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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SeIOne seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. IA Brat Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3561/2024 promoSS in grado d'appello da
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 degli Avv. TI GIANLUCA FA VI e ALESSANDRO CIRO CARLO TONELLI, elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 21 MILANO presso il difensore avv. GIANLUCA
FA VI appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARA GIUGNI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio del difensore in VIA BONFADINI, 1 CP_1
appellato avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
pagina 1 di 25 Conclusioni per in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Parte_2
[...] Parte_1
“Voglia la Ecc,ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduIOne ed ecceIOne , previa valutaIOne positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) nel merito, previa integrale riforma della sentenza n. 379/2024 resa inter partes dal Tribunale di Sondrio in persona del Giudice Unico dott.SS
RA LI pubblicata il 28/11/2024 e notificata il 2/12/2024, accertare e dichiarare ai sensi degli art. 2049, 2043 cc la responsabilità esclusiva del per la causale di cui alle premesse Controparte_1
e per l'effetto condannarlo a risarcire a in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 figlia minore tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti, liqui Parte_2 dandoli, per i motivi indicati in narrativa, nella complessiva somma di € 50.000,00 quanto al primo e nella complessiva somma di € 200.027,00 quanto alla seconda, ovvero in quelle altre maggiori o minori somme di giustizia, oltre rivalutaIOne ed interessi dal fatto al saldo, con dannando la controparte alla rifusione delle spese di lite, anche in relaIOne al primo grado del giudiIO;
2) respingere le domande tutte svolte dal , con vittoria delle spese dei due gradi;
3) in via istruttoria, Controparte_1 occorrendo, ammettere i mezzi di prova già richiesti in sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva dell'atto di appello, e che si trascrivono. Si chiede occorrendo che il Giudice disponga l'acquisiIOne delle registraIOni e delle video registraIOni effettuate dalle dr.sse e Per_1 nell'espletamento della CTU e che le due consulenti siano sentite sui seguenti capitoli di Per_2 prova: 1) vero che la dr.SS Guarnieri del Tribunale dei Minorenni di Milano vi ha nominate CTU nel procedimento di volontaria giurisdiIOne relativo alla minore come da verbale che Parte_2 si esibisce (doc. 27); 2) vero che avete eseguito numerosi incontri ed eseguito accertamenti sulla minore, su tutte le figure di riferimento: genitori, zii paterni e cugina, IA, nonna materna e zia materna, i tre operatori dei Servizi Sociali. Rivolta, , psichiatri CPS, medici del SERT;
Per_3 Per_4
3) vero che vi siete recate al Centro ed avete videoregistrato l'incontro tra la bambina Parte_3
, il padre e la zia che si abbracciavano e manifestavano affetto;
4) vero che Parte_2 Pt_1 Per_5 la dr.SS si accertava presso il Centro del vostro operato chiedendo alle Per_3 Parte_3 responsabili le ragioni per cui il padre e la zia avessero pranzato con , contravvenendo gli Parte_2 ordini;
5) vero che al primo incontro, a , gli operatori dei Servizi Sociali dr. , dr.SS CP_1 CP_2
e dr.SS evidenziavano la sussistenza di traumatismi sessuali subiti da , mentre Per_3 Per_4 Parte_2 nel secondo incontro, a seguito delle vostre obieIOni, ridimensionavano l'accaduto; 6) vero che al secondo incontro i due operatori presenti, e , affermavano di avere chiesto CP_2 Per_3
pagina 2 di 25 l'allontanamento di perché non si trovavano d'accordo con la zia pa terna ed il papà della Parte_2 minore;
7) vero che la dr.SS vigilava sui vostri accertamenti, interpellando il personale del Per_3
8) vero che avete dovuto intervenire sugli operatori perché la bambina potesse Parte_4 incontrare la cugina IA AG;
9) vero che al padre era consentito di incontrare la minore un'ora la settimana, mentre alla madre erano concesse due ore e avete segnalato la diversità di trattamento;
10) vero che confermato la relaIOne da voi redatta per conto del Tribunale dei Minorenni di Milano che si esibisce (doc. 13). Si chiede ammissione di prova testimoniale sui seguenti ulteriori capitoli con i testi
IA AG, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
tutti residenti a : 2 11) vero che, nel 2014, , di sette anni, Testimone_6 CP_1 Parte_2 rifiutava di recarsi dalla psicologa dott.SS e, poi, dallo psicologo e solo con l'opera di Per_4 CP_2 convincimento della zia la bambina accettava le sedute terapeutiche;
12) vero che, nel 2014, la Per_5 bambina tornava, dagli incontri protetti con la madre piangente e riferiva che la mamma era Per_6 sempre in ritardo, l'aveva sgridata e che stava male;
13) vero che, l'11 settembre 2014, la dr.SS
convocava la zia paterna ed il padre e chiedeva di mantenere gli incontri di Per_3 Pt_1
con la madre con una frequenza di tre volte la settimana;
14) vero che la zia Parte_2 Per_6
e il padre si opponevano alla richiesta dell'assistente sociale affermando che la bambina di Per_5 sette anni e che frequentava la scuola a tempo pieno, mantenendo tale regime oltre alla seduta psicologica settimanale, si affaticava troppo ed insistevano per una riduIOne a due incontri;
15) vero che si rivolgeva al Tribunale dei Minorenni di Milano con istanza del 12 settembre Parte_1
2014 (doc. 5) per chiedere audiIOne e trovare una soluIOne al conflitto con i Servizi Sociali sulla regolamentaIOne degli incontri protetti con la madre;
16) vero che, richiesti di un aggiornamento da parte del Giudice minorile, la dr.SS e il dr. scrivevano (doc. 6) che la zia “rifiuta Per_3 CP_2 categoricamente di accettare la proposta di regolamentaIOne degli incontri” e chiedevano l'allontanamento della minore dal nucleo paterno con affido eterofamiliare ed incontri protetti con il padre e gli zii paterni;
17) vero che con la relaIOne di aggiornamento del 9 dicembre 2014 i Servizi
Sociali reitera vano la richiesta di allontanamento dagli zii paterni e dal padre e collocaIOne con affido eterofamiliare della minore;
18) vero che la dr.SS , tramite il responsabile dott. in data Per_3 Per_7
1.12.2014, chiedeva una convocaIOne urgente dal Giudice minorile per condividere importanti aggiornamenti ed il 10.12.2014, in audiIOne davanti al Giudice, con il dr. e la dott.SS CP_2 Per_4 riferiva l'esistenza di traumatismi sessuali da attribuire allo IO paterno e insisteva con Testimone_2
i colleghi per l'allontanamento della minore dagli zii e incontri protetti con il padre e i parenti paterni pagina 3 di 25 (doc. 9); 19) vero che i Servizi Sociali integravano il verbale di audiIOne del 10 dicembre con la relaIOne del 17 dicembre 2014 ribadendo i traumatismi sessuali riferibili allo IO (doc. 10); Tes_2
20) vero che, il 17 dicembre 2014, il padre e la zia paterna si recavano a Milano in audiIOne al Per_5
Tribunale dei Minorenni e la sera, tornati a casa, trovavano piangente;
3 21) vero che la Parte_2 bambina riferiva al papà che i Servizi Sociali volevano collocarla presso la zia sorella di Per_8
con la quale il Tribunale aveva, invece, imposto incontri con modalità protetta (doc. 18); Per_6
22) vero che, il 21 gennaio 2015, la bambina aveva un incontro con la dr.SS da cui usciva Per_4 turbata e la sera, piangeva e riferiva che la psicologa le aveva detto che avrebbe dovuto Parte_2 trasferirsi dalla zia e ripeteva “cosa succede alla mia vita” e di ciò i Servizi erano informati con Per_8 missiva 27 gennaio 2015 dal legale (doc. 15); 23) vero che il mattino di venerdì 6 febbraio 2015,
era prelevata da scuola, davanti ai compagni e alle maestre, e portata presso il Centro Rita Parte_2
Tognoli, dalla dr.SS e dalla dott.SS senza avviso ai familiari, dove era isolata per un Per_3 Per_4 paio di giorni e sottoposta a visite mediche;
24) vero che era priva di abiti di ricambio, di Parte_2 libri e di giocattoli;
