Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo nuovamente connesse via Microsoft Teams le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3492/2024, instaurata tra le parti:
- , C.F. (ricorrente), ass. Avv.ti Walter Parte_1 C.F._1
Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi;
- (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
(convenuto) ass. Dott.ssa e Dott.ssa ; Persona_1 Persona_2
CONCLUSIONI:
come da verbale
Oggetto: retribuzione professionale docenti – discriminazione del personale assunto a
tempo determinato
Il Giudice
1. Premesso che:
- con ricorso depositato in data 22.04.2024, ha rappresentato di avere svolto Parte_1
mansioni di docente per il , per supplenze c.d. brevi e saltuarie, con Controparte_1
contratti a tempo determinato di durata infra-annuale, nell'anno scolastico 2021/2022, per complessivi giorni 219;
1
20/2/2001 (c.d. retribuzione professionale docenti) e successive modifiche ed integrazioni dei
Contratti Collettivi del comparto scuola;
ritenendo che invece tale indennità (dalla parte quantificata in complessivi euro 1.327,05), prevista, per disposizioni del CCNL e secondo il
, solo per il personale docente di ruolo, assunto con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato, e per il personale assunto per supplenze annuali, spetti anche al personale assunto con contratti a tempo determinato per supplenze brevi, pena, altrimenti, la realizzazione di una vera e propria discriminazione all'interno del personale docente;
- parte ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme di cui sopra;
Rilevato che:
- il si è costituito in giudizio, contestando le pretese della parte ricorrente;
in CP_1
particolare, sostenendo che non potrebbe ravvisarsi illegittima discriminazione nella mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti ai lavoratori che hanno prestato attività
per supplenze brevi e saltuarie, dovendosi ravvisare nelle loro prestazioni significative differenze rispetto alle prestazioni rese dal personale docente che lavora sino alla fine dell'anno scolastico;
così sussistendo ragioni oggettive per la differenziazione del trattamento;
dando atto, in subordine, di aderire ai conteggi avversari in relazione alla retribuzione professionale docenti;
2. Ritenuto che la domanda di condanna del alla corresponsione della retribuzione professionale CP_1
docenti debba essere accolta;
infatti:
- la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul tema qui in trattazione, con ordinanza n.
20015/2018, statuendo che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola
2 del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale
docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse
tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto
nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non
si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo”;
- il principio di diritto sopra emarginato è quindi dirimente per la decisione della presente controversia;
- la domanda debba essere quindi accolta integralmente, essendo fondato sia l'an debeatur, sia il quantum (che, come si è visto, non è stato in alcun modo contestato dal convenuto); CP_1
in particolare, le somme dovute a parte ricorrente possono essere così quantificate: per l'a.s.
2021/2022 euro 1.327,05.
3. Ritenuto che le spese processuali debbano seguire la soccombenza, secondo la regola generale di cui all'art. 91 cpc;
con riconoscimento delle spese a favore del procuratore di parte ricorrente, che si è
dichiarato antistatario;
le spese sono liquidate in dispositivo, tenendo conto anche della natura sostanzialmente “seriale” della lite;
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
3 - Condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente: Controparte_1
di euro 1.327,05, per l'anno scolastico 2021/2022; oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
1.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Torino, 15.01.2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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