Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3731 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.03.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Matino, Parte_1 C.F._1 alla via Giolitti n. 32/B, presso lo studio dell'avv. Alessandro Sarinelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(C.F: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica. elettivamente domiciliato in Lecce, presso gli uffici di via Rubichi n. 39 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce che lo rappresenta e difende ex lege;
CONVENUTO
(P.IVA.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, elettivamente domiciliata in Lecce al viale Ugo Foscolo n. 39, presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Giannoccaro e Antonila De Pandis che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro scolastico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere ex art. 1218 Controparte_3
c.c. ovvero ex art. 2051 c.c. il risarcimento dei danni patiti nel corso del sinistro avvenuto in data 29.01.2015.
L'attore esponeva che all'epoca dei fatti frequentava l'istituto scolastico “A. Vespucci” presso la sede di Collepasso;
nel giorno 29.01.2015, alle ore 15:20 circa, si trovava nel cortile antistante la palestra del suddetto istituto, in attesa dell'inizio dell'attività di recupero scolastico pomeridiana, allorquando, piegandosi con le ginocchia per sedersi sulle scale esterne poste all'ingresso della palestra, perdeva l'equilibrio e cadeva per terra. Riferiva che le predette scale erano piene di polvere e umidità che ne rendevano la superficie sdrucciolevole e che, a seguito della caduta, veniva soccorso dai compagni di classe e dal collaboratore scolastico ivi presente. Dichiarava, altresì, di aver contattato i genitori con il proprio cellulare, i quali accorrevano sul luogo del sinistro intorno alle 15.30 per riportandolo a casa e che, successivamente, il 2.02.2015 a causa del procrastinarsi del dolore all'anca, eseguiva una radiografia del bacino presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano S.r.l. che riscontrava una lesione del femore sinistro;
in pari data si recava quindi presso il nosocomio di Casarano e veniva sottoposto ad intervento chirurgico.
L'attore, infine, riferiva di aver diffidato l'istituto scolastico con missive del 31.03.2015,
24.06.2015 e 10.01.2019 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti e che nessun esito sortiva il tentativo di negoziazione assistita inviato a mezzo raccomandata a/r del 28.02.2019.
Si costitutiva con propria comparsa il Controparte_3
, rappresentando che il sinistro avveniva fuori dall'orario scolastico e
[...] deducendo l'accidentalità dell'evento tanto da non essere in alcun modo riconducibile ad omissioni da parte dell'istituto scolastico;
chiedeva, quindi, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa, a scopo di garanzia e manleva, della società di assicurazioni e, nel merito, in via principale, il rigetto della Controparte_4 domanda in quanto infondata in fatto come in diritto e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice, con vittoria delle spese di lite.
Il veniva autorizzato alla Controparte_3 chiamata in causa di . Controparte_2 In data 24.01.2020 si è costituiva la società chiedendo: Controparte_2
- in via preliminare, di dichiarare prescritto ai sensi dell'art 2952 II co. cod. civ., ogni diritto di garanzia formulato dal
[...]
Controparte_5
- sempre in via preliminare di dichiarare l'annullabilità dell'atto di chiamata in causa ai sensi dell'articolo 164 comma 4° c.p.c;
- nel merito di rigettare la domanda di parte attrice per tutti i motivi esposti nella difesa del Controparte_6
[...]
- in via residuale, ove dovessero essere rigettate le eccezioni preliminari ed ove dovesse essere accolta la domanda di parte attrice, di dichiarare che la deducente è tenuta a garantire l' con le limitazioni indicate al punto 4 della narrativa. CP_5
La causa veniva istruita con deposito documenti, prove testi e con una CTU medico legale.
All'udienza del 27.03.2025, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il Giudicante che la domanda non può essere accolta per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1218 c.c., ovvero per il difetto di prova della responsabilità ex art. 2051 del codice civile.
Sotto il primo profilo, costituisce giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, del tutto condivisa, che il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante o del personale della scuola per il danno che l'allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell'obbligo di sorveglianza, è il previo affidamento dello studente. Pertanto, colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento, sia che invochi la responsabilità contrattuale per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale ai sensi all'art. 2043 cod. civ. per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità degli studenti minori, deve comunque dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale cui si aderisce “gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c. (nella specie, relativa alla richiesta di risarcimento per i danni occorsi ad uno studente, caduto sui gradini esterni dell'istituto scolastico, la Corte ha cassato la tesi del ricorrente secondo cui la nozione di orario scolastico dovesse essere estesa alla fase di ingresso nell'edificio, così da poter predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l'allievo si fosse trovato sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell'obbligazione dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dello scolaro).”,
(Cass. civ., sez. III, sent. 06/11/2012, n.19160.).
L'attore, dunque, deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, laddove sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Nel corso dell'istruttoria, i testi di parte attrice escussi hanno confermato che il sinistro
è avvenuto nel cortile della scuola, sulle scale di ingresso del piano rialzato.
