Decreto cautelare 3 agosto 2024
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 11795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11795 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11795/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07820/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7820 del 2024, proposto da
DO NI, rappresentato e difeso dall'avvocato DO Gozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AL OR, NC EL, ZO ON EN, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del 9 luglio 2024 con cui sono state approvate le graduatorie del “Concorso a 1713 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile” adottato dal Direttore Generale del Personale Dip.to dell’Amministrazione penitenziaria, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia in pari data;
- degli atti di convocazione dei vincitori del concorso a 1713 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria alla frequentazione del Corso di Formazione come da Avviso del 9.07.2024 pubblicato in pari data sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia;
- del Decreto del Direttore Generale del personale del Dip.to dell’Amministrazione penitenziaria, prot. m_dg.GDAP.01/07/2024.0281431.U del 1.07.2024, con cui è stata decretata l’esclusione del sig. NI DO dal concorso pubblico a complessivi 1713 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 8 marzo 2023 e, per l’effetto, dall’assunzione nel Corpo stesso;
- del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di cui all’art. 107, comma 4, del D.Lgs. 443/1992 in sede di accertamento del possesso dei requisiti psicofisici di II istanza del 30.05.2024 e del Videat psichiatrico di pari data;
- del bando di concorso pubblico a complessivi n. 1713 (1285 uomini; 428 donne) allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui al Decreto del Direttore Generale del Personale del D.A.P. dell’8 marzo 2023, pubblicato sul Portale unico del reclutamento inpa.gov.it il 15 marzo 2023;
- ove occorrer possa, del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di cui all’art. 106, comma 3, del D.Lgs. 443/1992 in sede di accertamento del possesso dei requisiti psicofisici di I istanza del 27.03.2024 e del relativo Videat psichiatrico di pari data;
- di ogni ulteriore verbale, operazione, valutazione e giudizio espressi dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso in esame, di estremi non noti, nonché, di ogni altro atto e o provvedimento, anche non noto, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
nonché per l’accertamento e la tutela
del diritto e dell’interesse legittimo pretensivo del ricorrente ad essere correttamente valutato nell’ambito degli accertamenti psicofisici ed a proseguire l’iter delle fasi concorsuali onde venire incluso in graduatoria e, raggiunto il punteggio utile, ammesso alla frequentazione del Corso di Formazione Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 e ritualmente notificato, l’odierno ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Con ordinanza nr. 3931/2024 il Collegio ha accolto la domanda cautelare e ordinato all’Amministrazione di provvedere al riesame dell’idoneità psico-fisica del ricorrente con le modalità indicate entro il termine di giorni 30 decorrente dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza.
Con memoria depositata il 17 marzo 2025 il ricorrente ha domandato la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a, avendo conseguito il soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio.
L’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, vista la dichiarazione di parte ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali sono poste a carico dell’Amministrazione, in virtù del principio di soccombenza virtuale, e liquidate come specificato in dispositivo, con distrazione a favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali da liquidarsi in € 1.500,00 (millecinquecento/00) da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
NC Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | DO Savoia |
IL SEGRETARIO