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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2024, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 658/2024 R.G.V.G promossa congiuntamente da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Sittinieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti e da
, (C.F.: ) nata a [...] l'[...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ragusa in via Cavaliere Michele Pennavaria n. 97, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenza Valentina Mercorillo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza in presenza del dì
23.10.2024.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Ragusa in data 11.08.2011, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2011, parte II, serie A, numero 102; che hanno esposto di essersi separati consensualmente giusto decreto di omologa n. 3008/2020 del
11.02.2020 emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n.ro 4174/2019 R.G. dal Tribunale di
Ragusa, e di non essersi da allora riconciliati;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 11.12.2007) e (Modica, Per_1 Per_2
30.05.2012);
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che con ordinanza dell'8.8.2024, è stata disposta la comparizione personale delle parti all'udienza in presenza del giorno 23.10.2024, per rendere chiarimenti in ordine alle condizioni complessivamente previste per la prole e con riguardo al loro mantenimento;
che ottenuti i chiarimenti richiesti la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 3008/2020 del 11.02.2020 reso dal Tribunale di Ragusa, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n.
55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione degli stessi presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: il padre potrà visitarli ed averli con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e formativi dei figli, a settimane alterne, dalle ore 18,00 del venerdì, sino al lunedì successivo, essendo chiaro che in questo caso il padre accompagnerà i figli direttamente a scuola, fatta salva la sporadica ed occasionale possibilità che il padre accompagni i figli dalla madre alle ore 7,00 per improrogabili impegni di lavoro fuori dal comune di Ragusa e sempre previa richiesta di disponibilità della madre da comunicare entro le ore 18,00 della domenica, nonché i pomeriggi durante la settimana, preferibilmente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre, previo accordo tra i coniugi;
Inoltre il padre avrà diritto di avere con sé la prole nei seguenti periodi:
- Due settimane continuative durante il mese di agosto di ogni anno, compatibilmente con gli impegni dei coniugi, che comunque in proposito saranno tenuti a comunicare all'altro particolari esigenze entro il mese di maggio di ogni anno;
- Una settimana continuativa durante le vacanze di fine anno, ivi compreso alternativamente o il giorno di Natale o quello del Capodanno;
- Tre giorni continuativi durante le festività Pasquali, ivi compresa alternativamente la Pasqua o la
Pasquetta ven.-sab.-dom. o lun.-mar.-mer.
3. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento.
4. Le parti si dichiarano concordi nel senso che, allo stato dell'attuale condizione economica del ricorrente che anch'egli - come la moglie - vive in una casa condotta in locazione per la quale paga un canone mensile di € 300,00, mentre la corrisponde un affitto di € 350,00, il Pt_2 Pt_1
corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento indiretto dei due figli minori la somma di € 200,00 al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per intero dalla , oltre al 50% delle spese straordinarie. (così come concordato dalle parti presenti Pt_2 personalmente all'udienza in presenza del 23.10.2024)
5. Deducibilità fiscale: i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.”; che le superiori condizioni di divorzio concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Ragusa in data
11.08.2011 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
dello stesso comune, anno 2011, parte II, serie A, numero 102;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.12.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 658/2024 R.G.V.G promossa congiuntamente da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Sittinieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti e da
, (C.F.: ) nata a [...] l'[...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ragusa in via Cavaliere Michele Pennavaria n. 97, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenza Valentina Mercorillo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza in presenza del dì
23.10.2024.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Ragusa in data 11.08.2011, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2011, parte II, serie A, numero 102; che hanno esposto di essersi separati consensualmente giusto decreto di omologa n. 3008/2020 del
11.02.2020 emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n.ro 4174/2019 R.G. dal Tribunale di
Ragusa, e di non essersi da allora riconciliati;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 11.12.2007) e (Modica, Per_1 Per_2
30.05.2012);
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che con ordinanza dell'8.8.2024, è stata disposta la comparizione personale delle parti all'udienza in presenza del giorno 23.10.2024, per rendere chiarimenti in ordine alle condizioni complessivamente previste per la prole e con riguardo al loro mantenimento;
che ottenuti i chiarimenti richiesti la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 3008/2020 del 11.02.2020 reso dal Tribunale di Ragusa, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n.
55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione degli stessi presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: il padre potrà visitarli ed averli con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e formativi dei figli, a settimane alterne, dalle ore 18,00 del venerdì, sino al lunedì successivo, essendo chiaro che in questo caso il padre accompagnerà i figli direttamente a scuola, fatta salva la sporadica ed occasionale possibilità che il padre accompagni i figli dalla madre alle ore 7,00 per improrogabili impegni di lavoro fuori dal comune di Ragusa e sempre previa richiesta di disponibilità della madre da comunicare entro le ore 18,00 della domenica, nonché i pomeriggi durante la settimana, preferibilmente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre, previo accordo tra i coniugi;
Inoltre il padre avrà diritto di avere con sé la prole nei seguenti periodi:
- Due settimane continuative durante il mese di agosto di ogni anno, compatibilmente con gli impegni dei coniugi, che comunque in proposito saranno tenuti a comunicare all'altro particolari esigenze entro il mese di maggio di ogni anno;
- Una settimana continuativa durante le vacanze di fine anno, ivi compreso alternativamente o il giorno di Natale o quello del Capodanno;
- Tre giorni continuativi durante le festività Pasquali, ivi compresa alternativamente la Pasqua o la
Pasquetta ven.-sab.-dom. o lun.-mar.-mer.
3. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento.
4. Le parti si dichiarano concordi nel senso che, allo stato dell'attuale condizione economica del ricorrente che anch'egli - come la moglie - vive in una casa condotta in locazione per la quale paga un canone mensile di € 300,00, mentre la corrisponde un affitto di € 350,00, il Pt_2 Pt_1
corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento indiretto dei due figli minori la somma di € 200,00 al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per intero dalla , oltre al 50% delle spese straordinarie. (così come concordato dalle parti presenti Pt_2 personalmente all'udienza in presenza del 23.10.2024)
5. Deducibilità fiscale: i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.”; che le superiori condizioni di divorzio concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Ragusa in data
11.08.2011 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
dello stesso comune, anno 2011, parte II, serie A, numero 102;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.12.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti