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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2177/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 28.11.2023
DA
(C.F. ), con il proc.dom. avv. GHIRARDI NARCISO Parte_1 C.F._1
( ), per mandato allegato all'atto di citazione d'appello C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con il proc.dom. avv. LOT REMO CP_1 C.F._3
( ), per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta d'appello C.F._4
Appellato
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt)- appello avverso la sentenza n. 731/2023 del 28/04/2023 del Tribunale di Treviso
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23.06.2025 sulle seguenti conclusioni: Per l'appellante:
“Voglia l'adita Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento delle domande, eccezioni ed istanze formulate dall'appellante in primo grado.
IN VIA PRELIMINARE:
in accoglimento dell'interposto appello e in riforma della sentenza n. 731/2023 pubblicata il 28.4.2023
così gravata, accertarsi e dichiararsi l'ammissibilità delle domande svolte dalla signora Parte_1
nel procedimento di primo grado avanti il Tribunale di Treviso, in quanto non precluse dall'accordo intervenuto in sede di divorzio.
NEL MERITO:
si ripropongono le eccezioni, istanze e domande, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“- sulle domande attoree
previo rigetto di ogni domanda, eccezione, istanza, deduzione e conclusione avversaria
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dirsi tenuto, per i motivi di cui in citazione e memorie
autorizzate, e condannarsi il convenuto ai sensi dell'art. 1150 al rimborso in favore dell'attrice delle
somme di € 21.949,41, € 839,10 e € 7.750,00, oltre agli interessi versati, a titolo di spese (materiale e
manodopera e notarili) sostenute per il completamento e l'ampliamento della casa coniugale nel
periodo 1992 e 2002, o quelle che verranno quantificate all'esito dell'espletanda istruttoria o in
subordine la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o equa, oltre alla
rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
dirsi tenuto, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, e condannarsi il convenuto ai sensi
dell'art. 1150 al pagamento in favore dell'attrice dei miglioramenti apportati alla casa coniugale nel
periodo 1992 e 2002 e/o per le addizioni fatte, nella misura pari all'aumento di valore conseguito pagina 2 di 34 dall'immobile, o in quella somma che verrà quantificata all'esito dell'espletanda istruttoria o in
subordine la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o equa, oltre alla
rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA: accertarsi, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, che
l'attrice vanta nei confronti del convenuto crediti pro quota pari a € 21.949,41, € 839,10 e € 7.750,00,
oltre agli interessi versati, per spese (materiale e manodopera) di completamento, notarili ed
ampliamento della casa coniugale, e per l'effetto condannarsi il medesimo a rimborso delle predette
somme prelevate dal patrimonio comune, o quelle che verranno quantificate all'esito dell'espletanda
istruttoria o in subordine la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o equa,
con relativi interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: dirsi tenuto e condannarsi il convenuto ai sensi
dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore della signora di un'indennità pari all'importo Pt_1
capitale di € 21.949,41, € 839,10 e € 7.750,00, oltre agli interessi versati, o di quello diverso,
maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto dall'espletanda istruttoria o quello ritenuto di
giustizia o equità, per la diminuzione patrimoniale subita dall'attrice in conseguenza delle spese dal
medesimo sostenute nel periodo 1992 e 2002 per il completamento e l'ampliamento della casa
coniugale, sita in AN (TV), via Padre Cosma, di proprietà del signor , oltre alla CP_1
rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: accertarsi, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, che la somma di €
9.950,00 impiegata dal marito nel 2003 per pagare i debiti della propria famiglia di origine
apparteneva in via esclusiva alla moglie e dichiararsi che l'attrice vanta nei confronti del convenuto
un credito pari a € 9.950,00 e per l'effetto condannarsi il medesimo a restituire all'ex moglie la
predetta somma, o in subordine la somma di € 4.975,00 a titolo di rimborso pro quota o quella che
verrà quantificata all'esito dell'espletanda istruttoria o in subordine la diversa somma, maggiore o pagina 3 di 34 minore, che sarà ritenuta di giustizia o equa, con relativi interessi legali dal dì del dovuto al saldo
effettivo;
accertarsi, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, il diritto dell'attrice di ottenere la
divisione, secondo quote uguali, dei beni comuni costituiti dall'autovettura Audi, modello A4, targata
BW431MD, e di ogni altro mobile, rientrante nella massa, laddove sussistenti, al momento dello
scioglimento della comunione;
accertarsi, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, che il convenuto era titolare, in
costanza di matrimonio, di Bot per un controvalore di circa € 77.000,00, presso Veneto Banca s.p.a.,
ora Intesa San Paolo, dichiararsi la loro caduta immediata in comunione, e per l'effetto condannarsi
il medesimo a corrispondere all'ex moglie la metà del loro valore, o in subordine la somma che verrà
quantificata all'esito dell'espletanda istruttoria o in subordine la diversa somma, maggiore o minore,
che sarà ritenuta di giustizia o equa, con relativi interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
accertarsi, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, che il convenuto era titolare, in
costanza di matrimonio, di un conto corrente presso Veneto Banca s.p.a. (n. 80/057/0274842) o di
altri conti correnti presso altri Istituti bancari, dichiararsi la caduta in comunione de residuo dei saldi
ivi presenti, e per l'effetto condannarsi il medesimo a corrispondere all'ex moglie la metà dei saldi
sussistenti al momento dello scioglimento della comunione. - sulle eccezioni e domande avversarie
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione dei diritti
azionati, essendo intervenuta sia la sospensione che l'interruzione della prescrizione.
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: dichiararsi improcedibili le domande riconvenzionali per
mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dichiararsi inammissibili e comunque infondate le domande
avversarie in fatto e in diritto, per le causali di cui in memorie autorizzate;
accertarsi e dichiararsi
che la sottoscrizione dei fondi dedotti dal convenuto configura per l'attrice un acquisto di bene pagina 4 di 34 personale ex art. 179 lett. b) c.c., con conseguente loro esclusione dalla comunione;
accertarsi e
dichiararsi l'assenza di responsabilità dell'attrice in merito alla causazione dei danni reclamati dal
convenuto e dichiararsi in ogni caso l'esclusiva responsabilità in capo allo stesso ex art. 1227, comma
2 c.c.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: limitarsi l'entità del risarcimento secondo quanto risulterà
di giustizia, tenendosi conto del concorso dello stesso convenuto danneggiato nella produzione di
danni ex art. 1227 c.c., comma 1 c.c.
Spese di lite rifuse.”
IN OGNI CASO:
spese del giudizio di primo e secondo grado comunque integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
si ripropongono tutte le istanze, richieste ed eccezioni, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“IN VIA ISTRUTTORIA: come nelle memorie istruttorie dell'11.3.2019 (di cui alle lettere A, B, C, D
e E) e del 2.4.2019 (esibizione ex art. 210 c.p.c. a prova contraria), ammettendosi tutte le relative
istanze da intendersi qui integralmente richiamate, e tenendosi conto di tutti i documenti dimessi in
giudizio dall'attrice; e respingersi tutte le eccezioni e richieste avversarie, in quanto infondate in fatto
e diritto”.
In particolare:
“Si formula richiesta di prova nei seguenti termini:
A) Atteso che controparte non ha depositato una comparsa integrativa con la quale avrebbe potuto e
dovuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento delle domande e dedotti in memoria integrativa
dall'attrice, con tutte le conseguenze che ne derivano, né contestato all'udienza del 18.12.2018 le
allegazioni e le domande attoree riportate (anche) in memoria integrativa né con la memoria pagina 5 di 34 autorizzata n. 1 –ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.–, nell'eventualità il Giudice lo
ritenesse opportuno, si formulano le seguenti richieste di prova orale, senza che ciò comporti
inversione dell'onere probatorio.
Al fine di dimostrare che i coniugi concordarono dapprima di completare l'immobile di proprietà del
marito e, a distanza di anni, di eseguire opere di ampliamento, sopportandone in parti uguali i costi
ricorrendo ai finanziamenti bancari, si chiede l'interpello e la prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che anteriormente al matrimonio celebratosi l'1.2.1992 l'edificio, per cui oggi è processo,
sito in AN, via Padre Cosma, 45 (catastalmente censito: Comune di AN, Partita 788,
Sezione B, Foglio 11, Numero 619, Subalterno 1, 2 e 3), di proprietà del convenuto era allo stato
grezzo;
2. vero che successivamente al matrimonio celebratosi l'1.2.1992, l'attrice e il convenuto
concordarono di ultimare la costruzione dell'edificio per cui oggi è processo, sito in AN, via
Padre Cosma, 45 (catastalmente censito: Comune di AN, Partita 788, Sezione B, Foglio 11,
Numero 619, Subalterno 1, 2 e 3), e di pagare le relative spese in parti uguali;
3. vero che in costanza di matrimonio i coniugi decisero di appaltare ad alcuni artigiani della zona i
lavori di completamento dell'immobile per cui oggi è processo, sito in AN, via Padre Cosma,
45 (catastalmente censito: Comune di AN, Partita 788, Sezione B, Foglio 11, Numero 619,
Subalterno 1, 2 e 3);
4. vero che i lavori di completamento dell'immobile di cui ai capitoli che precedono avevano per
oggetto: la formazione dei sottofondi ai marciapiedi e ai locali interni;
la fornitura e posa di
pavimenti interni ed esterni;
la fornitura e posa dei rivestimenti in piastrelle;
l'installazione di
caldaia e dei radiatori per il riscaldamento;
la fornitura ed installazione dei sanitari dei bagni
(con vasca idromassaggio e piatto doccia); la formazione dell'impianto elettrico;
e la fornitura e
posa di serramenti esterni ed interni (e garage); pagina 6 di 34 5. vero che, per pagare le opere di completamento dell'immobile di cui al capitolo che precede, nel
1993 i coniugi stipularono con la banca SS s.p.a., filiale di Ormelle (TV), un contratto di
mutuo di Lire 60.000.000 (equivalenti a € 30.987,41), la cui somma venne accreditata sul conto
intestato ai signori e , come risulta dal doc. 21 fasc. attoreo che si rammostra Pt_1 CP_1
all'interrogato e al teste;
6. vero che nel 1993 i coniugi ottennero dalla banca SS s.p.a., filiale di Ormelle (TV), un
prestito di Lire 25.000.000 (equivalenti a € 12.911,42), la cui somma venne accreditata sul conto
intestato ai signori e , come risulta dal doc. 22 fasc. attoreo che si rammostra Pt_1 CP_1
all'interrogato e al teste;
7. vero che dal 1993 al 1998 i coniugi pagarono le rate mensili dei prestiti di cui ai capitoli che
precedono utilizzando il conto corrente cointestato, come risulta dai docc. 64-69 fasc. attoreo che si
rammostrano all'interrogato e al teste;
8. vero che tra il 2001 e 2002 i coniugi decisero di ampliare la casa coniugale e i lavori avevano per
oggetto la realizzazione di due tettoie esterne al fabbricato (munite di travi in legno e grondaie), una
di prolungamento a quella già esistente sul fronte della casa in prossimità dell'ingresso costruita in
cemento e pietre, e una nuova in legno da collocarsi nel retro del fabbricato, con posa della
pavimentazione esterna, utilizzando pietra vicentina, travi, tavole in legno, grondaie e tegole, come
risulta dai docc. 42-48 e fasc. attoreo che si rammostrano all'interrogato e al teste;
9. vero che tra il 2001 e 2002 i coniugi decisero di realizzare una casetta in legno sul giardino, come
risulta dai docc. 49-50 e 92 fasc. attoreo che si rammostrano all'interrogato e al teste;
10. vero che nei primi mesi del 2002 per pagare le spese dei lavori di ampliamento dell'immobile di
cui ai capitoli che precedono (posa pavimentazione esterna, acquisto pietra vicentina, travi, grondaie,
tende, casetta etc …), i coniugi ottennero dalla banca SS s.p.a. un prestito di € 15.500,00, la
pagina 7 di 34 cui somma venne accreditata sul conto intestato comune n. 23119463, come risulta dal doc. 74 fasc.
attoreo che si rammostra all'interrogato e al teste;
11.vero che dal 2002 al 2003 i coniugi decisero di pagare le rate mensili del prestito di cui al capitolo
che precede utilizzando il conto corrente cointestato n. 23119463 acceso presso SS, filiale di
AN;
12.vero che nel 2003 i coniugi decisero di estinguere il prestito di € 15.500,00 di cui ai capitoli che
precedono e di chiudere i conti correnti accesi presso SS, perché avevano aperto nel 2002
un nuovo conto corrente n. 202008004595-36 presso BCC Pordenonese, filiale di Meduna di Livenza
(TV);
Per provare che il convenuto ha acquistato in costanza di matrimonio l'autovettura Audi dalla
concessionaria di San Donà di Piave (VE), si chiede l'interpello e la prova per testi Parte_2
sui seguenti capitoli:
13.vero che nel 2002 il convenuto acquistò l'autovettura Audi, modello A4 1.9 TDI/130 CV, targata
BW431MD, pagandola con assegno bancario tratto dal conto cointestato acceso presso la BCC
Pordenonese, come risulta dal doc. 53 fasc. attoreo che si rammostra all'interrogato e al teste;
14.vero che anche dopo la separazione il convenuto continuò –e tutt'ora continua– ad utilizzare
l'autovettura Audi, modello A4 1.9 TDI/130 CV, targata BW431MD;
Al fine di dimostrare che il convenuto utilizzò la provvista presente nel conto coniugale alimentato con
i soli proventi della moglie, per pagare una parte del prezzo della compravendita, oltre che le spese
del rogito, stipulata dai genitori del con le sorelle ed avente per CP_1 Persona_1 Per_2
oggetto un terreno ubicato in AN, si chiede l'interpello e la prova per testi sui seguenti capitoli:
15.vero che il 18 marzo 2003 il per pagare l'importo di € 5.250,00, cioè parte del CP_1
prezzo della compravendita – avvenuta il 18.3.2003 per AR di DE (rep. n. Per_3
76.686 e fasc. n. 19824) tra i genitori del convento (acquirenti) e le sorelle ed Persona_1 pagina 8 di 34 (alienanti) – di un terreno ubicato in AN (catastalmente censito: Comune di AN, Per_2
Foglio 10, Mapp. 310 seminativo 4^ Ha.
0.15.40 RD€ 7,91 RA€ 4,37 e Comune di AN, Foglio 10,
Mapp. 309 seminativo 4^ Ha.
0.15.40 RD€ 7,91 RA€ 4,37), emise un assegno bancario n. 0006890513
06 di € 36 acceso presso la BCC Pordenonese, rilasciandolo a , come risulta dal doc. Persona_1
51 fasc. attoreo che si rammostra all'interrogato e al teste;
16.vero che il 18 marzo 2003 il nell'emettere l'assegno bancario di cui al capitolo che CP_1
precede compilò di suo pugno anche la relativa matrice, come risulta dal doc. 51 fasc. attoreo che si
rammostra all'interrogato e al teste;
17.vero che il 18 marzo 2003 il per pagare l'importo di € 4.700,00, cioè le spese CP_1
notarili della compravendita – avvenuta il 18.3.2003 per AR di DE (rep. n. Per_3
76.686 e fasc. n. 19824) tra i genitori del convento (acquirenti) e le sorelle ed Persona_1
(alienanti) – di un terreno ubicato in AN (catastalmente censito: Comune di AN, Per_2
Foglio 10, Mapp. 310 seminativo 4^ Ha.
0.15.40 RD€ 7,91 RA€ 4,37 e Comune di AN, Foglio 10,
Mapp. 309 seminativo 4^ Ha.
0.15.40 RD€ 7,91 RA€ 4,37), emise un assegno bancario n. 0006890514
07 di € 4.700,00 tratto sul conto cointestato n. 4595-36 acceso presso la BCC Pordenonese,
consegnandolo al notaio, come risulta dai doc. 52 fasc. attoreo che si rammostra all'interrogato e al
teste;
18.vero che il 18 marzo 2003 il nell'emettere l'assegno bancario di cui al capitolo che CP_1
precede compilò di suo pugno anche la relativa matrice, come risulta dal doc. 52 fasc. attoreo che si
rammostra all'interrogato e al teste;
19.vero che dalla data (marzo 2002) di apertura del conto cointestato n. 4595-36 acceso presso la
BCC Pordenonese sino ad agosto 2003 l'attrice versò mensilmente i propri emolumenti percepiti dal
datore di lavoro;
pagina 9 di 34 20.vero che, in relazione ai fatti di cui al capitolo che precede, l'attrice chiese più volte al marito la
restituzione delle somme e lui rispose che a breve avrebbe fatto rientrare nel conto cointestato anche i
suoi guadagni;
Per provare che il ha acquistato, all'insaputa dell'attrice, tramite Veneto Banca s.p.a., ora CP_1
Intesa San Paolo, Bot per un controvalore di circa € 77.000,00, si chiede l'interpello e la prova per
testi sul seguente capitolo:
21.vero che nel 2008, in costanza di matrimonio, il convenuto aprì un conto corrente (n.
80/057/0274842) presso Veneto Banca filiale di AN ed acquistò Bot per un valore di € 77.000,00,
come risulta dal doc. 54 fasc. attoreo che si rammostra all'interrogato e al teste;
Al fine di dimostrare che la casa è stata rilasciata dall'attrice priva danni, si chiede l'interpello e la
prova per testi sui seguenti capitoli:
22.vero che in costanza di matrimonio e dopo la separazione sino alla data del rilascio della casa
l'attrice eseguì le pulizie delle stanze ed arieggiò i locali dell'immobile;
23.vero che a febbraio 2017 l'attrice consegnò la casa al convenuto in buono stato di manutenzione;
Per provare che la sottoscrizione di tali fondi è avvenuta per iniziativa del convenuto, il quale, mosso
da spirito di liberalità, ha voluto che l'attrice –la quale in passato aveva fatto confluire sul conto
cointestato l'anticipo del proprio t.f.r. – ne diventasse unica intestataria, si chiede l'interpello e la
prova per testi sui seguenti capitoli:
24.vero che agli inizi del 2008 il convenuto acconsentì in presenza di testimone che l'attrice
sottoscrivesse fondi comuni per € 5.000,00 presso la BCC Pordenonese, dichiarando che l'operazione
si giustificava a seguito dei versamenti dell'anticipazione del t.f.r. della signora effettuati nel Pt_1
luglio 1996 e nell'agosto 2002 rispettivamente di Lire 8.064.000 nel conto corrente cointestato presso
SS e € 5.364,00 nel conto corrente cointestato presso la BCC Pordenonese;
pagina 10 di 34 25.vero che nel giugno 1996 l'attrice ottenne dal datore di lavoro un'anticipazione del t.f.r. pari a
Lire 10.000,00, che venne versato nel mese successivo nel conto corrente cointestato presso
SS;
26.vero che nel luglio 2002 l'attrice ottenne dal datore di lavoro una seconda anticipazione del t.f.r. di
€ 5.000,00, che venne versato nel conto corrente cointestato presso la BCC Pordenonese.
Si indicano a testimoni sulle sopraindicate circostanze le signore: di AN, Testimone_1
di AN, di Motta di Livenza;
i signori: di Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
AN e di AN;
il notaio di DE;
il direttore Testimone_5 Persona_4
di BBC Pordenonese all'epoca dei fatti e il direttore di Veneto Banca, ora Intesa San Paolo, all'epoca
dei fatti.
B) Si chiede CTU diretta: 1) ad accertare e descrivere: a) gli interventi di completamento ed
ultimazione sul fabbricato sito in AN, via Padre Cosma, 45 (catastalmente censito: Comune di
AN, Partita 788, Sezione B, Foglio 11, Numero 619, Subalterno 1, 2 e 3), eseguiti dopo il
matrimonio e b) gli interventi di ampliamento dello stesso apportati nel 2002; 2) quantificare le spese
fatte per eseguire gli interventi di completamento ed ampliamento del fabbricato ex art. 1150, comma
1, c.c.; e 3) determinare l'incremento di valore del fabbricato ex art. 1150, comma 2, 3 e 5, c.c.
conseguito per effetto dei miglioramenti e/o addizioni, tenendo conto e verificando i costi (dei
materiali e della manodopera) sostenuti sia per il completamento del fabbricato nel periodo
successivo all'1.2.1992 in base ai valori e prezzi allora vigenti nel territorio di AN, sia per
l'ampliamento del fabbricato nel periodo 2001/2002 in base ai valori e prezzi allora vigenti nel
territorio di AN.
In subordine, CTU diretta: 1) ad accertare e descrivere gli interventi di ampliamento del fabbricato
sito in AN, via Padre Cosma, 45 (catastalmente censito: Comune di AN, Partita 788, Sezione
B, Foglio 11, Numero 619, Subalterno 1, 2 e 3), apportate nel 2002; 2) quantificare le spese fatte per pagina 11 di 34 eseguire gli interventi di ampliamento del fabbricato ex art. 1150, comma 1, c.c.; e 3) determinare
l'incremento di valore del fabbricato ex art. 1150, comma 2, 3 e 5, c.c. conseguito per effetto dei
miglioramenti e/o addizioni, tenendo conto e verificando i costi (dei materiali e della manodopera)
sostenuti per l'ampliamento del fabbricato nel periodo 2001/2002 in base ai valori e prezzi allora
vigenti nel territorio di AN.
In estremo subordine, laddove Codesto TR ritenesse la documentazione dimessa –oltre a quella
che viene allegata in questa sede (docc. 64-74)– insufficiente a dimostrare la provenienza comune
della provvista bancaria (conti correnti cointestati) utilizzata per pagare le spese di completamento ed
ampliamento della casa coniugale, si chiede CTU contabile volta ad accertare l'ammontare dei
prestiti contratti dai coniugi con SS e delle rate versate.
C) Laddove il Giudice lo ritenesse opportuno e in caso di non ammissione dei mezzi di prova orale di
cui ai capitoli nn. 15-18 della presente memoria, si chiede CTU volta ad accertare se la grafia
riportata nelle matrici degli assegni bancari tratti il 18.3.2003 sulla BCC Pordenonese n. 0006890513
06 e n. 0006890514 07 (docc. 51 e 52 fasc. attoreo) corrisponda a quella del convenuto.
Si indicano come scritture di comparazione il verbale di udienza della causa di separazione del
20.4.2010 (doc. 18 fasc. attoreo), il contratto di locazione del 19.5.2010 (doc. 4 fasc. convenuto) e il
mandato alle liti riportato nella memoria difensiva del 10.4.2010 della causa di separazione (doc. 6
fasc. convenuto). Inoltre, si chiede al Giudice di richiedere al Comune di AN (TV) l'esibizione
delle carte d'identità detenute sino ad oggi, contenenti la sottoscrizione del signor da CP_1
utilizzare come scritture di comparazione, oppure di autorizzare il nominando perito di disporre
l'acquisizione diretta dei medesimi documenti.
D) Posto che , filiale di AN (TV), malgrado la formulazione di Parte_3 Controparte_2
apposite istanze ad esse tempestivamente rivolte (docc. 77-79), non hanno provveduto a comunicare
all'attrice le informazioni bancarie del convenuto riguardanti la titolarità e/o contitolarità di depositi, pagina 12 di 34 conti correnti, fondi, obbligazioni, azioni ed altri strumenti finanziari, al fine di accertare il saldo dei
conti correnti personali e il valore dei titoli acquistati dal convenuto in costanza di matrimonio e
venduti, si chiede alle medesime l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della documentazione
relativa ai rapporti intrattenuti dal signor con le banche: in particolare, copia degli CP_1
estratti del conto corrente bancario n. 80/057/0274842 dalla data di apertura del conto al 31 maggio
2010; del deposito titoli n. 80/2070945 dalla data di apertura alla data di chiusura dello stesso (ove
risulta l'acquisto di Bot per un controvalore di € 77.000,00); dei dossier titoli riepilogativi delle
posizioni dei valori degli investimenti mobiliari effettuati dalla data di apertura alla chiusura degli
stessi ovvero della documentazione bancaria dalla quale si possa risalire titolarità e/o contitolarità
degli stessi.
Posto che BCC Pordenonese, filiale di Meduna (TV), malgrado la formulazione di apposite istanza ad
essa tempestivamente rivolta (doc. 80), non ha provveduto a comunicare all'attrice le informazioni
bancarie del convenuto riguardanti il possesso e/o compossesso di depositi, conti correnti, fondi,
obbligazioni, azioni ed altri strumenti finanziari, al fine di accertare il saldo dei conti correnti
personali e il valore dei titoli acquistati dal convenuto in costanza di matrimonio e venduti, si chiede
alla medesima l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ai rapporti
intrattenuti dal signor con la banca: in particolare, copia degli estratti del conto CP_1
corrente bancario n. 202 008 030300-36 dalla data di apertura del conto al 31 maggio 2010; dei
depositi titoli e/o dossier titoli riepilogativi delle posizioni dei valori degli investimenti mobiliari
effettuati dalla data di apertura alla chiusura degli stessi ovvero della documentazione bancaria dalla
quale si possa risalire titolarità e/o contitolarità degli stessi.
E) Quanto al veicolo acquistato dal convenuto in costanza di matrimonio, laddove Codesto TR
ritenesse la documentazione dimessa in questa sede (doc. 81) –Eurotax giallo quotazione periodo
pagina 13 di 34 5/2010– insufficiente a dimostrarne il valore, si chiede CTU stimativa dell'autovettura Audi, modello
A4 1.9 TDI/130 CV al momento dello scioglimento della comunione.
A prova contraria, atteso che controparte ha dimesso un estratto conto bancario (doc. 9 avversario)
con il quale dà atto di avere acquistato in costanza di matrimonio Bot per un valore di € 77.633,90, si
chiede al convenuto e/o , filiale di AN (TV), l'esibizione in Controparte_3 Controparte_2
giudizio ex art. 210 c.p.c. dell'estratto del conto corrente n. 80/057/0274842 dal quale si possa
accertare l'effettivo valore dei titoli di cui al deposito n. 80/2070945 conseguito in occasione della
loro vendita o riscosso alla data di scadenza”.
Per l'appellato:
“IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: Dichiararsi l'impugnazione ex adverso avanzata inammissibile ex art. 348bis c.p.c. alla luce della propria ragionevole probabilità di non essere accolta;
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: Dichiararsi inammissibili ex art. 345 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni nuove ex adverso riversate nella fase di appello alla sentenza n. 731/2023 del Tribunale di
Treviso in quanto all'evidenza irrituali perché tardive e sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio;
NEL MERITO: 1) rigettarsi l'avverso appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti negli atti defensionali della parte con conseguente CP_1
conferma della sentenza n. 731/2023 del Tribunale di Treviso;
2) condannarsi la sig.ra Parte_1
al pagamento a favore del sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. della CP_1
complessiva somma di € 5.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale avverso, riformarsi la parte dell'impugnata sentenza laddove dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal sig. nel corso del CP_1 pagina 14 di 34 giudizio di primo grado e conseguentemente condannarsi la sig.ra al pagamento a Parte_1
favore del sig. al pagamento della somma di € 2.549,87 oltre interessi ex art. CP_1 Pt_4
1284, IV comma, c.c., dal dovuto al saldo oltre alle altre somme di proprietà della sig.ra Pt_1
detenute in corso di matrimonio nella misura del 50%, ovvero condannarsi l'odierna appellante
[...]
al pagamento a favore dell'appellato della diversa, maggiore o minore somma, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA: A) Ammettersi la prova testimoniale dedotta da parte convenuta in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 del 13.03.2019, sui seguenti capitoli di prova:
9) Vero che attorno all'anno 2006-2007 il padre del sig. , ha CP_1 Persona_5
iniziato a soffrire di demenza senile, ed in particolare della sindrome di Alzheimer?
10) vero che in ragione di un tanto, il padre ed i figli Persona_5 Persona_6 CP_4
e decisero di aprire un apposito conto corrente presso la ex Veneto Banca,
[...] CP_1
filiale di AN (TV), intestato a tutti e tre i figli e farvi confluire i soldi del padre in modo da poterli gestire durante la sua malattia e di poterli utilizzare per i bisogni del padre?
11) vero che i soldi del padre giammai furono utilizzati dai figli ma solamente Persona_5
gestiti a mezzo investimento in BOT effettuato dal fratello che era il più pratico di Controparte_4
prodotti finanziari, come da doc. 9) di parte convenuta che si rammostra al teste ?
12) vero che durante la vita matrimoniale tra i sigg.ri e quest'ultima CP_1 Parte_1
utilizzava spesso il veicolo Audi A4 intestato al solo ex marito per andare a lavorare nel proprio luogo di lavoro ovvero per portare i figli a scuola ovvero alle incombenze sportive o ludiche che si rendevano necessarie?"
Si indicano a testi: 1) di DE (TV); 2) di DE (TV); 3) Testimone_6 Testimone_7
dott.ssa di DE (TV); 4) Architetto con studio professionale in Testimone_8 Testimone_9
DE (TV); 5) di AN (TV); 6) di AN (TV); 7) Controparte_5 Controparte_6 CP_7 pagina 15 di 34 di AN (TV); 8) di AN (TV); 9) di DE CP_8 Controparte_9 Controparte_10
(TV); 10) di AN (TV). Controparte_4
Con richiesta di prova contraria sugli eventuali avversi capitoli di prova ammettendi, con gli stessi testi sopraindicati.
B) Disporsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., l'esibizione, a cura della Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese, degli estratti contro del dossier titoli e del conto corrente intestati alla sig.ra a far data dall'anno 2003 sino al 20.04.2010, data di scioglimento della comunione tra Parte_1
i coniugi.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, interessi, oneri e compensi come per Legge”.
Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione notificato il 16.03.2018, conveniva in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Treviso per sentirlo condannare a rimborsarle le somme di € 21.949,41, € CP_1
839,10 ed € 7.750,00, a titolo di spese sostenute dalla medesima nel periodo tra il 1992 ed il 2002 per il completamento e l'ampliamento della casa coniugale di proprietà dell'ex marito, nonché alla rifusione delle spese sostenute per i miglioramenti apportati alla predetta casa coniugale nel periodo tra il 1992 ed il 2002 e/o per le addizioni fatte, nella misura pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile o in misura pari a quanto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Inoltre, instava, previa dichiarazione di scioglimento della comunione legale, affinché venisse accertato che la somma di € 9.950,00, utilizzata dal marito nel 2003 per pagare i debiti della propria famiglia di origine, era dell'attrice e chiedeva pertanto che il convenuto fosse condannato alla restituzione. Chiedeva anche la divisione, secondo quote uguali, dell'autovettura Audi A4 targata
BW431MD e di ogni altro mobile rientrante nella massa, compresi depositi bancari e/o titoli mobiliari intestati al convenuto, al momento dello scioglimento della comunione.
pagina 16 di 34 2-Si costituiva il , che chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, il CP_1
risarcimento dei danni arrecati dall'attrice alla casa familiare quantificati in € 30.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma di giustizia, nonché la divisione dei beni e/o delle somme che gli spettavano in ragione del regime di comunione legale tra i coniugi.
3-Integrata la domanda attorea su rilievo ufficioso e stante la non adesione di parte attrice alla proposta conciliativa del giudice, la causa, istruita solo documentalmente, era decisa con sentenza n. 731/2023,
con la quale erano dichiarate inammissibili tutte le domande in ragione della sussistenza di una transazione novativa con cui le parti avevano antecedentemente regolato le reciproche pretese economiche in sede divorzile, dichiarando di nulla avere a che pretendere reciprocamente;
le spese di lite erano integralmente compensate. Solo la domanda proposta sub A in via riconvenzionale del convenuto era rigettata in quanto “a seguito della riconsegna dell'immobile, non risulta che il
convenuto abbia contestato all'attrice l'esistenza dei danni di cui oggi chiede di essere risarcito,
essendo inoltre pacifico che ha deciso di effettuare dopo alcuni mesi dei lavori di manutenzione
straordinaria sull'immobile, senza essersi curato di procedere ad un preventivo accertamento in
contraddittorio dello stato dei luoghi”.
4-Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il Parte_1
28.11.2023, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
4.1-Errata interpretazione della volontà delle parti e violazione dell'art. 1965 c.c.
4.1.1-La conciliazione intervenuta in sede di divorzio era finalizzata alla sola estinzione dello stesso e non verteva anche su questioni diverse, cioè quelle derivanti dallo scioglimento della comunione.
L'avere impiegato i coniugi in sede di divorzio formule generiche del tipo “… non avanzare
reciproche pretese l'uno nei confronti dell'altro” rende indeterminabile l'oggetto stesso della conciliazione.
pagina 17 di 34 4.1.2-è stato attribuito rilievo al fatto che i coniugi avevano regolamentato la divisione dei beni mobili
(“… le parti, inoltre, hanno anche disciplinato, al punto D delle condizioni, la questione della
divisione dei beni mobili presenti presso la ex casa familiare, nel solco delle previsioni normative di
cui ai citati articoli 191, 192, 194 e 195 c.c.”), quando, invece, l'accordo non riguardava la regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione della comunione, ma solo l'impegno della a liberare la casa coniugale entro un preciso termine, portando con sé gli Pt_1
effetti personali;
4.1.3-il giudice ha omesso di valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti anche successivamente allo scioglimento del matrimonio: dopo il divorzio la aveva diffidato per Pt_1
iscritto l'ex marito a restituire tutte le somme derivanti dalla comunione;
4.2-riproposizione delle difese svolte nel primo grado del giudizio ex art. 346 c.p.c. e dichiarate assorbite dal primo giudice.
5-Si costituiva il quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque ne CP_1
contestava la fondatezza. Proponeva appello incidentale condizionato rilevando che:
5.1-in ipotesi di riforma della impugnata sentenza, diventerebbero legittime le altre domande svolte in via riconvenzionale dall'appellato relative al pagamento nella misura del 50% di tutti i beni e/o sostanze in danaro – ivi comprese le somme investite in prodotti finanziari e/o bancari – in costanza di matrimonio, quantomeno nella misura di € 2.549,87 e relative ai depositi bancari contenuti nel dossier titoli di proprietà esclusiva della presso la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, Pt_1
trattandosi di somme che, siccome investite, entrano a far parte della comunione legale dei coniugi con pari diritto dell'altro di ricevere la metà del valore delle predette somme;
5.2-l'erroneo rigetto della domanda ex art. 96 cpc, non avendo la accettato la proposta di Pt_1
definizione della causa, siccome formulata dal giudice, così inutilmente proseguito la causa quando erano state previamente segnalati tutti i profili di inammissibilità delle domande attoree. pagina 18 di 34 6-La causa, previa assunzione di prova testimoniale, era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 23.6.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-E' appena il caso di rilevare che l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis cpc, sulla quale ha insistito parte appellata, deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter cpc che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 cpc.
8-Generica e quindi inammissibile è l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità “delle
eventuali eccezioni formulate dalla controparte solo nell'atto di gravame e giammai evidenziate nel
corso del procedimento di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c. e sulle quali si
dichiara sin d'ora di non accettare, nemmeno implicitamente, il contraddittorio generico”.
9-Il primo motivo è fondato.
L'espressione utilizzata in sede di divorzio congiunto non può concretare una transazione novativa con cui le parti hanno antecedentemente regolato le reciproche pretese in sede divorzile.
Nella sentenza di divorzio al punto A) si legge: “I coniugi dichiarano di essere economicamente
autosufficienti e non volere avanzare reciproche pretese l'uno vero l'altro”, laddove tali reciproche pretese riguardano eventuali pretese a titolo di mantenimento, proprio in quanto l'espressione è posta immediatamente dopo la dichiarazione di autosufficienza economica e nello stesso periodo.
D'altro canto in sede di separazione erano state espressamente escluse dall'accordo di separazione consensuale “tutte le altre questioni fra i coniugi non oggetto specificamente di quanto sopra dedotto”
(mantenimento figli, spese straordinarie per i figli, rilascio/rinnovo passaporto, casa coniugale) dando atto che i coniugi erano economicamente autosufficienti.
pagina 19 di 34 Analogamente deve ritenersi in sede di divorzio, sede nella quale, se non diversamente ed espressamente disciplinato, viene regolato il contenuto essenziale relativo a figli, affidamento,
collocamento, anche loro mantenimento, assegno divorzile e casa familiare, cui può aggiungersi un contenuto eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita. Tale contenuto eventuale non va ravvisato in frasi generiche e non univoche, oltre che non connotate da chiarezza circa quali siano i rapporti regolati.
9.1-Nelle previsioni divorzili neppure è ravvisabile una disciplina relativa alla divisione dei beni mobili presenti presso l'ex casa coniugale, dal momento che ivi si legge solo che “lett.d) la signora
si impegna a liberare l'immobile di proprietà del sig. e non oltre la Pt_1 Persona_7
data del 15.2.2017, impegnandosi a portare via con sé i propri effetti personali”. Si tratta dunque di effetti personali e non di beni in comunione tra le parti.
9.2-Quanto sopra assorbe i rilievi dell'appellante basati sul comportamento delle parti successivo allo scioglimento del matrimonio.
10-Pertanto, esclusa l'inammissibilità delle domande attoree, le stesse vanno esaminate nel merito.
in via principale ha agito nei confronti del – chiedendone la condanna al Parte_5 CP_1
pagamento in proprio favore delle somme di € 21.949,41, € 839,10 e € 7.750,00, oltre interessi -
invocando l'art. 1150, primo, secondo e quinto comma c.c.:
- per avere ella nel corso del rapporto matrimoniale (dal 1993 al 2002) contribuito con i propri proventi al pagamento delle rate dei prestiti accesi presso le banche per affrontare le numerose spese di completamento dell'immobile costruito sul terreno di proprietà esclusiva del coniuge (docc. 23-34
docc. e docc. 35-41): un mutuo edilizio oneroso di Lire 60.000.000 (equivalenti a € 30.987,41) di durata quinquennale contratto con banca SS nel 1993; un prestito oneroso di Lire 25.000.000
(equivalenti a € 12.911,42) con 60 rate mensili, periodo 28.9.1993/10.10.1998 (l'importo veniva accreditato sul rapporto bancario n. 57.60.189982/5) (docc. 21-22); per una spesa di completamento pagina 20 di 34 della casa di € 43.898,83 (€ 30.987,41 + € 12.911,42), da dividersi in parti uguali (€ 43.898,83 : 2=€
21.949,41), oltre agli interessi versati alla banca;
- per avere altresì contribuito nel periodo 2001-2002 all'ampliamento del fabbricato (docc. 42-50), con l'ottenimento da SS s.p.a. di un ulteriore finanziamento oneroso di € 15.500,00, il cui importo andrebbe diviso per due (€ 15.500,00 : 2= € 7.750,00), oltre agli interessi versati alla banca;
-per avere, ai fini della redazione del mutuo ipotecario del 1993, i coniugi hanno versato al notaio l'importo di Lire 2.322.000 (pari a € 1.199,21) sostenuto nel 2002 la spesa di € 479,00 per la Per_3
cancellazione dell'ipoteca gravante sull'abitazione, somme da dividersi giusta metà (€ 1.678,21 : 2= €
839,10).
10.2-La domanda ex art. 1150 c.c. è infondata.
Va premesso che il ha contestato sin dalla comparsa di costituzione di primo grado che “siano CP_1
stati contratti mutui e finanziamenti da parte di entrambi i coniugi per i lavori della casa familiare, o
comunque per gli importi descritti dalla controparte nel proprio atto introduttivo nonchè il fatto che le
suddette spese siano state sborsate con danari dalla sig.ra ." (pag. 7). Parte_1
Ciò posto la invoca l'art.1150 c.c., che, al primo comma, stabilisce che il possessore ha diritto Pt_1
al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie, al secondo comma prevede che il possessore ha diritto all'indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa purché sussistano al tempo della restituzione, al quinto comma dispone che per le addizioni fatte dal possessore si applica l'art. 936 c.c., ma se costituiscono miglioramento e il possessore è in buona fede è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
10.2.1-Va escluso che si verta in ipotesi di riparazioni straordinarie, poiché pacificamente la Pt_1
assume che i lavori eseguiti siano stati di completamento.
pagina 21 di 34 10.2.2-Non è altresì invocabile l'art. 936 c.c., in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri,
difettando nel compossessore (qual era la il requisito della terzietà (cfr. Cass. n. 2199/1989, Pt_1
conf. Cass. 13259/2009).
10.2.3-Dovendosi, poi, la ritenersi possessore in buona fede (in qualità di coniuge del Pt_1
), alla stessa dovrebbe dunque spettare un'indennità nella misura dell'aumento di valore CP_1
conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
In proposito il giudice di legittimità ha dapprima (Cass. n. 2199 del 1989; Cass. n. 13259/2009),
affermato che “il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall'art. 1150 cod. civ. in favore del possessore” e che (Cass. n. 5866 del 1995) “nel caso in cui un coniuge consegni all'altro una somma di denaro e quest'ultimo la utilizzi per opere di miglioramento della casa coniugale, di sua proprietà, deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che la consegna sia stata effettuata in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143. cod. civ.. Tuttavia, essendo stata la somma impiegata in modo da comportare anche l'arricchimento esclusivo del coniuge accipiente, questi è tenuto ad indennizzare l'altro del vantaggio conseguito (nella specie, la corte di merito aveva attribuito un'indennità ex art. 1150 cod. civ.)”.
Successivamente la Corte Suprema (Cass. n. 18749/2004) ha invece e più convincentemente affermato che “i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod.
civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità
patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà
coniugale» (nell'enunciare il principio di cui in massima, questa Corte ha confermato la sentenza pagina 22 di 34 impugnata, la quale - esclusa la configurabilità, nella specie, di un mutuo endofamiliare, in ogni caso neppure dimostrato, - aveva ritenuto espressione di partecipazione alle esigenze dell'intero nucleo familiare, ai sensi della citata norma codicistica, il consistente intervento finanziario della moglie a titolo di concorso nelle spese relative alla ristrutturazione della casa di villeggiatura di proprietà del marito ma di uso familiare comune)”. In tale senso si è espressa anche Cass. n. 10942 del 2015 e da
Cass. n. Cass. 10927/2018, secondo la quale “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”. E recentemente Cass. n. 17155/2023, proprio con riguardo al profilo della fondatezza di pretese creditorie (di restituzione) avanzate dal coniuge, il quale aveva versato le somme di denaro impiegate anche in spese di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'altro coniuge, ha ribadito che “l'assunzione di tali spese da parte del coniuge rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143
c.c.) durante la comunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliata ai fini che qui interessano, considerandola prova del contributo dato alla formazione del patrimonio dell'altro”. Tanto
che nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame ha considerato che “la moglie, invero, durante il matrimonio, ha contribuito (con versamento di circa € 26.000,00, per quanto allegato) alle spese di ristrutturazione dell'immobile (acquistato nel 2000 ed intestato al marito, con contestuale stipula di un mutuo), che comunque è stato dal marito, proprietario esclusivo, messo a disposizione della coppia e dei figli. Entrambi i coniugi hanno goduto, sino a quando è perdurata la convivenza (essendo intervenuta separazione consensuale nel 2010), delle migliorie apportate nell'immobile”.
Applicando siffatti principi - da ultimo espressi dalla Cassazione - al caso in esame occorre rilevare che le eventuali somme – nell'importo indicato dall'appellante – che la avesse messo a Pt_1 pagina 23 di 34 disposizione per il completamento e l'ampliamento del fabbricato in proprietà del rientrano CP_1
nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143
c.c.) durante la comunione di vita coniugale, trattandosi di esborsi effettuati per rendere maggiormente godibile l'immobile già casa coniugale e - non potendosi l'esborso essere considerato isolatamente - va evidenziato che detta casa familiare è stata vissuta dalla famiglia nel corso del Persona_8
matrimonio durato dal 1992 al 2010 e successivamente dalla sola con i figli nati dall'unione Pt_1
matrimoniale sino ai primi mesi del 2017. Dunque entrambe le parti, compresa la hanno Pt_1
goduto delle asserite migliorie e ampliamento.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, tenuto conto anche dell'entità delle somme che sarebbero state impiegate dalla per migliorie, ampiamenti, notaio e cancellazione ipoteca, raffrontate Pt_1
alle entrate della medesima - rispetto alle quali le spese succitate non risultano connotate da sproporzione e sono invece congrue rispetto al godimento dell'immobile casa familiare -, l'esborso degli importi che la assume come versati ai fini indicati deve ritenersi rientrare nell'ambito Pt_1
dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143 c.c.)
durante la comunione di vita coniugale.
10.2.4-Deve peraltro essere aggiunto che del mutuo edilizio di Lire 60.000.000 contratto da entrambi i coniugi nel 1993 (doc. 72 non vi è prova che sia stato utilizzato, quanto meno nella sua Pt_1
interezza, per eseguire lavori e opere sull'immobile casa coniugale. La ha invero dimesso Pt_1
documentazione attestante esborsi per importo molto inferiore (€ 10.205,89; docc. 5-15). Degli altri finanziamenti (docc. 73 e 74) non vi è evidenza documentale che siano stati utilizzati per lavori sulla casa coniugale. Anche gli estratti conto del conto cointestato della SS (docc. da 64 a 71
non consentono di ricondurre la somma mutuata alle spese per la finitura e/o ampliamento Pt_1
della casa, mentre i documenti 90 e 91 dell'appellante sono privi di riferimento temporale e il secondo riguarda anche soggetto estraneo alle parti in causa ( ). Controparte_4 pagina 24 di 34 Neppure le prove orali formulate dall'appellante sono idonee a dimostrare l'effettivo – integrale -
utilizzo delle somme prese a mutuo/finanziamento per i lavori sulla casa familiare. I capitoli 3 e 4 sono generici circa i lavori eseguiti e alle imprese a cui sarebbero stati appaltati i lavori, così come pure non consentono di individuare gli esborsi effettuati. Il capitolo 5 riguarda circostanza pacifica per quanto attiene la conclusione del contratto di mutuo, ma dall'intera capitolazione non si evince se e quanta parte delle somme ricevute a mutuo sia stata impiegata nei lavori (per quanto detto con riferimento ai capitoli 3 e 4).
Il che rende superflui i capitoli nn. 1 e 2.
I capitoli 6 e 7 riguardano il prestito di Lire 25.000.000, ma nulla dicono di come le somme date a prestito siano state utilizzate.
I capitoli da 8 a 12 si riferiscono ai lavori di ampliamento e al prestito che sarebbe stato contratto per farvi fronte, ma non vi è prova alcuna degli esborsi sostenuti per detti lavori e in che misura sia stato utilizzato il finanziamento a tale fine.
Senza, poi, considerare che del secondo mutuo del 1993 non è stato prodotto il contratto, ma solo il doc. 22, che è una ricevuta recante la dicitura "ricavo multiprestito" per la somma di Lire 24.687.500,
mentre per il mutuo del 2002 vi è solo il documento 74, che è un frontespizio della SS
attestante gli importi finanziati.
La CTU chiesta per accertare gli interventi sulla casa coniugale di completamento e ampliamento, per quantificare le spese e per determinare l'incremento di valore del fabbricato, così come la CTU
contabile per dimostrare la provenienza comune della provvista bancaria utilizzata per pagare le spese di completamento ed ampliamento sono inammissibili in quanto esplorative.
Non può dunque trovare applicazione l'art. 1151 c.c.
10.3-In via subordinata la ha chiesto la condanna del al pagamento delle somme Pt_1 CP_1
indicate al punto 10.1 a titolo di rimborso ex artt. 192 e seguenti e 2033 c.c. pagina 25 di 34 A supporto della propria domanda invoca Cass. n. 2354 del 4.2.2005 secondo la quale “la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale su terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà esclusiva di quest'ultimo, mentre la tutela spettante al coniuge non proprietario che abbia contribuito alla costruzione opera non già sul piano del diritto reale, ma sul piano obbligatorio, nel senso che il coniuge che si è giovato dell'accessione è tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l'edificazione, ai sensi dell'art. 192
comma 1 c.c., mentre ove nella costruzione sia stato impiegato danaro appartenente in via esclusiva all'altro coniuge al medesimo spetta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il diritto di ripetere nei confronti del proprietario le somme erogate sia per l'acquisto dei materiali che per la manodopera (v. Cass. 2004
n. 7060; 1999 n. 8585; 1999 n. 4716; 1998 n. 4076; 1996 n. 4273). Di tale principio, analogicamente ed a più forte ragione applicabile ove non di nuova costruzione si tratti, ma…di ristrutturazione di un immobile preesistente” (in motivazione).
10.3.1-Va esclusa l'applicazione dell'art. 2033 c.c. dal momento che non risulta che il danaro impiegato per le opere eseguite sull'immobile di proprietà del appartenesse in via esclusiva CP_1
all'appellante. L'appellato lo ha contestato e ha anche sostenuto che “…da Settembre 2003 il conto
corrente è stato alimentato anche con lo stipendio del sig. dipendente della società CP_1
Media Profili s.r.l.”, a tal fine dimettendo estratto conto da settembre 2003 e per tutto il 2004 del c/c presso BCC Pordenonese, ove sono evidenziati gli accrediti mensili degli emolumenti retributivi della
Media Profili (doc. 36 ). CP_1
10.3.2-Con riferimento all'art. 192, comma 1 c.c. (e dunque all'obbligo del di restituire alla CP_1
comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l'edificazione) va qui ribadito tutto quanto sopra esposto al punto 10.2.3 e riaffermato che “dal matrimonio discende un regime di reciproco sostegno solidaristico fra i coniugi, entrambi tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia,
secondo le proprie capacità, attitudini e attività lavorative, anche domestiche. Un tale contributo non è pagina 26 di 34 suscettibile di misura, nel senso che non è giuridicamente apprezzabile chi dei coniugi abbia contribuito in misura maggiore o minore, essendo un tal giudizio precluso in radice dal vicolo solidaristico matrimoniale” (cfr. Cass. n. 17765 del 21/06/2023, in motivazione).
In ogni caso va altresì richiamato, sotto il profilo probatorio, quanto argomentato al punto 10.2.4, non avendo la dimostrato la pretesa entità del proprio credito, che dovrebbe consistere nella metà Pt_1
del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.
10.3-La in via ulteriormente subordinata invoca l'art. 2041 c.c. sul presupposto che, venuta Pt_1
meno la convivenza a seguito della separazione, si sarebbe verificata una ingiustificata alterazione economica nella sfera giuridica dell'attrice e l'arricchimento esclusivo del convenuto coniuge accipiente, così che questo sarebbe tenuto a indennizzare l'altro del vantaggio conseguito. Le opere di completamento ed ampliamento dell'immobile di esclusiva proprietà del convenuto sarebbero andate inevitabilmente ad aumentarne il valore patrimoniale (da grezzo a finito).
10.3.1-Anche tale domanda è infondata dal momento che “l'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c. – sussistendone i presupposti qui non ravvisabili per quanto esposto ai punti 8.2.3
e 8.2.4 -, anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi”. Difatti "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria". (Cass. ord. n. 4909 del 16/02/2023).
pagina 27 di 34 ppellante chiede anche la condanna dell'appellato al pagamento della somma di € 9.950,00 (o Pt_6
in subordine di € 4.97500), oltre interessi, impiegata dal marito nel 2003 per pagare i debiti della propria famiglia di origine (una parte del prezzo della compravendita, oltre che le spese del rogito,
stipulata dai genitori del con le sorelle ed avente per oggetto un CP_1 Persona_1 Per_2
terreno ubicato in AN) e che apparteneva in via esclusiva alla moglie, dal momento che sul conto corrente n. 4595-36 acceso presso la BCC Pordenonese, sul quale erano stati emessi il 18 marzo 2003
dal marito, a sua insaputa, due assegni bancari rispettivamente di € 4.700,00 e di € 5.200,00 (docc. 51-
52), erano confluiti dall'apertura da marzo 2002 sino ad agosto 2003 unicamente gli emolumenti personali dell'esponente. Solo da settembre 2003 il aveva fatto entrare nel predetto conto, CP_1
anche i suoi guadagni.
L'appellante invoca l'art. 192 comma 3 c.c. o dell'art. 2033 c.c., norme che prevedono il diritto di un coniuge di ripetere nei confronti dell'altro le somme appartenenti in via esclusiva al primo ed impiegate dal secondo per saldare debiti non dovuti.
Il ha contestato il pagamento di debiti della propria famiglia. CP_1
10.4.1-Che fino al settembre 2003 confluissero su detto conto solo i proventi dell'attività della Pt_1
è dato pacifico (pag. 5 memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 : “…da Settembre 2003 il conto CP_1
corrente è stato alimentato anche con lo stipendio del sig. dipendente della società CP_1
Media Profili s.r.l.”). Pertanto superfluo è il capitolo 19 in quanto relativo a circostanza pacifica.
Occorre, però, rilevare che la testimonianza resa dalla sorella della - Pt_1 Testimone_1
“Ricordo che nei primi anni del 2000, mi pare nel 2003 ho sentito spesse volte mia sorella chiedere al
marito la ragione per la quale aveva emesso due assegni. Si trattava di due assegni emessi per
l'acquisto di un terreno. Non ricordo a chi fossero intestati. Era un terreno che aveva acquistato
Non ho visto gli assegni, né le matrici di assegno che mi vengono rammostrate. Le CP_1
discussioni alle quali ho assistito sono per lo più avvenute il venerdì sera. Il rispondeva che CP_1 pagina 28 di 34 avrebbe sistemato tutto e poi usciva senza approfondire la risposta. Ricordo che l'importo
complessivo dei due assegni era di circa € 10.000,00” – non consente di riferire gli assegni all'acquisto di terreni da parte della famiglia del . CP_1
Anche la corrispondenza degli importi indicati a pag. 5 dell'estratto conto di cui al doc. 70 Pt_1
con quegli riportati nelle matrici degli assegni di cui ai docc. 51-52 non è idonea a supportare Pt_1
la tesi attorea, dal momento che manca la dimostrazione degli effettivi destinatari degli assegni e da chi sono stati tratti (dal che la superfluità della ctu grafologica).
10.5-La chiede altresì che venga accertato il “diritto dell'attrice di ottenere la divisione, Pt_1
secondo quote uguali, dei beni comuni costituiti dall'autovettura Audi, modello A4, targata
BW431MD”.
Per quanto attiene la domanda divisoria dell'autovettura Audi, modello A4 1.9 TDI/130 CV, o il pagamento in favore di un importo pari alla metà del valore della stessa fa richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 177, comma 1, lett. a) e 194 c.c. Assume che il , dopo avere ricevuto un CP_1
finanziamento dalla BCC Pordenonese di € 30.845,00, in data 27.5.2002, ha emesso un assegno bancario di € 31.847,00 in favore della concessionaria di San Donà di Piave (VE), per Parte_2
saldare il pagamento del mezzo (doc. 53) e che sin dall'acquisto il veicolo è rimasto nella disponibilità
esclusiva del e al momento dello scioglimento della comunione legale il valore CP_1
dell'autovettura Audi, targata BW431MD, era di circa € 7.000,00, metà del quale le doveva essere riconosciuto, oltre alla quota del godimento del bene rimasto (dalla separazione) nella disponibilità
esclusiva del convenuto.
Il ha sostenuto che l'auto A4 acquistata in costanza di matrimonio, sebbene a lui intestata, era CP_1
stata usata durante tutta la vita matrimoniale da parte della sia per le esigenze domestiche Pt_1
della famiglia (portare i figli a scuola, andare a fare la spesa) sia per quelle lavorative della stessa.
Inoltre ne contesta il valore. pagina 29 di 34 8.5.1-La domanda va respinta.
Non è contestato l'acquisto nel 2002 (immatricolazione del 28.5.2002: doc. 16 con denaro Pt_1
comune del veicolo e neppure che l'autovettura sia rimasta nella disponibilità del (di talché CP_1
superflui sono i capitoli di prova 13 e 14 formulati dalla . Pt_1
Con riguardo al valore, la ha prodotto il doc. 81(Eurotax,), ma oltre a non spiegare in quale Pt_1
punto rinviene il preteso valore del mezzo, tenuto conto (in quanto si evince dal doc. 16) che si dovrebbe trattare di un Audi A4 1.9 TDI/130, non si rinviene nel doc. 81 il valore che avrebbe avuto il veicolo nel primo semestre del 2010 (la separazione è del 20.4.2010), dal momento che ivi si fa riferimento alla commercializzazione del solo periodo 2001-2006.
8.6.1-L'appellante ha chiesto anche l'accertamento del suo “diritto di ottenere la divisione, secondo
quote uguali,…di ogni altro mobile rientrante nella massa, compresi depositi bancari e/o titoli
mobiliari intestati al convenuto, laddove sussistenti, al momento dello scioglimento della comunione”.
In particolare fa riferimento ai titoli obbligazionari, che, al pari dei titoli di partecipazione azionaria,
così come le quote di fondi d'investimento, costituendo componenti patrimoniali aventi un loro valore economico, anche se acquistati con i proventi della propria attività personale nel corso del matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, entrerebbero a far parte della comunione legale ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a) cod. civ.
Ha esposto che nel 2008, in costanza di matrimonio, il convenuto ha acquistato, all'insaputa dell'attrice, tramite Veneto Banca s.p.a., ora Intesa San Paolo, Bot per un controvalore di circa €
77.000,00, per venderli poi nel 2009 (doc. 54). Posto che tali titoli obbligazionari sono caduti immediatamente in comunione, l'attrice chiede la restituzione del 50% delle somme da lui riscosse.
8.6.2-Il ha dedotto che l'importo in questione sarebbe di proprietà del di lui padre, il quale, “a CP_1
seguito dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute e per poter consentire il libero movimento
delle proprie sostanze, avrebbe provveduto a trasferire i propri danari consistenti nella somma di € pagina 30 di 34 80.000,00 che sono stati versati in un conto corrente presso la ex Veneto Banca, filiale di AN
acceso appositamente a nome dei tre figli del medesimo (l'odierno convenuto ed il fratello e la sorella)
i quali hanno gestito le somme del padre senza utilizzarle minimamente. All'uopo il fratello del
convenuto, il soggetto che più aveva confidenza con i prodotti finanziari, ha Controparte_4
investito la somma in BOT in data 14.03.2008 cui fa riferimento l'avverso documento sub n. 54) al fine
di conservare il capitale del padre, come viene documentalmente dimostrato dall'estratto conto al
31.03.2008 del conto corrente intestato a e ove, Controparte_4 Persona_6 CP_1
partito da zero, vengono confluiti le somme del padre in tre soluzioni a mezzo c.d. Persona_5
"girofondi" e il successivo acquisto di BOT a firma di che si allega, seguendo la Controparte_4
numerazione indicata nella comparsa di costituzione e risposta, sub DOC. 9) di parte convenuta.
Ergo, non essendo somme di spettanza del convenuto, alcuna richiesta di divisione potrà essere
accolta”.
8.6.3-Va premesso che i capitoli di prova formulati dal sono ammissibili. In atto di citazione CP_1
di primo grado sul punto la domanda dell'attrice era generica (“Laddove al momento dello
scioglimento della comunione il signor fosse titolare di investimenti mobiliari o depositi CP_1
presso Veneto Banca…”).
Solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc ha dedotto che “E' emerso che nel 2008, in
costanza di matrimonio, il convenuto ha acquistato, all'insaputa dell'attrice, tramite Veneto Banca
s.p.a., ora Intesa San Paolo, Bot per un controvalore di circa € 77.000,00, per venderli poi nel 2009
(doc. 54)”.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc il oltre a rilevare la novità della domanda ha CP_1
dedotto che “In ogni caso nel merito si contesta recisamente l'avversa domanda non risultando
provato che tali somme siano riferibili al sig. ed, in estremo subordine, in ogni caso la CP_1
non riconducibilità dei suddetti importi nell'alveo dei beni rientranti in comunione dei beni”. pagina 31 di 34 Pertanto la circostanza che le somme in questione fossero riferibili all'appellato è stato tempestivamente dedotto e la relativa capitolazione non può dirsi pertanto inammissibile.
L'espletata istruttoria consente di ritenere provati gli assunti dell'appellato.
Il teste , direttore di Banca Intesa San Paolo, ha confermato che il doc. 54 “è una Tes_10
rendicontazione “capital game” dalla quale risulta una minusvalenza di € 80 derivante dall'acquisto
di BOT il 14.3.2008, scaduti il 16.3.2009”, ma null'altro ha saputo riferire.
Invece, il teste , fratello di ha riferito “confermo che negli anni 2006- Controparte_4 CP_1
2007 mio padre ha iniziato a soffrire di Alzheimer…Confermo che per la ragione di cui al cap. 9 con
mio padre e miei fratelli abbiamo deciso di aprire un c/c per far fronte alle spese che riguardavano
nostro padre. Ho versato sul c/c cointestato in tre tranches € 77.000,00 provenienti dal c/c intestato a
nostro padre, aperto sempre presso Veneto Banca, come quello cointestato che abbiamo aperto. La
somma di € 77.000,00 è stata investita in BOT, mi pare nel 2008. Non ricordo la durata dei BOT,
comunque non erano a lunga scadenza in quanto bisognava disporre della somma in caso di necessità
per mio padre. Poi dette somme non sono servite in quanto mio padre è deceduto nel 2011. Nel 2016
noi fratelli ci simo divisi la somma. Confermo che l'operazione di investimento in BOT è quella di cui
al doc. 9 di parte appellata che mi viene rammostrato. L'operazione di investimento è la seconda
pagina, mentre la prima riguarda i soldi che ci ha dato nostro padre”.
Il teste non è incapace a rendere la deposizione in quanto non ha interesse attuale e concreto nel giudizio di scioglimento della comunione delle parti in causa.
Alla luce di tale deposizione la domanda della non può essere accolta. Pt_1
8.6.4-Inoltre l'appellante ha chiesto il pagamento nella misura del 50% del saldo presente al momento dello scioglimento della comunione sul conto corrente acceso dal nel 2008 presso Veneto CP_1
Banca s.p.a. (n. 80/057/0274842), dal momento che, a suo dire, rientrerebbero nella comunione ex art. 177, comma 1, lett. c) i depositi bancari in conto corrente. pagina 32 di 34 La domanda non merita accoglimento.
“La comunione legale tra coniugi di cui all'art. 177 c.c.... riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione di diritti reali sullo stesso, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro natura "relativa" e personale, pur se strumentali e finalizzati all'acquisto di un bene, non sono suscettibili di rientrare in una comunione legale di beni. Pertanto, con riferimento al caso di specie,
configurandosi il contratto di conto corrente concluso con la banca dal quale fonte, a seguito CP_11
di saldo attivo, di un diritto di credito spettante esclusivamente a quest'ultimo, è da escludersi la sua comprensione nella comunione legale di beni di detti coniugi” (Cass. n. 4959 del 01/04/2003, in motivazione;
cfr. anche Cass. n. 8002 del 27/04/2004).
9-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (da € 52.000,00 a € 260.000,00) secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi.
10-Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3 cpc.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in parziale riforma della sentenza appellata n. 731/2023 del 28/04/2023 del Tribunale di Treviso,
rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali del giudizio di appello, che si liquidano in € 14.317,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al
15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Venezia, 7 luglio 2025
pagina 33 di 34 La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 28.11.2023
DA
(C.F. ), con il proc.dom. avv. GHIRARDI NARCISO Parte_1 C.F._1
( ), per mandato allegato all'atto di citazione d'appello C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con il proc.dom. avv. LOT REMO CP_1 C.F._3
( ), per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta d'appello C.F._4
Appellato
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt)- appello avverso la sentenza n. 731/2023 del 28/04/2023 del Tribunale di Treviso
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23.06.2025 sulle seguenti conclusioni: Per l'appellante:
“Voglia l'adita Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento delle domande, eccezioni ed istanze formulate dall'appellante in primo grado.
IN VIA PRELIMINARE:
in accoglimento dell'interposto appello e in riforma della sentenza n. 731/2023 pubblicata il 28.4.2023
così gravata, accertarsi e dichiararsi l'ammissibilità delle domande svolte dalla signora Parte_1
nel procedimento di primo grado avanti il Tribunale di Treviso, in quanto non precluse dall'accordo intervenuto in sede di divorzio.
NEL MERITO:
si ripropongono le eccezioni, istanze e domande, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“- sulle domande attoree
previo rigetto di ogni domanda, eccezione, istanza, deduzione e conclusione avversaria
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dirsi tenuto, per i motivi di cui in citazione e memorie
autorizzate, e condannarsi il convenuto ai sensi dell'art. 1150 al rimborso in favore dell'attrice delle
somme di € 21.949,41, € 839,10 e € 7.750,00, oltre agli interessi versati, a titolo di spese (materiale e
manodopera e notarili) sostenute per il completamento e l'ampliamento della casa coniugale nel
periodo 1992 e 2002, o quelle che verranno quantificate all'esito dell'espletanda istruttoria o in
subordine la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o equa, oltre alla
rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
dirsi tenuto, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, e condannarsi il convenuto ai sensi
dell'art. 1150 al pagamento in favore dell'attrice dei miglioramenti apportati alla casa coniugale nel
periodo 1992 e 2002 e/o per le addizioni fatte, nella misura pari all'aumento di valore conseguito pagina 2 di 34 dall'immobile, o in quella somma che verrà quantificata all'esito dell'espletanda istruttoria o in
subordine la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o equa, oltre alla
rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA: accertarsi, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, che
l'attrice vanta nei confronti del convenuto crediti pro quota pari a € 21.949,41, € 839,10 e € 7.750,00,
oltre agli interessi versati, per spese (materiale e manodopera) di completamento, notarili ed
ampliamento della casa coniugale, e per l'effetto condannarsi il medesimo a rimborso delle predette
somme prelevate dal patrimonio comune, o quelle che verranno quantificate all'esito dell'espletanda
istruttoria o in subordine la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o equa,
con relativi interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: dirsi tenuto e condannarsi il convenuto ai sensi
dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore della signora di un'indennità pari all'importo Pt_1
capitale di € 21.949,41, € 839,10 e € 7.750,00, oltre agli interessi versati, o di quello diverso,
maggiore o minore, che dovesse risultare dovuto dall'espletanda istruttoria o quello ritenuto di
giustizia o equità, per la diminuzione patrimoniale subita dall'attrice in conseguenza delle spese dal
medesimo sostenute nel periodo 1992 e 2002 per il completamento e l'ampliamento della casa
coniugale, sita in AN (TV), via Padre Cosma, di proprietà del signor , oltre alla CP_1
rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: accertarsi, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, che la somma di €
9.950,00 impiegata dal marito nel 2003 per pagare i debiti della propria famiglia di origine
apparteneva in via esclusiva alla moglie e dichiararsi che l'attrice vanta nei confronti del convenuto
un credito pari a € 9.950,00 e per l'effetto condannarsi il medesimo a restituire all'ex moglie la
predetta somma, o in subordine la somma di € 4.975,00 a titolo di rimborso pro quota o quella che
verrà quantificata all'esito dell'espletanda istruttoria o in subordine la diversa somma, maggiore o pagina 3 di 34 minore, che sarà ritenuta di giustizia o equa, con relativi interessi legali dal dì del dovuto al saldo
effettivo;
accertarsi, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, il diritto dell'attrice di ottenere la
divisione, secondo quote uguali, dei beni comuni costituiti dall'autovettura Audi, modello A4, targata
BW431MD, e di ogni altro mobile, rientrante nella massa, laddove sussistenti, al momento dello
scioglimento della comunione;
accertarsi, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, che il convenuto era titolare, in
costanza di matrimonio, di Bot per un controvalore di circa € 77.000,00, presso Veneto Banca s.p.a.,
ora Intesa San Paolo, dichiararsi la loro caduta immediata in comunione, e per l'effetto condannarsi
il medesimo a corrispondere all'ex moglie la metà del loro valore, o in subordine la somma che verrà
quantificata all'esito dell'espletanda istruttoria o in subordine la diversa somma, maggiore o minore,
che sarà ritenuta di giustizia o equa, con relativi interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
accertarsi, per i motivi di cui in citazione e memorie autorizzate, che il convenuto era titolare, in
costanza di matrimonio, di un conto corrente presso Veneto Banca s.p.a. (n. 80/057/0274842) o di
altri conti correnti presso altri Istituti bancari, dichiararsi la caduta in comunione de residuo dei saldi
ivi presenti, e per l'effetto condannarsi il medesimo a corrispondere all'ex moglie la metà dei saldi
sussistenti al momento dello scioglimento della comunione. - sulle eccezioni e domande avversarie
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione dei diritti
azionati, essendo intervenuta sia la sospensione che l'interruzione della prescrizione.
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: dichiararsi improcedibili le domande riconvenzionali per
mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dichiararsi inammissibili e comunque infondate le domande
avversarie in fatto e in diritto, per le causali di cui in memorie autorizzate;
accertarsi e dichiararsi
che la sottoscrizione dei fondi dedotti dal convenuto configura per l'attrice un acquisto di bene pagina 4 di 34 personale ex art. 179 lett. b) c.c., con conseguente loro esclusione dalla comunione;
accertarsi e
dichiararsi l'assenza di responsabilità dell'attrice in merito alla causazione dei danni reclamati dal
convenuto e dichiararsi in ogni caso l'esclusiva responsabilità in capo allo stesso ex art. 1227, comma
2 c.c.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: limitarsi l'entità del risarcimento secondo quanto risulterà
di giustizia, tenendosi conto del concorso dello stesso convenuto danneggiato nella produzione di
danni ex art. 1227 c.c., comma 1 c.c.
Spese di lite rifuse.”
IN OGNI CASO:
spese del giudizio di primo e secondo grado comunque integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
si ripropongono tutte le istanze, richieste ed eccezioni, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“IN VIA ISTRUTTORIA: come nelle memorie istruttorie dell'11.3.2019 (di cui alle lettere A, B, C, D
e E) e del 2.4.2019 (esibizione ex art. 210 c.p.c. a prova contraria), ammettendosi tutte le relative
istanze da intendersi qui integralmente richiamate, e tenendosi conto di tutti i documenti dimessi in
giudizio dall'attrice; e respingersi tutte le eccezioni e richieste avversarie, in quanto infondate in fatto
e diritto”.
In particolare:
“Si formula richiesta di prova nei seguenti termini:
A) Atteso che controparte non ha depositato una comparsa integrativa con la quale avrebbe potuto e
dovuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento delle domande e dedotti in memoria integrativa
dall'attrice, con tutte le conseguenze che ne derivano, né contestato all'udienza del 18.12.2018 le
allegazioni e le domande attoree riportate (anche) in memoria integrativa né con la memoria pagina 5 di 34 autorizzata n. 1 –ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.–, nell'eventualità il Giudice lo
ritenesse opportuno, si formulano le seguenti richieste di prova orale, senza che ciò comporti
inversione dell'onere probatorio.
Al fine di dimostrare che i coniugi concordarono dapprima di completare l'immobile di proprietà del
marito e, a distanza di anni, di eseguire opere di ampliamento, sopportandone in parti uguali i costi
ricorrendo ai finanziamenti bancari, si chiede l'interpello e la prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che anteriormente al matrimonio celebratosi l'1.2.1992 l'edificio, per cui oggi è processo,
sito in AN, via Padre Cosma, 45 (catastalmente censito: Comune di AN, Partita 788,
Sezione B, Foglio 11, Numero 619, Subalterno 1, 2 e 3), di proprietà del convenuto era allo stato
grezzo;
2. vero che successivamente al matrimonio celebratosi l'1.2.1992, l'attrice e il convenuto
concordarono di ultimare la costruzione dell'edificio per cui oggi è processo, sito in AN, via
Padre Cosma, 45 (catastalmente censito: Comune di AN, Partita 788, Sezione B, Foglio 11,
Numero 619, Subalterno 1, 2 e 3), e di pagare le relative spese in parti uguali;
3. vero che in costanza di matrimonio i coniugi decisero di appaltare ad alcuni artigiani della zona i
lavori di completamento dell'immobile per cui oggi è processo, sito in AN, via Padre Cosma,
45 (catastalmente censito: Comune di AN, Partita 788, Sezione B, Foglio 11, Numero 619,
Subalterno 1, 2 e 3);
4. vero che i lavori di completamento dell'immobile di cui ai capitoli che precedono avevano per
oggetto: la formazione dei sottofondi ai marciapiedi e ai locali interni;
la fornitura e posa di
pavimenti interni ed esterni;
la fornitura e posa dei rivestimenti in piastrelle;
l'installazione di
caldaia e dei radiatori per il riscaldamento;
la fornitura ed installazione dei sanitari dei bagni
(con vasca idromassaggio e piatto doccia); la formazione dell'impianto elettrico;
e la fornitura e
posa di serramenti esterni ed interni (e garage); pagina 6 di 34 5. vero che, per pagare le opere di completamento dell'immobile di cui al capitolo che precede, nel
1993 i coniugi stipularono con la banca SS s.p.a., filiale di Ormelle (TV), un contratto di
mutuo di Lire 60.000.000 (equivalenti a € 30.987,41), la cui somma venne accreditata sul conto
intestato ai signori e , come risulta dal doc. 21 fasc. attoreo che si rammostra Pt_1 CP_1
all'interrogato e al teste;
6. vero che nel 1993 i coniugi ottennero dalla banca SS s.p.a., filiale di Ormelle (TV), un
prestito di Lire 25.000.000 (equivalenti a € 12.911,42), la cui somma venne accreditata sul conto
intestato ai signori e , come risulta dal doc. 22 fasc. attoreo che si rammostra Pt_1 CP_1
all'interrogato e al teste;
7. vero che dal 1993 al 1998 i coniugi pagarono le rate mensili dei prestiti di cui ai capitoli che
precedono utilizzando il conto corrente cointestato, come risulta dai docc. 64-69 fasc. attoreo che si
rammostrano all'interrogato e al teste;
8. vero che tra il 2001 e 2002 i coniugi decisero di ampliare la casa coniugale e i lavori avevano per
oggetto la realizzazione di due tettoie esterne al fabbricato (munite di travi in legno e grondaie), una
di prolungamento a quella già esistente sul fronte della casa in prossimità dell'ingresso costruita in
cemento e pietre, e una nuova in legno da collocarsi nel retro del fabbricato, con posa della
pavimentazione esterna, utilizzando pietra vicentina, travi, tavole in legno, grondaie e tegole, come
risulta dai docc. 42-48 e fasc. attoreo che si rammostrano all'interrogato e al teste;
9. vero che tra il 2001 e 2002 i coniugi decisero di realizzare una casetta in legno sul giardino, come
risulta dai docc. 49-50 e 92 fasc. attoreo che si rammostrano all'interrogato e al teste;
10. vero che nei primi mesi del 2002 per pagare le spese dei lavori di ampliamento dell'immobile di
cui ai capitoli che precedono (posa pavimentazione esterna, acquisto pietra vicentina, travi, grondaie,
tende, casetta etc …), i coniugi ottennero dalla banca SS s.p.a. un prestito di € 15.500,00, la
pagina 7 di 34 cui somma venne accreditata sul conto intestato comune n. 23119463, come risulta dal doc. 74 fasc.
attoreo che si rammostra all'interrogato e al teste;
11.vero che dal 2002 al 2003 i coniugi decisero di pagare le rate mensili del prestito di cui al capitolo
che precede utilizzando il conto corrente cointestato n. 23119463 acceso presso SS, filiale di
AN;
12.vero che nel 2003 i coniugi decisero di estinguere il prestito di € 15.500,00 di cui ai capitoli che
precedono e di chiudere i conti correnti accesi presso SS, perché avevano aperto nel 2002
un nuovo conto corrente n. 202008004595-36 presso BCC Pordenonese, filiale di Meduna di Livenza
(TV);
Per provare che il convenuto ha acquistato in costanza di matrimonio l'autovettura Audi dalla
concessionaria di San Donà di Piave (VE), si chiede l'interpello e la prova per testi Parte_2
sui seguenti capitoli:
13.vero che nel 2002 il convenuto acquistò l'autovettura Audi, modello A4 1.9 TDI/130 CV, targata
BW431MD, pagandola con assegno bancario tratto dal conto cointestato acceso presso la BCC
Pordenonese, come risulta dal doc. 53 fasc. attoreo che si rammostra all'interrogato e al teste;
14.vero che anche dopo la separazione il convenuto continuò –e tutt'ora continua– ad utilizzare
l'autovettura Audi, modello A4 1.9 TDI/130 CV, targata BW431MD;
Al fine di dimostrare che il convenuto utilizzò la provvista presente nel conto coniugale alimentato con
i soli proventi della moglie, per pagare una parte del prezzo della compravendita, oltre che le spese
del rogito, stipulata dai genitori del con le sorelle ed avente per CP_1 Persona_1 Per_2
oggetto un terreno ubicato in AN, si chiede l'interpello e la prova per testi sui seguenti capitoli:
15.vero che il 18 marzo 2003 il per pagare l'importo di € 5.250,00, cioè parte del CP_1
prezzo della compravendita – avvenuta il 18.3.2003 per AR di DE (rep. n. Per_3
76.686 e fasc. n. 19824) tra i genitori del convento (acquirenti) e le sorelle ed Persona_1 pagina 8 di 34 (alienanti) – di un terreno ubicato in AN (catastalmente censito: Comune di AN, Per_2
Foglio 10, Mapp. 310 seminativo 4^ Ha.
0.15.40 RD€ 7,91 RA€ 4,37 e Comune di AN, Foglio 10,
Mapp. 309 seminativo 4^ Ha.
0.15.40 RD€ 7,91 RA€ 4,37), emise un assegno bancario n. 0006890513
06 di € 36 acceso presso la BCC Pordenonese, rilasciandolo a , come risulta dal doc. Persona_1
51 fasc. attoreo che si rammostra all'interrogato e al teste;
16.vero che il 18 marzo 2003 il nell'emettere l'assegno bancario di cui al capitolo che CP_1
precede compilò di suo pugno anche la relativa matrice, come risulta dal doc. 51 fasc. attoreo che si
rammostra all'interrogato e al teste;
17.vero che il 18 marzo 2003 il per pagare l'importo di € 4.700,00, cioè le spese CP_1
notarili della compravendita – avvenuta il 18.3.2003 per AR di DE (rep. n. Per_3
76.686 e fasc. n. 19824) tra i genitori del convento (acquirenti) e le sorelle ed Persona_1
(alienanti) – di un terreno ubicato in AN (catastalmente censito: Comune di AN, Per_2
Foglio 10, Mapp. 310 seminativo 4^ Ha.
0.15.40 RD€ 7,91 RA€ 4,37 e Comune di AN, Foglio 10,
Mapp. 309 seminativo 4^ Ha.
0.15.40 RD€ 7,91 RA€ 4,37), emise un assegno bancario n. 0006890514
07 di € 4.700,00 tratto sul conto cointestato n. 4595-36 acceso presso la BCC Pordenonese,
consegnandolo al notaio, come risulta dai doc. 52 fasc. attoreo che si rammostra all'interrogato e al
teste;
18.vero che il 18 marzo 2003 il nell'emettere l'assegno bancario di cui al capitolo che CP_1
precede compilò di suo pugno anche la relativa matrice, come risulta dal doc. 52 fasc. attoreo che si
rammostra all'interrogato e al teste;
19.vero che dalla data (marzo 2002) di apertura del conto cointestato n. 4595-36 acceso presso la
BCC Pordenonese sino ad agosto 2003 l'attrice versò mensilmente i propri emolumenti percepiti dal
datore di lavoro;
pagina 9 di 34 20.vero che, in relazione ai fatti di cui al capitolo che precede, l'attrice chiese più volte al marito la
restituzione delle somme e lui rispose che a breve avrebbe fatto rientrare nel conto cointestato anche i
suoi guadagni;
Per provare che il ha acquistato, all'insaputa dell'attrice, tramite Veneto Banca s.p.a., ora CP_1
Intesa San Paolo, Bot per un controvalore di circa € 77.000,00, si chiede l'interpello e la prova per
testi sul seguente capitolo:
21.vero che nel 2008, in costanza di matrimonio, il convenuto aprì un conto corrente (n.
80/057/0274842) presso Veneto Banca filiale di AN ed acquistò Bot per un valore di € 77.000,00,
come risulta dal doc. 54 fasc. attoreo che si rammostra all'interrogato e al teste;
Al fine di dimostrare che la casa è stata rilasciata dall'attrice priva danni, si chiede l'interpello e la
prova per testi sui seguenti capitoli:
22.vero che in costanza di matrimonio e dopo la separazione sino alla data del rilascio della casa
l'attrice eseguì le pulizie delle stanze ed arieggiò i locali dell'immobile;
23.vero che a febbraio 2017 l'attrice consegnò la casa al convenuto in buono stato di manutenzione;
Per provare che la sottoscrizione di tali fondi è avvenuta per iniziativa del convenuto, il quale, mosso
da spirito di liberalità, ha voluto che l'attrice –la quale in passato aveva fatto confluire sul conto
cointestato l'anticipo del proprio t.f.r. – ne diventasse unica intestataria, si chiede l'interpello e la
prova per testi sui seguenti capitoli:
24.vero che agli inizi del 2008 il convenuto acconsentì in presenza di testimone che l'attrice
sottoscrivesse fondi comuni per € 5.000,00 presso la BCC Pordenonese, dichiarando che l'operazione
si giustificava a seguito dei versamenti dell'anticipazione del t.f.r. della signora effettuati nel Pt_1
luglio 1996 e nell'agosto 2002 rispettivamente di Lire 8.064.000 nel conto corrente cointestato presso
SS e € 5.364,00 nel conto corrente cointestato presso la BCC Pordenonese;
pagina 10 di 34 25.vero che nel giugno 1996 l'attrice ottenne dal datore di lavoro un'anticipazione del t.f.r. pari a
Lire 10.000,00, che venne versato nel mese successivo nel conto corrente cointestato presso
SS;
26.vero che nel luglio 2002 l'attrice ottenne dal datore di lavoro una seconda anticipazione del t.f.r. di
€ 5.000,00, che venne versato nel conto corrente cointestato presso la BCC Pordenonese.
Si indicano a testimoni sulle sopraindicate circostanze le signore: di AN, Testimone_1
di AN, di Motta di Livenza;
i signori: di Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
AN e di AN;
il notaio di DE;
il direttore Testimone_5 Persona_4
di BBC Pordenonese all'epoca dei fatti e il direttore di Veneto Banca, ora Intesa San Paolo, all'epoca
dei fatti.
B) Si chiede CTU diretta: 1) ad accertare e descrivere: a) gli interventi di completamento ed
ultimazione sul fabbricato sito in AN, via Padre Cosma, 45 (catastalmente censito: Comune di
AN, Partita 788, Sezione B, Foglio 11, Numero 619, Subalterno 1, 2 e 3), eseguiti dopo il
matrimonio e b) gli interventi di ampliamento dello stesso apportati nel 2002; 2) quantificare le spese
fatte per eseguire gli interventi di completamento ed ampliamento del fabbricato ex art. 1150, comma
1, c.c.; e 3) determinare l'incremento di valore del fabbricato ex art. 1150, comma 2, 3 e 5, c.c.
conseguito per effetto dei miglioramenti e/o addizioni, tenendo conto e verificando i costi (dei
materiali e della manodopera) sostenuti sia per il completamento del fabbricato nel periodo
successivo all'1.2.1992 in base ai valori e prezzi allora vigenti nel territorio di AN, sia per
l'ampliamento del fabbricato nel periodo 2001/2002 in base ai valori e prezzi allora vigenti nel
territorio di AN.
In subordine, CTU diretta: 1) ad accertare e descrivere gli interventi di ampliamento del fabbricato
sito in AN, via Padre Cosma, 45 (catastalmente censito: Comune di AN, Partita 788, Sezione
B, Foglio 11, Numero 619, Subalterno 1, 2 e 3), apportate nel 2002; 2) quantificare le spese fatte per pagina 11 di 34 eseguire gli interventi di ampliamento del fabbricato ex art. 1150, comma 1, c.c.; e 3) determinare
l'incremento di valore del fabbricato ex art. 1150, comma 2, 3 e 5, c.c. conseguito per effetto dei
miglioramenti e/o addizioni, tenendo conto e verificando i costi (dei materiali e della manodopera)
sostenuti per l'ampliamento del fabbricato nel periodo 2001/2002 in base ai valori e prezzi allora
vigenti nel territorio di AN.
In estremo subordine, laddove Codesto TR ritenesse la documentazione dimessa –oltre a quella
che viene allegata in questa sede (docc. 64-74)– insufficiente a dimostrare la provenienza comune
della provvista bancaria (conti correnti cointestati) utilizzata per pagare le spese di completamento ed
ampliamento della casa coniugale, si chiede CTU contabile volta ad accertare l'ammontare dei
prestiti contratti dai coniugi con SS e delle rate versate.
C) Laddove il Giudice lo ritenesse opportuno e in caso di non ammissione dei mezzi di prova orale di
cui ai capitoli nn. 15-18 della presente memoria, si chiede CTU volta ad accertare se la grafia
riportata nelle matrici degli assegni bancari tratti il 18.3.2003 sulla BCC Pordenonese n. 0006890513
06 e n. 0006890514 07 (docc. 51 e 52 fasc. attoreo) corrisponda a quella del convenuto.
Si indicano come scritture di comparazione il verbale di udienza della causa di separazione del
20.4.2010 (doc. 18 fasc. attoreo), il contratto di locazione del 19.5.2010 (doc. 4 fasc. convenuto) e il
mandato alle liti riportato nella memoria difensiva del 10.4.2010 della causa di separazione (doc. 6
fasc. convenuto). Inoltre, si chiede al Giudice di richiedere al Comune di AN (TV) l'esibizione
delle carte d'identità detenute sino ad oggi, contenenti la sottoscrizione del signor da CP_1
utilizzare come scritture di comparazione, oppure di autorizzare il nominando perito di disporre
l'acquisizione diretta dei medesimi documenti.
D) Posto che , filiale di AN (TV), malgrado la formulazione di Parte_3 Controparte_2
apposite istanze ad esse tempestivamente rivolte (docc. 77-79), non hanno provveduto a comunicare
all'attrice le informazioni bancarie del convenuto riguardanti la titolarità e/o contitolarità di depositi, pagina 12 di 34 conti correnti, fondi, obbligazioni, azioni ed altri strumenti finanziari, al fine di accertare il saldo dei
conti correnti personali e il valore dei titoli acquistati dal convenuto in costanza di matrimonio e
venduti, si chiede alle medesime l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della documentazione
relativa ai rapporti intrattenuti dal signor con le banche: in particolare, copia degli CP_1
estratti del conto corrente bancario n. 80/057/0274842 dalla data di apertura del conto al 31 maggio
2010; del deposito titoli n. 80/2070945 dalla data di apertura alla data di chiusura dello stesso (ove
risulta l'acquisto di Bot per un controvalore di € 77.000,00); dei dossier titoli riepilogativi delle
posizioni dei valori degli investimenti mobiliari effettuati dalla data di apertura alla chiusura degli
stessi ovvero della documentazione bancaria dalla quale si possa risalire titolarità e/o contitolarità
degli stessi.
Posto che BCC Pordenonese, filiale di Meduna (TV), malgrado la formulazione di apposite istanza ad
essa tempestivamente rivolta (doc. 80), non ha provveduto a comunicare all'attrice le informazioni
bancarie del convenuto riguardanti il possesso e/o compossesso di depositi, conti correnti, fondi,
obbligazioni, azioni ed altri strumenti finanziari, al fine di accertare il saldo dei conti correnti
personali e il valore dei titoli acquistati dal convenuto in costanza di matrimonio e venduti, si chiede
alla medesima l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ai rapporti
intrattenuti dal signor con la banca: in particolare, copia degli estratti del conto CP_1
corrente bancario n. 202 008 030300-36 dalla data di apertura del conto al 31 maggio 2010; dei
depositi titoli e/o dossier titoli riepilogativi delle posizioni dei valori degli investimenti mobiliari
effettuati dalla data di apertura alla chiusura degli stessi ovvero della documentazione bancaria dalla
quale si possa risalire titolarità e/o contitolarità degli stessi.
E) Quanto al veicolo acquistato dal convenuto in costanza di matrimonio, laddove Codesto TR
ritenesse la documentazione dimessa in questa sede (doc. 81) –Eurotax giallo quotazione periodo
pagina 13 di 34 5/2010– insufficiente a dimostrarne il valore, si chiede CTU stimativa dell'autovettura Audi, modello
A4 1.9 TDI/130 CV al momento dello scioglimento della comunione.
A prova contraria, atteso che controparte ha dimesso un estratto conto bancario (doc. 9 avversario)
con il quale dà atto di avere acquistato in costanza di matrimonio Bot per un valore di € 77.633,90, si
chiede al convenuto e/o , filiale di AN (TV), l'esibizione in Controparte_3 Controparte_2
giudizio ex art. 210 c.p.c. dell'estratto del conto corrente n. 80/057/0274842 dal quale si possa
accertare l'effettivo valore dei titoli di cui al deposito n. 80/2070945 conseguito in occasione della
loro vendita o riscosso alla data di scadenza”.
Per l'appellato:
“IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: Dichiararsi l'impugnazione ex adverso avanzata inammissibile ex art. 348bis c.p.c. alla luce della propria ragionevole probabilità di non essere accolta;
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: Dichiararsi inammissibili ex art. 345 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni nuove ex adverso riversate nella fase di appello alla sentenza n. 731/2023 del Tribunale di
Treviso in quanto all'evidenza irrituali perché tardive e sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio;
NEL MERITO: 1) rigettarsi l'avverso appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti negli atti defensionali della parte con conseguente CP_1
conferma della sentenza n. 731/2023 del Tribunale di Treviso;
2) condannarsi la sig.ra Parte_1
al pagamento a favore del sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. della CP_1
complessiva somma di € 5.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale avverso, riformarsi la parte dell'impugnata sentenza laddove dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal sig. nel corso del CP_1 pagina 14 di 34 giudizio di primo grado e conseguentemente condannarsi la sig.ra al pagamento a Parte_1
favore del sig. al pagamento della somma di € 2.549,87 oltre interessi ex art. CP_1 Pt_4
1284, IV comma, c.c., dal dovuto al saldo oltre alle altre somme di proprietà della sig.ra Pt_1
detenute in corso di matrimonio nella misura del 50%, ovvero condannarsi l'odierna appellante
[...]
al pagamento a favore dell'appellato della diversa, maggiore o minore somma, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA: A) Ammettersi la prova testimoniale dedotta da parte convenuta in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 del 13.03.2019, sui seguenti capitoli di prova:
9) Vero che attorno all'anno 2006-2007 il padre del sig. , ha CP_1 Persona_5
iniziato a soffrire di demenza senile, ed in particolare della sindrome di Alzheimer?
10) vero che in ragione di un tanto, il padre ed i figli Persona_5 Persona_6 CP_4
e decisero di aprire un apposito conto corrente presso la ex Veneto Banca,
[...] CP_1
filiale di AN (TV), intestato a tutti e tre i figli e farvi confluire i soldi del padre in modo da poterli gestire durante la sua malattia e di poterli utilizzare per i bisogni del padre?
11) vero che i soldi del padre giammai furono utilizzati dai figli ma solamente Persona_5
gestiti a mezzo investimento in BOT effettuato dal fratello che era il più pratico di Controparte_4
prodotti finanziari, come da doc. 9) di parte convenuta che si rammostra al teste ?
12) vero che durante la vita matrimoniale tra i sigg.ri e quest'ultima CP_1 Parte_1
utilizzava spesso il veicolo Audi A4 intestato al solo ex marito per andare a lavorare nel proprio luogo di lavoro ovvero per portare i figli a scuola ovvero alle incombenze sportive o ludiche che si rendevano necessarie?"
Si indicano a testi: 1) di DE (TV); 2) di DE (TV); 3) Testimone_6 Testimone_7
dott.ssa di DE (TV); 4) Architetto con studio professionale in Testimone_8 Testimone_9
DE (TV); 5) di AN (TV); 6) di AN (TV); 7) Controparte_5 Controparte_6 CP_7 pagina 15 di 34 di AN (TV); 8) di AN (TV); 9) di DE CP_8 Controparte_9 Controparte_10
(TV); 10) di AN (TV). Controparte_4
Con richiesta di prova contraria sugli eventuali avversi capitoli di prova ammettendi, con gli stessi testi sopraindicati.
B) Disporsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., l'esibizione, a cura della Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese, degli estratti contro del dossier titoli e del conto corrente intestati alla sig.ra a far data dall'anno 2003 sino al 20.04.2010, data di scioglimento della comunione tra Parte_1
i coniugi.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, interessi, oneri e compensi come per Legge”.
Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione notificato il 16.03.2018, conveniva in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Treviso per sentirlo condannare a rimborsarle le somme di € 21.949,41, € CP_1
839,10 ed € 7.750,00, a titolo di spese sostenute dalla medesima nel periodo tra il 1992 ed il 2002 per il completamento e l'ampliamento della casa coniugale di proprietà dell'ex marito, nonché alla rifusione delle spese sostenute per i miglioramenti apportati alla predetta casa coniugale nel periodo tra il 1992 ed il 2002 e/o per le addizioni fatte, nella misura pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile o in misura pari a quanto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Inoltre, instava, previa dichiarazione di scioglimento della comunione legale, affinché venisse accertato che la somma di € 9.950,00, utilizzata dal marito nel 2003 per pagare i debiti della propria famiglia di origine, era dell'attrice e chiedeva pertanto che il convenuto fosse condannato alla restituzione. Chiedeva anche la divisione, secondo quote uguali, dell'autovettura Audi A4 targata
BW431MD e di ogni altro mobile rientrante nella massa, compresi depositi bancari e/o titoli mobiliari intestati al convenuto, al momento dello scioglimento della comunione.
pagina 16 di 34 2-Si costituiva il , che chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, il CP_1
risarcimento dei danni arrecati dall'attrice alla casa familiare quantificati in € 30.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma di giustizia, nonché la divisione dei beni e/o delle somme che gli spettavano in ragione del regime di comunione legale tra i coniugi.
3-Integrata la domanda attorea su rilievo ufficioso e stante la non adesione di parte attrice alla proposta conciliativa del giudice, la causa, istruita solo documentalmente, era decisa con sentenza n. 731/2023,
con la quale erano dichiarate inammissibili tutte le domande in ragione della sussistenza di una transazione novativa con cui le parti avevano antecedentemente regolato le reciproche pretese economiche in sede divorzile, dichiarando di nulla avere a che pretendere reciprocamente;
le spese di lite erano integralmente compensate. Solo la domanda proposta sub A in via riconvenzionale del convenuto era rigettata in quanto “a seguito della riconsegna dell'immobile, non risulta che il
convenuto abbia contestato all'attrice l'esistenza dei danni di cui oggi chiede di essere risarcito,
essendo inoltre pacifico che ha deciso di effettuare dopo alcuni mesi dei lavori di manutenzione
straordinaria sull'immobile, senza essersi curato di procedere ad un preventivo accertamento in
contraddittorio dello stato dei luoghi”.
4-Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il Parte_1
28.11.2023, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
4.1-Errata interpretazione della volontà delle parti e violazione dell'art. 1965 c.c.
4.1.1-La conciliazione intervenuta in sede di divorzio era finalizzata alla sola estinzione dello stesso e non verteva anche su questioni diverse, cioè quelle derivanti dallo scioglimento della comunione.
L'avere impiegato i coniugi in sede di divorzio formule generiche del tipo “… non avanzare
reciproche pretese l'uno nei confronti dell'altro” rende indeterminabile l'oggetto stesso della conciliazione.
pagina 17 di 34 4.1.2-è stato attribuito rilievo al fatto che i coniugi avevano regolamentato la divisione dei beni mobili
(“… le parti, inoltre, hanno anche disciplinato, al punto D delle condizioni, la questione della
divisione dei beni mobili presenti presso la ex casa familiare, nel solco delle previsioni normative di
cui ai citati articoli 191, 192, 194 e 195 c.c.”), quando, invece, l'accordo non riguardava la regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione della comunione, ma solo l'impegno della a liberare la casa coniugale entro un preciso termine, portando con sé gli Pt_1
effetti personali;
4.1.3-il giudice ha omesso di valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti anche successivamente allo scioglimento del matrimonio: dopo il divorzio la aveva diffidato per Pt_1
iscritto l'ex marito a restituire tutte le somme derivanti dalla comunione;
4.2-riproposizione delle difese svolte nel primo grado del giudizio ex art. 346 c.p.c. e dichiarate assorbite dal primo giudice.
5-Si costituiva il quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque ne CP_1
contestava la fondatezza. Proponeva appello incidentale condizionato rilevando che:
5.1-in ipotesi di riforma della impugnata sentenza, diventerebbero legittime le altre domande svolte in via riconvenzionale dall'appellato relative al pagamento nella misura del 50% di tutti i beni e/o sostanze in danaro – ivi comprese le somme investite in prodotti finanziari e/o bancari – in costanza di matrimonio, quantomeno nella misura di € 2.549,87 e relative ai depositi bancari contenuti nel dossier titoli di proprietà esclusiva della presso la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, Pt_1
trattandosi di somme che, siccome investite, entrano a far parte della comunione legale dei coniugi con pari diritto dell'altro di ricevere la metà del valore delle predette somme;
5.2-l'erroneo rigetto della domanda ex art. 96 cpc, non avendo la accettato la proposta di Pt_1
definizione della causa, siccome formulata dal giudice, così inutilmente proseguito la causa quando erano state previamente segnalati tutti i profili di inammissibilità delle domande attoree. pagina 18 di 34 6-La causa, previa assunzione di prova testimoniale, era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 23.6.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-E' appena il caso di rilevare che l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis cpc, sulla quale ha insistito parte appellata, deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter cpc che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 cpc.
8-Generica e quindi inammissibile è l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità “delle
eventuali eccezioni formulate dalla controparte solo nell'atto di gravame e giammai evidenziate nel
corso del procedimento di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c. e sulle quali si
dichiara sin d'ora di non accettare, nemmeno implicitamente, il contraddittorio generico”.
9-Il primo motivo è fondato.
L'espressione utilizzata in sede di divorzio congiunto non può concretare una transazione novativa con cui le parti hanno antecedentemente regolato le reciproche pretese in sede divorzile.
Nella sentenza di divorzio al punto A) si legge: “I coniugi dichiarano di essere economicamente
autosufficienti e non volere avanzare reciproche pretese l'uno vero l'altro”, laddove tali reciproche pretese riguardano eventuali pretese a titolo di mantenimento, proprio in quanto l'espressione è posta immediatamente dopo la dichiarazione di autosufficienza economica e nello stesso periodo.
D'altro canto in sede di separazione erano state espressamente escluse dall'accordo di separazione consensuale “tutte le altre questioni fra i coniugi non oggetto specificamente di quanto sopra dedotto”
(mantenimento figli, spese straordinarie per i figli, rilascio/rinnovo passaporto, casa coniugale) dando atto che i coniugi erano economicamente autosufficienti.
pagina 19 di 34 Analogamente deve ritenersi in sede di divorzio, sede nella quale, se non diversamente ed espressamente disciplinato, viene regolato il contenuto essenziale relativo a figli, affidamento,
collocamento, anche loro mantenimento, assegno divorzile e casa familiare, cui può aggiungersi un contenuto eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita. Tale contenuto eventuale non va ravvisato in frasi generiche e non univoche, oltre che non connotate da chiarezza circa quali siano i rapporti regolati.
9.1-Nelle previsioni divorzili neppure è ravvisabile una disciplina relativa alla divisione dei beni mobili presenti presso l'ex casa coniugale, dal momento che ivi si legge solo che “lett.d) la signora
si impegna a liberare l'immobile di proprietà del sig. e non oltre la Pt_1 Persona_7
data del 15.2.2017, impegnandosi a portare via con sé i propri effetti personali”. Si tratta dunque di effetti personali e non di beni in comunione tra le parti.
9.2-Quanto sopra assorbe i rilievi dell'appellante basati sul comportamento delle parti successivo allo scioglimento del matrimonio.
10-Pertanto, esclusa l'inammissibilità delle domande attoree, le stesse vanno esaminate nel merito.
in via principale ha agito nei confronti del – chiedendone la condanna al Parte_5 CP_1
pagamento in proprio favore delle somme di € 21.949,41, € 839,10 e € 7.750,00, oltre interessi -
invocando l'art. 1150, primo, secondo e quinto comma c.c.:
- per avere ella nel corso del rapporto matrimoniale (dal 1993 al 2002) contribuito con i propri proventi al pagamento delle rate dei prestiti accesi presso le banche per affrontare le numerose spese di completamento dell'immobile costruito sul terreno di proprietà esclusiva del coniuge (docc. 23-34
docc. e docc. 35-41): un mutuo edilizio oneroso di Lire 60.000.000 (equivalenti a € 30.987,41) di durata quinquennale contratto con banca SS nel 1993; un prestito oneroso di Lire 25.000.000
(equivalenti a € 12.911,42) con 60 rate mensili, periodo 28.9.1993/10.10.1998 (l'importo veniva accreditato sul rapporto bancario n. 57.60.189982/5) (docc. 21-22); per una spesa di completamento pagina 20 di 34 della casa di € 43.898,83 (€ 30.987,41 + € 12.911,42), da dividersi in parti uguali (€ 43.898,83 : 2=€
21.949,41), oltre agli interessi versati alla banca;
- per avere altresì contribuito nel periodo 2001-2002 all'ampliamento del fabbricato (docc. 42-50), con l'ottenimento da SS s.p.a. di un ulteriore finanziamento oneroso di € 15.500,00, il cui importo andrebbe diviso per due (€ 15.500,00 : 2= € 7.750,00), oltre agli interessi versati alla banca;
-per avere, ai fini della redazione del mutuo ipotecario del 1993, i coniugi hanno versato al notaio l'importo di Lire 2.322.000 (pari a € 1.199,21) sostenuto nel 2002 la spesa di € 479,00 per la Per_3
cancellazione dell'ipoteca gravante sull'abitazione, somme da dividersi giusta metà (€ 1.678,21 : 2= €
839,10).
10.2-La domanda ex art. 1150 c.c. è infondata.
Va premesso che il ha contestato sin dalla comparsa di costituzione di primo grado che “siano CP_1
stati contratti mutui e finanziamenti da parte di entrambi i coniugi per i lavori della casa familiare, o
comunque per gli importi descritti dalla controparte nel proprio atto introduttivo nonchè il fatto che le
suddette spese siano state sborsate con danari dalla sig.ra ." (pag. 7). Parte_1
Ciò posto la invoca l'art.1150 c.c., che, al primo comma, stabilisce che il possessore ha diritto Pt_1
al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie, al secondo comma prevede che il possessore ha diritto all'indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa purché sussistano al tempo della restituzione, al quinto comma dispone che per le addizioni fatte dal possessore si applica l'art. 936 c.c., ma se costituiscono miglioramento e il possessore è in buona fede è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
10.2.1-Va escluso che si verta in ipotesi di riparazioni straordinarie, poiché pacificamente la Pt_1
assume che i lavori eseguiti siano stati di completamento.
pagina 21 di 34 10.2.2-Non è altresì invocabile l'art. 936 c.c., in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri,
difettando nel compossessore (qual era la il requisito della terzietà (cfr. Cass. n. 2199/1989, Pt_1
conf. Cass. 13259/2009).
10.2.3-Dovendosi, poi, la ritenersi possessore in buona fede (in qualità di coniuge del Pt_1
), alla stessa dovrebbe dunque spettare un'indennità nella misura dell'aumento di valore CP_1
conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
In proposito il giudice di legittimità ha dapprima (Cass. n. 2199 del 1989; Cass. n. 13259/2009),
affermato che “il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall'art. 1150 cod. civ. in favore del possessore” e che (Cass. n. 5866 del 1995) “nel caso in cui un coniuge consegni all'altro una somma di denaro e quest'ultimo la utilizzi per opere di miglioramento della casa coniugale, di sua proprietà, deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che la consegna sia stata effettuata in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143. cod. civ.. Tuttavia, essendo stata la somma impiegata in modo da comportare anche l'arricchimento esclusivo del coniuge accipiente, questi è tenuto ad indennizzare l'altro del vantaggio conseguito (nella specie, la corte di merito aveva attribuito un'indennità ex art. 1150 cod. civ.)”.
Successivamente la Corte Suprema (Cass. n. 18749/2004) ha invece e più convincentemente affermato che “i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod.
civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità
patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà
coniugale» (nell'enunciare il principio di cui in massima, questa Corte ha confermato la sentenza pagina 22 di 34 impugnata, la quale - esclusa la configurabilità, nella specie, di un mutuo endofamiliare, in ogni caso neppure dimostrato, - aveva ritenuto espressione di partecipazione alle esigenze dell'intero nucleo familiare, ai sensi della citata norma codicistica, il consistente intervento finanziario della moglie a titolo di concorso nelle spese relative alla ristrutturazione della casa di villeggiatura di proprietà del marito ma di uso familiare comune)”. In tale senso si è espressa anche Cass. n. 10942 del 2015 e da
Cass. n. Cass. 10927/2018, secondo la quale “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”. E recentemente Cass. n. 17155/2023, proprio con riguardo al profilo della fondatezza di pretese creditorie (di restituzione) avanzate dal coniuge, il quale aveva versato le somme di denaro impiegate anche in spese di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'altro coniuge, ha ribadito che “l'assunzione di tali spese da parte del coniuge rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143
c.c.) durante la comunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliata ai fini che qui interessano, considerandola prova del contributo dato alla formazione del patrimonio dell'altro”. Tanto
che nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame ha considerato che “la moglie, invero, durante il matrimonio, ha contribuito (con versamento di circa € 26.000,00, per quanto allegato) alle spese di ristrutturazione dell'immobile (acquistato nel 2000 ed intestato al marito, con contestuale stipula di un mutuo), che comunque è stato dal marito, proprietario esclusivo, messo a disposizione della coppia e dei figli. Entrambi i coniugi hanno goduto, sino a quando è perdurata la convivenza (essendo intervenuta separazione consensuale nel 2010), delle migliorie apportate nell'immobile”.
Applicando siffatti principi - da ultimo espressi dalla Cassazione - al caso in esame occorre rilevare che le eventuali somme – nell'importo indicato dall'appellante – che la avesse messo a Pt_1 pagina 23 di 34 disposizione per il completamento e l'ampliamento del fabbricato in proprietà del rientrano CP_1
nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143
c.c.) durante la comunione di vita coniugale, trattandosi di esborsi effettuati per rendere maggiormente godibile l'immobile già casa coniugale e - non potendosi l'esborso essere considerato isolatamente - va evidenziato che detta casa familiare è stata vissuta dalla famiglia nel corso del Persona_8
matrimonio durato dal 1992 al 2010 e successivamente dalla sola con i figli nati dall'unione Pt_1
matrimoniale sino ai primi mesi del 2017. Dunque entrambe le parti, compresa la hanno Pt_1
goduto delle asserite migliorie e ampliamento.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, tenuto conto anche dell'entità delle somme che sarebbero state impiegate dalla per migliorie, ampiamenti, notaio e cancellazione ipoteca, raffrontate Pt_1
alle entrate della medesima - rispetto alle quali le spese succitate non risultano connotate da sproporzione e sono invece congrue rispetto al godimento dell'immobile casa familiare -, l'esborso degli importi che la assume come versati ai fini indicati deve ritenersi rientrare nell'ambito Pt_1
dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143 c.c.)
durante la comunione di vita coniugale.
10.2.4-Deve peraltro essere aggiunto che del mutuo edilizio di Lire 60.000.000 contratto da entrambi i coniugi nel 1993 (doc. 72 non vi è prova che sia stato utilizzato, quanto meno nella sua Pt_1
interezza, per eseguire lavori e opere sull'immobile casa coniugale. La ha invero dimesso Pt_1
documentazione attestante esborsi per importo molto inferiore (€ 10.205,89; docc. 5-15). Degli altri finanziamenti (docc. 73 e 74) non vi è evidenza documentale che siano stati utilizzati per lavori sulla casa coniugale. Anche gli estratti conto del conto cointestato della SS (docc. da 64 a 71
non consentono di ricondurre la somma mutuata alle spese per la finitura e/o ampliamento Pt_1
della casa, mentre i documenti 90 e 91 dell'appellante sono privi di riferimento temporale e il secondo riguarda anche soggetto estraneo alle parti in causa ( ). Controparte_4 pagina 24 di 34 Neppure le prove orali formulate dall'appellante sono idonee a dimostrare l'effettivo – integrale -
utilizzo delle somme prese a mutuo/finanziamento per i lavori sulla casa familiare. I capitoli 3 e 4 sono generici circa i lavori eseguiti e alle imprese a cui sarebbero stati appaltati i lavori, così come pure non consentono di individuare gli esborsi effettuati. Il capitolo 5 riguarda circostanza pacifica per quanto attiene la conclusione del contratto di mutuo, ma dall'intera capitolazione non si evince se e quanta parte delle somme ricevute a mutuo sia stata impiegata nei lavori (per quanto detto con riferimento ai capitoli 3 e 4).
Il che rende superflui i capitoli nn. 1 e 2.
I capitoli 6 e 7 riguardano il prestito di Lire 25.000.000, ma nulla dicono di come le somme date a prestito siano state utilizzate.
I capitoli da 8 a 12 si riferiscono ai lavori di ampliamento e al prestito che sarebbe stato contratto per farvi fronte, ma non vi è prova alcuna degli esborsi sostenuti per detti lavori e in che misura sia stato utilizzato il finanziamento a tale fine.
Senza, poi, considerare che del secondo mutuo del 1993 non è stato prodotto il contratto, ma solo il doc. 22, che è una ricevuta recante la dicitura "ricavo multiprestito" per la somma di Lire 24.687.500,
mentre per il mutuo del 2002 vi è solo il documento 74, che è un frontespizio della SS
attestante gli importi finanziati.
La CTU chiesta per accertare gli interventi sulla casa coniugale di completamento e ampliamento, per quantificare le spese e per determinare l'incremento di valore del fabbricato, così come la CTU
contabile per dimostrare la provenienza comune della provvista bancaria utilizzata per pagare le spese di completamento ed ampliamento sono inammissibili in quanto esplorative.
Non può dunque trovare applicazione l'art. 1151 c.c.
