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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 455 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti residenti a [...]ed elettivamente domiciliati a Reggio Emilia, presso l'avv. Mauro Intagliata del Foro di Reggio Emilia, che li rappresenta e difende per procura in atti,
appellanti
contro
(c.f. ) nella sua qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le
Vittime della Strada per la Regione Sardegna, con sede a Mogliano Veneto ed elettivamente domiciliata a Oristano presso l'avv. Francesco Campanelli che pagina 1 di 20 la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata-appellante incidentale
contro
(c.f. ), elettivamente CP_2 C.F._4
domiciliato a Oristano presso l'avv. Andrea Fresi che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato-appellante incidentale
e contro
(c.f. ), residente a [...], _3 C.F._5
appellato-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento del presente appello, così
provvedere:
nel merito, in riforma parziale della sentenza di primo grado,
- accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di e _3
, rispettivamente nella loro qualità di proprietario e CP_2
conducente dell'autovettura BMW serie 3, targata AY056YZ, a bordo del quale viaggiavano in qualità di trasportati gli appellanti, nella causazione del sinistro per cui è causa;
- accertato un concorso colposo a carico di Parte_1 [...]
e nella produzione delle conseguenze dannose Pt_2 Parte_3
nella misura del 20% per il mancato uso delle cinture di sicurezza;
pagina 2 di 20 - dichiarare tenuti e condannare i convenuti _3
e (già CP_2 Controparte_1 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
corrispondere in solido tra loro, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, tenuto già conto della riduzione del risarcimento nella misura del 20% per concorso colposo,
di Euro 265.569,60 in favore di di Euro 152.105,50 in Parte_1
favore di e di Euro 152.781,20 in favore di Parte_2 Parte_3
o di quelle altre maggiori o minori somme che saranno ritenute eque e/o di giustizia dalla Corte adita;
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido tra loro a pagare agli appellanti un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da svalutazione monetaria dal dì dell'illecito alla data della pubblicazione dell'emananda sentenza, oltre agli interessi moratori sulle somme rivalutate dal dì dell'illecito al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre spese forf. 15%, iva e cpa) di entrambi i gradi di giudizio, con compensazione parziale del 20%
(anziché del 50%) a carico degli attori in ordine al primo grado di giudizio, e senza alcun tipo di compensazione in ordine al secondo grado di giudizio, con
distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nell'interesse della voglia la Corte d'appello adita, Controparte_1
ogni avversa istanza ed eccezione disattesa
IN PUNTO DI APPELLO INCIDENTALE
pagina 3 di 20 1)Assolvere le , nella sua prefata qualità di impresa Controparte_1
designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Di Garanzia Per le
Vittime della Strada per la Regione Sardegna, da ogni avversa domanda proposta nei suoi confronti dallo perché infondata;
Parte_1
- Condannare conseguentemente lo a restituire alla Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore , le somme dalla CP_1
stessa , versategli in esecuzione della sentenza di primo Controparte_1
grado nella misura complessiva di € 196.539,23 oltre interessi e rivalutazione della somma;
- Vinte le spese del doppio grado del giudizio.
- in via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU da espletarsi a mezzo di perito esperto in biomeccanica forense.
IN PUNTO DI APPELLO PRINCIPALE
-Nell' auspicata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale rigettare,
innanzitutto ogni avversa domanda formulata nei confronti delle Controparte_1
dallo , non avendo lo stesso alcun diritto al risarcimento;
[...] Parte_1
-Rigettare comunque l'appello avversariamente proposto perché infondato.
-Dare in ogni caso atto che prima della notificazione dell'appello la compagnia ha provveduto a pagare agli appellanti tutte le Controparte_1
somme liquidate in loro favore dal Tribunale di Oristano e precisamente, €
196.539,23 allo € 114,828,17 alla ed € 115,282,15 Parte_1 Parte_2
alla e che pertanto nulla deve più la stessa Parte_3 [...]
agli appellanti in ordine alle somme liquidate dallo stesso Controparte_5
Tribunale di Oristano.
pagina 4 di 20 -Vinte le spese del presente grado del giudizio.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello adita, disattesa CP_2
ogni avversa istanza, eccezione e deduzione
Con riferimento all'appello incidentale
1) Rigettare le domande proposte nei confronti del in ogni CP_2
loro articolazione, siccome infondate;
2) In via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU affindandola ad esperto/i in biomeccanica forense;
3) Sempre in via istruttoria, a parziale modifica dell'ordinanza in data
17.07.2017, ammettere integralmente la prova testimoniale dedotta dal
[...]
, con riferimento particolare ai capi 15, 18, 24 e 25, fissando udienza CP_2
per l'espletamento;
4) Con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio.
Con riferimento all'appello principale
5) Rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
Pt_3
in quanto infondato;
[...]
6) Con vittoria delle spese e delle competenze del grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con separati atti di citazione (n. 1603/2014 e n. 1604/2014 R.G.)
, da una parte, e e , dall'altra, Parte_1 Parte_2 Parte_3
convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Oristano, , CP_2
e la quale impresa designata per la gestione _3 Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella pagina 5 di 20 Regione Sardegna, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale del 21 gennaio 2013 lungo la SP 1 nel territorio del Comune di Oristano.
Gli attori esposero che in occasione del sinistro viaggiavano in qualità di trasportati a bordo del veicolo BMW Serie 3, targato AY056YZ, privo di copertura assicurativa, di proprietà del e condotto dal _3 CP_2
Questi, nell'affrontare un tratto di strada con una curva volgente a sinistra, a causa dell'elevata velocità aveva perduto il controllo del veicolo, che aveva finito la propria corsa contro due alberi posti nella banchina collocata sul margine sinistro della carreggiata.
A seguito del sinistro avevano riportato gravissime lesioni.
Per quanto rileva in questa sede, nel resistere i convenuti eccepirono che alla guida del veicolo al momento del sinistro si trovava l'attore e non Pt_1
e contestarono il mancato uso della cintura di sicurezza da CP_2
parte dei trasportati nonché la quantificazione dei danni.
Riuniti i due procedimenti ai fini della trattazione congiunta, la causa venne istruita mediante prove orali e c.t.u. medico legale (integrata con apposita consulenza tecnico-ricostruttiva dell'incidente), volta sia ad accertare l'entità
delle lesioni riportate dagli attori sia ad accertare chi si trovasse alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro.
*
Con sentenza n. 211, pubblicata in data 18 maggio 2020, il Tribunale di
Oristano accertò la responsabilità del conducente e del CP_2
proprietario e accolse -seppur parzialmente (in ragione di un _3
pagina 6 di 20 concorso di colpa pari al 50% in virtù del mancato uso delle cinture di sicurezza)- la domanda degli attori, condannando i convenuti al risarcimento dei danni e compensando per la metà tra le parti le spese di lite.
Circa l'individuazione del conducente, il primo giudice fece applicazione del criterio della preponderanza dell'evidenza, secondo cui è sufficiente che una determinata ricostruzione dei fatti risulti più probabile rispetto alle alternative, sulla base dei seguenti elementi convergenti:
- confessione stragiudiziale resa da nell'immediatezza del fatto CP_2
agli agenti intervenuti, ritenuta attendibile in quanto spontanea, non ancora influenzata da strategie difensive, e contraria al proprio interesse;
- testimonianze univoche di terzi (soccorritori, testimoni oculari), che avevano confermato la presenza di alla guida sin dalla partenza;
CP_2
- ricostruzione cinematica effettuata dal c.t.u., con l'ausilio di un ingegnere meccanico, che aveva escluso la possibilità che Parte_1
fosse alla guida, sulla base della posizione dei corpi, delle lesioni riportate e della dinamica dell'urto;
- presunzione semplice ex art. 2727 c.c., fondata sul fatto che era CP_2
alla guida al momento della partenza e non era stata fornita prova del presunto cambio alla guida durante il tragitto;
- mancanza di riscontri della versione alternativa proposta da CP_2
(secondo cui avrebbe preso il volante dopo una sosta). Pt_1
Circa il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte degli attori,
integrante una colpa concorrente del danneggiato ex art. 1227, primo comma,
c.c., con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento, il giudice pagina 7 di 20 ritenne, sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del c.t.u., che le proiezioni dei corpi all'interno e all'esterno dell'abitacolo (in particolare l'espulsione delle due ragazze e la posizione finale dello ) Pt_1
fossero compatibili solo con l'assenza di dispositivi di ritenzione e che le lesioni riportate e la posizione finale dei corpi non sarebbero state possibili se le cinture fossero state allacciate.
* * *
2. Contro la sentenza hanno proposto impugnazione lo , la e la Pt_1 Pt_2
, i quali, con un unico motivo di appello hanno bollato, come erroneo e Pt_3
giuridicamente infondato, il riconoscimento del concorso di colpa in misura paritaria (50%) a loro carico per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Gli appellanti hanno evidenziato che il mancato uso dei dispositivi non può
essere considerato concausa dell'evento lesivo (ossia del sinistro in sé), bensì,
al più, delle sole conseguenze dannose e hanno lamentato come la responsabilità per la causazione del sinistro dovesse essere ascritta esclusivamente alla condotta imprudente e negligente del conducente, il quale aveva violato le norme sulla velocità previste dall'art. 141 Cod. strada.
Sotto altro profilo, l'appello ha censurato l'omessa considerazione della concorrente responsabilità del conducente anche sotto il profilo dell'omesso controllo sull'uso delle cinture da parte dei passeggeri, in violazione dei doveri di diligenza e prudenza imposti dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tale rilievo, gli appellanti hanno evidenziato come, in assenza di un accertamento tecnico idoneo a quantificare in termini precisi l'incidenza pagina 8 di 20 eziologica del mancato uso delle cinture sui danni riportati, sarebbe stato comunque possibile, in via presuntiva, stimare tale incidenza nella misura complessiva del 40%, della quale, secondo un criterio equitativo e conforme all'orientamento giurisprudenziale consolidato, la metà (20%) avrebbe dovuto essere imputata ai trasportati e l'altra metà (20%) al conducente per non aver adempiuto all'obbligo di vigilanza e di imposizione dell'uso dei dispositivi di sicurezza, con conseguente riduzione del risarcimento loro spettante nella sola misura del 20%, corrispondente al contributo causale loro ascrivibile nella produzione delle conseguenze dannose, e non nella misura del 50% come erroneamente stabilito dal Tribunale.
In conformità a tale richiesta di modifica, gli appellanti hanno concluso anche per la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese di lite, con compensazione limitata al 20% per il primo grado e integrale rifusione per il secondo grado.
*
3. Nel resistere all'impugnazione, il ha contestato la fondatezza CP_2
dell'appello principale, sostenendo la correttezza della decisione del primo giudice in ordine al concorso di colpa, fondato sulla violazione dell'art. 172,
primo comma, Cod. strada, da parte degli attori, i quali non indossavano le cinture di sicurezza.
A riprova, lo stesso ha indicato come egli, unico passeggero ad averle CP_2
indossate, fosse rimasto illeso.
pagina 9 di 20 Contestualmente, il ha proposto appello incidentale, impugnando la CP_2
sentenza nella parte in cui aveva accertato che egli fosse alla guida del veicolo al momento del sinistro.
L'appellante incidentale ha denunciato l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro e ha argomentato che:
- l'auto era rimasta gravemente danneggiata sul lato anteriore sinistro
(lato conducente), ossia con modalità compatibili con le gravi lesioni riportate dallo;
Pt_1
- questi aveva riportato lesioni importanti, coerenti con la posizione di conducente, mentre egli era uscito illeso, circostanza che suggeriva che fosse sul lato del mezzo meno danneggiato;
- il fatto che le lesioni più gravi fossero state patite dallo sulla Pt_1
parte destra del corpo (fegato, rene destro, etc.) suggeriva che lo stesso fosse rimasto compresso tra la portiera sinistra e il passeggero anteriore,
scaraventato con violenza contro di lui dalla dinamica dei corpi conseguente allo sviluppo del sinistro;
- il teste volontario del 118, aveva dichiarato che lo TE
, mentre era ancora nell'auto, aveva riconosciuto di essere stato Pt_1
egli stesso alla guida.
Il ha giustificato di aver inizialmente dichiarato di essere stato egli CP_2
stesso alla guida per coprire il fatto che lo non avesse la patente (ritirata Pt_1
per guida sotto effetto di stupefacenti) e ha evidenziato come la dichiarazione da egli resa alla polizia non potesse avere natura confessoria, in quanto mancante dei requisiti soggettivi e oggettivi.
pagina 10 di 20 Il infine, ha chiesto la rinnovazione della consulenza tecnica a cura CP_2
di un esperto in biomeccanica forense, in grado di valutare con rigore scientifico la compatibilità tra le lesioni riportate e la posizione occupata dai soggetti all'interno del veicolo, e ha lamentato l'errata esclusione di prove testimoniali (in particolare i capi 15, 18, 24 e 25), ritenuti dal giudice irrilevanti o inammissibili, ma che avrebbero potuto fornire elementi decisivi per l'accertamento della verità.
*
4. Anche ha impugnato incidentalmente la sentenza Controparte_1
nella parte in cui aveva ritenuto che alla guida del veicolo si trovasse CP_2
deducendo:
[...]
l'inidoneità del fatto presuntivo rappresentato dalla circostanza che il fosse alla guida al momento della partenza da Oristano, CP_2
non essendo esclusa la possibilità di un successivo scambio di conduzione;
l'inconfigurabilità della confessione stragiudiziale ex art. 2730
c.c. nella dichiarazione resa dal agli agenti di polizia, CP_2
mancando l'elemento soggettivo dell'animus confitendi;
l'inattendibilità della c.t.u. medico-legale, fondata su valutazioni probabilistiche non supportate da elementi univoci, e contrastata dalle osservazioni dei propri periti di parte;
l'ubicazione dei danni al veicolo e delle lesioni riportate, che renderebbe più plausibile la presenza dello alla guida, in Pt_1
pagina 11 di 20 quanto le lesioni da lui riportate e l'integrità del sarebbero CP_2
incompatibili con la tesi accolta dal primo giudice;
la testimonianza di soccorritore, che aveva TE
riferito di aver udito dallo stesso , ancora all'interno del Pt_1
veicolo, l'ammissione di essere stato alla guida.
Alla luce di tali elementi, l'appellata ha concluso per la riforma della sentenza e la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione di essa.
Quanto all'appello principale, la ne ha contestato il fondamento, CP_1
sul rilievo che:
- ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., il risarcimento deve essere escluso per i danni evitabili con l'ordinaria diligenza (ossia uso delle cinture);
- il confronto con le condizioni fisiche del rimasto illeso proprio CP_2
perché munito dei sistemi di ritenzione, giustificava la riduzione operata dal Tribunale;
- non sussiste alcun obbligo giuridico in capo al conducente di imporre l'uso delle cinture ai passeggeri e, in ogni caso, esso non può spingersi sino al punto di controllare la condizione dei passeggeri durante la guida;
- la violazione di tale obbligo non era stata dedotta in primo grado.
*
Pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è _3
rimasto contumace.
*
pagina 12 di 20 Istruita con ulteriore consulenza volta a verificare se e in quale misura l'accertato mancato uso dei sistemi di ritenzione da parte dei avesse inciso nella determinazione delle lesioni da loro subite, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
* * *
5. Preliminarmente devono essere esaminati gli appelli incidentali relativi alla identificazione del conducente del mezzo, questione avente priorità logica rispetto all'impugnazione principale relativa alla misura del concorso degli odierni appellanti nella causazione del danno loro occorso.
La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione su un impianto probatorio solido, coerente e articolato su una pluralità di elementi, che ha consentito di accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che alla guida del veicolo al momento del sinistro si trovasse . CP_2
In quest'ottica, il primo giudice, facendo applicazione della citata regola della preponderanza dell'evidenza, ha fondato il proprio accertamento,
secondo un criterio della probabilità logica, su un ragionamento inferenziale basato sugli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e,
contestualmente, ha escluso l'ipotesi alternativa pur plausibile, individuando l'ipotesi causale, in termini logico-probabilistici, più verosimile rispetto a
ogni altra.
In siffatto giudizio, il Tribunale, in particolare, ha valorizzato:
- la dichiarazione resa da nell'immediatezza del fatto agli agenti CP_2
della polizia stradale (qualificata come confessione stragiudiziale ex art.
pagina 13 di 20 spontaneamente, senza pressioni e con consapevolezza delle conseguenze giuridiche;
- le testimonianze dei soccorritori, che hanno rinvenuto lo rannicchiato nella parte posteriore sinistra dell'abitacolo, con i Pt_1
piedi fuori dal finestrino posteriore sinistro, in posizione incompatibile –
per l'operare delle forze agenti sui corpi in ragione della dinamica del sinistro- con quella di conducente;
- le testimonianze delle persone entrate a vario titolo in contatto con gli infortunati;
- la consulenza tecnica d'ufficio (redatta dalla dott.ssa con Persona_1
l'ausilio dell'ing. , esperto in biomeccanica forense) che Testimone_2
ha ricostruito la dinamica del sinistro e le forze agenti sugli occupanti,
concludendo –con elevato grado di probabilità logica– che il veicolo fosse condotto da e che lo occupasse il sedile anteriore CP_2 Pt_1
destro.
La c.t.u., in particolare, ha evidenziato che l'impatto principale, avvenuto con la parte posteriore del veicolo contro un primo albero (più piccolo), aveva generato una proiezione inerziale degli occupanti verso la parte posteriore sinistra dell'abitacolo.
Tale dinamica è coerente con:
- la posizione finale dello Statzu;
- la possibilità tecnica di fuoriuscita autonoma del dal lato guida CP_2
(portiera sinistra parzialmente aperta, assetto inclinato del veicolo);
pagina 14 di 20 - l'assenza di lesioni significative sul corpo del compatibile con CP_2
la posizione del conducente vincolato dallo schienale e dalla struttura del veicolo.
Osservato come tutte le parti concordino sulla dinamica dell'incidente e sulla traiettoria della autovettura nel corso delle varie fasi del sinistro, deve ritenersi che le critiche mosse dai periti tecnici degli appellanti incidentali non siano idonee a scalfire la solidità logico-scientifica della c.t.u. e delle relative conclusioni.
In particolare, le critiche fondate sulla localizzazione delle lesioni (prevalentemente sul lato destro del corpo dello ) non tengono Pt_1
conto della letteratura scientifica in tema di far side occupant, secondo cui i passeggeri non vincolati da cinture di sicurezza possono subire lesioni gravi anche in zone dell'abitacolo opposte a quelle dell'urto.
