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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4341/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Marcello Buscema – Presidente;
- dott. Renato Buzi – Giudice relatore;
- dott. Francesca Aratari – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 25/2/2025, promosso da
, con l'Avv. Filomena Lipardi;
Parte_1
E
, con l'Avv. Mascia Porcelli;
_1
Con intervento del P.M. presso il tribunale;
avente ad oggetto: domande cumulate di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
IL TRIBUNALE
- viste le domande cumulate di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritte dai predetti coniugi;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che, in data 29/12/2023, è stata pubblicata sentenza (n. 2651/2023) non definitiva di separazione consensuale dei coniugi, passata in giudicato (v. certificazione della Cancelleria);
- che, nelle more del presente giudizio, è peraltro intervenuta “(…)
Sentenza n. 475/2025 pubblicata il 24/01/2025, RG n. 51634/2024, cronol.
N. 166/2025 del 24/01/2025, la Corte d'Appello di Roma, Sezione Persona
e Famiglia – Minorenni, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e così provvedeva: _1 Parte_1 ”dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 29.05.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesiano Abbruzzese-
Molisano e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica in data 8.102024, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio contratto, con rito concordatario, in Castel Sant'Elia il
7.9.2000 da nato a [...] il [...] e _1 [...]
, nata a [...] il [...] (…)”; di talché, il , Pt_1 _1 sul rilievo che “(…) - Il matrimonio tra i Signori e _1
è stato quindi dichiarato nullo come sopra indicato e Parte_1 come sentenza che si deposita in allegato (…)”, ha chiesto “(…) che venga dichiarata cessata la materia del contendere (…)” (v. istanza
31/1/2025 e Sentenza n. 475/2025, pubblicata il 24/01/2025, della Corte
d'Appello di Roma, prodotta dal ); _1
- che, come condivisibilmente affermato da Cass. 5133/2015, “(…) È soltanto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio a potersi imporre se passata in giudicato prima della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica e non quella di separazione perché inidonea a sciogliere il vincolo (…)”; con la precisazione, tuttavia, che “(…) La pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fa venir meno le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste, poiché, a differenza di quanto avviene nel caso di precedente passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui statuizioni in ordine all'assegno divorzile restano efficaci in forza del principio di solidarietà post coniugale, la sentenza di separazione che stabilisce il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vicolo coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi, sicché, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono (…)” (Cass. 11553/2018);
- che, stante quanto sopra osservato, sulla scorta di quanto eccepito dal (v. anche note di trattazione scritta 20/2/2025), con _1 adesione in parte qua anche della ex-coniuge (v. anche note di Pt_1 trattazione scritta 21/2/2025), si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la motivazione su espressa;
- che il P.M. ha apposto il rispettivo visto, come risulta dal fascicolo telematico;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario, per le ragioni espresse in motivazione.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 25/2/2025
IL PRESIDENTE dott. Marcello Buscema
Il GIUDICE EST. dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Marcello Buscema – Presidente;
- dott. Renato Buzi – Giudice relatore;
- dott. Francesca Aratari – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 25/2/2025, promosso da
, con l'Avv. Filomena Lipardi;
Parte_1
E
, con l'Avv. Mascia Porcelli;
_1
Con intervento del P.M. presso il tribunale;
avente ad oggetto: domande cumulate di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
IL TRIBUNALE
- viste le domande cumulate di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritte dai predetti coniugi;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che, in data 29/12/2023, è stata pubblicata sentenza (n. 2651/2023) non definitiva di separazione consensuale dei coniugi, passata in giudicato (v. certificazione della Cancelleria);
- che, nelle more del presente giudizio, è peraltro intervenuta “(…)
Sentenza n. 475/2025 pubblicata il 24/01/2025, RG n. 51634/2024, cronol.
N. 166/2025 del 24/01/2025, la Corte d'Appello di Roma, Sezione Persona
e Famiglia – Minorenni, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e così provvedeva: _1 Parte_1 ”dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 29.05.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesiano Abbruzzese-
Molisano e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica in data 8.102024, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio contratto, con rito concordatario, in Castel Sant'Elia il
7.9.2000 da nato a [...] il [...] e _1 [...]
, nata a [...] il [...] (…)”; di talché, il , Pt_1 _1 sul rilievo che “(…) - Il matrimonio tra i Signori e _1
è stato quindi dichiarato nullo come sopra indicato e Parte_1 come sentenza che si deposita in allegato (…)”, ha chiesto “(…) che venga dichiarata cessata la materia del contendere (…)” (v. istanza
31/1/2025 e Sentenza n. 475/2025, pubblicata il 24/01/2025, della Corte
d'Appello di Roma, prodotta dal ); _1
- che, come condivisibilmente affermato da Cass. 5133/2015, “(…) È soltanto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio a potersi imporre se passata in giudicato prima della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica e non quella di separazione perché inidonea a sciogliere il vincolo (…)”; con la precisazione, tuttavia, che “(…) La pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fa venir meno le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste, poiché, a differenza di quanto avviene nel caso di precedente passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui statuizioni in ordine all'assegno divorzile restano efficaci in forza del principio di solidarietà post coniugale, la sentenza di separazione che stabilisce il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vicolo coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi, sicché, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono (…)” (Cass. 11553/2018);
- che, stante quanto sopra osservato, sulla scorta di quanto eccepito dal (v. anche note di trattazione scritta 20/2/2025), con _1 adesione in parte qua anche della ex-coniuge (v. anche note di Pt_1 trattazione scritta 21/2/2025), si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la motivazione su espressa;
- che il P.M. ha apposto il rispettivo visto, come risulta dal fascicolo telematico;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario, per le ragioni espresse in motivazione.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 25/2/2025
IL PRESIDENTE dott. Marcello Buscema
Il GIUDICE EST. dott. Renato Buzi