TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 1077, trattata all'udienza cartolare del 5 febbraio 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...], ex Parte_1
S.P. Forca D'Acero n. 370 - C.F. , rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Massimiliano Vincenzi e dall'avv. Claudia Marini, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Frosinone (FR) alla piazza Caduti di Via Fani n. 18,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Bellassai, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'istituto in Cassino, via Polledrera snc,
RESISTENTE
avente ad oggetto: richiesta di indebito conclusioni: per le parti, quelle dei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, la sig.ra si rivolgeva al Giudice Parte_1
del Lavoro del Tribunale di Cassino esponendo di aver ricevuto, in data 28.10.2022 da
CP_ parte dell' di Sora, avviso di recupero arretrati per l'indebito n. 00014900069 per l'importo complessivo di € 3.144,96 relativo al periodo 1.5.2022 – 31.10.2022 e di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale, rimasto senza riscontro. Tanto premesso, chiedeva accertare e dichiarare l'illegittimità della compensazione effettuata dall' e per l'effetto, CP_1 condannare l' , in persona del proprio l.r.p.t. alla restituzione della Controparte_2 somma di € 3.144,96, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto. Produceva in giudizio comunicazione di indebito del
5.6.2019 con relativo referto di notifica dal quale risultava un indebito pari ad €
13.654,63 relativo al periodo gennaio 2016-marzo 2019 per aver prestato la ricorrente in quel periodo attività di lavoro autonomo (giusti avvisi di addebito notificati e relativi al pagamento di contributi non versati). Evidenziava che la ricorrente veniva riconosciuta titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza da maggio 2022 (… la richiesta presentata il 6 ottobre 2021 è stata accolta e che Le è stata liquidata
l'indennità di accompagnamento quale invalido totale n. 044-330007093053 Cat.
INVCIV, con decorrenza dal 1° maggio 2022 – pag. 4 comparsa ) e che da tale CP_1 liquidazione era derivato a favore della ricorrente un credito di € 3.144,96 “compensato con parte della maggior debito di euro 13.645,63”. In definitiva, sosteneva che la ricorrente aveva un debito con l'Istituto pari ad € 10.509,67.
All'udienza cartolare del 5 febbraio 2025 il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Pag. 2 di 5 Il presente ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
La ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per non aver specificato, l'Istituto, la natura della richiesta di compensazione effettuata basata sulla motivazione di “Somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione: 369-
Recupero indebito numero 000149000069”. Riteneva illegittima qualsivoglia compensazione effettuata con gli arretrati dell'accompagno, in quanto tale ultima prestazione, come ampiamente ribadito dalla Cassazione n. 30220/2019, ha natura assistenziale, con assoluta diversità di presupposti rispetto a qualunque ulteriore CP_ prestazione eventualmente erogata dall' Evidenziava l'impignorabilità dell'indennità di accompagnamento, quindi, non soggetta a compensazione ex art. 1246 cc. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'illegittimità della compensazione effettuata dall' per € 3.144,96. CP_1
In materia di compensazione ex art. 1241 cc, significativa è la pronuncia della Suprema
Corte n. 30220 del 20.11.2019, richiamata anche dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, nella quale veniva esclusa l'identità del titolo e quindi l'operatività della compensazione impropria anche tra prestazioni assistenziali con diversità di presupposti
(nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull'assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto (in generale, sulla natura dell'assegno sociale, quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minimi di salute o gravi situazioni di urgenza, si rinvia a Cass. n. 22261 del 2015). L'identità del titolo non può essere affermato sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno.).
In particolare, pronuncia precisava che L'istituto della compensazione di cui agli art.
1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento
Pag. 3 di 5 contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod.civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n.
9904, in motivazione).
Ciò posto, si ritiene che nel caso in esame non possa essere applicato l'istituto della compensazione stante l'insussistenza del requisito dell'identità di titolo tra le somme poste in compensazione e, segnatamente, da un lato quanto richiesto dall' a titolo CP_1
di pagamento di contributi non versati per attività di lavoro autonomo della ricorrente, dall'altro quanto spettante alla stessa in virtù del beneficio assistenziale concesso.
In ogni caso, si osserva che il trattamento di indennità di accompagnamento goduto dalla ricorrente sia impignorabile, stante il divieto di cui all'art. 1246, n. 3, cc.
Tanto premesso, sulla base della documentazione in atti, della normativa e giurisprudenza su richiamata, si ritiene che la domanda meriti di essere accolta.
La regolazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della compensazione operata dall' con condanna dell' a restituire le somme eventualmente trattenute;
CP_1 CP_1
2. condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Cassino, 25 2 25
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 1077, trattata all'udienza cartolare del 5 febbraio 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...], ex Parte_1
S.P. Forca D'Acero n. 370 - C.F. , rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Massimiliano Vincenzi e dall'avv. Claudia Marini, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Frosinone (FR) alla piazza Caduti di Via Fani n. 18,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Bellassai, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'istituto in Cassino, via Polledrera snc,
RESISTENTE
avente ad oggetto: richiesta di indebito conclusioni: per le parti, quelle dei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, la sig.ra si rivolgeva al Giudice Parte_1
del Lavoro del Tribunale di Cassino esponendo di aver ricevuto, in data 28.10.2022 da
CP_ parte dell' di Sora, avviso di recupero arretrati per l'indebito n. 00014900069 per l'importo complessivo di € 3.144,96 relativo al periodo 1.5.2022 – 31.10.2022 e di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale, rimasto senza riscontro. Tanto premesso, chiedeva accertare e dichiarare l'illegittimità della compensazione effettuata dall' e per l'effetto, CP_1 condannare l' , in persona del proprio l.r.p.t. alla restituzione della Controparte_2 somma di € 3.144,96, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto. Produceva in giudizio comunicazione di indebito del
5.6.2019 con relativo referto di notifica dal quale risultava un indebito pari ad €
13.654,63 relativo al periodo gennaio 2016-marzo 2019 per aver prestato la ricorrente in quel periodo attività di lavoro autonomo (giusti avvisi di addebito notificati e relativi al pagamento di contributi non versati). Evidenziava che la ricorrente veniva riconosciuta titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza da maggio 2022 (… la richiesta presentata il 6 ottobre 2021 è stata accolta e che Le è stata liquidata
l'indennità di accompagnamento quale invalido totale n. 044-330007093053 Cat.
INVCIV, con decorrenza dal 1° maggio 2022 – pag. 4 comparsa ) e che da tale CP_1 liquidazione era derivato a favore della ricorrente un credito di € 3.144,96 “compensato con parte della maggior debito di euro 13.645,63”. In definitiva, sosteneva che la ricorrente aveva un debito con l'Istituto pari ad € 10.509,67.
All'udienza cartolare del 5 febbraio 2025 il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Pag. 2 di 5 Il presente ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
La ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per non aver specificato, l'Istituto, la natura della richiesta di compensazione effettuata basata sulla motivazione di “Somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione: 369-
Recupero indebito numero 000149000069”. Riteneva illegittima qualsivoglia compensazione effettuata con gli arretrati dell'accompagno, in quanto tale ultima prestazione, come ampiamente ribadito dalla Cassazione n. 30220/2019, ha natura assistenziale, con assoluta diversità di presupposti rispetto a qualunque ulteriore CP_ prestazione eventualmente erogata dall' Evidenziava l'impignorabilità dell'indennità di accompagnamento, quindi, non soggetta a compensazione ex art. 1246 cc. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'illegittimità della compensazione effettuata dall' per € 3.144,96. CP_1
In materia di compensazione ex art. 1241 cc, significativa è la pronuncia della Suprema
Corte n. 30220 del 20.11.2019, richiamata anche dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, nella quale veniva esclusa l'identità del titolo e quindi l'operatività della compensazione impropria anche tra prestazioni assistenziali con diversità di presupposti
(nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull'assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto (in generale, sulla natura dell'assegno sociale, quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minimi di salute o gravi situazioni di urgenza, si rinvia a Cass. n. 22261 del 2015). L'identità del titolo non può essere affermato sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno.).
In particolare, pronuncia precisava che L'istituto della compensazione di cui agli art.
1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento
Pag. 3 di 5 contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod.civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n.
9904, in motivazione).
Ciò posto, si ritiene che nel caso in esame non possa essere applicato l'istituto della compensazione stante l'insussistenza del requisito dell'identità di titolo tra le somme poste in compensazione e, segnatamente, da un lato quanto richiesto dall' a titolo CP_1
di pagamento di contributi non versati per attività di lavoro autonomo della ricorrente, dall'altro quanto spettante alla stessa in virtù del beneficio assistenziale concesso.
In ogni caso, si osserva che il trattamento di indennità di accompagnamento goduto dalla ricorrente sia impignorabile, stante il divieto di cui all'art. 1246, n. 3, cc.
Tanto premesso, sulla base della documentazione in atti, della normativa e giurisprudenza su richiamata, si ritiene che la domanda meriti di essere accolta.
La regolazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della compensazione operata dall' con condanna dell' a restituire le somme eventualmente trattenute;
CP_1 CP_1
2. condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Cassino, 25 2 25
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5