Le osservazioni circa la presenza di sedili avvolgenti, consolle centrale e bracciolo non sono idonee a escludere la possibilità di proiezione del corpo del passeggero verso il retro dell'abitacolo, come dimostrato dalla dinamica
tridimensionale del sinistro e dalla posizione finale dello . Pt_1
Del resto, nessuna delle ricostruzioni proposte dai periti di parte ha spiegato come sarebbe stato possibile che, tenuto conto delle azioni inerziali agenti sugli occupanti a seguito dell'impatto sui due alberi, lo , che in quel caso Pt_1
sarebbe stato contenuto dal sedile e dal montante sinistro della porzione anteriore dell'abitacolo, potesse ritrovarsi infine nella parte posteriore del mezzo, immediatamente dietro il sedile del conducente.
pagina 15 di 20 Il (suggestivo) rilievo per cui la concentrazione delle lesioni nella parte destra del corpo dello sarebbe derivata dallo schiacciamento da parte del Pt_1
scaraventato –per la dinamica delle evoluzioni del mezzo- appunto CP_2
verso sinistra contro il conducente non convince per il banale motivo che,
secondo quanto pacifico in primo grado e ribadito con forza dagli appellati in questa sede, il aveva le cinture di sicurezza allacciate, con conseguente CP_2
impossibilità di essere proiettato lateralmente verso l'altro occupante, per di più con forza tale da procurargli le lesioni in concreto patite dallo . Pt_1
*
La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, formulata in via istruttoria dagli appellanti incidentali, deve essere respinta.
La c.t.u. del primo grado è stata svolta con rigore metodologico,
completezza istruttoria e rispetto del contraddittorio tecnico, con il coinvolgimento attivo dei consulenti di parte e con l'acquisizione di documentazione clinica, fotografica e planimetrica.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una nuova indagine peritale, né
sotto il profilo della necessità né sotto quello della utilità ai fini decisori.
Del resto, non sussistono profili sui quali la c.t.u. non abbia dato risposta e che possano essere demandati ad altri tecnici più specializzati, mentre riesce irrilevante la circostanza che i risultati cui è pervenuto la consulenza non abbiano soddisfatto gli appellanti incidentali.
Non dissimile conclusione vale per le ulteriori richieste istruttorie, giacché -
per quanto sopra complessivamente considerato- il positivo espletamento della pagina 16 di 20 prova per testi dedotta dal non condurrebbe in ogni caso al CP_2
riconoscimento della fondatezza della sua ricostruzione alternativa.
*
6. L'appello principale è infondato non merita accoglimento.
Nel censurare la sentenza, gli appellanti hanno sostanzialmente proposto una scomposizione del giudizio di responsabilità in due distinti momenti: da un lato, l'accertamento dell'incidenza causale della condotta di guida del danneggiante, dall'altro, l'accertamento dell'incidenza causale del mancato uso dei sistemi di ritenzione, rispetto al quale pretendono un ulteriore riparto di responsabilità tra i passeggeri (per omesso utilizzo) e il conducente (per omesso controllo).
Tale impostazione non trova, però, alcun fondamento nella normativa né
nella giurisprudenza in materia.
Come chiarito di recente dalla S.C., il giudizio sul concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, c.c. deve essere unitario e fondato su un criterio di comparazione causale tra le condotte colpose poste in essere dalle parti,
attraverso un giudizio ipotetico e controfattuale volto a stabilire quale sarebbe stato l'esito dell'evento dannoso se ciascuna delle parti avesse tenuto la condotta diligente esigibile (ord., 4 settembre 2024, n. 23804 e ord. 3 marzo
2025, n. 5594).
In tale prospettiva, è del tutto privo di base giuridica il tentativo degli appellanti di scindere il concorso di colpa in due livelli distinti: uno riferito alla causazione dell'evento (la condotta di guida) e l'altro riferito alle conseguenze pagina 17 di 20 dannose (il mancato uso delle cinture), con ulteriore riparto interno tra passeggeri e conducente.
Il concorso di colpa, infatti, è fenomeno unitario e non frazionabile;
la sua determinazione deve avvenire sulla base di una valutazione complessiva dell'incidenza causale delle condotte concorrenti, senza possibilità di duplicare il giudizio di imputazione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato tali principi,
accertando che:
- il sinistro era stato causato da una condotta di guida imprudente e negligente del che aveva affrontato una curva a velocità CP_2
eccessiva, perdendo il controllo del mezzo;
- i passeggeri non avevano indossato le cinture di sicurezza, contribuendo in modo determinante alla causazione delle lesioni subite;
- la consulenza tecnica d'ufficio aveva evidenziato che la proiezione dei corpi (all'interno e all'esterno dell'abitacolo) era stata causata proprio dall'assenza dei dispositivi di ritenuta.
Alla luce di tali risultanze, il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto un concorso di colpa in misura paritaria, in quanto entrambe le condotte –quella del conducente e quella dei passeggeri– hanno avuto un'incidenza causale equivalente nella produzione del danno.
La pretesa degli appellanti di ridurre la propria responsabilità al 20%
(ascrivendo il 60% della responsabilità al conducente per la condotta di guida e ripartendo a metà il restante 40% per omesso controllo da parte del conducente dell'uso delle cinture di sicurezza da parte dei trasportati), si fonda su pagina 18 di 20 un'interpretazione atomistica del concorso di colpa, che, invece, non può che essere unitario, comparativo e fondato su un criterio di efficienza causale, non frazionabile in sottosistemi.
Infine, occorre considerare come i tecnici nominati in questo grado di giudizio (per verificare se e in quale misura il mancato uso dei sistemi di ritenzione da parte dei danneggiati avesse inciso nella determinazione delle lesioni subite nel sinistro) hanno concordemente ritenuto che la proiezione della e della all'esterno del veicolo e quella dello nel retro Pt_2 Pt_3 Pt_1
dell'abitacolo non si sarebbero verificate in caso di uso delle cinture;
non hanno, però, potuto stabilire con certezza l'incidenza del mancato uso dei dispositivi di protezione.
*
Il rigetto dell'appello circa la misura del concorso comporta anche il rigetto dell'appello in tema di spese processuali, siccome dichiaratamente legato all'accoglimento del motivo di appello principale.
*
7. Il rigetto tanto dell'appello principale quanto degli appelli incidentali giustifica che le spese del presente giudizio siano interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., a eccezione delle spese della c.t.u. che -nei rapporti interni- devono essere poste a carico delle parti costituite per un terzo ciascuna.
