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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4400 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente do- Parte_1 miciliato presso lo studio dell'Avv. AMOROSO VANILA che lo rappresenta e difende unita- mente all'avv. SPANO STEFANIA AZZURRA per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio dell'Avv. DI NATALE ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
14/05/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 3/07/2023, della sentenza non definitiva n.
3249/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie il ricorrente ha spiegato domanda di addebito in ricorso, ma non ha insistito sulla stessa nelle note di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclu- sionale.
Differentemente, parte resistente ha formulato domanda di addebito per la prima volta in memoria integrativa del 18/05/2023 e sulla stessa ha insistito nella memoria conclusiva di precisazione delle conclusioni: tuttavia, osserva il Collegio che la domanda non è stata colti- vata.
E, infatti, nessuna attività istruttoria risulta essere stata svolta per accertare la commis- sione, da parte del resistente, di una condotta oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio.
Analogamente, nessuna attività istruttoria è stata espletata per accertare la rilevanza cau- sale delle condotte addebitate rispetto al verificarsi della crisi coniugale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito va rigettata.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va evidenziato che secon- do l'art. 337 ter, secondo comma, cod. civ., in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio, va valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, tenuto conto del fatto che su entrambi incombe la responsabilità genitoriale la quale, ai sensi dell'art. 317, secondo comma, cod. civ. non cessa a seguito degli eventi precedentemente citati.
L'affidamento esclusivo può esser adottato quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.) che lo giustifichino e che devono avere natura oggettiva, non potendo consistere in soggetti- ve difficoltà delle parti.
Nel caso di specie appare maggiormente rispondente all'interesse del minore , Per_1 nato il [...], disporne l'affidamento esclusivo alla madre per le ragioni che vanno a esporsi.
Se, infatti, l'originaria pendenza del procedimento penale a carico del ricorrente era stata valutata insufficiente in sede di ordinanza presidenziale e oggi superata dall'assoluzione del ricorrente, tuttavia appare necessario sottolineare, per un verso, le difficoltà comunicative tra le parti e, per altro, constatare la prova in positivo dell'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, in termini di “condizione di manifesta carenza o inido- neità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Esaminando la relazione datata 21/06/2024 dell'U.O Spazio Neutro del Comune di Pa- lermo, infatti, è emerso come il rapporto padre-figlio si sia interrotto e non siano stati regi- strati -quantomeno all'epoca del deposito della relazione –slanci da parte del padre nei con- fronti del figlio per ripristinarlo:
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile Da qui, nell'interesse di va disposto l'affido esclusivo alla madre, in quanto geni- Per_1 tore allo stato maggiormente idoneo a interpretare l'interesse del minore e adottare le relati- ve decisioni;
quanto al regime di frequentazione col genitore collocatario, nella memoria conclusiva il ricorrente ha chiesto modificarsi il provvedimento che aveva previsto lo Spazio neutro, rappresentando di essersi riappacificato con i suoi genitori con conseguente possibi- lità di incontrare il minore anche presso la casa degli stessi.
Tuttavia, tenuto conto del lungo tempo trascorso senza frequentazione e della mancanza di progressi nell'approccio del padre col figlio, appare utile invitare Parte_1
a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare ter- ritorialmente competente al fine di acquisire le adeguate competenze per l'instaurazione di un corretto rapporto genitoriale col figlio.
Al contempo, appare maggiormente tutelante allo stato per il minore mantenere l'incarico all'U.O Spazio Neutro: qualora il padre manifesterà l'interesse a incontrare il fi- glio, dovrà rivolgersi al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza del minore al fine di organizzare gli incontri protetti, previa acquisizione del consenso del mi- nore, con onere eventuale di relazionare al Giudice Tutelare sull'esito.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che CP_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio
[...] favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento del figlio della coppia.
4.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
4.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Fatte tale premesse generiche, nel caso di specie parte resistente non ha documentato la sua posizione economica (anche immobiliare), essendo la certificazione in atti molto risa- lente nel tempo e non sufficiente a provare una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi nell'attualità.
Da qui, alla luce della premessa ora fatta nonché delle esigenze di mantenimento del fi-
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile glio convivente con la madre, appare equo determinare la misura del contributo al mante- nimento dovuto da in favore di in complessivi euro Parte_1 CP_1
500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
Stante il collocamento prevalente, ha diritto a percepire l'intero ammon- CP_1 tare dell'assegno unico per i figli.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 3249/23 con la quale è stata pronunciata la se- parazione personale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei con- CP_1 fronti di Parte_1 dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia , nato il Per_1
15/11/2015, alla madre , con domicilio prevalente presso la stessa;
CP_1 invita a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità Parte_1 presso il Consultorio familiare territorialmente competente al fine di acquisire le adeguate competenze per l'instaurazione di un corretto rapporto genitoriale col figlio;
dispone che, qualora il padre manifesterà l'interesse a incontrare il figlio;
dovrà rivolger- si al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza del minore al fine di or- ganizzare gli incontri protetti, previa acquisizione del consenso del minore e con onere eventuale di relazionare al Giudice Tutelare sull'esito; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di PROCIDA Parte_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile CP_
la complessiva somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an- nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire l'intero ammontare dell'assegno unico CP_1 per i figli;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento personale avanzata da;
CP_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, anche del sub- procedimento.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4400 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente do- Parte_1 miciliato presso lo studio dell'Avv. AMOROSO VANILA che lo rappresenta e difende unita- mente all'avv. SPANO STEFANIA AZZURRA per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio dell'Avv. DI NATALE ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
14/05/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 3/07/2023, della sentenza non definitiva n.