25) vero che gli zii paterni ed il padre, nonché il legale, erano avvisati dopo il blitz e invitati nel pomeriggio del 6 febbraio presso l'ufficio della dr.SS ; 26) vero che la dr.SS Per_3
riferiva agli zii paterni che la bambina era stata trasferita al Centro Tognoli, che le visite e di Per_3 contatti telefonici erano vietati e di preparare alcuni abiti che le sarebbero stati consegnati;
27) vero che già, nella prima telefonata al padre, in modalità protetta, piangeva e urlava “papà portami via Parte_2
Per_ da qui” e la suora riferiva che soffriva tantissimo;
28) vero che poteva incontrare il Parte_2 padre con cadenza settimanale, un'ora in modalità protetta, all'interno del centro, sotto la stretta sorveglianza di una suora e la zia paterna con le medesime modalità, ma cadenza Per_5 bisettimanale ed era vietato uscire in cortile a giocare o salire sull'auto del padre parcheggiata nel cortile della struttura;
29) vero che poteva telefonare al papà in modalità protetta il martedì Parte_2 alle 19,30 per cinque minuti;
30) vero che a era proibito telefonare ai parenti della famiglia Parte_2
Per_ paterna, compresa la cugina IA, lo IO , la nonna e viceversa;
31) vero che , Tes_2 Parte_2 ad ogni incontro, chiedeva di tornare a casa della zia e dello IO , di incontrare ed Per_5 Tes_2 abbracciare lo IO e la cugina IA, e durante gli incontri ab bracciava forte la zia e la Per_5 riempiva di baci e chiedeva perché era stata punita e rin chiusa in comunità; 4 32) vero che Parte_2 chiedeva che il padre e la zia paterna partecipassero alla recita di fine anno scolastico giugno 2015, ma la dr.SS vietava la partecipaIOne, nonostante l'intervento ed il consenso scritto della dr.SS Per_3
(doc. 26 lettera ai servizi sociali del 30 maggio 2015; 33) vero che la dr.SS vietava la Per_1 Per_3
pagina 4 di 25 partecipaIOne alla recita scolastica del padre e della zia e si accertava presso il Centro Tognoli che i medesimi non avessero trasgredito il divieto;
34) vero che chiedeva di incontrare la cugina Parte_2
IA e la dr.SS il 30 maggio 2015, insisteva con i Servizi Sociali perché fosse dato il Per_1 consenso alle visite (doc. 26), ma la dr.SS rifiutava di predisporre il calendario di incontri;
35) Per_3 vero che le visite di IA erano consentite a fine giugno 2015 con cadenza bisettimanale e in modalità Per_ protetta, a seguito di sollecito del legale;
36) vero che si lamentava che le suore, in particolare suora la trattava male e diceva che era una privilegiata perché riceveva vestiti e Persona_11 pasticcini dai parenti;
37) vero che era punita dalle suore e veniva chiusa in bagno e le era Parte_2 proibito di partecipare alle gite programmate dal centro;
38) vero che la dr.SS si informava Per_3 presso suor di tutti gli accertamenti eseguiti dalla dr.SS presso il Centro, in sede Per_11 Per_1 di operaIOni peritali;
39) vero che la dr.SS si avvicinava a in comunità nonostante il Per_4 Parte_2 divieto del giudice dr.SS Guarnieri, giudice minorile;
40) vero che al padre ed alla zia paterna era vietato dai Servizi Sociali di partecipare alla festa di compleanno del 16 agosto 2015; 41) vero che le consulenti depositarono la relaIOne peritale nel luglio/agosto 2015 e fu neceSSrio l'intervento del Per_ legale per ampliare gli incontri di con i parenti della famiglia paterna, la nonna , lo IO Parte_2
e la cugina e suo marito lotti;
42) vero che i contatti e gli incontri Tes_3 Tes_4 Tes_5 Persona_12 di e lo IO furono proibiti dai Servizi Sociali sino alla data di ritorno a casa Parte_2 Testimone_2
Per_ della minore, nel maggio 2016; 43) vero che a novembre 2015 la madre di era Per_6 ricoverata nella Comunità il Gabbiano di Tirano e gli incontri erano sospesi e il legale del padre doveva segnalare al Giudice la sofferenza della minore e gli impedimenti alla frequentaIOne sofferti dal padre e dalla zia paterna (doc. 28); 5 44) vero che a novembre 2015 i Servizi Sociali rifiutavano di ampliare gli incontri di con la zia paterna ed il legale inviava il fax doc. 15, sottolineando le Parte_2
Per_ condiIOni di sofferenza della minore;
45) vero che consegnava al papà ed alla zia i bigliettini
(doc. 24 e 29) che si esibiscono, implorandoli di riportarla a casa;
46) vero che il 10 marzo 2016 (doc.
23) i Servizi Sociali inviarono al Tribunale dei Minorenni relaIOne nella quale ribadivano l'affido eterofamiliare della minore e di ciò si veniva a conoscenza dal decreto della Corte d'appello di Milano del maggio 2019 (doc. 17); 47) vero che a AT fu precluso di trascorrere la Pasqua 2016 con il suo papà; 48) vero che AT fece ritorno a casa degli zii paterni nel maggio 2016 e, su ordine del Tribunale Per_ dei Minorenni, veniva cambiata tutta l'équipe di operatori del ServiIO;
49) vero che a scuola, Per_ sobbalzava, ogni volta che si apriva la porta dell'aula e aveva crisi d'ansia; 50) vero che rifiutava di andare presso gli uffici dei Servizi sociali perché temeva di in contrare la dr.SS dr.SS Per_4
pagina 5 di 25 Per_
e dr. ; 51) vero che rifiutava di raccontare il suo vissuto relativo al periodo paSSto Per_3 CP_2 in comunità alla dott. e chiedeva di andare da altra psicologa, estranea al ServiIO, individuata CP_3 nella dr.SS dell'UNPIA; 52) vero che AT riferisce ai familiari di avere perso la fiducia nei Per_13
Servizi Sociali e negli psicologi e diffida di tutti;
53) vero che AT ha incubi, soffre di ansie e di attacchi di panico;
54) vero che il rapporto tra ed è migliorato con la seconda Parte_2 Per_6 gravidanza della madre ed il sig. ha concesso alla minore di pernottare dalla mamma Parte_1 nel luglio 2020; 55) vero che ha trascorso agosto 2020 a Teglio con gli zii paterni e da Parte_2 settembre ha frequentato la madre di giorno perché era rientrato il compagno di da Santo Per_6
Domingo. 56) vero che si recava dalla figlia ogni settimana con la propria Parte_1 autovettura, da a Traona percorrendo 60 km con conseguenti consumi. Sul quantum si chiede CP_1 che il Giudice disponga, occorrendo, CTU medico legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni psichiche e della sofferenza interiore e morale subite 6 dalla minore e dall'attore Parte_2
nonché la durata della malattia, l'entità e la natura dei postumi permanenti, il grado Parte_1 di sofferenza psicofisica soggettiva interiore.” Ci si oppone alle prove testimoniali dedotte da parte appellata sottolineando come tutte le relaIOni di aggiornamento degli educatori e degli operatori che sono subentrati sono state oggetto di analisi ed approfondimenti da parte delle CTU, del Tribunale dei
Minorenni e della Corte d'Appello di Milano che hanno deciso e confermato l'idoneità del padre e degli zii paterni per la collocaIOne, le cure e l'affido della minore, disponendo una rigida regolamenta IOne degli incontri con la madre in aperto contrasto con l'équipe incriminata. Ciò detto si Per_6 sottolinea che tutti i capitoli vertono su circostanze irrilevanti, inammissibili e documentali. È, infatti, del tutto ininfluente il periodo successivo al rientro a casa di , il cui regime è stato mantenuto Parte_2 sino ad oggi. E specificamente: - il capitolo 1 è documentale e relativo alle relaIOni redatte dai tre operatori responsabili del danno;
- il capitolo 2 è documentale;
- il capitolo 3 è valutativo (crescente malessere) e irrilevante;
- il capitolo 4 è valutativo e smentito dalla CTU e dai provvedimenti giudiziari;
- il capitolo 5 è valutativo e in parte documentale e pacifico;
- il capitolo 6 è in parte documentale ed in parte falso;
la bambina è stata collocata in comunità perché i Servizi Sociali, nel dicembre 2015 riferivano che la zia materna non era disponibile ad ospitare la minore (cfr.: relaIOne);
- il capitolo 7 è pacifico;
- il capitolo 8 è documentale;
- il capitolo 9 è documentale. I capitoli da 10 a
17 sono irrilevanti, relativi al periodo successivo al rientro di nella casa degli zii paterni e la Parte_2 nomina del padre quale affidatario esclusivo. Si sottolinea come la relaIOne delle dr.sse e CP_3 [...]