Sussistono, però, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo pagina 19 di 20 unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
contro la sentenza n. 211/2020 del Tribunale di Parte_3
Oristano;
2. rigetta gli appelli proposto da e dalla CP_2 [...]
contro la medesima sentenza;
CP_1
3. dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti, a eccezione delle spese di c.t.u. che devono essere poste a carico delle parti costituite nella misura di un terzo ciascuna;
4. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali e da parte dei singoli appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 23 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2730 c.c. e, dunque, liberamente apprezzabile) in quanto resa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 455 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti residenti a [...]ed elettivamente domiciliati a Reggio Emilia, presso l'avv. Mauro Intagliata del Foro di Reggio Emilia, che li rappresenta e difende per procura in atti,
appellanti
contro
(c.f. ) nella sua qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le
Vittime della Strada per la Regione Sardegna, con sede a Mogliano Veneto ed elettivamente domiciliata a Oristano presso l'avv. Francesco Campanelli che pagina 1 di 20 la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata-appellante incidentale
contro
(c.f. ), elettivamente CP_2 C.F._4
domiciliato a Oristano presso l'avv. Andrea Fresi che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato-appellante incidentale
e contro
(c.f. ), residente a [...], _3 C.F._5
appellato-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento del presente appello, così
provvedere:
nel merito, in riforma parziale della sentenza di primo grado,
- accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di e _3
, rispettivamente nella loro qualità di proprietario e CP_2
conducente dell'autovettura BMW serie 3, targata AY056YZ, a bordo del quale viaggiavano in qualità di trasportati gli appellanti, nella causazione del sinistro per cui è causa;
- accertato un concorso colposo a carico di Parte_1 [...]
e nella produzione delle conseguenze dannose Pt_2 Parte_3
nella misura del 20% per il mancato uso delle cinture di sicurezza;
pagina 2 di 20 - dichiarare tenuti e condannare i convenuti _3
e (già CP_2 Controparte_1 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
corrispondere in solido tra loro, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, tenuto già conto della riduzione del risarcimento nella misura del 20% per concorso colposo,
di Euro 265.569,60 in favore di di Euro 152.105,50 in Parte_1
favore di e di Euro 152.781,20 in favore di Parte_2 Parte_3
o di quelle altre maggiori o minori somme che saranno ritenute eque e/o di giustizia dalla Corte adita;
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido tra loro a pagare agli appellanti un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da svalutazione monetaria dal dì dell'illecito alla data della pubblicazione dell'emananda sentenza, oltre agli interessi moratori sulle somme rivalutate dal dì dell'illecito al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre spese forf. 15%, iva e cpa) di entrambi i gradi di giudizio, con compensazione parziale del 20%
(anziché del 50%) a carico degli attori in ordine al primo grado di giudizio, e senza alcun tipo di compensazione in ordine al secondo grado di giudizio, con
distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nell'interesse della voglia la Corte d'appello adita, Controparte_1
ogni avversa istanza ed eccezione disattesa
IN PUNTO DI APPELLO INCIDENTALE
pagina 3 di 20 1)Assolvere le , nella sua prefata qualità di impresa Controparte_1
designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Di Garanzia Per le
Vittime della Strada per la Regione Sardegna, da ogni avversa domanda proposta nei suoi confronti dallo perché infondata;
Parte_1
- Condannare conseguentemente lo a restituire alla Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore , le somme dalla CP_1
stessa , versategli in esecuzione della sentenza di primo Controparte_1
grado nella misura complessiva di € 196.539,23 oltre interessi e rivalutazione della somma;
- Vinte le spese del doppio grado del giudizio.
- in via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU da espletarsi a mezzo di perito esperto in biomeccanica forense.
IN PUNTO DI APPELLO PRINCIPALE
-Nell' auspicata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale rigettare,
innanzitutto ogni avversa domanda formulata nei confronti delle Controparte_1
dallo , non avendo lo stesso alcun diritto al risarcimento;
[...] Parte_1
-Rigettare comunque l'appello avversariamente proposto perché infondato.
-Dare in ogni caso atto che prima della notificazione dell'appello la compagnia ha provveduto a pagare agli appellanti tutte le Controparte_1
somme liquidate in loro favore dal Tribunale di Oristano e precisamente, €
196.539,23 allo € 114,828,17 alla ed € 115,282,15 Parte_1 Parte_2
alla e che pertanto nulla deve più la stessa Parte_3 [...]
agli appellanti in ordine alle somme liquidate dallo stesso Controparte_5
Tribunale di Oristano.
pagina 4 di 20 -Vinte le spese del presente grado del giudizio.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello adita, disattesa CP_2
ogni avversa istanza, eccezione e deduzione
Con riferimento all'appello incidentale
1) Rigettare le domande proposte nei confronti del in ogni CP_2
loro articolazione, siccome infondate;
2) In via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU affindandola ad esperto/i in biomeccanica forense;
3) Sempre in via istruttoria, a parziale modifica dell'ordinanza in data
17.07.2017, ammettere integralmente la prova testimoniale dedotta dal
[...]
, con riferimento particolare ai capi 15, 18, 24 e 25, fissando udienza CP_2
per l'espletamento;
4) Con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio.
Con riferimento all'appello principale
5) Rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
Pt_3
in quanto infondato;
[...]
6) Con vittoria delle spese e delle competenze del grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con separati atti di citazione (n. 1603/2014 e n. 1604/2014 R.G.)
, da una parte, e e , dall'altra, Parte_1 Parte_2 Parte_3
convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Oristano, , CP_2
e la quale impresa designata per la gestione _3 Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella pagina 5 di 20 Regione Sardegna, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale del 21 gennaio 2013 lungo la SP 1 nel territorio del Comune di Oristano.
Gli attori esposero che in occasione del sinistro viaggiavano in qualità di trasportati a bordo del veicolo BMW Serie 3, targato AY056YZ, privo di copertura assicurativa, di proprietà del e condotto dal _3 CP_2
Questi, nell'affrontare un tratto di strada con una curva volgente a sinistra, a causa dell'elevata velocità aveva perduto il controllo del veicolo, che aveva finito la propria corsa contro due alberi posti nella banchina collocata sul margine sinistro della carreggiata.
A seguito del sinistro avevano riportato gravissime lesioni.
Per quanto rileva in questa sede, nel resistere i convenuti eccepirono che alla guida del veicolo al momento del sinistro si trovava l'attore e non Pt_1
e contestarono il mancato uso della cintura di sicurezza da CP_2
parte dei trasportati nonché la quantificazione dei danni.
Riuniti i due procedimenti ai fini della trattazione congiunta, la causa venne istruita mediante prove orali e c.t.u. medico legale (integrata con apposita consulenza tecnico-ricostruttiva dell'incidente), volta sia ad accertare l'entità
delle lesioni riportate dagli attori sia ad accertare chi si trovasse alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro.
