Articolo 21 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 20Articolo 22
Versione
20 febbraio 1952
Art. 21.
I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952