3249/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie il ricorrente ha spiegato domanda di addebito in ricorso, ma non ha insistito sulla stessa nelle note di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclu- sionale.
Differentemente, parte resistente ha formulato domanda di addebito per la prima volta in memoria integrativa del 18/05/2023 e sulla stessa ha insistito nella memoria conclusiva di precisazione delle conclusioni: tuttavia, osserva il Collegio che la domanda non è stata colti- vata.
E, infatti, nessuna attività istruttoria risulta essere stata svolta per accertare la commis- sione, da parte del resistente, di una condotta oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio.
Analogamente, nessuna attività istruttoria è stata espletata per accertare la rilevanza cau- sale delle condotte addebitate rispetto al verificarsi della crisi coniugale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito va rigettata.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va evidenziato che secon- do l'art. 337 ter, secondo comma, cod. civ., in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio, va valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, tenuto conto del fatto che su entrambi incombe la responsabilità genitoriale la quale, ai sensi dell'art. 317, secondo comma, cod. civ. non cessa a seguito degli eventi precedentemente citati.
L'affidamento esclusivo può esser adottato quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.) che lo giustifichino e che devono avere natura oggettiva, non potendo consistere in soggetti- ve difficoltà delle parti.
Nel caso di specie appare maggiormente rispondente all'interesse del minore , Per_1 nato il [...], disporne l'affidamento esclusivo alla madre per le ragioni che vanno a esporsi.
Se, infatti, l'originaria pendenza del procedimento penale a carico del ricorrente era stata valutata insufficiente in sede di ordinanza presidenziale e oggi superata dall'assoluzione del ricorrente, tuttavia appare necessario sottolineare, per un verso, le difficoltà comunicative tra le parti e, per altro, constatare la prova in positivo dell'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, in termini di “condizione di manifesta carenza o inido- neità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Esaminando la relazione datata 21/06/2024 dell'U.O Spazio Neutro del Comune di Pa- lermo, infatti, è emerso come il rapporto padre-figlio si sia interrotto e non siano stati regi- strati -quantomeno all'epoca del deposito della relazione –slanci da parte del padre nei con- fronti del figlio per ripristinarlo:
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile Da qui, nell'interesse di va disposto l'affido esclusivo alla madre, in quanto geni- Per_1 tore allo stato maggiormente idoneo a interpretare l'interesse del minore e adottare le relati- ve decisioni;
quanto al regime di frequentazione col genitore collocatario, nella memoria conclusiva il ricorrente ha chiesto modificarsi il provvedimento che aveva previsto lo Spazio neutro, rappresentando di essersi riappacificato con i suoi genitori con conseguente possibi- lità di incontrare il minore anche presso la casa degli stessi.
Tuttavia, tenuto conto del lungo tempo trascorso senza frequentazione e della mancanza di progressi nell'approccio del padre col figlio, appare utile invitare Parte_1
a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare ter- ritorialmente competente al fine di acquisire le adeguate competenze per l'instaurazione di un corretto rapporto genitoriale col figlio.
Al contempo, appare maggiormente tutelante allo stato per il minore mantenere l'incarico all'U.O Spazio Neutro: qualora il padre manifesterà l'interesse a incontrare il fi- glio, dovrà rivolgersi al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza del minore al fine di organizzare gli incontri protetti, previa acquisizione del consenso del mi- nore, con onere eventuale di relazionare al Giudice Tutelare sull'esito.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che CP_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio
[...] favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento del figlio della coppia.
4.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
4.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Fatte tale premesse generiche, nel caso di specie parte resistente non ha documentato la sua posizione economica (anche immobiliare), essendo la certificazione in atti molto risa- lente nel tempo e non sufficiente a provare una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi nell'attualità.
Da qui, alla luce della premessa ora fatta nonché delle esigenze di mantenimento del fi-
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile glio convivente con la madre, appare equo determinare la misura del contributo al mante- nimento dovuto da in favore di in complessivi euro Parte_1 CP_1
500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
Stante il collocamento prevalente, ha diritto a percepire l'intero ammon- CP_1 tare dell'assegno unico per i figli.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 3249/23 con la quale è stata pronunciata la se- parazione personale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei con- CP_1 fronti di Parte_1 dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia , nato il Per_1
15/11/2015, alla madre , con domicilio prevalente presso la stessa;
CP_1 invita a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità Parte_1 presso il Consultorio familiare territorialmente competente al fine di acquisire le adeguate competenze per l'instaurazione di un corretto rapporto genitoriale col figlio;
dispone che, qualora il padre manifesterà l'interesse a incontrare il figlio;
dovrà rivolger- si al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza del minore al fine di or- ganizzare gli incontri protetti, previa acquisizione del consenso del minore e con onere eventuale di relazionare al Giudice Tutelare sull'esito; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di PROCIDA Parte_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile CP_
la complessiva somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an- nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire l'intero ammontare dell'assegno unico CP_1 per i figli;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento personale avanzata da;
CP_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, anche del sub- procedimento.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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