*
Con sentenza n. 211, pubblicata in data 18 maggio 2020, il Tribunale di
Oristano accertò la responsabilità del conducente e del CP_2
proprietario e accolse -seppur parzialmente (in ragione di un _3
pagina 6 di 20 concorso di colpa pari al 50% in virtù del mancato uso delle cinture di sicurezza)- la domanda degli attori, condannando i convenuti al risarcimento dei danni e compensando per la metà tra le parti le spese di lite.
Circa l'individuazione del conducente, il primo giudice fece applicazione del criterio della preponderanza dell'evidenza, secondo cui è sufficiente che una determinata ricostruzione dei fatti risulti più probabile rispetto alle alternative, sulla base dei seguenti elementi convergenti:
- confessione stragiudiziale resa da nell'immediatezza del fatto CP_2
agli agenti intervenuti, ritenuta attendibile in quanto spontanea, non ancora influenzata da strategie difensive, e contraria al proprio interesse;
- testimonianze univoche di terzi (soccorritori, testimoni oculari), che avevano confermato la presenza di alla guida sin dalla partenza;
CP_2
- ricostruzione cinematica effettuata dal c.t.u., con l'ausilio di un ingegnere meccanico, che aveva escluso la possibilità che Parte_1
fosse alla guida, sulla base della posizione dei corpi, delle lesioni riportate e della dinamica dell'urto;
- presunzione semplice ex art. 2727 c.c., fondata sul fatto che era CP_2
alla guida al momento della partenza e non era stata fornita prova del presunto cambio alla guida durante il tragitto;
- mancanza di riscontri della versione alternativa proposta da CP_2
(secondo cui avrebbe preso il volante dopo una sosta). Pt_1
Circa il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte degli attori,
integrante una colpa concorrente del danneggiato ex art. 1227, primo comma,
c.c., con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento, il giudice pagina 7 di 20 ritenne, sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del c.t.u., che le proiezioni dei corpi all'interno e all'esterno dell'abitacolo (in particolare l'espulsione delle due ragazze e la posizione finale dello ) Pt_1
fossero compatibili solo con l'assenza di dispositivi di ritenzione e che le lesioni riportate e la posizione finale dei corpi non sarebbero state possibili se le cinture fossero state allacciate.
* * *
2. Contro la sentenza hanno proposto impugnazione lo , la e la Pt_1 Pt_2
, i quali, con un unico motivo di appello hanno bollato, come erroneo e Pt_3
giuridicamente infondato, il riconoscimento del concorso di colpa in misura paritaria (50%) a loro carico per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Gli appellanti hanno evidenziato che il mancato uso dei dispositivi non può
essere considerato concausa dell'evento lesivo (ossia del sinistro in sé), bensì,
al più, delle sole conseguenze dannose e hanno lamentato come la responsabilità per la causazione del sinistro dovesse essere ascritta esclusivamente alla condotta imprudente e negligente del conducente, il quale aveva violato le norme sulla velocità previste dall'art. 141 Cod. strada.
Sotto altro profilo, l'appello ha censurato l'omessa considerazione della concorrente responsabilità del conducente anche sotto il profilo dell'omesso controllo sull'uso delle cinture da parte dei passeggeri, in violazione dei doveri di diligenza e prudenza imposti dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tale rilievo, gli appellanti hanno evidenziato come, in assenza di un accertamento tecnico idoneo a quantificare in termini precisi l'incidenza pagina 8 di 20 eziologica del mancato uso delle cinture sui danni riportati, sarebbe stato comunque possibile, in via presuntiva, stimare tale incidenza nella misura complessiva del 40%, della quale, secondo un criterio equitativo e conforme all'orientamento giurisprudenziale consolidato, la metà (20%) avrebbe dovuto essere imputata ai trasportati e l'altra metà (20%) al conducente per non aver adempiuto all'obbligo di vigilanza e di imposizione dell'uso dei dispositivi di sicurezza, con conseguente riduzione del risarcimento loro spettante nella sola misura del 20%, corrispondente al contributo causale loro ascrivibile nella produzione delle conseguenze dannose, e non nella misura del 50% come erroneamente stabilito dal Tribunale.
In conformità a tale richiesta di modifica, gli appellanti hanno concluso anche per la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese di lite, con compensazione limitata al 20% per il primo grado e integrale rifusione per il secondo grado.
*
3. Nel resistere all'impugnazione, il ha contestato la fondatezza CP_2
dell'appello principale, sostenendo la correttezza della decisione del primo giudice in ordine al concorso di colpa, fondato sulla violazione dell'art. 172,
primo comma, Cod. strada, da parte degli attori, i quali non indossavano le cinture di sicurezza.
A riprova, lo stesso ha indicato come egli, unico passeggero ad averle CP_2
indossate, fosse rimasto illeso.
pagina 9 di 20 Contestualmente, il ha proposto appello incidentale, impugnando la CP_2
sentenza nella parte in cui aveva accertato che egli fosse alla guida del veicolo al momento del sinistro.
L'appellante incidentale ha denunciato l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro e ha argomentato che:
- l'auto era rimasta gravemente danneggiata sul lato anteriore sinistro
(lato conducente), ossia con modalità compatibili con le gravi lesioni riportate dallo;
Pt_1
- questi aveva riportato lesioni importanti, coerenti con la posizione di conducente, mentre egli era uscito illeso, circostanza che suggeriva che fosse sul lato del mezzo meno danneggiato;
- il fatto che le lesioni più gravi fossero state patite dallo sulla Pt_1
parte destra del corpo (fegato, rene destro, etc.) suggeriva che lo stesso fosse rimasto compresso tra la portiera sinistra e il passeggero anteriore,
scaraventato con violenza contro di lui dalla dinamica dei corpi conseguente allo sviluppo del sinistro;
- il teste volontario del 118, aveva dichiarato che lo TE
, mentre era ancora nell'auto, aveva riconosciuto di essere stato Pt_1
egli stesso alla guida.
Il ha giustificato di aver inizialmente dichiarato di essere stato egli CP_2
stesso alla guida per coprire il fatto che lo non avesse la patente (ritirata Pt_1
per guida sotto effetto di stupefacenti) e ha evidenziato come la dichiarazione da egli resa alla polizia non potesse avere natura confessoria, in quanto mancante dei requisiti soggettivi e oggettivi.
pagina 10 di 20 Il infine, ha chiesto la rinnovazione della consulenza tecnica a cura CP_2
di un esperto in biomeccanica forense, in grado di valutare con rigore scientifico la compatibilità tra le lesioni riportate e la posizione occupata dai soggetti all'interno del veicolo, e ha lamentato l'errata esclusione di prove testimoniali (in particolare i capi 15, 18, 24 e 25), ritenuti dal giudice irrilevanti o inammissibili, ma che avrebbero potuto fornire elementi decisivi per l'accertamento della verità.
*
4. Anche ha impugnato incidentalmente la sentenza Controparte_1
nella parte in cui aveva ritenuto che alla guida del veicolo si trovasse CP_2
deducendo:
[...]
l'inidoneità del fatto presuntivo rappresentato dalla circostanza che il fosse alla guida al momento della partenza da Oristano, CP_2
non essendo esclusa la possibilità di un successivo scambio di conduzione;
l'inconfigurabilità della confessione stragiudiziale ex art. 2730
c.c. nella dichiarazione resa dal agli agenti di polizia, CP_2
mancando l'elemento soggettivo dell'animus confitendi;
l'inattendibilità della c.t.u. medico-legale, fondata su valutazioni probabilistiche non supportate da elementi univoci, e contrastata dalle osservazioni dei propri periti di parte;
l'ubicazione dei danni al veicolo e delle lesioni riportate, che renderebbe più plausibile la presenza dello alla guida, in Pt_1
pagina 11 di 20 quanto le lesioni da lui riportate e l'integrità del sarebbero CP_2
incompatibili con la tesi accolta dal primo giudice;
la testimonianza di soccorritore, che aveva TE
riferito di aver udito dallo stesso , ancora all'interno del Pt_1
veicolo, l'ammissione di essere stato alla guida.
Alla luce di tali elementi, l'appellata ha concluso per la riforma della sentenza e la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione di essa.
Quanto all'appello principale, la ne ha contestato il fondamento, CP_1
sul rilievo che:
- ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., il risarcimento deve essere escluso per i danni evitabili con l'ordinaria diligenza (ossia uso delle cinture);
- il confronto con le condizioni fisiche del rimasto illeso proprio CP_2
perché munito dei sistemi di ritenzione, giustificava la riduzione operata dal Tribunale;
- non sussiste alcun obbligo giuridico in capo al conducente di imporre l'uso delle cinture ai passeggeri e, in ogni caso, esso non può spingersi sino al punto di controllare la condizione dei passeggeri durante la guida;
- la violazione di tale obbligo non era stata dedotta in primo grado.
*
Pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è _3
rimasto contumace.
*
pagina 12 di 20 Istruita con ulteriore consulenza volta a verificare se e in quale misura l'accertato mancato uso dei sistemi di ritenzione da parte dei avesse inciso nella determinazione delle lesioni da loro subite, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
* * *
5. Preliminarmente devono essere esaminati gli appelli incidentali relativi alla identificazione del conducente del mezzo, questione avente priorità logica rispetto all'impugnazione principale relativa alla misura del concorso degli odierni appellanti nella causazione del danno loro occorso.
La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione su un impianto probatorio solido, coerente e articolato su una pluralità di elementi, che ha consentito di accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che alla guida del veicolo al momento del sinistro si trovasse . CP_2
In quest'ottica, il primo giudice, facendo applicazione della citata regola della preponderanza dell'evidenza, ha fondato il proprio accertamento,
secondo un criterio della probabilità logica, su un ragionamento inferenziale basato sugli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e,
contestualmente, ha escluso l'ipotesi alternativa pur plausibile, individuando l'ipotesi causale, in termini logico-probabilistici, più verosimile rispetto a
ogni altra.
In siffatto giudizio, il Tribunale, in particolare, ha valorizzato:
- la dichiarazione resa da nell'immediatezza del fatto agli agenti CP_2
della polizia stradale (qualificata come confessione stragiudiziale ex art.
pagina 13 di 20 spontaneamente, senza pressioni e con consapevolezza delle conseguenze giuridiche;
- le testimonianze dei soccorritori, che hanno rinvenuto lo rannicchiato nella parte posteriore sinistra dell'abitacolo, con i Pt_1
piedi fuori dal finestrino posteriore sinistro, in posizione incompatibile –
per l'operare delle forze agenti sui corpi in ragione della dinamica del sinistro- con quella di conducente;
- le testimonianze delle persone entrate a vario titolo in contatto con gli infortunati;
- la consulenza tecnica d'ufficio (redatta dalla dott.ssa con Persona_1
l'ausilio dell'ing. , esperto in biomeccanica forense) che Testimone_2
ha ricostruito la dinamica del sinistro e le forze agenti sugli occupanti,
concludendo –con elevato grado di probabilità logica– che il veicolo fosse condotto da e che lo occupasse il sedile anteriore CP_2 Pt_1
destro.
La c.t.u., in particolare, ha evidenziato che l'impatto principale, avvenuto con la parte posteriore del veicolo contro un primo albero (più piccolo), aveva generato una proiezione inerziale degli occupanti verso la parte posteriore sinistra dell'abitacolo.
Tale dinamica è coerente con:
- la posizione finale dello Statzu;
- la possibilità tecnica di fuoriuscita autonoma del dal lato guida CP_2
(portiera sinistra parzialmente aperta, assetto inclinato del veicolo);
pagina 14 di 20 - l'assenza di lesioni significative sul corpo del compatibile con CP_2
la posizione del conducente vincolato dallo schienale e dalla struttura del veicolo.
Osservato come tutte le parti concordino sulla dinamica dell'incidente e sulla traiettoria della autovettura nel corso delle varie fasi del sinistro, deve ritenersi che le critiche mosse dai periti tecnici degli appellanti incidentali non siano idonee a scalfire la solidità logico-scientifica della c.t.u. e delle relative conclusioni.
In particolare, le critiche fondate sulla localizzazione delle lesioni (prevalentemente sul lato destro del corpo dello ) non tengono Pt_1
conto della letteratura scientifica in tema di far side occupant, secondo cui i passeggeri non vincolati da cinture di sicurezza possono subire lesioni gravi anche in zone dell'abitacolo opposte a quelle dell'urto.