In particolare, ha affermato “All'epoca dei fatti ero compagna di classe Testimone_1 di . Il giorno 29 gennaio 2015, mi trovavo presso l'edificio scolastico in Parte_1 quanto dovevamo frequentare un corso di recupero di economia aziendale, tenuto dal professore il quale alle ore 12:00 di quella mattina si era presentato in aula per Per_1 avvisarci che si sarebbe tenuto questo corso alle ore 15:30. Confermo il capitolo 1.1 della seconda memoria istruttoria dell'avv. Sarinelli di cui mi viene data lettura precisando che eravamo in cortile in attesa che iniziasse il corso per fare una foto di gruppo. Pt_1 cercava di appoggiarsi alla porta che però era molto distante per cui, quando è
[...] andato ad accovacciarsi, è caduto a terra. Ricordo che era piovuto due giorni prima e che vi era polvere a terra e inoltre vi era umidità. I gradini del cortile non avevano bande Tes_ antiscivolo, ma la superficie non era liscia ma un po' ruvida. Confermo il capitolo In quel frangente, mentre stavamo scattando la foto, eravamo un gruppetto di 10-11 alunni senza insegnanti o collaboratori scolastici…in quel giorno le lezioni sono terminate alle ore 13:00 e noi alunni abbiamo avvisato telefonicamente che ci trattenevamo presso
l'istituto scolastico perché c'era il corso di economia aziendale alle ore 15:30… chiedemmo al collaboratore per sostare all'interno del cortile in attesa dell'inizio Tes_3 del corso pomeridiano. Durante l'intervallo da fine delle lezioni mattina e l'inizio dei corsi pomeridiani, il cancello di ingresso era aperto e il collaboratore rimase Parte_2 presso l'istituto all'interno, nel corridoio”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste che ha dichiarato “conosco Tes_4
i fatti per cui causa in quanto mi trovavo all'interno dell'istituto Amerigo Vespucci di via
Meucci n. 1, sede di Collepasso il giorno 29 gennaio 2015 alle 15:20 circa insieme ad altri compagni di scuola. Mi trovavo in piedi di fronte a quando quest'ultimo Parte_1 per sedersi sui gradini delle scale si appoggiava alla porta d'ingresso sul lato destro in quel momento a terra era umido, gli è scivolato il piede e si è seduto di scatto. Non mi ricordo se scivolato con il piede destro o sinistro… Mi ricordo che i giorni precedenti aveva piovuto forse anche la mattina stessa se non mi sbaglio. A terra era umido. Non ricordo se vi era anche polvere. Ricordo che i gradini erano lisci e non avevano bande antiscivolo.
lamentava dolore alla gamba, se non sbaglio a destra, ma non ricordo. In Parte_1 cortile eravamo solo io, l'attore e gli altri compagni che dovevano frequentare la lezione di recupero in materia di economia. Quel giorno il bidello si trovava alla Parte_2 sua postazione nell'atrio di ingresso dell'edificio un po' distante dal cortile interno dove eravamo noi. Ricordo che un nostro compagno quando è successo il fatto su cui ho riferito, lo andò a chiamare e lui venne dopo qualche minuto. Confermo che alle 15:30 era prevista solo la lezione di economia come materia di recupero per alcune allievi, tra cui io della mia classe. Ci venne comunicato che dovevamo fare il rientro pomeridiano quella stessa mattina e la comunicazione ci fu data dal bidello. Ricordo che abbiamo chiesto a
di sostare all'interno del cortile in attesa dell'inizio della lezione di recupero. CP_7
Quella mattina le lezioni erano finite intorno alle due, chi era del paese è tornato a casa
a mangiare e poi è rientrato;
chi non era del paese è rimasto. è rimasto, io sono Pt_1 tornato a casa. È vero che tra la fine della lezione della mattina e l'inizio della lezione pomeridiana il cancello d'ingresso dell'istituto, per intenderci dove si trovava la postazione di , era aperto”. CP_7
Al contrario, il docente del corso di recupero ed il collaboratore scolastico in servizio hanno riferito di non essere a conoscenza di alcun infortunio.
Il teste , professore di economia aziendale dell'istituto ha affermato Tes_5
“Confermo il capitolo n. 1 della memoria istruttoria dell'avvocatura di cui mi viene data lettura, precisando che i corsi sono stati svolti nel periodo tra il 15 gennaio 2015 e il 6 febbraio 2015. Questi corsi di orientamento erano destinati agli alunni delle classi terze della scuola media inferiore e, in alcuni giorni anche ai loro genitori. In alcune giornate erano collocati in aule diverse anche i genitori degli alunni. Preciso che gli alunni accedevano a tali corsi previa autorizzazione dei loro genitori. Preciso che nelle giornate in cui si tenevano detti corsi, l'istituto era destinato esclusivamente a quello. Preciso che all'epoca ero direttore di sede della sede di Collepasso dell'istituto professionale
Vespucci. Il giorno 29 gennaio 2015 il corso di economia aziendale da me tenuto iniziava alle 18:00 e terminava alle 19:00. Io mi sono recato a scuola alle 18:00 e non ricordo se fosse presente il collaboratore . Nei primi giorni del mese di aprile ho ricevuto una Tes_3 chiamata telefonica da un collaboratore scolastico, di nome che mi Persona_2 informava di essere stato contattato dalla dirigente scolastica professoressa PE
, la quale chiedeva a me e al signor una relazione in merito all'infortunio
[...] Tes_3 avvenuto ai danni di il giorno 29 gennaio 2015. In quell'occasione io seppi Parte_1 dell'infortunio, in quanto prima di allora, nessuno era venuto a riferirmi dell'accaduto.
