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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/10/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr Luciano Guaglione presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. M. Angela Marchesiello consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 882/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia sentenza n. 1351/2023 depositata in data 16.05.2023
TRA
rispettivamente socio ed amministratrice sino alla data Parte_1 Parte_2
del suo fallimento, della NARGISO MARMI S.R.L. in liquidazione oggi Controparte_1
(avv.to Francesco Fasano)
[...]
APPELLANTE
CONTRO
Marmi srl in pna del legale rappresentante pt (prof. Avv. Francesco Macario, avv. Corrado CP_2
Aquilino)
APPELLATO
All'udienza del 19.09.2025, sentito il Consigliere istruttore, la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1467/20 emesso dal Tribunale di Foggia il 19.08.2020 veniva ordinato alla
Contr Nargiso Marmi Srl di corrispondere alla creditrice MARMI S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t, la somma complessiva di € 369.090,05, oltre interessi, sino all'effettivo soddisfo.
pagina 1 di 5 Contr Il credito traeva origine dall'atto di scissione parziale del 05.08.2015, stipulato tra la MARMI
S.r.l. e la NARGISO Marmi S.r.l., con trasferimento delle attività e delle passività dettagliatamente descritte nel progetto di scissione, iscritto nel Registro delle Imprese di Foggia in data 7.05.2015, dalla
NAR.MARMI S.r.l. e in data 15.05.2015 dalla Nargiso Marmi Srl (già . Controparte_3
A seguito dei pagamenti eseguiti e di transazioni stipulate, dal 2016, la armi s.r.l. agiva in CP_2
regresso nei confronti della NARGISO MARMI s.r.l. per recuperare quota parte delle somme che aveva pagato ai debitori solidali.
La Nargiso Marmi S.r.l. proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo n. 1467/20 e in via riconvenzionale invocava la tutela prevista dal secondo comma dell'art. 2504 quater c.c..
Nelle more veniva dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Foggia – Sezione fallimenti – il 14.04.2023 e depositata in data 04.05.2023
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1351/2023 depositata in data 16.05.2023 rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarava, altresì, la propria incompetenza in ordine alla domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata da parte opponente in quanto devoluta alla cognizione della Sezione Specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Bari e pertanto disponeva la separazione della causa.
Superava la censura di estraneità della Nargiso Marmi s.r.l. agli accordi transattivi stipulati dalla Cont codebitrice armi s.r.l. con i comuni creditori non avendo alcuna incidenza sull'esperibilità
Cont dell'azione di regresso da parte del Marmi s.r.l..
Argomentava che quest'ultima, avendo estinto l'intero debito solidale con pagamenti eseguiti in attuazione delle transazioni (transazioni “a saldo e stralcio”, dunque aventi ad oggetto l'intero debito solidale), aveva diritto ad agire in regresso nei confronti del condebitore solidale nel limite del 40%, pari al valore percentuale del patrimonio netto ad esso attribuito con l'atto di scissione parziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2506 quater co. 3 c.c..
Superava, altresì, le contestazioni sollevate dalla opponente in ordine alle singole poste debitorie.
Segnalava che, sottoscrivendo la scrittura privata del 14.04.2017 allegata agli atti, la Nargiso Marmi
S.r.l. aveva riconosciuto i debiti su di essa gravanti pro-quota ex art. 2506 quater, comma 3, c.c., come indicati nella situazione patrimoniale allegata al progetto di scissione, nonché l'ulteriore debito di €
122.521,32 corrispondente al credito inizialmente vantato nei suoi confronti dalla e da Controparte_4
Cont questa conferito alla armi s.r.l. in sede di sottoscrizione del relativo aumento di capitale (cfr. delibera di aumento del capitale sociale della armi s.r.l. agli atti). CP_2
Precisava che, con PEC del 9.03.2018 allegata agli atti, in risposta alla nota PEC inviata dalla
Contr MARMI S.r.l. in data 2.02.2018 con allegata situazione debitoria dettagliata a carico della pagina 2 di 5 beneficiaria, l'allora amministratore unico della Nargiso Marmi S.r.l. non aveva contestato specificamente le posizioni debitorie dettagliatamente imputate alla società rappresentata limitandosi a rilevare genericamente “differenze sostanziali tra quanto elencato e quanto dovuto”.
Passava, altresì, in rassegna le singole posizioni debitorie rigettando tutti i motivi di opposizione sollevati con specifico riferimento alle stesse.
Avverso la pronuncia n. 1351/2023 hanno proposto appello e Parte_1 [...]
nelle qualità, rispettivamente, di socio ed amministratrice sino alla data del suo Parte_2
fallimento, della NARGISO MARMI S.R.L. in liquidazione (oggi Controparte_1
).
[...]
Contestavano che il Tribunale aveva erroneamente:
- omesso di rilevare l'estraneità della Nargiso Marmi s.r.l. agli accordi transattivi stipulati dalla Cont Marmi s.r.l. con i creditori;
- rigettato tutte le censure sollevate in ordine alle singole poste debitorie;
- omesso di motivare in ordine all'eccezione di nullità del conferimento per violazione dell'art. 2343 cc;
Instavano per la riforma integrale della sentenza di primo grado e per l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1467/20 Cont Si costituiva la Marmi srl eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame per:
- difetto di legittimazione a impugnare la sentenza in capo ai due appellanti;
- per difetto di legittimazione di ad impugnare la sentenza non essendo stato Parte_1
parte del giudizio che si è concluso con la sentenza impugnata;
- per omessa impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo al riconoscimento di debito da parte dell'appellante;
- difetto di legittimazione processuale degli appellanti circa la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex artt. 2504 quater e 2506 ter c.c..
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto.
L'appello è improcedibile..
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia;
pertanto, il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43, comma 2, l.fall. (circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a pagina 3 di 5 suo carico e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, non essendo in tal caso ravvisabile un disinteresse degli organi fallimentari, bensì una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame. ( Cass.Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 32634 del 23/11/2023
Orbene, nel caso di specie, gli appellanti hanno impugnato in autonomia la sentenza di primo grado pur in difetto della relativa legittimazione come si evince dalla comunicazione della Curatela di concerto con il Giudice Delegato dell'Ufficio Fallimentare del Tribunale di Foggia (all. 10 del fascicolo degli appellanti) di non procedere all'appello avverso la sentenza ivi gravata.
La Curatela, infatti, compulsata dal difensore degli appellanti in ordine alla necessità di proporre appello avverso la sentenza di primo grado ha reso la seguente risposta: “lo scrivente Ufficio
Fallimentare, di concerto con il Giudice Delegato, non intende proporre alcuna impugnazione in relazione alla sentenza n. 1351/2023 del Tribunale di Foggia, stante la mancata definitività, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto ingiuntivo su cui tale giudizio si fonda e la sua conseguente inopponibilità alla procedura fallimentare;
stessa valutazione è stata effettuata anche in relazione al giudizio interrotto e rubricato al n. 5959/2021 del Tribunale di Foggia”.
Trattasi di una decisione ragionata e previamente condivisa con il Giudice Delegato a fronte della quale non è in alcun modo ravviabile una situazione di inerzia e/o disinteresse della Curatela idonea a legittimare una iniziativa in via autonoma da parte del fallito.
Senza contare che alcuna legittimazione processuale è ravvisabile in capo a in Parte_1
quanto mero socio della (fallita) Nargiso Marmi srl non essendo stato parte del giudizio di primo grado.
La presente decisione è assorbente di ogni ulteriore censura afferente il merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€369.090,05) ai sensi del DM. N. 55/2014.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1351/2023 depositata in data 16.05.2023, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello; Cont
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della Marmi srl, delle spese del grado che liquida in € 10.060,00, oltre rfs 15%, IVA e CPA come per legge;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato. pagina 4 di 5 Così deciso in Bari, 19.09.2025
Il consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
Il Presidente
Dr. Luciano Guaglione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr Luciano Guaglione presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. M. Angela Marchesiello consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 882/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia sentenza n. 1351/2023 depositata in data 16.05.2023
TRA
rispettivamente socio ed amministratrice sino alla data Parte_1 Parte_2
del suo fallimento, della NARGISO MARMI S.R.L. in liquidazione oggi Controparte_1
(avv.to Francesco Fasano)
[...]
APPELLANTE
CONTRO
Marmi srl in pna del legale rappresentante pt (prof. Avv. Francesco Macario, avv. Corrado CP_2
Aquilino)
APPELLATO
All'udienza del 19.09.2025, sentito il Consigliere istruttore, la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1467/20 emesso dal Tribunale di Foggia il 19.08.2020 veniva ordinato alla
Contr Nargiso Marmi Srl di corrispondere alla creditrice MARMI S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t, la somma complessiva di € 369.090,05, oltre interessi, sino all'effettivo soddisfo.
pagina 1 di 5 Contr Il credito traeva origine dall'atto di scissione parziale del 05.08.2015, stipulato tra la MARMI
S.r.l. e la NARGISO Marmi S.r.l., con trasferimento delle attività e delle passività dettagliatamente descritte nel progetto di scissione, iscritto nel Registro delle Imprese di Foggia in data 7.05.2015, dalla
NAR.MARMI S.r.l. e in data 15.05.2015 dalla Nargiso Marmi Srl (già . Controparte_3
A seguito dei pagamenti eseguiti e di transazioni stipulate, dal 2016, la armi s.r.l. agiva in CP_2
regresso nei confronti della NARGISO MARMI s.r.l. per recuperare quota parte delle somme che aveva pagato ai debitori solidali.
La Nargiso Marmi S.r.l. proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo n. 1467/20 e in via riconvenzionale invocava la tutela prevista dal secondo comma dell'art. 2504 quater c.c..
Nelle more veniva dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Foggia – Sezione fallimenti – il 14.04.2023 e depositata in data 04.05.2023
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1351/2023 depositata in data 16.05.2023 rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarava, altresì, la propria incompetenza in ordine alla domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata da parte opponente in quanto devoluta alla cognizione della Sezione Specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Bari e pertanto disponeva la separazione della causa.
Superava la censura di estraneità della Nargiso Marmi s.r.l. agli accordi transattivi stipulati dalla Cont codebitrice armi s.r.l. con i comuni creditori non avendo alcuna incidenza sull'esperibilità
Cont dell'azione di regresso da parte del Marmi s.r.l..
Argomentava che quest'ultima, avendo estinto l'intero debito solidale con pagamenti eseguiti in attuazione delle transazioni (transazioni “a saldo e stralcio”, dunque aventi ad oggetto l'intero debito solidale), aveva diritto ad agire in regresso nei confronti del condebitore solidale nel limite del 40%, pari al valore percentuale del patrimonio netto ad esso attribuito con l'atto di scissione parziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2506 quater co. 3 c.c..
Superava, altresì, le contestazioni sollevate dalla opponente in ordine alle singole poste debitorie.
Segnalava che, sottoscrivendo la scrittura privata del 14.04.2017 allegata agli atti, la Nargiso Marmi
S.r.l. aveva riconosciuto i debiti su di essa gravanti pro-quota ex art. 2506 quater, comma 3, c.c., come indicati nella situazione patrimoniale allegata al progetto di scissione, nonché l'ulteriore debito di €
122.521,32 corrispondente al credito inizialmente vantato nei suoi confronti dalla e da Controparte_4
Cont questa conferito alla armi s.r.l. in sede di sottoscrizione del relativo aumento di capitale (cfr. delibera di aumento del capitale sociale della armi s.r.l. agli atti). CP_2
Precisava che, con PEC del 9.03.2018 allegata agli atti, in risposta alla nota PEC inviata dalla
Contr MARMI S.r.l. in data 2.02.2018 con allegata situazione debitoria dettagliata a carico della pagina 2 di 5 beneficiaria, l'allora amministratore unico della Nargiso Marmi S.r.l. non aveva contestato specificamente le posizioni debitorie dettagliatamente imputate alla società rappresentata limitandosi a rilevare genericamente “differenze sostanziali tra quanto elencato e quanto dovuto”.
Passava, altresì, in rassegna le singole posizioni debitorie rigettando tutti i motivi di opposizione sollevati con specifico riferimento alle stesse.
Avverso la pronuncia n. 1351/2023 hanno proposto appello e Parte_1 [...]
nelle qualità, rispettivamente, di socio ed amministratrice sino alla data del suo Parte_2
fallimento, della NARGISO MARMI S.R.L. in liquidazione (oggi Controparte_1
).
[...]
Contestavano che il Tribunale aveva erroneamente:
- omesso di rilevare l'estraneità della Nargiso Marmi s.r.l. agli accordi transattivi stipulati dalla Cont Marmi s.r.l. con i creditori;
- rigettato tutte le censure sollevate in ordine alle singole poste debitorie;
- omesso di motivare in ordine all'eccezione di nullità del conferimento per violazione dell'art. 2343 cc;
Instavano per la riforma integrale della sentenza di primo grado e per l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1467/20 Cont Si costituiva la Marmi srl eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame per:
- difetto di legittimazione a impugnare la sentenza in capo ai due appellanti;
- per difetto di legittimazione di ad impugnare la sentenza non essendo stato Parte_1
parte del giudizio che si è concluso con la sentenza impugnata;
- per omessa impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo al riconoscimento di debito da parte dell'appellante;
- difetto di legittimazione processuale degli appellanti circa la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex artt. 2504 quater e 2506 ter c.c..
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto.
L'appello è improcedibile..
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia;
pertanto, il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43, comma 2, l.fall. (circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a pagina 3 di 5 suo carico e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, non essendo in tal caso ravvisabile un disinteresse degli organi fallimentari, bensì una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame. ( Cass.Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 32634 del 23/11/2023
Orbene, nel caso di specie, gli appellanti hanno impugnato in autonomia la sentenza di primo grado pur in difetto della relativa legittimazione come si evince dalla comunicazione della Curatela di concerto con il Giudice Delegato dell'Ufficio Fallimentare del Tribunale di Foggia (all. 10 del fascicolo degli appellanti) di non procedere all'appello avverso la sentenza ivi gravata.
La Curatela, infatti, compulsata dal difensore degli appellanti in ordine alla necessità di proporre appello avverso la sentenza di primo grado ha reso la seguente risposta: “lo scrivente Ufficio
Fallimentare, di concerto con il Giudice Delegato, non intende proporre alcuna impugnazione in relazione alla sentenza n. 1351/2023 del Tribunale di Foggia, stante la mancata definitività, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto ingiuntivo su cui tale giudizio si fonda e la sua conseguente inopponibilità alla procedura fallimentare;
stessa valutazione è stata effettuata anche in relazione al giudizio interrotto e rubricato al n. 5959/2021 del Tribunale di Foggia”.
Trattasi di una decisione ragionata e previamente condivisa con il Giudice Delegato a fronte della quale non è in alcun modo ravviabile una situazione di inerzia e/o disinteresse della Curatela idonea a legittimare una iniziativa in via autonoma da parte del fallito.
Senza contare che alcuna legittimazione processuale è ravvisabile in capo a in Parte_1
quanto mero socio della (fallita) Nargiso Marmi srl non essendo stato parte del giudizio di primo grado.
La presente decisione è assorbente di ogni ulteriore censura afferente il merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€369.090,05) ai sensi del DM. N. 55/2014.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1351/2023 depositata in data 16.05.2023, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello; Cont
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della Marmi srl, delle spese del grado che liquida in € 10.060,00, oltre rfs 15%, IVA e CPA come per legge;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato. pagina 4 di 5 Così deciso in Bari, 19.09.2025
Il consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
Il Presidente
Dr. Luciano Guaglione
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