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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2819/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1980, con il proc. dom. avv. SONZOGNI RAFFAELLA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/07/1985, con il proc. dom. avv. MONARI PAOLO, giusta procura in atti – ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 355-2023; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 12/05/2012 a OSIO SOTTO, in regime di separazione dei beni,
1 dalla cui unione sono nati i figli (n. a Bergamo il 04/07/2013) e Persona_1
(n. Bergamo il 10/01/2018). Persona_2
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
15/07/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 30/06/2025 e l'01/07/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2 seguito:
2 1. I ricorrenti, ORi e , vivranno separati, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. Per_ 2. Disporre l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori ed e Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso la madre, presso la casa coniugale, di proprietà del OR , sita in Boltiere (BG), via Enrico Fermi, n. 2/A. I Parte_1 genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi quanto alla loro salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
per le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
3. Disporre che il OR avrà la più ampia facoltà di vedere e tenere Parte_1
Per_ con sé i figli minori ed ogni volta che lo desideri, compatibilmente Per_2 con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli stessi e, comunque, non meno delle seguenti modalità:
- un giorno infrasettimanale, da concordarsi con la madre, dall'uscita da scuola Per_ fino alle ore 21,00, quando il padre riaccompagnerà ed a casa Per_2 della madre;
saranno due pomeriggi infrasettimanali nella settimana il cui fine settimana sarà di competenza materna.
- a week-end, alternati, il padre terrà con sé i figli dal sabato mattina dopo colazione fino alle ore 21,00 della domenica, quando li accompagnerà dalla madre;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, il padre terrà con sé Per_
ed dalla mattina del 24 dicembre fino alla sera del 30 dicembre o Per_2 dalla sera del 30 dicembre alla sera del 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, il padre terrà con sé Per_
ed dalla mattina del venerdì Santo fino alla sera del giorno di Per_2
Pasqua o dalla sera del giorno di Pasqua fino alla sera del mercoledì successivo;
- durante il periodo estivo, da intendersi dalla fine della scuola fino alla ripresa della stessa, il padre potrà stare con i figli tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- tutte le altre festività dell'anno (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza; Per_
- il giorno del compleanno di ed verrà trascorso, alternativamente, Per_2 con l'uno o con l'altro genitore,
3 4. Porre a carico del OR , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
Per_ ordinario dei figli minori ed , un assegno mensile d'importo pari ad Per_2
€ 700,00.= (€ 350,00.= per ciascun figlio), che il OR Parte_1 corrisponderà alla ORa entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo Parte_2 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa , somma Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, a partire dal mese dell'anno successivo a quello in cui si terrà la fissanda udienza di comparizione delle Parti avanti il Tribunale di Bergamo.
L'assegno unico verrà attribuito al 100% alla sig.ra che dovrà attivarsi per Pt_2 la pratica INPS di ottenimento dell'assegno unico.
Fino al completamento di tale pratica il sig. trasferirà alla Cortesi l'importo Pt_1 da lui percepito dall'INPS a tale titolo.
5. Per le spese straordinarie, porre l'obbligo a carico dei ORi di Parte_1 concorrere nella misura del 70% nelle spese non coperte dall'assegno periodico mentre il restante 30% sarà a carico della come da allegato e sotto riportato Pt_2 protocollo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione
4 ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
5 Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Boltiere (BG), via Enrico
Fermi, n. 2/A, di esclusiva proprietà del OR , alla ORa Parte_1 Pt_2
Per_
, che l'abiterà unitamente ai figli minori ed , con tutti i
[...] Per_2 mobili e gli arredi ivi custoditi, ad eccezione di un armadio posto nel disimpegno, il
6 primo a sinistra e un ozonizzatore di cui il dott. sostiene il pagamento di una Pt_1 rata mensile di € 71,04.
Le Parti danno atto che le spese ordinarie per la gestione della casa coniugale saranno interamente a carico della ORa che provvederà ad Parte_2 effettuare la voltura di tutte le utenze domestiche della casa coniugale a proprio nome immediatamente alla sottoscrizione del presente ricorso.
Le spese di manutenzione straordinaria per la casa coniugale saranno sostenute dal OR , proprietario esclusivo dell'immobile, mentre le spese di Parte_1 manutenzione ordinaria saranno a carico della ORa . Parte_2
7. I ricorrenti e si danno atto reciprocamente di non Parte_1 Parte_2 prevedere alcun assegno di mantenimento per sé stessi.
8. I ricorrenti, ORi e rilasciano reciproco Parte_1 Parte_2 consenso al rilascio del passaporto o di altro documento d'identità equipollente per Per_ i figli minori ed , come deciso dal Ministero degli Affari Esteri il 5 Per_2 marzo 2012, in ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'Unione Europea prevista dal Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009. I ricorrenti rilasciano, altresì, reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti o di altri documenti d'identità equipollenti validi per l'espatrio.
9. l'operatività del presente accordo decorrerà dal deposito del presente ricorso.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSIO
SOTTO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2012, atto n.5, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1980, con il proc. dom. avv. SONZOGNI RAFFAELLA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/07/1985, con il proc. dom. avv. MONARI PAOLO, giusta procura in atti – ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 355-2023; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 12/05/2012 a OSIO SOTTO, in regime di separazione dei beni,
1 dalla cui unione sono nati i figli (n. a Bergamo il 04/07/2013) e Persona_1
(n. Bergamo il 10/01/2018). Persona_2
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
15/07/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 30/06/2025 e l'01/07/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2 seguito:
2 1. I ricorrenti, ORi e , vivranno separati, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. Per_ 2. Disporre l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori ed e Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso la madre, presso la casa coniugale, di proprietà del OR , sita in Boltiere (BG), via Enrico Fermi, n. 2/A. I Parte_1 genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi quanto alla loro salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
per le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
3. Disporre che il OR avrà la più ampia facoltà di vedere e tenere Parte_1
Per_ con sé i figli minori ed ogni volta che lo desideri, compatibilmente Per_2 con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli stessi e, comunque, non meno delle seguenti modalità:
- un giorno infrasettimanale, da concordarsi con la madre, dall'uscita da scuola Per_ fino alle ore 21,00, quando il padre riaccompagnerà ed a casa Per_2 della madre;
saranno due pomeriggi infrasettimanali nella settimana il cui fine settimana sarà di competenza materna.
- a week-end, alternati, il padre terrà con sé i figli dal sabato mattina dopo colazione fino alle ore 21,00 della domenica, quando li accompagnerà dalla madre;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, il padre terrà con sé Per_
ed dalla mattina del 24 dicembre fino alla sera del 30 dicembre o Per_2 dalla sera del 30 dicembre alla sera del 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, il padre terrà con sé Per_
ed dalla mattina del venerdì Santo fino alla sera del giorno di Per_2
Pasqua o dalla sera del giorno di Pasqua fino alla sera del mercoledì successivo;
- durante il periodo estivo, da intendersi dalla fine della scuola fino alla ripresa della stessa, il padre potrà stare con i figli tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- tutte le altre festività dell'anno (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza; Per_
- il giorno del compleanno di ed verrà trascorso, alternativamente, Per_2 con l'uno o con l'altro genitore,
3 4. Porre a carico del OR , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
Per_ ordinario dei figli minori ed , un assegno mensile d'importo pari ad Per_2
€ 700,00.= (€ 350,00.= per ciascun figlio), che il OR Parte_1 corrisponderà alla ORa entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo Parte_2 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa , somma Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, a partire dal mese dell'anno successivo a quello in cui si terrà la fissanda udienza di comparizione delle Parti avanti il Tribunale di Bergamo.
L'assegno unico verrà attribuito al 100% alla sig.ra che dovrà attivarsi per Pt_2 la pratica INPS di ottenimento dell'assegno unico.
Fino al completamento di tale pratica il sig. trasferirà alla Cortesi l'importo Pt_1 da lui percepito dall'INPS a tale titolo.
5. Per le spese straordinarie, porre l'obbligo a carico dei ORi di Parte_1 concorrere nella misura del 70% nelle spese non coperte dall'assegno periodico mentre il restante 30% sarà a carico della come da allegato e sotto riportato Pt_2 protocollo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione
4 ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
5 Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Boltiere (BG), via Enrico
Fermi, n. 2/A, di esclusiva proprietà del OR , alla ORa Parte_1 Pt_2
Per_
, che l'abiterà unitamente ai figli minori ed , con tutti i
[...] Per_2 mobili e gli arredi ivi custoditi, ad eccezione di un armadio posto nel disimpegno, il
6 primo a sinistra e un ozonizzatore di cui il dott. sostiene il pagamento di una Pt_1 rata mensile di € 71,04.
Le Parti danno atto che le spese ordinarie per la gestione della casa coniugale saranno interamente a carico della ORa che provvederà ad Parte_2 effettuare la voltura di tutte le utenze domestiche della casa coniugale a proprio nome immediatamente alla sottoscrizione del presente ricorso.
Le spese di manutenzione straordinaria per la casa coniugale saranno sostenute dal OR , proprietario esclusivo dell'immobile, mentre le spese di Parte_1 manutenzione ordinaria saranno a carico della ORa . Parte_2
7. I ricorrenti e si danno atto reciprocamente di non Parte_1 Parte_2 prevedere alcun assegno di mantenimento per sé stessi.
8. I ricorrenti, ORi e rilasciano reciproco Parte_1 Parte_2 consenso al rilascio del passaporto o di altro documento d'identità equipollente per Per_ i figli minori ed , come deciso dal Ministero degli Affari Esteri il 5 Per_2 marzo 2012, in ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'Unione Europea prevista dal Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009. I ricorrenti rilasciano, altresì, reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti o di altri documenti d'identità equipollenti validi per l'espatrio.
9. l'operatività del presente accordo decorrerà dal deposito del presente ricorso.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSIO
SOTTO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2012, atto n.5, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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