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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1734/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOTRA Parte_1 C.F._1
CRISTIAN CARMELO, elettivamente domiciliato in VIA LIBERO GRASSI N. 6 PIAZZA ARMERINA presso il difensore avv. NICOTRA CRISTIAN CARMELO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , domandando di accertare e dichiarare il proprio diritto Parte_2 CP_1
a percepire l'assegno di invalidità IOART dalla data di cessazione dell'erogazione o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
Il ricorrente – allegato di essere stato riconosciuto invalido con decorrenza dell'assegno di invalidità ex lege 222/1984 (pensione invalidità artigiani, trattamento pensionistico IO ART) dal 1.3.2015 – ha riferito essergli stata confermata – dopo essere stato sottoposto a visita – l'inabilità al lavoro alla scadenza dei primi tre anni, con proroga di altri tre anni;
ha aggiunto di aver ricevuto da in data CP_1
1.8.2020, in prossimità della scadenza di tale periodo di proroga, comunicazione di invito a sottoporsi a nuova visita entro il 28.2.2021, ma che – a causa dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute proprio a ridosso di tale scadenza – non è stato nelle condizioni psicofisiche di presentare la domanda di conferma dell'assegno, lasciando così scadere il termine di cui all'art. 1, comma 7, L. 222/1984; ha sostenuto che la decadenza in cui è incorso non sia a lui imputabile, in quanto colpito da evento invalidante, e che quindi abbia diritto a continuare a percepire l'assegno di invalidità IOART già concesso con decorrenza 1.3.2015 e rinnovato nel 2018 fino al 28.2.2021.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha domandato il rigetto. CP_1
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 222/1984, l'assegno ordinario di invalidità “è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”, con la conseguenza che la presentazione della domanda dopo il termine di 120 giorni equivale a nuova domanda, per la quale sono da valutare ex novo tutti i requisiti di legge per godere del trattamento
E' pacifico e documentato che il ricorrente, con riferimento alla scadenza al 28.2.2021 dell'assegno di invalidità in questione, abbia ricevuto da l'invito a visita con comunicazione datata 1.8.2020 CP_1
(doc. 5 fasc. ric.; doc. 6 fasc. res.) e non abbia presentato alcuna domanda di conferma dell'assegno di invalidità nel termine di 120 giorni dalla data di scadenza.
Avendo la disciplina fonte legale, è irrilevante che il ricorrente si sia trovato in una condizione psicofisica tale da non comprendere il contenuto della comunicazione trasmessa da , sia perché CP_1
tale comunicazione ha costituito un atto non necessitato da parte di e non imposto da alcuna CP_1
norma, sia perché – per come strutturata dalla legge – la reiterazione della prestazione per un ulteriore triennio (fino al conseguimento di tre riconoscimenti, quando l'assegno d'invalidità è confermato in via automatica: cfr., art. 1, comma 8) presuppone, quale elemento necessario, la presentazione della domanda amministrativa entro il termine di 120 giorni dalla scadenza.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Stante la particolarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 5 maggio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1734/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOTRA Parte_1 C.F._1
CRISTIAN CARMELO, elettivamente domiciliato in VIA LIBERO GRASSI N. 6 PIAZZA ARMERINA presso il difensore avv. NICOTRA CRISTIAN CARMELO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , domandando di accertare e dichiarare il proprio diritto Parte_2 CP_1
a percepire l'assegno di invalidità IOART dalla data di cessazione dell'erogazione o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
Il ricorrente – allegato di essere stato riconosciuto invalido con decorrenza dell'assegno di invalidità ex lege 222/1984 (pensione invalidità artigiani, trattamento pensionistico IO ART) dal 1.3.2015 – ha riferito essergli stata confermata – dopo essere stato sottoposto a visita – l'inabilità al lavoro alla scadenza dei primi tre anni, con proroga di altri tre anni;
ha aggiunto di aver ricevuto da in data CP_1
1.8.2020, in prossimità della scadenza di tale periodo di proroga, comunicazione di invito a sottoporsi a nuova visita entro il 28.2.2021, ma che – a causa dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute proprio a ridosso di tale scadenza – non è stato nelle condizioni psicofisiche di presentare la domanda di conferma dell'assegno, lasciando così scadere il termine di cui all'art. 1, comma 7, L. 222/1984; ha sostenuto che la decadenza in cui è incorso non sia a lui imputabile, in quanto colpito da evento invalidante, e che quindi abbia diritto a continuare a percepire l'assegno di invalidità IOART già concesso con decorrenza 1.3.2015 e rinnovato nel 2018 fino al 28.2.2021.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha domandato il rigetto. CP_1
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 222/1984, l'assegno ordinario di invalidità “è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”, con la conseguenza che la presentazione della domanda dopo il termine di 120 giorni equivale a nuova domanda, per la quale sono da valutare ex novo tutti i requisiti di legge per godere del trattamento
E' pacifico e documentato che il ricorrente, con riferimento alla scadenza al 28.2.2021 dell'assegno di invalidità in questione, abbia ricevuto da l'invito a visita con comunicazione datata 1.8.2020 CP_1
(doc. 5 fasc. ric.; doc. 6 fasc. res.) e non abbia presentato alcuna domanda di conferma dell'assegno di invalidità nel termine di 120 giorni dalla data di scadenza.
Avendo la disciplina fonte legale, è irrilevante che il ricorrente si sia trovato in una condizione psicofisica tale da non comprendere il contenuto della comunicazione trasmessa da , sia perché CP_1
tale comunicazione ha costituito un atto non necessitato da parte di e non imposto da alcuna CP_1
norma, sia perché – per come strutturata dalla legge – la reiterazione della prestazione per un ulteriore triennio (fino al conseguimento di tre riconoscimenti, quando l'assegno d'invalidità è confermato in via automatica: cfr., art. 1, comma 8) presuppone, quale elemento necessario, la presentazione della domanda amministrativa entro il termine di 120 giorni dalla scadenza.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Stante la particolarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 5 maggio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.