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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/12/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Marianna Serrao Giudice dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di CP_1
C.F. ) e (C.F.: )
[...] C.F._1 Controparte_2 C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.11.2025 i debitori e Controparte_1 CP_2
, appartenenti al medesimo nucleo familiare, hanno chiesto l'apertura della procedura di
[...] liquidazione controllata dei loro beni, presentando un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC dott. che espone una valutazione sulla completezza e Persona_1
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo, ovvero che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti persone fisiche.
3. La ricorrente non svolge attività di impresa;
tuttavia, negli anni compresi tra il Controparte_1
2018 e il 2024 è stata titolare di una ditta individuale esercente attività di “commercio al dettaglio di articoli per l'igiene dentale e della persona”, attività comunque cessata da oltre un anno, precisamente il 26.1.2024. Il signor , invece, non ha mai svolto attività di impresa. Pertanto, alla luce di CP_2 quanto sovraesposto, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare,
- i ricorrenti (persone fisiche) hanno una esposizione debitoria complessiva di circa 148.367,59 euro, la sig.ra svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la ditta Lisi CP_1
Sabrina 101 Market, quale impiegata, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro
1.300,00 circa, mentre il sig. negli anni 2024 e 2025 è stato assunto a tempo determinato, per CP_2 periodi inferiori ai 12 mesi, presso società di intermediazione interinale e ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.800,00 circa. La ricorrente ha altresì precisato che la propria Parte_1 capacità lavorativa e reddituale è stata nel tempo gravemente inficiata dalla patologia oftalmologica da cui è affetta, documentata nell'allegato 4 al ricorso.
La ricorrente possiede un bene immobile adibito ad abitazione popolare per la quota Parte_2 di 4/90 sito in Castrovillari (CS), Via IV Novembre n. 13, censito al catasto dei fabbricati al foglio
27, particella 61, rendita euro 290,51, categoria A/3a), classe 3, consistenza 7,5 vani, gravato da iscrizione ipotecaria di FI.SE.S. SPA per euro 25.000,00 del 27 dicembre 2023 R.P. 2615., mentre il sig. non possiede alcun bene immobile. I ricorrenti abitano in un appartamento condotto in CP_2 locazione con un canone mensile di euro 638,61 e non possiedono beni mobili registrati. I ricorrenti hanno precisato che per le esigenze quotidiane si servono dell'autovettura di proprietà della madre della sig. Il nucleo familiare è composto anche dai due figli (11.10.2016) e Parte_1 Per_2
(11.9.2020). Per_3
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. dott. Persona_1
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4
CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
7.1. La quota di reddito da riservare ai debitori per il mantenimento proprio e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dai debitori per il mantenimento proprio e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il liquidatore CP_3 dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Controparte_1
e c.f. . C.F._1 Controparte_2 C.F._2
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro due Persona_1 giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza ai ricorrenti e al liquidatore.
Così deciso in Siena il 26/11/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Marianna Serrao Giudice dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di CP_1
C.F. ) e (C.F.: )
[...] C.F._1 Controparte_2 C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.11.2025 i debitori e Controparte_1 CP_2
, appartenenti al medesimo nucleo familiare, hanno chiesto l'apertura della procedura di
[...] liquidazione controllata dei loro beni, presentando un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC dott. che espone una valutazione sulla completezza e Persona_1
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo, ovvero che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti persone fisiche.
3. La ricorrente non svolge attività di impresa;
tuttavia, negli anni compresi tra il Controparte_1
2018 e il 2024 è stata titolare di una ditta individuale esercente attività di “commercio al dettaglio di articoli per l'igiene dentale e della persona”, attività comunque cessata da oltre un anno, precisamente il 26.1.2024. Il signor , invece, non ha mai svolto attività di impresa. Pertanto, alla luce di CP_2 quanto sovraesposto, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare,
- i ricorrenti (persone fisiche) hanno una esposizione debitoria complessiva di circa 148.367,59 euro, la sig.ra svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la ditta Lisi CP_1
Sabrina 101 Market, quale impiegata, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro
1.300,00 circa, mentre il sig. negli anni 2024 e 2025 è stato assunto a tempo determinato, per CP_2 periodi inferiori ai 12 mesi, presso società di intermediazione interinale e ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.800,00 circa. La ricorrente ha altresì precisato che la propria Parte_1 capacità lavorativa e reddituale è stata nel tempo gravemente inficiata dalla patologia oftalmologica da cui è affetta, documentata nell'allegato 4 al ricorso.
La ricorrente possiede un bene immobile adibito ad abitazione popolare per la quota Parte_2 di 4/90 sito in Castrovillari (CS), Via IV Novembre n. 13, censito al catasto dei fabbricati al foglio
27, particella 61, rendita euro 290,51, categoria A/3a), classe 3, consistenza 7,5 vani, gravato da iscrizione ipotecaria di FI.SE.S. SPA per euro 25.000,00 del 27 dicembre 2023 R.P. 2615., mentre il sig. non possiede alcun bene immobile. I ricorrenti abitano in un appartamento condotto in CP_2 locazione con un canone mensile di euro 638,61 e non possiedono beni mobili registrati. I ricorrenti hanno precisato che per le esigenze quotidiane si servono dell'autovettura di proprietà della madre della sig. Il nucleo familiare è composto anche dai due figli (11.10.2016) e Parte_1 Per_2
(11.9.2020). Per_3
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. dott. Persona_1
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4
CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
7.1. La quota di reddito da riservare ai debitori per il mantenimento proprio e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dai debitori per il mantenimento proprio e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il liquidatore CP_3 dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Controparte_1
e c.f. . C.F._1 Controparte_2 C.F._2
a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro due Persona_1 giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza ai ricorrenti e al liquidatore.
Così deciso in Siena il 26/11/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Gianmarco Marinai