Nel pomeriggio c'era un collaboratore scolastico che presidiava l'ingresso, al mattino due.
Non ricordo chi vi fosse all'ingresso il 29 gennaio 2025 durante i corsi pomeridiani, ma dalla telefonata ricevuta, i primi giorni di aprile fosse . Come ho detto Pt_3 Tes_3 non ho assistito ad alcun infortunio e nulla so circa il capitolo 8 di cui mi viene data lettura. Ricordo che le scale esterne dell'edificio erano provviste di fasce in cemento zigrinate. escludo assolutamente che si possano tenere altri corsi o altre attività al di fuori di quelli previsti calendarizzati e autorizzati”.
Il collaboratore scolastico , in servizio nella giornata del sinistro, ha dichiarato: Tes_3
“all'epoca dei fatti ero collaboratore scolastico in servizio presso la sede di Collepasso dell'istituto Amerigo Vespucci. Costanza sub 1) della memoria autorizzata ex art 183, VI comma. n. 2 del ministero che mi viene detta nulla posso riferire perché non ricordo. Sulla circostanza sub 2) della stessa memoria istruttoria, sebbene non ricordi la specifica circostanza, posso dire in generale che il professore responsabile del corso era solitamente presente per l'orario di inizio corso. di solito quando erano programmati i corsi per il pomeriggio da tenersi presso la sede di Collepasso io ero di turno e presidiavo
l'ingresso dell'edificio fino a che i ragazzi e il docente non entravano in classe;
dico meglio: io assicuravo la vigilanza all'ingresso dei ragazzi e dopo l'inizio dei corsi. tra la fine delle lezioni del mattino e l'inizio dei corsi pomeridiani, svolgevo anche altre attività all'interno dell'istituto, ad esempio la pulizia delle aule. non ricordo però specificatamente di quella giornata del 29 gennaio 2015. in merito alla circostanza sub 8) non ricordo di un incidente non ricordo se all'epoca dei fatti ci fossero fasce antisdrucciolo sulle scale esterne perché sono passati molti anni e inoltre la sede dell'istituto di Collepasso è chiusa. Orbene, dall'istruttoria orale espletata, è emerso che la caduta dell'alunno si è Pt_1 verificata nel cortile scolastico esterno, lungo le scale per l'accesso al piano rialzato, in un arco temporale in cui nessuna prestazione scolastica era in corso o imminente.
L'evento si è verificato alle ore 15:20, in una fascia oraria in cui non era programmata alcuna attività scolastica, diversamente da quanto affermato dai testi di parte attrice.
Tale circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal prof. , titolare del Tes_5 corso, nonché dalla lettura della circolare n. 154 del 18.12.2018 versata in atti, dalla quale emerge che l'attività di recupero di economia aziendale cui avrebbe dovuto partecipare l'attore era calendarizzata per le ore 18:00 del 29.01.2019.
La caduta si verificava in un momento in cui l'istituto scolastico non aveva in carico il minore inoltre è emerso che il sinistro non si verificava per causa imputabile alla Pt_1 scuola o all'insegnante.
L'alunno, infatti, nel mettersi in posa per scattare una foto di gruppo con i compagni di classe, si accovacciava per sedersi sui gradini delle scale del piano rialzato e nell'atto di appoggiarsi alla porta di ingresso, distante dalla sua persona, perdeva l'equilibrio cadendo di scatto per terra.
Il sinistro, pertanto, si è verificato a causa di una disattenzione dell'attore con conseguente esclusione di responsabilità esterne, stante l'accidentalità dell'evento.
Parimenti, alcuna responsabilità può essere addebitata ex art. 2051 c.c., essendo dimostrato in istruttoria che l'evento non si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione delle scale, essendo la caduta ascrivibile in via esclusiva al comportamento negligente dell'attore.
La presenza di polvere ed umidità sui gradini delle scale rappresentano le condizioni ordinarie in cui può trovarsi la pavimentazione esterna di un edificio e, pertanto, era onere dell'utente adoperare le opportune cautele, facendo un uso attento della cosa, tenuto conto dei pericoli e rischi normalmente prevedibili, come nel caso in esame.
La predetta decisione rende ultronea qualsivoglia valutazione in ordine alla domanda di garanzia avanzata dal nei confronti della compagnia di assicurazione terza CP_3 chiamata.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza, tenuto conto della posizione delle parti processuali e delle difficoltà di accertamento probatorio con conseguente controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili. Le spese della ctu, già liquidate in via provvisoria con autonomo decreto, devono essere invece poste in via definitiva a carico dell'attore avendone dato causa con l'azione intrapresa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3731/2019 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa le spese di lite tra le parti processuali;
c) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 28.03.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro