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20 febbraio 1952
20 febbraio 1952
Art. 21.
I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.
I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.