10.3-In via subordinata la ha chiesto la condanna del al pagamento delle somme Pt_1 CP_1
indicate al punto 10.1 a titolo di rimborso ex artt. 192 e seguenti e 2033 c.c. pagina 25 di 34 A supporto della propria domanda invoca Cass. n. 2354 del 4.2.2005 secondo la quale “la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale su terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà esclusiva di quest'ultimo, mentre la tutela spettante al coniuge non proprietario che abbia contribuito alla costruzione opera non già sul piano del diritto reale, ma sul piano obbligatorio, nel senso che il coniuge che si è giovato dell'accessione è tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l'edificazione, ai sensi dell'art. 192
comma 1 c.c., mentre ove nella costruzione sia stato impiegato danaro appartenente in via esclusiva all'altro coniuge al medesimo spetta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il diritto di ripetere nei confronti del proprietario le somme erogate sia per l'acquisto dei materiali che per la manodopera (v. Cass. 2004
n. 7060; 1999 n. 8585; 1999 n. 4716; 1998 n. 4076; 1996 n. 4273). Di tale principio, analogicamente ed a più forte ragione applicabile ove non di nuova costruzione si tratti, ma…di ristrutturazione di un immobile preesistente” (in motivazione).
10.3.1-Va esclusa l'applicazione dell'art. 2033 c.c. dal momento che non risulta che il danaro impiegato per le opere eseguite sull'immobile di proprietà del appartenesse in via esclusiva CP_1
all'appellante. L'appellato lo ha contestato e ha anche sostenuto che “…da Settembre 2003 il conto
corrente è stato alimentato anche con lo stipendio del sig. dipendente della società CP_1
Media Profili s.r.l.”, a tal fine dimettendo estratto conto da settembre 2003 e per tutto il 2004 del c/c presso BCC Pordenonese, ove sono evidenziati gli accrediti mensili degli emolumenti retributivi della
Media Profili (doc. 36 ). CP_1
10.3.2-Con riferimento all'art. 192, comma 1 c.c. (e dunque all'obbligo del di restituire alla CP_1
comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l'edificazione) va qui ribadito tutto quanto sopra esposto al punto 10.2.3 e riaffermato che “dal matrimonio discende un regime di reciproco sostegno solidaristico fra i coniugi, entrambi tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia,
secondo le proprie capacità, attitudini e attività lavorative, anche domestiche. Un tale contributo non è pagina 26 di 34 suscettibile di misura, nel senso che non è giuridicamente apprezzabile chi dei coniugi abbia contribuito in misura maggiore o minore, essendo un tal giudizio precluso in radice dal vicolo solidaristico matrimoniale” (cfr. Cass. n. 17765 del 21/06/2023, in motivazione).
In ogni caso va altresì richiamato, sotto il profilo probatorio, quanto argomentato al punto 10.2.4, non avendo la dimostrato la pretesa entità del proprio credito, che dovrebbe consistere nella metà Pt_1
del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.
10.3-La in via ulteriormente subordinata invoca l'art. 2041 c.c. sul presupposto che, venuta Pt_1
meno la convivenza a seguito della separazione, si sarebbe verificata una ingiustificata alterazione economica nella sfera giuridica dell'attrice e l'arricchimento esclusivo del convenuto coniuge accipiente, così che questo sarebbe tenuto a indennizzare l'altro del vantaggio conseguito. Le opere di completamento ed ampliamento dell'immobile di esclusiva proprietà del convenuto sarebbero andate inevitabilmente ad aumentarne il valore patrimoniale (da grezzo a finito).
10.3.1-Anche tale domanda è infondata dal momento che “l'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c. – sussistendone i presupposti qui non ravvisabili per quanto esposto ai punti 8.2.3
e 8.2.4 -, anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi”. Difatti "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria". (Cass. ord. n. 4909 del 16/02/2023).
pagina 27 di 34 ppellante chiede anche la condanna dell'appellato al pagamento della somma di € 9.950,00 (o Pt_6
in subordine di € 4.97500), oltre interessi, impiegata dal marito nel 2003 per pagare i debiti della propria famiglia di origine (una parte del prezzo della compravendita, oltre che le spese del rogito,
stipulata dai genitori del con le sorelle ed avente per oggetto un CP_1 Persona_1 Per_2
terreno ubicato in AN) e che apparteneva in via esclusiva alla moglie, dal momento che sul conto corrente n. 4595-36 acceso presso la BCC Pordenonese, sul quale erano stati emessi il 18 marzo 2003
dal marito, a sua insaputa, due assegni bancari rispettivamente di € 4.700,00 e di € 5.200,00 (docc. 51-
52), erano confluiti dall'apertura da marzo 2002 sino ad agosto 2003 unicamente gli emolumenti personali dell'esponente. Solo da settembre 2003 il aveva fatto entrare nel predetto conto, CP_1
anche i suoi guadagni.
L'appellante invoca l'art. 192 comma 3 c.c. o dell'art. 2033 c.c., norme che prevedono il diritto di un coniuge di ripetere nei confronti dell'altro le somme appartenenti in via esclusiva al primo ed impiegate dal secondo per saldare debiti non dovuti.
Il ha contestato il pagamento di debiti della propria famiglia. CP_1
10.4.1-Che fino al settembre 2003 confluissero su detto conto solo i proventi dell'attività della Pt_1
è dato pacifico (pag. 5 memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 : “…da Settembre 2003 il conto CP_1
corrente è stato alimentato anche con lo stipendio del sig. dipendente della società CP_1
Media Profili s.r.l.”). Pertanto superfluo è il capitolo 19 in quanto relativo a circostanza pacifica.
Occorre, però, rilevare che la testimonianza resa dalla sorella della - Pt_1 Testimone_1
“Ricordo che nei primi anni del 2000, mi pare nel 2003 ho sentito spesse volte mia sorella chiedere al
marito la ragione per la quale aveva emesso due assegni. Si trattava di due assegni emessi per
l'acquisto di un terreno. Non ricordo a chi fossero intestati. Era un terreno che aveva acquistato
Non ho visto gli assegni, né le matrici di assegno che mi vengono rammostrate. Le CP_1
discussioni alle quali ho assistito sono per lo più avvenute il venerdì sera. Il rispondeva che CP_1 pagina 28 di 34 avrebbe sistemato tutto e poi usciva senza approfondire la risposta. Ricordo che l'importo
complessivo dei due assegni era di circa € 10.000,00” – non consente di riferire gli assegni all'acquisto di terreni da parte della famiglia del . CP_1
Anche la corrispondenza degli importi indicati a pag. 5 dell'estratto conto di cui al doc. 70 Pt_1
con quegli riportati nelle matrici degli assegni di cui ai docc. 51-52 non è idonea a supportare Pt_1
la tesi attorea, dal momento che manca la dimostrazione degli effettivi destinatari degli assegni e da chi sono stati tratti (dal che la superfluità della ctu grafologica).
10.5-La chiede altresì che venga accertato il “diritto dell'attrice di ottenere la divisione, Pt_1
secondo quote uguali, dei beni comuni costituiti dall'autovettura Audi, modello A4, targata
BW431MD”.
Per quanto attiene la domanda divisoria dell'autovettura Audi, modello A4 1.9 TDI/130 CV, o il pagamento in favore di un importo pari alla metà del valore della stessa fa richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 177, comma 1, lett. a) e 194 c.c. Assume che il , dopo avere ricevuto un CP_1
finanziamento dalla BCC Pordenonese di € 30.845,00, in data 27.5.2002, ha emesso un assegno bancario di € 31.847,00 in favore della concessionaria di San Donà di Piave (VE), per Parte_2
saldare il pagamento del mezzo (doc. 53) e che sin dall'acquisto il veicolo è rimasto nella disponibilità
esclusiva del e al momento dello scioglimento della comunione legale il valore CP_1
dell'autovettura Audi, targata BW431MD, era di circa € 7.000,00, metà del quale le doveva essere riconosciuto, oltre alla quota del godimento del bene rimasto (dalla separazione) nella disponibilità
esclusiva del convenuto.
Il ha sostenuto che l'auto A4 acquistata in costanza di matrimonio, sebbene a lui intestata, era CP_1
stata usata durante tutta la vita matrimoniale da parte della sia per le esigenze domestiche Pt_1
della famiglia (portare i figli a scuola, andare a fare la spesa) sia per quelle lavorative della stessa.
Inoltre ne contesta il valore. pagina 29 di 34 8.5.1-La domanda va respinta.
Non è contestato l'acquisto nel 2002 (immatricolazione del 28.5.2002: doc. 16 con denaro Pt_1
comune del veicolo e neppure che l'autovettura sia rimasta nella disponibilità del (di talché CP_1
superflui sono i capitoli di prova 13 e 14 formulati dalla . Pt_1
Con riguardo al valore, la ha prodotto il doc. 81(Eurotax,), ma oltre a non spiegare in quale Pt_1
punto rinviene il preteso valore del mezzo, tenuto conto (in quanto si evince dal doc. 16) che si dovrebbe trattare di un Audi A4 1.9 TDI/130, non si rinviene nel doc. 81 il valore che avrebbe avuto il veicolo nel primo semestre del 2010 (la separazione è del 20.4.2010), dal momento che ivi si fa riferimento alla commercializzazione del solo periodo 2001-2006.
8.6.1-L'appellante ha chiesto anche l'accertamento del suo “diritto di ottenere la divisione, secondo
quote uguali,…di ogni altro mobile rientrante nella massa, compresi depositi bancari e/o titoli
mobiliari intestati al convenuto, laddove sussistenti, al momento dello scioglimento della comunione”.
In particolare fa riferimento ai titoli obbligazionari, che, al pari dei titoli di partecipazione azionaria,
così come le quote di fondi d'investimento, costituendo componenti patrimoniali aventi un loro valore economico, anche se acquistati con i proventi della propria attività personale nel corso del matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, entrerebbero a far parte della comunione legale ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a) cod. civ.
Ha esposto che nel 2008, in costanza di matrimonio, il convenuto ha acquistato, all'insaputa dell'attrice, tramite Veneto Banca s.p.a., ora Intesa San Paolo, Bot per un controvalore di circa €
77.000,00, per venderli poi nel 2009 (doc. 54). Posto che tali titoli obbligazionari sono caduti immediatamente in comunione, l'attrice chiede la restituzione del 50% delle somme da lui riscosse.
8.6.2-Il ha dedotto che l'importo in questione sarebbe di proprietà del di lui padre, il quale, “a CP_1
seguito dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute e per poter consentire il libero movimento
delle proprie sostanze, avrebbe provveduto a trasferire i propri danari consistenti nella somma di € pagina 30 di 34 80.000,00 che sono stati versati in un conto corrente presso la ex Veneto Banca, filiale di AN
acceso appositamente a nome dei tre figli del medesimo (l'odierno convenuto ed il fratello e la sorella)
i quali hanno gestito le somme del padre senza utilizzarle minimamente. All'uopo il fratello del
convenuto, il soggetto che più aveva confidenza con i prodotti finanziari, ha Controparte_4
investito la somma in BOT in data 14.03.2008 cui fa riferimento l'avverso documento sub n. 54) al fine
di conservare il capitale del padre, come viene documentalmente dimostrato dall'estratto conto al
31.03.2008 del conto corrente intestato a e ove, Controparte_4 Persona_6 CP_1
partito da zero, vengono confluiti le somme del padre in tre soluzioni a mezzo c.d. Persona_5
"girofondi" e il successivo acquisto di BOT a firma di che si allega, seguendo la Controparte_4
numerazione indicata nella comparsa di costituzione e risposta, sub DOC. 9) di parte convenuta.
Ergo, non essendo somme di spettanza del convenuto, alcuna richiesta di divisione potrà essere
accolta”.
8.6.3-Va premesso che i capitoli di prova formulati dal sono ammissibili. In atto di citazione CP_1
di primo grado sul punto la domanda dell'attrice era generica (“Laddove al momento dello
scioglimento della comunione il signor fosse titolare di investimenti mobiliari o depositi CP_1
presso Veneto Banca…”).
Solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc ha dedotto che “E' emerso che nel 2008, in
costanza di matrimonio, il convenuto ha acquistato, all'insaputa dell'attrice, tramite Veneto Banca
s.p.a., ora Intesa San Paolo, Bot per un controvalore di circa € 77.000,00, per venderli poi nel 2009
(doc. 54)”.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc il oltre a rilevare la novità della domanda ha CP_1
dedotto che “In ogni caso nel merito si contesta recisamente l'avversa domanda non risultando
provato che tali somme siano riferibili al sig. ed, in estremo subordine, in ogni caso la CP_1
non riconducibilità dei suddetti importi nell'alveo dei beni rientranti in comunione dei beni”. pagina 31 di 34 Pertanto la circostanza che le somme in questione fossero riferibili all'appellato è stato tempestivamente dedotto e la relativa capitolazione non può dirsi pertanto inammissibile.
L'espletata istruttoria consente di ritenere provati gli assunti dell'appellato.
Il teste , direttore di Banca Intesa San Paolo, ha confermato che il doc. 54 “è una Tes_10
rendicontazione “capital game” dalla quale risulta una minusvalenza di € 80 derivante dall'acquisto
di BOT il 14.3.2008, scaduti il 16.3.2009”, ma null'altro ha saputo riferire.
Invece, il teste , fratello di ha riferito “confermo che negli anni 2006- Controparte_4 CP_1
2007 mio padre ha iniziato a soffrire di Alzheimer…Confermo che per la ragione di cui al cap. 9 con
mio padre e miei fratelli abbiamo deciso di aprire un c/c per far fronte alle spese che riguardavano
nostro padre. Ho versato sul c/c cointestato in tre tranches € 77.000,00 provenienti dal c/c intestato a
nostro padre, aperto sempre presso Veneto Banca, come quello cointestato che abbiamo aperto. La
somma di € 77.000,00 è stata investita in BOT, mi pare nel 2008. Non ricordo la durata dei BOT,
comunque non erano a lunga scadenza in quanto bisognava disporre della somma in caso di necessità
per mio padre. Poi dette somme non sono servite in quanto mio padre è deceduto nel 2011. Nel 2016
noi fratelli ci simo divisi la somma. Confermo che l'operazione di investimento in BOT è quella di cui
al doc. 9 di parte appellata che mi viene rammostrato. L'operazione di investimento è la seconda
pagina, mentre la prima riguarda i soldi che ci ha dato nostro padre”.
Il teste non è incapace a rendere la deposizione in quanto non ha interesse attuale e concreto nel giudizio di scioglimento della comunione delle parti in causa.
Alla luce di tale deposizione la domanda della non può essere accolta. Pt_1
8.6.4-Inoltre l'appellante ha chiesto il pagamento nella misura del 50% del saldo presente al momento dello scioglimento della comunione sul conto corrente acceso dal nel 2008 presso Veneto CP_1
Banca s.p.a. (n. 80/057/0274842), dal momento che, a suo dire, rientrerebbero nella comunione ex art. 177, comma 1, lett. c) i depositi bancari in conto corrente. pagina 32 di 34 La domanda non merita accoglimento.
“La comunione legale tra coniugi di cui all'art. 177 c.c.... riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione di diritti reali sullo stesso, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro natura "relativa" e personale, pur se strumentali e finalizzati all'acquisto di un bene, non sono suscettibili di rientrare in una comunione legale di beni. Pertanto, con riferimento al caso di specie,
configurandosi il contratto di conto corrente concluso con la banca dal quale fonte, a seguito CP_11
di saldo attivo, di un diritto di credito spettante esclusivamente a quest'ultimo, è da escludersi la sua comprensione nella comunione legale di beni di detti coniugi” (Cass. n. 4959 del 01/04/2003, in motivazione;
cfr. anche Cass. n. 8002 del 27/04/2004).
9-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (da € 52.000,00 a € 260.000,00) secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi.
10-Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3 cpc.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in parziale riforma della sentenza appellata n. 731/2023 del 28/04/2023 del Tribunale di Treviso,
rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali del giudizio di appello, che si liquidano in € 14.317,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al
15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Venezia, 7 luglio 2025
pagina 33 di 34 La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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