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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di
Catania, dottoressa Giulia Camilleri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 6222/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da:
1). (Cognome da coniugata: ) nata Parte_1 Per_1 il 17 gennaio 1984 in Zachary, Louisiana (USA) la quale agisce anche in nome e per conto dei figli minori:
2). nato il [...] in [...] Parte_2
(USA),
3). nata il [...] in [...] ((Italia) e Parte_3
4). nato il [...] in [...] town, Parte_4
Kentucky (USA);
5). (cognome da coniugata: , nata il Per_2 Parte_5 Parte_1
19 febbraio 1957 in Rome, Georgia (USA),
6). nato il [...] in [...], Georgia Persona_3
(USA) la quale agisce anche in nome e per conto dei figli minori:
7). nato il [...] in [...], e Controparte_1
8). nato il [...] in [...], Parte_6
Alabama (USA); I ricorrenti sono rappresentati, difesi e domiciliati, come da procura in atti, presso lo studio dell'Avv. Marco Bersani (C.F.: - P.IVA C.F._1 P.IVA_1 in Madrid e Avvocato Stabilito nel foro di Verona, con Studio Parte_7
Legale in Verona –Via Francia 21/c, che agisce d'intesa con l'Avv. Vallini Vaccari;
RICORRENTI
CONTRO
(CF ), in persona del pro Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di Persona_4
nato in [...], Italia, in data 07/11/1889, cittadino italiano, emigrato
[...] negli Stati Uniti d'America.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo la compensazione delle Controparte_2 spese di giudizio, in caso di riconoscimento della cittadinanza.
Veniva disposta udienza cartolare per il deposito di note e le parti ricorrenti provvedevano al predetto deposito, entro i termini fissati.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” in particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita dell'antenato.
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano,
o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..." (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
. Controparte_2
I richiedenti dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve pertanto affermarsi la legittimazione passiva del . Controparte_2
La parte ricorrente chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art. 16 D.P.R. n. 572/1993 ( e cioè degli articoli 2, commi 2 e 3, 3 comma 4, 4 comma 1 lett. c, 4 commi 2, 11, 13 comma 1 lett. c e d, 14 e 17 L. n.
91/92), competente, in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale Controparte_2
l'Autorità Diplomatica o Consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato ( art. 16 comma 4 D.P.R. cit).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Appare giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni. Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno, per l'evasione, un tempo di attesa di circa 10 anni, che difficilmente potrà essere ridotto.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c.d. grande naturalizzazione del 1889, nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza
25318/2022 ha stabilito i seguenti principi:“ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 2012 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Argentina/Brasile/America alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stata prodotta dalla ricorrente documentazione che comprova il suo diritto all'accoglimento del ricorso, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stata contestata dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso. Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano aveva trasmesso iure sanguinis al figlio , la cittadinanza italiana e ai discendenti fino agli Persona_5 odierni ricorrenti.
Va precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5
(“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del 04.07.2001, ritiene che possano Controparte_2 usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
Come noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la nota sentenza n. 4466 del 2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio
1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso il nostro status civitatis, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente legge 555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del 1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge 555/1912 prima dell'entrata in vigore della
Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
In considerazione della novità e della peculiarità delle questioni trattate, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di causa tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le parti ricorrenti, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano.
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania 30/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Camilleri