Le osservazioni circa la presenza di sedili avvolgenti, consolle centrale e bracciolo non sono idonee a escludere la possibilità di proiezione del corpo del passeggero verso il retro dell'abitacolo, come dimostrato dalla dinamica
tridimensionale del sinistro e dalla posizione finale dello . Pt_1
Del resto, nessuna delle ricostruzioni proposte dai periti di parte ha spiegato come sarebbe stato possibile che, tenuto conto delle azioni inerziali agenti sugli occupanti a seguito dell'impatto sui due alberi, lo , che in quel caso Pt_1
sarebbe stato contenuto dal sedile e dal montante sinistro della porzione anteriore dell'abitacolo, potesse ritrovarsi infine nella parte posteriore del mezzo, immediatamente dietro il sedile del conducente.
pagina 15 di 20 Il (suggestivo) rilievo per cui la concentrazione delle lesioni nella parte destra del corpo dello sarebbe derivata dallo schiacciamento da parte del Pt_1
scaraventato –per la dinamica delle evoluzioni del mezzo- appunto CP_2
verso sinistra contro il conducente non convince per il banale motivo che,
secondo quanto pacifico in primo grado e ribadito con forza dagli appellati in questa sede, il aveva le cinture di sicurezza allacciate, con conseguente CP_2
impossibilità di essere proiettato lateralmente verso l'altro occupante, per di più con forza tale da procurargli le lesioni in concreto patite dallo . Pt_1
*
La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, formulata in via istruttoria dagli appellanti incidentali, deve essere respinta.
La c.t.u. del primo grado è stata svolta con rigore metodologico,
completezza istruttoria e rispetto del contraddittorio tecnico, con il coinvolgimento attivo dei consulenti di parte e con l'acquisizione di documentazione clinica, fotografica e planimetrica.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una nuova indagine peritale, né
sotto il profilo della necessità né sotto quello della utilità ai fini decisori.
Del resto, non sussistono profili sui quali la c.t.u. non abbia dato risposta e che possano essere demandati ad altri tecnici più specializzati, mentre riesce irrilevante la circostanza che i risultati cui è pervenuto la consulenza non abbiano soddisfatto gli appellanti incidentali.
Non dissimile conclusione vale per le ulteriori richieste istruttorie, giacché -
per quanto sopra complessivamente considerato- il positivo espletamento della pagina 16 di 20 prova per testi dedotta dal non condurrebbe in ogni caso al CP_2
riconoscimento della fondatezza della sua ricostruzione alternativa.
*
6. L'appello principale è infondato non merita accoglimento.
Nel censurare la sentenza, gli appellanti hanno sostanzialmente proposto una scomposizione del giudizio di responsabilità in due distinti momenti: da un lato, l'accertamento dell'incidenza causale della condotta di guida del danneggiante, dall'altro, l'accertamento dell'incidenza causale del mancato uso dei sistemi di ritenzione, rispetto al quale pretendono un ulteriore riparto di responsabilità tra i passeggeri (per omesso utilizzo) e il conducente (per omesso controllo).
Tale impostazione non trova, però, alcun fondamento nella normativa né
nella giurisprudenza in materia.
Come chiarito di recente dalla S.C., il giudizio sul concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, c.c. deve essere unitario e fondato su un criterio di comparazione causale tra le condotte colpose poste in essere dalle parti,
attraverso un giudizio ipotetico e controfattuale volto a stabilire quale sarebbe stato l'esito dell'evento dannoso se ciascuna delle parti avesse tenuto la condotta diligente esigibile (ord., 4 settembre 2024, n. 23804 e ord. 3 marzo
2025, n. 5594).
In tale prospettiva, è del tutto privo di base giuridica il tentativo degli appellanti di scindere il concorso di colpa in due livelli distinti: uno riferito alla causazione dell'evento (la condotta di guida) e l'altro riferito alle conseguenze pagina 17 di 20 dannose (il mancato uso delle cinture), con ulteriore riparto interno tra passeggeri e conducente.
Il concorso di colpa, infatti, è fenomeno unitario e non frazionabile;
la sua determinazione deve avvenire sulla base di una valutazione complessiva dell'incidenza causale delle condotte concorrenti, senza possibilità di duplicare il giudizio di imputazione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato tali principi,
accertando che:
- il sinistro era stato causato da una condotta di guida imprudente e negligente del che aveva affrontato una curva a velocità CP_2
eccessiva, perdendo il controllo del mezzo;
- i passeggeri non avevano indossato le cinture di sicurezza, contribuendo in modo determinante alla causazione delle lesioni subite;
- la consulenza tecnica d'ufficio aveva evidenziato che la proiezione dei corpi (all'interno e all'esterno dell'abitacolo) era stata causata proprio dall'assenza dei dispositivi di ritenuta.
Alla luce di tali risultanze, il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto un concorso di colpa in misura paritaria, in quanto entrambe le condotte –quella del conducente e quella dei passeggeri– hanno avuto un'incidenza causale equivalente nella produzione del danno.
La pretesa degli appellanti di ridurre la propria responsabilità al 20%
(ascrivendo il 60% della responsabilità al conducente per la condotta di guida e ripartendo a metà il restante 40% per omesso controllo da parte del conducente dell'uso delle cinture di sicurezza da parte dei trasportati), si fonda su pagina 18 di 20 un'interpretazione atomistica del concorso di colpa, che, invece, non può che essere unitario, comparativo e fondato su un criterio di efficienza causale, non frazionabile in sottosistemi.
Infine, occorre considerare come i tecnici nominati in questo grado di giudizio (per verificare se e in quale misura il mancato uso dei sistemi di ritenzione da parte dei danneggiati avesse inciso nella determinazione delle lesioni subite nel sinistro) hanno concordemente ritenuto che la proiezione della e della all'esterno del veicolo e quella dello nel retro Pt_2 Pt_3 Pt_1
dell'abitacolo non si sarebbero verificate in caso di uso delle cinture;
non hanno, però, potuto stabilire con certezza l'incidenza del mancato uso dei dispositivi di protezione.
*
Il rigetto dell'appello circa la misura del concorso comporta anche il rigetto dell'appello in tema di spese processuali, siccome dichiaratamente legato all'accoglimento del motivo di appello principale.
*
7. Il rigetto tanto dell'appello principale quanto degli appelli incidentali giustifica che le spese del presente giudizio siano interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., a eccezione delle spese della c.t.u. che -nei rapporti interni- devono essere poste a carico delle parti costituite per un terzo ciascuna.
Sussistono, però, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo pagina 19 di 20 unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
contro la sentenza n. 211/2020 del Tribunale di Parte_3
Oristano;
2. rigetta gli appelli proposto da e dalla CP_2 [...]
contro la medesima sentenza;
CP_1
3. dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti, a eccezione delle spese di c.t.u. che devono essere poste a carico delle parti costituite nella misura di un terzo ciascuna;
4. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali e da parte dei singoli appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 23 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2730 c.c. e, dunque, liberamente apprezzabile) in quanto resa