depositate in Corte d'Appello (cfr.: decreto, doc. 17 pag. 15 e 16 punto di Per_14 Testimone_1
pagina 6 di 25 riferimento principale per è legata effettivamente alla nipote di sui si occupa quotidiana Parte_2 mente…Scherini disponibile al dialogo tende ad avere una posiIOne collaborativa…mentre Pt_1 la madre è altalenante”) fossero a favore della nomina del padre quale affidatario esclusivo e confermavano l'idoneità degli zii paterni quali collocatari, evidenziando, invece, le difficoltà di tali da determinare la sospensione degli incontri protetti. Il capitolo 10 è documentale e Per_6 valutativo. I capitoli 11, 12, 13 e 14 sono valutativi, i capitolo 15 e 16 sono documentali, il capitolo 17
è esplorativo, generico e valutativo. Ove tali capitoli fossero ammessi, si indicano a prova contraria tutti i testimoni indicati dell'attore a prova diretta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del primo grado di giudiIO”.
Conclusioni per il : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, nel merito in via principale: respingere l'impugnaIOne proposta da in proprio e quale legale rappresentante della minore Parte_1
siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa Persona_15
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 379/2024 pubblicata il 28/11/2024 del Tribunale di Sondrio;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'impugnaIOne di e delle sue domande, accertato e dichiarato che Parte_1 Parte_1
ha gravemente concorso alla causaIOne degli eventi per cui è causa (art. 1227 c.c.),
[...] conseguentemente ridurre il risarcimento dei danni, solo se rigorosamente provati, di Parte_1
e/o della minore in misura proporIOnale all'accertando suo concorso Persona_15 causale;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, maggiorate di spese forfettizzate al 15%, oltre accessori di legge di entrambi i gradi del giudiIO. In via istruttoria chiede, se la causa non verrà considerata sufficientemente istruita grazie alla copiosa documentaIOne acquisita al giudiIO, ammettersi prova per testimoni sulle circostanze capitolate che seguono: 1) Vero che dal 2013 al 2016
l'equipe dei dottori , e dell'assistente sociale Patalano dei Servizi Sociali del Comune di CP_2 Per_4
Sondrio, ente affidatario della minore nell'ambito del procedimento n. Persona_15
323/2013 RG Tribunale per i Minorenni di Milano, ha redatto le relaIOni che si rammostrano al teste
(docc. 3,4,9,11,12,14,18), poi regolarmente inviate dall'Ufficio di Piano del Comune di al CP_1
Tribunale per i Minorenni di Milano. 2) Vero che dal 2013 al 2016 gli educatori della Cooperativa
RI di hanno redatto le relaIOni in spaIO neutro relative alla minore CP_1 Persona_15
che si rammostrano al teste (docc. 5,6,8,10,15), di cui confermano il contenuto, poi
[...]
pagina 7 di 25 regolarmente inviate dall'Ufficio di Piano del Comune di al Tribunale per i Minorenni di CP_1
Milano. 3) Vero che l'equipe dei dottori , e dell'assistente sociale e gli operatori CP_2 Per_4 Per_3 della Cooperativa RI (oggi Forme), incaricati di seguire gli incontri in spaIO neutro tra la minore e la madre rilevarono un crescente malessere Persona_15 Persona_16 nella minore a partire dall'iniIO del 2014 in avanti. 4) Vero che l'equipe dei dottori , e CP_2 Per_4 dell'assistente sociale , individuarono la causa del crescente malessere della minore Per_3 [...] nella sua consapevolezza della conflittualità esistente tra i familiari collocatari (padre Persona_15
e zia e la madre nella disistima e ostilità che i Parte_1 Persona_17 Persona_16 primi nutrivano nei confronti della seconda, nonché nella necessità di sacrificare la libera espressione dei suoi bisogni ed emoIOni - incluso il desiderio che i rapporti tra il nucleo paterno e la madre si distendessero - per adeguarsi all'atteggiamento del nucleo paterno, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 9) 5) Vero che a seguito del crescente malessere manifestato dalla minore descritto ai capitoli precedenti, l'equipe dei dottori , e Persona_15 CP_2 Per_4 dell'assistente sociale propose al Tribunale per i Minorenni di Milano di collocare Per_3 temporaneamente la minore presso la famiglia della zia materna e, contestualmente, di Persona_18 predisporre un progetto di affido etero famigliare. 6) Vero che il Tribunale per i Minorenni di Milano, ritenendo la proposta degli operatori del ServiIO Tutela Minori di cui al capitolo precedente non confacente alle necessità della minore in consideraIOne anche della Persona_15 compleSS situaIOne psicologica della minore manifestatasi nel 2014, dispose il suo collocamento in idonea Comunità da individuarsi da parte dell'Ente affidatario ( ), come risulta dal Controparte_1 decreto n. 622 del 15/1/2015 che si rammostra al teste (doc. 13). 7) Vero che la minore
[...]
è stata collocata presso il Centro ” dal 6/2/2015 al 12/5/2016, Persona_15 Parte_5 come risulta anche dai documenti che si rammostrano al teste (docc. 14 e 20). 8) Vero che durante il collocamento della minore presso il Centro di Traona (SO), il Persona_15 Parte_3 personale responsabile di quel centro di accoglienza ha redatto le relaIOni che si rammostrano al teste
(docc. 16 e 21), e che si confermano, poi regolarmente inviate dall'Ufficio di Piano del Comune di al Tribunale per i Minorenni di Milano. 9) Vero che dopo il deposito della CTU delle d.sse CP_1 [...]
e nel procedimento n. 323/2013 RG Tribunale per i Minorenni di Milano e prima della Per_1 Per_2 pronuncia del decreto provvisorio n. 3510 del 3/5/2016 del medesimo Tribunale, l'equipe dei dottori
, e dell'assistente sociale manifestarono la disponibilità dei Servizi Sociali ad CP_2 Per_4 Per_3 individuare altra equipe di operatori, stante la relaIOne difficoltosa tra loro ed il nucleo paterno, come pagina 8 di 25 risulta dalla relaIOne che si rammostra al teste (doc. 18). 10) Vero che dopo la sostituIOne dell'equipe dei dottori , e dell'assistente sociale disposta dal Tribunale per i Minorenni di CP_2 Per_4 Per_3
Milano con decreto provvisorio n. 3510 del 3/5/2016, ed il conferimento dell'incarico di seguire il caso di alla psicologa ed all'assistente sociale , poi sostituita Persona_15 CP_3 Persona_14 dall'assistente sociale a sua volta di seguito sostituita dalla assistente sociale i rapporti Per_19 CP_4 con i nuovi operatori dei Servizi Sociali del Comune di , da un lato, ed il padre sig. CP_1 Parte_1
e la zia sig.ra , dall'altro lato, continuarono ad essere difficoltosi. 11) Vero
[...] Testimone_1 che anche dopo il ricollocamento della minore avvenuto nel maggio 2016 Persona_15 presso la famiglia della zia paterna sig.ra , il padre e la zia Testimone_1 Parte_1 Tes_1 continuarono a manifestare ostilità e sfiducia nei confronti della madre e ciò
[...] Persona_16 avvenne fino al 2020. 12) Vero che l'atteggiamento del padre e della zia Parte_1 Tes_1 nei confronti della madre iniziò a mutare e si distese dopo la fuga di
[...] Persona_16 presso la casa della madre, avvenuta nell'estate del 2020. 13) Vero che la Persona_15 minore giustificò la fuga avvenuta nell'estate del 2020 presso la casa Persona_15 materna con la sua volontà di far incontrare i genitori, in quanto l'atteggiamento di ostilità del padre nei confronti della madre le causava sofferenza, come risulta dalla Parte_1 Persona_16 relaIOne che si rammostra al teste (doc. 29). 14) Vero che dal 2013 in avanti, la minore
[...] ha costantemente manifestato il desiderio di mantenere uno stretto rapporto con la Persona_15 madre, cui era legata da profondo affetto, nonostante le gravi difficoltà psicologiche e comportamentali di quest'ultima. 15) Vero che dal 2016 al 2022 l'equipe della psicologa e dell'assistente sociale CP_3
, quest'ultima poi sostituita dalle assistenti sociale e dei Servizi Sociali del Persona_14 Per_19 CP_4
Comune di , ha redatto le relaIOni che si rammostrano al teste (docc. 21,25,27,31,32,33), che si CP_1 confermano, poi regolarmente inviate dall'Ufficio di Piano del Comune di al Tribunale per i CP_1
Minorenni di Milano. 16) Vero che dal 2016 al 2020 gli educatori della Cooperativa RI, poi divenuta Forme, e gli educatori della Cooperativa Grandangolo, hanno redatto le relaIOni in spaIO neutro che si rammostrano al teste (docc. 22,24,29,30), che si confermano, poi regolarmente inviate dall'Ufficio di Piano del Comune di al Tribunale per i Minorenni di Milano. 17) Descriva il CP_1 teste quale è la situaIOne famigliare attuale della minore dove è collocata Persona_15 attualmente e con che frequenza vede la madre Si indicano come testimoni: D.SS Persona_16
domiciliata presso il Comune di , su tutti i capitoli di prova;
Dr. Testimone_7 CP_1 Tes_8 domiciliato presso il Comune di , su tutti i capitoli di prova;
sig.ra CP_1 Testimone_9
pagina 9 di 25 domiciliata c/o Centro di Traona, sui capitoli 2), 3) e 14); Parte_3 Testimone_10 domiciliata a Tirano (SO), Viale Italia n. 69, sui capitoli 2), 3) e 14); sig.ra Via Testimone_11
San Fedele n. 43 – 23823 Colico (LC), sul capitolo 8); sig.ra domiciliata c/o presso Testimone_12
di Traona, sul capitolo 8); D.SS , domiciliata presso il Comune di Parte_4 Tes_13
, sui capitoli 10),11),12),14),15),17); d.SS , domiciliata presso il CP_1 Testimone_14 CP_1 di , sui capitoli 10),11),12),14),15); d.SS domiciliata in Via Alfonso La Marmora CP_1 Tes_15
n. 8 – 20812 Limbiate (MB), sui capitoli 10),11),12),14),15); d.SS domiciliata Testimone_16 presso il Comune di , sui capitoli 10),11),12),14),15); 17); sig.ra , domiciliata CP_1 Testimone_17 presso Cooperativa Forme (ex Cooperativa RI), sui capitoli 14) e 16); sig. , Via Testimone_18
Europa n. 32, 23026 Ponte in Valtellina (SO), sui capitoli 14) e 16); sig.ra , domiciliata Testimone_19 presso Cooperativa Grandandolo, sui capitoli 13), 14), 16). In merito alle istanze istruttorie di controparte il difensore dell'appellato ribadisce la sua opposiIOne alla richiesta di Controparte_1 acquisiIOne delle registraIOni e videoregistraIOni effettuate dalle D.sse e Persona_20 Per_2 nel corso della CTU svolta su incarico del Tribunale per i Minorenni di Milano nel procedimento n.
323/2013 R.G., poiché, da un lato, si tratta di “documenti” che l'attore/appellante avrebbe potuto procurarsi direttamente e personalmente con una richiesta alle prefate CCTTU, tanto più che lo stesso aveva nominato nel procedimento n. 323/2013 R.G. un consulente di parte (dr. , fatto che Per_21 agevolava i rapporti con le CCTTU e che certamente aveva avuto a suo tempo il diritto-dovere di acquisire detti documenti;
dall'altro lato, perché l'ordine di esibiIOne ex art. 210 c.p.c. consiste in un mezzo istruttorio ufficioso e residuale non utilizzabile per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. Il difensore dell'appellato ribadisce la sua Controparte_1 opposiIOne, inoltre, alla ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte per i seguenti motivi: capitolo 1): inammissibile perché relativo a circostanza non contestata;
capitoli 2) e 3): inammissibili perché documentali - entrambe le parti hanno depositato la CTU redatta dalle CCTTU e Per_1 attestante le operaIOni peritali svolte nel corso del giudiIO n. 323/2013 RG Tribunale per i Per_2
Minorenni di Milano da cui emerge quanto capitolato dall'attore - o da provarsi documentalmente;
capitoli 4) e 7): inammissibili in quanto diretti a far riferire al teste circostanze a sua volta riferitegli dall'attore e/o dal suo difensore. Al riguardo si richiama il contenuto del documento n. 25 di parte attrice allegato alla memoria difensiva ex art. 183 c. 6 n. 1 dell'attore, consistente in una lettera inviata dall'Avv. Giacomelli alla CTU relativa ai presunti “controlli” della D.SS sulle Per_1 Per_3 attività delle CCTTU. Si evidenzia, inoltre, che la D.SS era il soggetto designato dell'equipe Per_3
pagina 10 di 25 Rivolta-Nana-Patalano a intrattenere i rapporti con la CTU D.SS ed a fare da tramite tra Per_1 quest'ultima e la inevitabile, quindi, che tra la d.SS e la medesima Parte_6 Per_3
Comunità ci potessero essere aggiornamenti in relaIOne allo svolgimento dell'attività delle CCTTU
[...]
e Sono stati prodotti, nel primo grado del giudiIO, a contrario rispetto ai capitoli di Per_1 Per_2 prova 4) e 7) attorei, i documenti da 35) a 49); capitoli 5) e 6): inammissibili perché documentali - entrambe le parti hanno depositato la CTU redatta dalle CCTTU e attestante le Per_1 Per_2 operaIOni peritali svolte nel corso del giudiIO n. 323/2013 R.G. Tribunale per i Minorenni di Milano da cui emerge quanto capitolato dall'attore - o da provarsi documentalmente;
capitoli 8) e 9): inammissibili perché documentali e/o da provarsi documentalmente;
capitolo 10): inammissibile perché documentale;
capitoli da 11) a 37): inammissibili perché documentali e/o da provarsi documentalmente. Si evidenzia che gli orari di visita e le modalità erano concordati con la
[...]
in osservanza di quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Milano. È stato prodotto, Parte_6 nel primo grado del giudiIO, a contrario rispetto al capitolo 34) attoreo il documento n. 41); capitolo
38) inammissibile in quanto diretto a far riferire al teste circostanze a sua volta riferitegli dall'attore. Si evidenzia, inoltre, che la D.SS era il soggetto designato dell'equipe Rivolta-Nana-Patalano a Per_3 intrattenere i rapporti con la CTU D.SS ed a fare da tramite tra quest'ultima e la Per_1 [...]
inevitabile, quindi, che tra la d.SS e la medesima Comunità ci potessero essere Parte_6 Per_3 aggiornamenti in relaIOne allo svolgimento dell'attività delle CCTTU e Sono stati Per_1 Per_2 prodotti, nel primo grado del giudiIO, a contrario rispetto al capitolo di prova 38) attoreo i documenti da 35) a 40); capitolo 39): inammissibile in quanto diretto a far riferire al teste circostanze a sua volta riferitegli dall'attore. La circostanza, peraltro, fu smentita e chiarita dai Servizi Sociali del Comune di a parte attrice subito dopo il suo accadimento: al riguardo, è stato prodotto, nel primo grado del CP_1 giudiIO, a contrario sul capitolo 39) attoreo il documento 42); capitolo 40): inammissibile perché contrastante col contenuto dei documenti prodotti dallo stesso attore (doc. 15, lettere 31/7/2015 e
14/9/2015 Avv. Giacomelli, allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dell'attore), da cui emerge che i famigliari del nucleo paterno parteciparono alla festa di compleanno della minore svoltasi nell'agosto 2015; capitoli 41) e 42): inammissibili perché Persona_15 documentali e/o da provarsi documentalmente;
capitoli da 43) a 48): inammissibili perché documentali e/o da provarsi documentalmente. Sono stati prodotti, nel primo grado del giudiIO, a contrario rispetto ai capitoli di prova da 43) a 48) attorei ed a dimostraIOne che i Servizi Sociali del Comune di CP_1 sollecitarono a loro volta una decisione del Tribunale per i Minorenni circa il collocamento della pagina 11 di 25 minore dopo il deposito della CTU delle D.sse e ma che Persona_15 Per_1 Per_2 il Tribunale per i Minorenni di Milano si mobilitò solo nel febbraio del 2016, i documenti da 43) a 46); capitolo 49): inammissibile perché relativo a circostanza riferita dall'attore al teste, non vedendo come i testi indicati – tutti parenti e/o affini dell'attore - poSSno aver assistito alle reaIOni manifestate a scuola da Questa difesa, ancora, ribadisce la propria opposiIOne alla Persona_15 ammissione della testimonianza dei testi , e AG IA, in quanto Testimone_1 Testimone_2 direttamente coinvolti nella vicenda per cui è causa e come tali totalmente inattendibili. Si evidenzia, inoltre, che è altresì incapace ex art. 246 c.p.c.: ella, infatti, ha saldato le parcelle delle Testimone_1
CCTTU e (doc. 30 di parte attrice, allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Per_1 Parte_7
c.p.c.) per cui avrebbe potuto agire nel presente giudiIO per ottenerne il rimborso: poiché potenziale parte del presente giudiIO, ella è quindi incapace di testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova di parte attrice, si chiede l'ammissione di prova contraria diretta sugli stessi indicando tutti i testi già sopra elencati, nonché l'ammissione del seguente capitolo a prova contraria indiretta sul capitolo 44) dell'attore/appellante: 18) “Vero che a fronte anche delle segnalaIOni dell'attore per il tramite del suo difensore circa la sofferenza manifestata da presso il di Traona, i Servizi Sociali del Persona_15 Parte_4
Comune di sollecitarono molteplici volte una decisione del Tribunale per i Minorenni di CP_1
Milano, ma lo stesso rispose per la prima volta nel febbraio del 2016, come risulta dal documento che si mostra ai testi (doc. 46). Si indicano come testimoni sul prefato capitolo di prova indiretta gli stessi testi sopra indicati.
Svolgimento del processo
1. nata il [...], rappresentata dal padre conveniva Parte_2 Parte_1 in giudiIO il , già ente affidatario provvisorio, per accertare la grave Controparte_1 responsabilità dello stesso, per fatto dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. e per ottenere la condanna dell'ente al risarcimento dei gravi danni subiti a causa dell'allontanamento dalla famiglia e della collocaIOne in Comunità, dal 6 febbraio 2015 al 12 maggio 2016. Il padre chiedeva, inoltre, in proprio il ristoro del danno alla serenità familiare e del danno patrimoniale per spese legali e di CTU.
2. Secondo parte attorea, la prova delle gravi condotte colpose dei componenti della équipe dei servizi sociali, nelle persone dei dottori , , , era Persona_22 Persona_23 Persona_24 dimostrata dai numerosi documenti allegati, dalla corposa relaIOne delle CTU dott.SS Per_20 pagina 12 di 25 e dott.SS nominate dal Tribunale dei Minori, dai decreti dello Per_1 Persona_25 stesso Ufficio, nonché dal decreto definitivo della Corte d'Appello di Milano - SeIOni Minori in data 11.12.2018 con cui era confermato il collocamento della minore presso la famiglia della zia paterna ( famiglia composta oltre che dalla zia dal marito di quest'ultima, Testimone_1
e dalla figlia della coppia, IA AG). Al contempo, il Tribunale dei Minori Testimone_2 aveva anche disposto la totale sostituIOne della équipe degli psicologi (sopra indicati), conferendo agli zii la facoltà di avvalersi di uno psicologo privato a beneficio della nipote.
Sottolineava come, durante il soggiorno in comunità, l'équipe, infierendo contro la minore e disattendendo le precise disposiIOni delle CTU, avesse ostacolato gli incontri della bambina con il padre e il nucleo paterno, cagionandole ulteriore sofferenza;
come, inoltre, nonostante l'evidenza e la conclusione delle CTU, la predetta equipe si fosse opposta strenuamente al rientro della minore presso il padre e gli zii paterni. A sostegno della domanda, parte attrice chiedeva l'ammissione di prove testimoniali sui fatti dedotti in giudiIO, l'acquisiIOne delle registraIOni e videoregistraIOni effettuate dalle CTU e oltre che CTU Per_1 Per_2 medico legale sul danno psichico riportato dalla minore - per il quale era allegata la relaIOne del dott. - e sul danno riportato dal padre, il tutto in ragione del forzoso Persona_26 allontanamento della figlia in tenera età per ben 16 mesi, dal 6.2.2015 al 12.5.2016.
3. Il Comune di respingeva ogni accusa, sostenendo che la équipe aveva operato CP_1 esclusivamente per la tutela della minore e che la CTU delle dottoresse e Per_1 Per_2 redatta su incarico del Tribunale dei Minorenni era errata;
insisteva nell'affermare che la denuncia di abuso da parte dei servizi sociali era stato un atto dovuto, sebbene le due CTU
l'avessero giudicata aberrante e affermava che la richiesta di affido eterofamiliare della minore era antecedente al presunto traumatismo sessuale ed era stata indotta dal profondo disagio della minore, ingenerato dalla ostilità della zia materna verso la madre della minore steSS, Per_16
come documentato dalle relaIOni redatte dagli educatori dello spaIO neutro, ove si
[...] svolgevano gli incontri tra la minore e la madre, in modalità protetta. Concludeva nel senso che l'allontanamento della minore e il soggiorno in comunità erano stati, comunque, una decisione dal Tribunale dei Minori e che, anche a volere ritenere che il giudice avesse agito perché indotto dall'équipe, la condotta dei servizi sociali era immune da censure, per avere gli stessi agito esclusivamente per il bene della minore ed in totale buona fede, tenuto conto della complessità del caso. Sul quantum, il Comune di obiettava che il soggiorno in comunità non era CP_1
pagina 13 di 25 stato dannoso per la bambina e asseriva che il disturbo dell'adattamento riscontrato non potesse ricondursi alla vita in istituto. Quanto a lo stesso non aveva subito danni, ed, Parte_1 anzi, era corresponsabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., perché se si fosse preso cura della compagna e non l'avesse abbandonata, la tragica vicenda non si sarebbe innescata.
4. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 379/2024, respingeva le domande, condannando parte attorea alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ente pubblico.
5. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della figlia minore, chiedendo accertarsi la responsabilità del CP_1
, previa ammissione di prove testimoniali, acquisiIOne delle registraIOni e delle
[...] videoregistraIOni effettuate dalle C.T.U. e previa ammissione di CTU medico – legale sui danni riportati dalla minore e da egli stesso.
6. Il ha chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, nel caso di riconoscimento di CP_1 qualsivoglia propria responsabilità ex art. 2049 c.c., il riconoscimento di corresponsabilità in capo allo ex art. 1227 c.c.. Per_15
7. Dopo l'udienza di prima compariIOne dell'8.4.2025, la causa è stata rinviata ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 16.9.2025 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Motivi della decisione
8. I motivi alla base del gravame sono i seguenti:
a. con il primo motivo, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice non ha valutato le risultanze documentali, in violaIOne degli artt. 115 e 116 c.p.c..
La difesa ritiene che il giudice di primo grado erroneamente ha circoscritto l'attività dei servizi sociali ad un'indagine psicosociale, dal momento che il Comune era l'affidatario provvisorio della minore, quindi gravato da precisi doveri istituIOnali di tutela e di terzietà.
In tale ottica, il Tribunale di Sondrio avrebbe dovuto esaminare puntualmente la vasta documentaIOne allegata e non concludere in modo frettoloso circa la non idoneità dell'ambiente familiare paterno, con illaIOni a carico degli zii, successivamente smentite in modo dettagliato dalla C.T.U. redatta innanzi al Tribunale dei Minori.
b. Con il secondo motivo di gravame, la difesa di censura la decisione del primo Per_15 grado con la quale il giudice non aveva adeguatamente valutato gli effetti prodottisi sulla minore a seguito dell'allontanamento dall'ambiente familiare paterno. Evidenzia, infatti,
l'impugnante che dalla CTU emerge chiaramente l'effetto destabilizzante che pagina 14 di 25 l'allontanamento e le modalità dello stesso ebbero su . Tali conseguenze si Parte_2 riconnettevano, con ogni evidenza, all'errata diagnosi effettuata dagli stessi servizi sociali.
c. Con il terzo motivo, l'appellante i deduce che il giudice di prime cure non ha proceduto ad un corretto inquadramento della fattispecie nell'alveo degli artt. 2043 e 2049 c.c..
d. Con il quarto motivo, l'appellante deduce l'erroneità della condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali, alla luce della complessità della fattispecie esaminata.
9. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a, b, c.
a. I fatti. nasce il 16 agosto 2007 da una relaIOne di Parte_2 Parte_1 con CeSSta la relaIOne, il padre mantiene un buon Persona_27 rapporto con la compagna, provvedendo al di lei mantenimento ed a quello della minore. Il procedimento ex art. 330 c.c. si apre quando la madre si rivolge alla Questura di , CP_1 lamentando il fatto di essere stata estromeSS dal ruolo di genitore da parte dello e Per_15 dalla madre di questi ed in tale occasione minaccia intenti autolesivi. Dall'istruttoria svolta emergeva che la bambina, di fatto, era stata affidata alla nonna paterna ed agli zii paterni, in quanto la madre soffriva di depressione e di sua iniziativa aveva sospeso l'assunIOne dei farmaci, tanto che aveva anche tentato il suicidio due volte nel corso dell'anno 2012 (una volta buttandosi in un torrente, l'altra assumendo farmaci in quantità sconsiderata); a tali fatti si aggiungeva anche l'uso di alcool e di sostanze stupefacenti, oltre che la frequentaIOne di persone poco raccomandabili, anche in orari serali;
il padre lavorava in ambito manifatturiero, come transfrontaliero e per tale ragione non poteva accudire la minore nell'arco della giornata. (v. relaIOne della Questura di , in data 31.1.2013 CP_1 prot. Cat. Q 2/2013/U.P.G.S.P. - doc. n. 1 di parte attrice in primo grado, con allegate sommarie informaIOni rilasciate da e da Parte_1 Persona_27 genitori della minore).
b. Con decreto provvisorio del 28 febbraio 2013 ( doc. n. 2 di parte attorea), il Tribunale dei
Minori di Milano, sentita anche la nonna paterna, ritenuto di dover limitare la potestà genitoriale di entrambi, disponeva l'affido della minore al Comune di e disponeva CP_1 il collocamento presso la zia paterna, (erroneamente indicata nel dispositivo con il nome della madre della minore).
c. Con decreto provvisorio datato 26.5.2014 ( doc. n. 3 di parte attorea), il Tribunale affidava la minore all'Ente pubblico, con collocamento presso la zia paterna e con Testimone_1
pagina 15 di 25 immediata attivaIOne di una presa in carico psicologico della minore e dei familiari.
Prevedeva che, al fine del corretto sviluppo psico - fisico della bambina, venissero favoriti gli incontri con la madre in uno spaIO neutro ed in modalità protetta.
d. Con decreto provvisorio datato 15.1.2015 ( doc. n. 12 di parte attorea), il Tribunale dei
Minori, preso atto che la madre non aveva una stabile occupaIOne lavorativa e che non aveva mantenuto regolari rapporti con il CPS e con il SERT;
che il padre, lavorando in
Svizzera, non riusciva a garantire una presenza continuativa compatibile con gli orari scolastici della bambina;
che, pur essendo tutti questi adulti autenticamente legati alla minore, la situaIOne psicoemotiva della steSS risultava preoccupante, in quanto la madre – verso cui la bambina era molto legata – non riusciva a portare a compimento il suo percorso di reinserimento sociale;
il padre e la zia paterna mantenevano un atteggiamento ostile verso la madre della minore, ne ostacolavano il rapporto e chiedevano la revoca dell'affido all'Ente pubblico;
riteneva dunque di dare ingresso ad una puntuale attività istruttoria, nominando CTU nelle persone della dott. e della dott. Persona_20 Persona_25
In tale contesto, risultando anche in occasione della seduta psicologica del 26.11.2014 una possibile traumatizzaIOne nell'area della sessualità, il Tribunale dei Minori dava conto della necessità di intervenire urgentemente a tutela della minore, considerando l'impossibilità di svolgere i neceSSri approfondimenti sulle cause del disagio e la necessità di proseguire la presa in carico terapeutica, mantenendola collocata in un contesto adeguato;
proprio a seguito del sopra detto incontro con l'equipe degli psicologi e dell'assistente sociale, risultava improcrastinabile disporre l'allontanamento immediato dalla casa degli zii e dal padre ed il collocamento in comunità con regolamentaIOne protetta dei rapporti con tutti i parenti, almeno sino al completamento delle indagini peritali;
non risultava, invece, efficace il collocamento presso gli zii materni, che peraltro avevano manifestato una disponibilità ad occuparsi della bambina solo in via provvisoria. Disponeva, pertanto, procedersi a CTU psicologica, al fine di valutare le personalità dei genitori della minore, degli zii e dalla minore steSS per individuare quale fosse il migliore collocamento possibile, le modalità di regolamentaIOne dei rapporti con i familiari e l'individuaIOne di tutti i supporti psicologici neceSSri.
e. Il sopra detto decreto provvisorio era fondato su svariate relaIOni dell'equipe di psicologi, in particolare sulla relaIOne del 18.9.2014 ( doc. n. 6 di parte attrice), in cui gli stessi pagina 16 di 25 davano conto che la situaIOne della madre era connotata da significativi cambiamenti, sia di tipo personale, sia psicosociale e che dal marzo 2014 era inserita in un progetto di housing temporaneo, oltre ad essere seguita dal SERT;
che la steSS proseguiva gli incontri con la figlia;
che invece il padre e la sorella di lui mostravano profonda ostilità e disistima verso la madre;
che tale situaIOne creava importanti emoIOni di rabbia e di frustraIOne nella bambina;
che la zia paterna aveva rifiutato il supporto psicologico, opponendo la mancanza di tempo nel periodo estivo;
che il nucleo familiare paterno aveva insistito per limitare a due gli incontri settimanali della figlia con la madre, assumendo che la ragazzina era stanca a causa del tempo pieno della scuola e ciò tuttavia anche nel periodo delle vacanze estive. All'esito di detta relaIOne il giudice minorile, con provvedimento dell'8 ottobre 2014, aveva disposto procedersi all'indagine sulla zia materna e sul nucleo familiare di questa, al fine di verificare un possibile, diverso collocamento, assumendo di riservarsi inoltre all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2014 in cui sarebbero sentiti il padre e la zia paterna, A seguito di richiesta urgente del di in data Testimone_1 CP_1 CP_1
1.12.2014 ( doc. n. 9 di parte attorea), il giudice minorile fiSSva audiIOne il 10 dicembre
2014 ( doc. n. 9 bis di parte attorea), prima dunque dell'udienza in cui sarebbero stati sentiti il padre e la zia paterna il successivo 17 dicembre. Nel corso dell'udienza del 10 dicembre gli psicologi nelle persone della dott. del dott. e della dott. riferivano Per_4 CP_2 Per_3 che la minore, da febbraio 2014 all'autunno dello stesso anno, era cambiata, in particolare, la dott. riferiva che l'aveva vista l'ultima volta a febbraio, poi era andata in maternità e Per_4 quindi l'aveva rivista in autunno e la ragazza appariva cambiata: in particolare, la minore appariva taciturna, oppositiva, evitante. In un incontro in data 26.11.2014 sembravano emergere elementi traumatici, riconducibili alla sessualità, con atteggiamenti aggressivi verso il dott. ( concretizzatisi in pizzicotti, pugni); la ragazza, interrogata in merito CP_2 alle ragioni di tale comportamento, rispondeva che li dava allo IO , marito della zia Tes_2
il quale “le faceva i dispetti”. Dopo un iniziale silenIO, la minore si era seduta a Per_5 gambe aperte, con calzamaglia e indicava le parti intime;
poi vi era stato un comportamento di dissociaIOne con vocalizzi, quindi era salita sui piedi del dott. e aveva cercato un CP_2 contatto fisico con lo psicologo, con le proprie parti intime. Richiesta nuovamente di precisare i dispetti subiti da parte dello IO, la minore si era buttata a terra, la dottoreSS
per mostrarle vicinanza, l'aveva seguita e anche in quella occasione di nuovo la Per_4
pagina 17 di 25 ragazza aveva indicato le parti intime;
quindi si era alzata e si era meSS in ginocchio davanti al dott. , intimandogli di non andarle addosso e infine si era gettata a terra, CP_2 sembrando entrare in uno stato di coscienza alterato e facendo strani movimenti come rantoli. All'uscita dall'incontro, la ragazzina, incrociando la zia che era andata a riprenderla, si mostrava preoccupata di dover dire tutto alla zia, che a sua volta era seccata, a causa del ritardo nell'incontro.
