mantenimento, provando di essersi diligentemente adoperato per l'inserimento nel mondo lavorativo in base alla propria preparazione scolastica e professionale (da ultimo, Cass.
Pag. 3 26857/23). In particolare, per il figlio “adulto” – che non frequenti alcun percorso universitario – in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si impone un onus probandi quanto alle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. Tant'è vero che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa tramite il mantenimento del genitore, bensì deve provvedervi attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. 29264/22). A tale principio si deroga soltanto qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave, equiparati integralmente ai minorenni ex lege (art. 337-septies, co. 2, c.c., su cui cfr. Cass. 2670/23)
Qualora siano dimostrati i presupposti in ordine all'an debeatur, i parametri da considerare, ai fini della quantificazione dell'importo, sono rappresentati (Cass. 38336/21) primariamente dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento, nonché dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e, infine, dall'impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
A tali criteri si è sempre allineata la giurisprudenza di merito: tra i tanti provvedimenti pubblicati, cfr. Trib. Novara, 221/23; Trib. Benevento, 1754/22; App. Cagliari, 224/22; Trib.
S. Maria Capua Vetere, 871/20; Trib. Catania, 179/19, in DeJure.
2.3. Così ricostruito il panorama giurisprudenziale, nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato, con conseguente riduzione dell'assegno di mantenimento mensile dovuto da al figlio in 500,00 euro. Parte_1 CP
In proposito, occorre evidenziare che ha dimostrato (cfr doc. 5) di aver Controparte_2 ottenuto una dichiarazione di invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 34%. Sebbene il verbale prodotto sia omissato (ed è impossibile comprendere per quali patologie sia stata riconosciuta l'invalidità), la situazione di fragilità si può inferire dalla più risalente documentazione da cui si desume (cfr. doc. 3) l'esistenza di un disturbo generalizzato dello sviluppo con elementi disprassici e ritardo cognitivo. Parimenti, risulta recentemente accertato il morbo di CR (cfr. doc. 8). Il documento sub d), depositato dai resistenti con le note del 15.11.2023, oltre a essere tardivo, è anche di difficile (pressoché impossibile) lettura quanto ai contenuti manoscritti.
Le superiori circostanze, se certamente possono aver ritardato e/o reso più difficoltoso l'inserimento di nel mondo lavorativo, non possono ritenersi tali da Controparte_2 integrare una condizione di disabilità che esiga l'integrale mantenimento da parte del genitore.
Non a caso, nelle more del procedimento, (cfr. doc. allegato al foglio Controparte_2 telematico di p.c., risalente al 28.2.2024) ha reperito un impiego a tempo parziale presso
Pag. 4 GI OM (con compenso di 7.200 euro lordi annui), sebbene non sia documentata la pur allegata ricerca – negli anni precedenti – di alcun altro impiego, neppure nei settori per cui il giovane ha dichiarato di avere interesse (alberghiero- alimentare e cura degli animali). Nemmeno è stata documentata alcuna forma di domanda/richiesta per prestazioni assistenziali e/o di sostegno al reddito a fronte della condizione di invalidità.
Quanto alle quotidiane occupazioni di , la relazione prodotta sub doc. Controparte_2
12 dal ricorrente non può essere considerata dal Collegio, siccome pervenuta oltre le preclusioni previste ex lege e quindi inammissibile (il documento si riferisce a un arco temporale ben precedente all'introduzione del procedimento, sicché doveva pur essere nella disponibilità del ricorrente).
Dev'essere poi evidenziato che, dall'esame dell'estratto conto del conto corrente Org_2 avente cifre finali 5483 e intestato a , risultano prelievi e pagamenti per Controparte_2 spese (essenzialmente alimentari, veterinarie, per automobile) che, per frequenza e ammontare complessivo, sono pressoché certamente riconducibili a un nucleo familiare di due persone (figlio e madre, la quale si è dichiarata non occupata). L'assegno versato dal padre ricorrente, più che una forma di sostegno economico al figlio, sembra quindi aver assunto, in concreto, la funzione di mantenimento dell'intero nucleo familiare costituito anche dall'ex coniuge (cui fu corrisposto un importo una tantum in sede divorzile).
Infine, si sottolinea che ha ricevuto dal padre, a titolo gratuito, la nuda Controparte_2 proprietà dell'immobile che fu casa coniugale in Mediglia.
Tenuto quindi conto dell'età del figlio – che, pur cresciuto dai tempi del divorzio, ha 24 anni
–, della disponibilità di un titolo di studio in ambito alberghiero, della condizione psicofisica in cui egli versa e del solo parziale inserimento nel mondo lavorativo, l'assegno di mantenimento non può essere tout court revocato, ma deve senz'altro essere adeguato alle circostanze sin qui ripercorse. Pertanto, l'assegno dovuto da in Parte_1 favore di è in questa sede modificato in 500,00 euro/mese. Controparte_2
La riduzione deve ritenersi decorrente dal mese di marzo 2024, ossia dal momento in cui il figlio della coppia ha trovato l'impiego presso GI OM.
Ogni valutazione relativa alle condizioni – personali, lavorative ed economiche – di
è del tutto superflua. I rapporti tra gli ex coniugi sono stati definiti (senza _1 allegazione di inadempimenti) e già in sede di divorzio era stato concordato il versamento diretto del mantenimento al figlio, seppur ancora convivente con la madre e non autosufficiente.
Le considerazioni sin qui svolte impongono il rigetto della contrapposta domanda riconvenzionale.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, considerato il parziale accoglimento della domanda principale nonché il rigetto della subordinata, possono essere compensate soltanto per il 50%.
Pag. 5 Per il restante 50%, i resistenti sono tenuti in solido alla rifusione degli oneri di giudizio in favore del ricorrente.
Le spese, in misura già così ridotta, sono quantificate in totali 1.000,00 euro, considerato che la causa ha valore indeterminabile (bassa complessità ai fini del D.M. 147/22), si è articolata in unica udienza e non ha richiesto né istruttoria, né esame di questioni in fatto o diritto di qualche difficoltà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale modifica della sentenza n. 703 del 2019 emessa da questo Tribunale e pubblicata il 20.08.2019, ridetermina, con decorrenza da marzo 2024, in 500,00 euro/mensili l'assegno di mantenimento dovuto da in favore del figlio Parte_1
, con versamento da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese;
Controparte_2
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Compensa per ½ le spese di lite;
4. Condanna e , tra loro in solido, a rifondere il restante _1 Controparte_2
50% delle spese di lite in favore di , che si liquidano in 1.000,00 euro, Parte_1 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 12/03/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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