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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2543/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Agovino -
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
Corone il 12.09.1943 e (C.F. ) nata CP_2 C.F._2 ad Acri l'01.08.1948, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Proverbio
- CONVENUTI
I FATTI
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 28.10.2022, seguito da iscrizione a ruolo in data 08.11.2022, l ha evocato in giudizio i coniugi Pt_1 CP_3
e dinanzi al Tribunale di Castrovillari per ottenere la
[...] CP_2
dichiarazione di nullità della donazione rogata dal notaio il 29.08.2012 e Per_1
la restituzione del terreno di sua proprietà in agro del Comune di Corigliano
Calabro, foglio 11, particelle 1653 e 1655.
In particolare, parte attrice ha dedotto che:
- con D.P.R. n. 689 del 15.07.1951 l'Opera per la Valorizzazione della Sila ha espropriato alla ditta oltre 163 ettari in agro di Corigliano Parte_2
Calabro, fondo “Apollinara”;
- in fase di quotizzazione del fondo la particella 92 del foglio 11 è stata assegnata a con atto gravato dal riservato dominio del Parte_3
31.12.1960, a rogito del notar Persona_2
1 - con delibera n. 420 del 20.12.1967 l'assegnatario è stato Parte_3
estromesso e il fondo è stato assegnato in via provvisoria a;
Controparte_4
- la citata assegnazione provvisoria non è mai stata definita, per cui in forza dell'art. 1, comma 1, lettera c, punto 1, della Legge Regionale n. 5/2016 il fondo de quo è rientrato nella disponibilità dell' TR
, con contestuale revoca dell'assegnazione provvisoria;
[...]
- la Gestione Stralcio dell' ha constatato, nell'ambito della Pt_1 ricognizione dei beni patrimoniali dell'Ente, che le particelle n. 1654 e 1655 del foglio 11 in agro al Comune di Corigliano Calabro, derivanti dall'originaria particella n. 92, risultavano intestate a , nata ad [...] l'[...], CP_2
in forza di atto di donazione per notar del 29.08.2012, rep n. Persona_3
42740, racc. n. 19585;
- la , considerata la palese illegittimità della Parte_1
donazione effettuata dal alla coniuge , con note Controparte_1 CP_2
n. 993 del 15.03.2017 e n. 2832 del 17.07.2018 ha invitato e diffidato la donataria a ripristinare la situazione catastale originaria, provvedendo CP_2 all'annullamento della citata donazione, diffide rimaste prive di riscontro;
- la domanda di mediazione presentata dall' all'Organismo Pt_1
Internazionale di Conciliazione e Arbitrato dell' non ha sortito alcun effetto CP_6
positivo, in quanto i coniugi invitati (donataria) e CP_2 CP_7
(donante) hanno inteso non comparire.
[...]
Ciò posto parte attrice ha concluso chiedendo: “Voglia l'On.le sig. Giudice adito,
…, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la proprietà in capo all'Ente istante del terreno in agro di Corigliano Calabro, fondo “Apollinara”, identificato in catasto di detto comune al foglio 11, particelle 1654 e 1655, già 92
(unità fondiaria n. 100), dichiarare la nullità della donazione rogata dal notaio di Bisignano il 29.08.2012, Rep. 42740, Racc. 19585 fra i coniugi Per_1
e;
- conseguentemente condannare Controparte_3 CP_2 quest'ultima alla restituzione immediata del terreno suddetto in favore dell' . Pt_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 06.02.2023, si sono costituiti tempestivamente in giudizio e i quali hanno impugnato e contestato la Controparte_1 CP_2
domanda attorea deducendo:
2 - il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
- che , con atto del 29.8.2012, a rogito del notar Controparte_1 [...]
ha donato al coniuge un appezzamento di terreno in Per_3 CP_2
località Corigliano Calabro, identificato al foglio 11, particella 1232, ha 0.68.27, sem. classe 1, RA € 21,16, RD € 49,36 (pervenutogli per via testamentaria con atto del 26.03.1970 dal ), bene, tra l'altro, documentalmente Controparte_4 usucapito in ragione dell'attestazione proveniente dal notaio rogante (all'interno dello stesso atto di donazione del 29.08.12) per il pacifico ed ininterrotto possesso ultraventennale;
- la decadenza del termine di cinque anni utile per l'esperimento dell'azione revocatoria e l'avvenuta sdemanializzazione tacita del terreno di titolarità dell' ; Pt_1
- che nel caso di specie la donazione è stata effettuata oltre dieci anni prima
(29.08.2012) della notifica dell'atto di citazione (18.11.2022), con conseguente rigetto della domanda avanzata da in quanto fuori termine. Pt_1
Tanto dedotto parte convenuta ha concluso chiedendo <<< … in via preliminare
,accertato e dichiarato il mancato esperimento della Mediazione obbligatoria, assegnare all'attrice il termine di quindici giorni di cui all'art.5, co 2, del D. Lgs.
n.28/2010 per introdurlo, con ogni pronuncia consequenziale. Nel merito: a) accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea, rigettare detta domanda con ogni pronuncia consequenziale;
b) accertare e dichiarare
l'intervenuta sdemanializzazione del bene e l'usucapione del medesimo a favore del IG , nonché la legittimazione del medesimo a donare il bene CP_1
alla IGa , con ogni pronuncia consequenziale;
c) porre le spese del CP_2
presente procedimento, comprese quelle legali e di consulenza, a carico di parte attrice, con distrazione a favore dell'avv. Pietro Proverbio in qualità di anticipatario”.
L'udienza di prima comparizione è stata differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., al 06.03.2023.
All'udienza del 06.03.2023 il Giudice, dato atto dell'avvenuto esperimento della mediazione, seppur con esito negativo, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
3 Disattesa la richiesta di prova orale articolata dai convenuti, come da provvedimento del 04.11.2023, che in questa sede si conferma integralmente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (giorni 20 per conclusionali + 20 per repliche).
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e quindi meritevole di accoglimento.
Passando ad un inquadramento normativo della fattispecie in esame, viene rilievo un complesso intreccio di disposizioni, contenute sia nel codice civile, sia in leggi speciali, a delineare il regime giuridico del fondo di cui è causa, appartenente all' (istituita con la legge 31 dicembre Controparte_8
1947, n. 1629), poi trasformata con L.R. 14 dicembre 1978 n. 28 in
[...]
e successivamente, con L.R. 14 dicembre Controparte_9
1993, n. 15 in ed infine con L.R. n. 66 del 20.12.2012 in Parte_1 Parte_1 subentrata nella liquidazione e gestione del patrimonio dell' Parte_1
In primo luogo, l'art. 830 c.c. riguardante i “Beni degli enti pubblici non territoriali” fa salve le disposizioni delle leggi speciali ed estende agli stessi la disciplina di cui all'art. 828, comma 2 c.c., per la quale: “I beni che fano parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”.
Invece, con specifico riferimento alla destinazione pubblicistica del fondo di cui è causa, essa è cristallizzata all'art. 1 della legge 12 maggio 1950 n. 230, per il quale: “È affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il compito di provvedere alla ridistribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini”.
Il successivo art. 18, comma 2, prevede che: “Fino al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto. Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari né di esecuzione forzata, se non a favore dell'Opera”.
4 Come chiarito dalla Suprema Corte: “Tale nullità non è venuta meno per effetto dell'art. 6, legge n. 379 del 29.05.1967, secondo cui l'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione alle norme di cui agli artt. 4 e 8 stessa legge si prescrive in cinque anni, giacché, come ha deciso dalla Corte Suprema con la sentenza n. 1459 del 05.02.1993, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 379 del 29.05.1967 recante modifiche alle norme sulla riforma fondiaria - mentre è consentito all'assegnatario del fondo dell'ente di riforma agraria riscattare anticipatamente, in deroga al divieto previsto dall'art. 18, comma 2, legge n.
230/1950 le annualità previste dall'atto di assegnazione (purché siano trascorsi sei anni dalla data di immissione in possesso) ed acquisire prima del termine di trenta anni dalla data dell'assegnazione la proprietà del podere, con il vincolo di indivisibilità e di inalienabilità prevista dall'art. 4, legge n. 379/1967 sancito con l'annullabilità degli atti che violano tale divieto - rimane ferma, invece,
l'indisponibilità del fondo prima che l'assegnatario ne divenga proprietario, sancita con la nullità di pieno diritto degli atti di disposizione o di affitto, prevista dal 3 comma dell'art. 18 della suddetta legge n. 230/1950 poiché quest'ultima disposizione, riferendosi ai terreni per i quali non sia stato ancora esercitato il riscatto anticipato, come nella specie, non può considerarsi abrogata o modificata da quella dell'art. 4, legge 379/1967 relativa al vincolo di indivisibilità e di inalienabilità dei terreni riscattati ed alla sanzione di annullamento degli atti che violano tale divieto” (Cass. Civ., sez. III, 16.09.1995, n. 97751).
Sentenza così massimata: “I beni acquisiti al patrimonio degli enti di riforma agraria, essendo destinati a pubblico servizio ai sensi dell'art. 1, l. 12 maggio 1950
n. 230, ossia alla ridistribuzione della proprietà terriera, sono assoggettati per un trentennio dalla data della prima assegnazione ad un regime particolare che, impedendone il trasferimento, esclude anche ai sensi dell'art. 1145 c.c. gli effetti del possesso, tranne quelli previsti dall'art. 1148 c.c. espressamente richiamato dall'art. 6, legge n. 379 del 1967, con la conseguenza che detti beni non possono essere usucapiti da parte di terzi”.
Stando ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2 c.c., si evince che i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente
5 non per effetto di usucapione da parte di terzi (Cass. Civ., sez. II, 28.08.2002, n.
12608; Tribunale Roma, sentenza n. 13837/2019).
Occorre, altresì, rilevare che il Giudice della nomofilachia ha chiarito che i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1, l. n. 230 del 1950, non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli art. 830, comma 2, c.c. e 828, comma 2, c.c.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima l. n. 230 del
1950 per l'assegnazione delle terre acquisite (Cass. Civ., sez. II, 24.02.2009, n.
4430; Cass. Civ., sez. I, 09.06.1987, n. 5024).
Orbene, il possesso vantato da , e prima di lui da Controparte_4 CP_1
- a suo dire uti dominus dagli anni 70 - non è valevole ai fini
[...] dell'usucapione del fondo, in quanto la natura dei beni destinati in modo vincolante all'attuazione della funzione istituzionale di ridistribuzione della proprietà terriera e appartenenti al patrimonio degli enti riforma fondiaria, ne determina per giurisprudenza costante la non usucapibilità e la loro soggezione al regime dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile. In tali casi il coltivatore del fondo è un semplice detentore, il quale può vantare diritti di carattere personale ma non possedere ai fini dell'usucapione. Tale tipo di terreni è soggetto, infatti, ad un vincolo speciale di destinazione che conferisce agli stessi carattere di patrimonio indisponibile ai sensi dell'articolo 830, comma 2, c.c. (Cass. Civ. n. 30429 del
17.10.2022; Tribunale di Cosenza, sentenza n. 251/2019).
Bisogna ricordare che in tema di sdemanializzazione si è, invece, espressa la giurisprudenza amministrativa, precisando che la sdemanializzazione tacita è ravvisabile solo in presenza di atti o fatti che dimostrano in maniera inequivocabile la volontà dell'amministrazione di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendosi la stessa desumersi dalla mera circostanza che il bene non sia più adibito, anche da lungo tempo, all'uso pubblico (Consiglio di Stato, sez. IV,
25.05.2018, n. 3143; T.A.R. Salerno - Campania, sez. II, 16.04.2019, n. 633).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, è evidente che il fondo di cui è causa appartiene all'attrice.
6 Accertato, nella fattispecie de quo, il mancato riscatto da parte dell'assegnatario provvisorio e dei dante causa è evidente che il bene immobile di cui è causa - tutt'ora avvinto da vincolo pubblicistico di destinazione, in assenza di una contraria manifestazione di volontà della P.A. - è da ritenersi res extra commercium.
Né può assumere rilievo l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di
, formulata, peraltro tardivamente, dalla parte convenuta, per la prima volta Pt_1
nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e riproposta nella comparsa conclusionale, sul presupposto che dal documento n. 3, allegato al fascicolo di parte attrice, si evince che l'immobile oggetto della donazione de qua è stato assegnato in via definitiva al (de cuius) di Controparte_4 CP_1
(donante), atteso che tale assunto risulta smentito dalle visure catastali in
[...]
atti, allegate al fascicolo della stessa parte convenuta, da cui si ricava, invero, che l'immobile per cui si discute, alla data del 28.09.2005, era intestato a Pt_3
, a seguito della vendita con patto di riservato dominio del 1960 e non al
[...]
. Controparte_10
Da quanto ritenuto consegue non solo la nullità dell'atto notarile di disposizione impugnato, avente oggetto impossibile (e quindi a prescindere dal principio per il quale nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet), ma anche l'inusucapibilità del bene da parte dei convenuti, i quali non possono neppure essere ritenuti possessori in buona fede, in quanto sono stati immessi nel possesso di terreni notoriamente appartenenti all'Opera Sila in assenza di un atto che attestasse l'assegnazione definitiva in capo al rispettivo dante causa e senza alcun atto di autorizzazione da parte dell'Ente pubblico.
In forza dei suesposti rilievi, i convenuti vanno condannati alla restituzione dei fondi per cui è causa.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13.08.2022 relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.)
P.Q.M.
7 Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda dell' TR
, Gestione e per l'effetto
[...] Pt_1 Pt_1
- dichiara la nullità dell'atto dispositivo (donazione) rogato per notar
[...]
il 29.08.2012, repertorio n. 42740, raccolta n. 19585; Per_3
- condanna la convenuta, , alla restituzione del fondo di cui è CP_2
causa (identificato catastalmente in agro di Corigliano Calabro, foglio 11, particelle
1653 e 1655 - già particella 92 - unità fondiaria n. 100) in favore della parte attrice
; Pt_1
- rigetta l'eccezione di usucapione formulata dai convenuti, e Controparte_3
, stante l'inusucapibilità del fondo per cui è causa;
CP_2
- condanna i convenuti e , in solido fra loro, al Controparte_3 CP_2
pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice,
[...]
, in Controparte_11
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro
545,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Castrovillari, in data 16/06/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe Nerone, Addetto all'Ufficio per il Processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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