f. Con decreto provvisorio del 3 maggio 2016 ( doc. n. 14), il Tribunale dei Minori dava conto delle risultanze della disposta CTU depositata in data 28.7.2015, che di seguito vengono illustrate nei termini più significativi. La madre della minore aveva un disfunIOnamento psicopatologico slantentizzato dalla gravidanza e caratterizzato da impulsività e aggressività, con cd. acting out;
la diagnosi era di disturbo borderline di personalità. La figlia minore mostrava tratti di introversione e chiusura e comunque di adattamento ai cambiamenti. Non erano stati recepiti elementi significativi di sessualizzaIOne appresa in modo traumatico. Quanto ai rapporti con il padre e con la zia, vi era da parte di questi un meccanismo di controllo che portava la minore a sentimenti di rabbia ed aggressività. Il padre presentava tendenza alla introversione, alla riservatezza e ridotta capacità relaIOnale in ambiti diversi da quelli lavorativi, anche se rispetto alla minore mostrava un'affettività ricca e profonda. La zia era persona con buon livello affettivo verso la nipote e non si sostituiva alla madre. Il marito di conformista rispetto ai Testimone_1 Testimone_2 valori sociali, non presentava alcuna disfunIOne personologica e si presentava piuttosto depresso e sofferente al pensiero di poter essere accusato di molestie sessuali ai danni della nipote. Il Tribunale dei Minori reputava condivisibili le conclusioni dei CTU del seguente tenore: l'alleanza terapeutica dell'equipe dei servizi sociali, dott. e dott. , CP_2 Per_3 non si era integrata con la lettura distanziante e terza in veste di affidatari istituIOnali;
è indubbio che le gravi carenze della madre avessero attivato aspetti di vicinanza in coloro che curano e ciò confligge con gli interessi del genitore paterno e ancora di più con gli interessi della minore, che deve essere accudita nel modo migliore possibile. Pertanto, veniva confermato l'affido all'Ente pubblico, permaneva il collocamento presso la zia paterna, con prosecuIOne del percorso terapeutico della minore a cura del serviIO e con modifica di tutti i componenti dell'equipe terapeutica, oltre che supporto psicologico anche ai familiari come da progetto di supporto di genitorialità per la madre e di supporto psicologico per entrambi i pagina 18 di 25 genitori. La CTU delle dott. e rivelava che la dott. ed il dott. Per_1 Per_2 Per_3
, pur a seguito dell'incontro del novembre 2014, non avevano mai pensato veramente CP_2 all'abuso sessuale, anche se questi avevano trovato allarmante il comportamento della minore e ciò nonostante l'avevano lasciata senza alcun supporto. Le CTU, inoltre, evidenziavano come a seguito del percorso nella comunità la bambina avesse mostrato un deciso miglioramento derivante da accudimento più adeguato e corretto da parte di caregiver istituIOnali.
g. Con decreto definitivo in data 11.12018 (doc. n. 16 di parte attorea), il Tribunale dei Minori confermava l'affidamento della minore al Comune di , il collocamento della steSS CP_1 presso il nucleo della zia la facoltà per la madre di riprendere il percorso Testimone_1 intrapreso al CPS ed al NOA con la prosecuIOne degli incontri con la figlia in spaIO protetto, previo monitoraggio da parte dei servizi sociali sull'intero nucleo familiare e sostegno psicologico a favore della minore;
disponeva che il Comune di residenza della minore controllasse e sostenesse la situaIOne della minore nei modi più confacenti, disponendo la trasmissione di tutto il complesso di obblighi ad altro comune, nel caso di cambio di residenza della minore steSS.
h. Con decreto in data 9.5.2019 ( doc. n. 17 di parte attorea), la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento parziale del reclamo proposto da revocava l'affido al Parte_1
Comune di , disponendo l'affidamento in via esclusiva al padre e confermando il CP_1 collocamento presso la zia paterna;
incaricava i servizi sociali di riattivare il percorso psicologico di di proseguire gli accertamenti psicologici presso Persona_15
l'UONPIA e di regolamentare gli incontri con la madre, sempre in spaIO neutro e con facoltà di ampliarli in relaIOne all'evolversi delle condiIOni psichiche della donna, come supportate dalle prescriIOni del CPS.
10. Esame dei motivi di gravame sopra indicati. Le censure di cui ai primi tre motivi di gravame sono incentrate sugli esiti della C.T.U. disposta dal Tribunale dei Minori depositata in data
28.7.2015 (doc. n. 13 di parte attorea), da cui la difesa dell'appellante desume la superficialità con cui i servizi sociali avevano operato, se non addirittura la collusione con la madre della minore, in spregio del dovere di terzietà che loro incombeva, quali emanaIOne dell'ente affidatario, Tali consideraIOni, esposte a pag. 55 della CTU, Controparte_1 sottolineavano la posiIOne “confusiva e poco terza” dello psicologo dott. , alla Persona_23
pagina 19 di 25 luce in particolare del ruolo transitorio in ragione di sole otto sedute avute con la minore nel periodo di assenza della collega dott. per maternità; ponevano in risalto, in particolare, il Per_4 ruolo terapeutico che lo stesso dott. aveva nei confronti della madre della bambina, in CP_2 un'ottica di alleanza significativa, volta alla stabilizzaIOne delle funIOni genitoriali;
segnalavano il ruolo valutativo nei confronti del padre, in difetto della creaIOne di un'alleanza da parte dello psicologo, che aveva tenuto, invece, un atteggiamento giudicante, anche nei confronti del nucleo familiare del padre;
valorizzavano l'erronea, scarsa valutaIOne, da parte degli psicologi, delle patologie psichiatriche da cui era affetta la madre. Le CTU ponevano anche l'accento sul fatto che i servizi sociali sopra indicati, valorizzando l'investimento della madre nei confronti della figlia, facevano di quest'ultima una sorta di “oggetto terapeutico della madre”, sminuendo il bisogno essenziale che la minore aveva nei confronti della figura materna (cfr. pag. 55 III cpv. dove la CTU sottolineava ulteriormente la non competenza dell'equipe degli psicologi). Le conclusioni dei CTU rimarcavano la netta distinIOne tra i diversi ruoli e, dunque, le diverse funIOni degli psicologi, ponendo in rilievo come lo psicologo della madre non potesse rivestire anche il ruolo di operatore che supporta il padre e la zia paterna in una compleSS attività di bonifica del conflitto. Tali consideraIOni sono state integralmente condivise dal Tribunale dei Minori nel provvedimento del 3.5.2016, provvedimento che ha, tra l'altro, previsto la modifica della precedente equipe di psicologi e assistenti sociali. Ora, la difesa di parte appellante reputa che le plurime richieste dei servizi di etero affidamento della minore nel corso dell'anno 2014, culminate con l'audiIOne in data
10.12.2014, costituiscano la prova più evidente della strumentalizzaIOne della minore,
“utilizzata” al fine del recupero psico – sociale della madre. All'uopo chiede l'ammissione di n.
56 capitoli di prova, oltre che l'acquisiIOne di registraIOni e videoregistraIOni effettuate dalle
CTU dott. e e la conferma delle circostanze capitolate in sede testimoniale Per_1 Per_2 da parte delle stesse CTU.
11. La difesa del evidenzia che i servizi sociali avevano agito nel rispetto della Controparte_1 diligenza professionale, tenuto conto della rilevante complessità della fattispecie, come testimoniato dal notevole compendio documentale che rivela l'alternarsi delle vicende psicologiche della minore e dei familiari della steSS. Sottolinea il comportamento oppositivo del padre e della di lui famiglia, l'atteggiamento pesantemente svalutante tenuto nei confronti dei servizi sociali, tanto da arrivare a chiedere, nell'ipotesi di accoglimento delle domande, il pagina 20 di 25 riconoscimento del concorso di colpa dello ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c.. Per_15
Precisa anche che il Tribunale dei Minori, a fronte di una relaIOne depositata il 28.7.2015, dispose il ritorno della minore nella casa della zia paterna solo il 12 maggio 2016, quindi dopo quasi 10 mesi. Tale ultimo fatto, unitamente all'atteggiamento oppositivo dello si Per_15 rifletteva dunque anche sul danno biologico lamentato per la minore, sul danno del padre e sul danno alla serenità familiare.
