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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 06/02/2026, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1795/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
IN ANGELO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6665/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 189505 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1107/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU in epigrafe osservando che “la pretesa impositiva tare origine da una erronea determinazione della base imponibile ai fini IMU dell'immobile estremizzato al n. 3 della tabella prospetto degli immobili accertati e sito in Indirizzo_1. L'ufficio procede al conteggio del valore su cui calcolare l'imposta senza considerare che l'immobile è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 261702 del 04/10/1957 (allegato 3) e per tale ragione gode di abbattimenti della materia imponibile ai sensi di legge”.
Roma capitale si costituiva deducendo di avere riconosciuto le ragioni della contribuente e di avere provveduto all'annullamento parziale – relativamente all'immobile di Indirizzo_1, il solo oggetto di impugnazione - del provvedimento oggetto di censura.
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, prendendo atto di quanto supra, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno integralmente compensate posto che l'avviso era comunque in parte fondato e che l'Ufficio si è attivato in tempi più che ragionevoli.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio.
Roma, li 29 gennaio 2026
il giudice
(Martinelli)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
IN ANGELO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6665/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 189505 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1107/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU in epigrafe osservando che “la pretesa impositiva tare origine da una erronea determinazione della base imponibile ai fini IMU dell'immobile estremizzato al n. 3 della tabella prospetto degli immobili accertati e sito in Indirizzo_1. L'ufficio procede al conteggio del valore su cui calcolare l'imposta senza considerare che l'immobile è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 261702 del 04/10/1957 (allegato 3) e per tale ragione gode di abbattimenti della materia imponibile ai sensi di legge”.
Roma capitale si costituiva deducendo di avere riconosciuto le ragioni della contribuente e di avere provveduto all'annullamento parziale – relativamente all'immobile di Indirizzo_1, il solo oggetto di impugnazione - del provvedimento oggetto di censura.
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, prendendo atto di quanto supra, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno integralmente compensate posto che l'avviso era comunque in parte fondato e che l'Ufficio si è attivato in tempi più che ragionevoli.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio.
Roma, li 29 gennaio 2026
il giudice
(Martinelli)