12. La Corte non condivide le ragioni poste a fondamento della sopra esposte censure, rilevando, in primo luogo, che l'attività svolta dall'equipe dei servizi sociali del era Controparte_1 indubbiamente connotata da elevata complessità. L'osservaIOne è fondata sugli stessi provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minori che, alla luce delle risultanze provenienti dai servizi sociali, ha disposto in modo differenziato il collocamento della minore, prendendo in consideraIOne non solo il nucleo familiare paterno, ma anche quello materno e disciplinando le modalità di ricostruIOne e di riavvicinamento del legame tra la minore e la madre. Si era trattato di un'attività certamente in evoluIOne, nella quale avevano influito molteplici circostanze, non solo strettamente legate ai predetti nuclei familiari, ma anche collegate ad eventi esterni, come, ad esempio, l'involontario allontanamento della psicologa dott. per Per_4 maternità. Se è dato ovvio quello per cui la psicologia non può considerarsi scienza esatta al pari di materie scientifiche, è anche a dirsi che tale caratteristica ha trovato nel caso di specie una delle sue più significative concretizzaIOni. Ed, invero, un tale contesto aveva visto gli psicologi allarmarsi in modo significativo a fronte di comportamenti, quale quello tenuto dalla minore in occasione dell'incontro del 26.11.2014, del tutto diversi da quelli avuti in precedenza. Comportamento che aveva suscitato preoccupaIOni che, su di un quadro estremamente fragile in ragione dei gravi dissidi familiari, si potesse essere innestata anche un'ulteriore problematica fonte di destabilizzaIOne, derivante da traumatismo in ambito sessuale, in una fascia d'età contraddistinta da una specifica cifra di fragilità, anche in ambiti familiari e sociali apparentemente tranquillizzanti. E' facile comprendere come la condotta tenuta dagli psicologi si sarebbe potuta esporre a censure tanto nell'ipotesi – come nel caso di specie – di attivaIOne, quanto nell'ipotesi opposta di mancata attivaIOne;
ed è intuitivo rilevare come in entrambi i casi a guidare i rilievi critici potessero essere solo le valutaIOni, ben più semplici, ex post. Facendo, quindi, buon governo dei principi generali ex art. 1176 c.c. ed art. 2236 c.c., il Collegio ritiene che la condotta tenuta dall'equipe dei servizi sociali non sia pagina 21 di 25 improntata a colpa grave e men che meno a dolo. Se, indubbiamente, i rapporti tra detta equipe e la famiglia di non furono contrassegnati da un'ottica di linearità e Parte_1 furono fonte di fraintendimenti, ciò di per sé non implica la sussistenza di un profilo di colpa grave nella gestione della minore. Né emergono elementi che poSSno far ritenere una collusione tra gli stessi e la madre della minore;
a tale proposito, il duplice ruolo rivestito dal dott. - di psicologo che tendeva a favorire il reinserimento genitoriale della madre e di CP_2 psicologo nell'interesse della minore per conto del Comune - se poteva non essere funIOnale alla creaIOne di un sereno ambiente familiare con la ripresa dei rapporti tra madre e figlia, non per questo ha rivelato una preordinaIOne tesa a favorire la madre in luogo del padre, con effetti pregiudizievoli per la minore e per il padre, odierno appellante.
13. In secondo luogo, la Corte osserva che l'attività svolta dai servizi sociali del Comune era attività prodromica e preparatoria rispetto alle decisioni di spettanza del Tribunale dei Minori. Si trattava dello svolgimento di una compleSS attività consistita in colloqui molteplici con la minore e con i vari protagonisti degli ambienti familiari: a tale proposito, si vedano la relaIOne in ordine alla valutaIOne delle capacità genitoriali del padre e della madre della minore in data
8.10.2013 a firma del dott. psicologo, della dottoreSS , Persona_23 Testimone_20 psicoterapeuta, della dott. , assistente sociale per conto del Comune ( doc. n. Persona_22
3 di parte convenuta in primo grado), relaIOne inoltrata al Tribunale dei Minori;
si vedano, ancora, la relaIOne psico sociali predisposta dai servizi sociali del Comune (doc. n. 4 di parte convenuta ) e le relaIOni predisposte dai dipendenti della cooperativa RI ( doc. ti nn. 5 –
6), che sovrintendeva agli incontri tra madre e figlia nello spaIO neutro, relaIOni inviate dagli stessi psicologi al Tribunale dei Minori. Si tratta, come evidente, di attività a carattere istruttorio che non confluiva in una determinaIOne da parte dei servizi sociali, determinaIOne spettante unicamente al Tribunale dei Minori. Del resto, proprio la relaIOne d'aggiornamento urgente in data 17.12.2014 prot. n. 34979, (doc. n. 12 di parte convenuta) - dopo aver dato conto ulteriormente di quanto avvenuto nell'incontro del 26.11.2014 con la minore - concludeva nei seguenti termini: “i fatti osservati in seduta, pur non consentendo di trarre conclusioni univoche, paiono allarmanti e meritevoli di un approfondimento. Per fare ciò, tuttavia, si renderebbe ulteriormente neceSSrio garantire la proteIOne della minore, sia collocandola in un contesto differente dall'attuale, sia prevedendo la regolamentaIOne degli incontri con la famiglia paterna con modalità protette ed osservate, con facoltà di sospenderli”. Orbene, è
pagina 22 di 25 evidente che solo il Tribunale dei Minori era deputato a decidere in ordine al collocamento della minore, avvalendosi dell'istruttoria proveniente dal Comune ed anche della professionalità specifica dei giudici onorari. Ove si accogliesse, invece, la prospettaIOne della parte appellante, si perverrebbe alla conclusione illogica di poter intentare una causa nei confronti di un consulente tecnico, le cui conclusioni fossero state condivise dal giudice;
e ciò senza tenere conto che nei confronti delle sentenze emesse dal giudice e fondate sulle risultanze di una consulenza tecnica condivisa l'ordinamento positivo ha approntato un preciso assetto impugnatorio;
assetto impugnatorio che potrebbe essere nella sostanza pretermesso ogni qualvolta la decisione del giudice non escludesse la facoltà del contemporaneo radicamento di causa di responsabilità professionale nei confronti del consulte tecnico ufficiale.
Conclusivamente, reputa la Corte che l'attività dei servizi sociali chiamati in causa abbia avuto un ruolo esclusivamente preparatorio – istruttorio rispetto alle decisioni e, per quanto di interesse, alla decisione assunta dal Tribunale dei Minori di allontanare la ragazzina dall'ambiente familiare paterno, nel febbraio 2015.
14. Illuminante sul punto, la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di sancire la configurabilità della responsabilità di un Comune ex art. 2049 c.c., con obbligo dello stesso di risarcire il danno cagionato ai genitori per lesione del diritto all'integrità ed alla serenità del nucleo familiare, nell'ipotesi in cui il Sindaco abbia disposto l'allontanamento di una minore dalla casa familiare sulla base di una segnalaIOne (poi rivelatasi infondata ed originata dalle sole dichiaraIOni di una maestra d'asilo) degli addetti ai servizi sociali, che abbiano sollecitato l'immediata adoIOne del provvedimento, senza avvertire la necessità di ulteriori e più approfondite indagini da parte dei competenti organi giudiziari ( c. Cass. civ. n. 20928/2015); in motivaIOne, infatti, veniva precisato che “il potere del Sindaco di intervenire direttamente sull'ambiente familiare ai sensi dell'art. 403 cod. civ. è previsto per i casi di "abbandono morale
e materiale" (trascuratezza, mancanza di cure essenziali, percosse, ambiente insalubre o pericoloso, ecc.) ed in genere per situaIOni di disagio minorile che siano palesi, evidenti o comunque di agevole e indiscutibile accertamento, al fine di adottare in via immediata i provvedimenti di tutela contingibili e urgenti, che si appalesino neceSSri. L'autorità amministrativa non ha invece poteri di indagine e di istruttoria sul singolo caso, in relaIOne a vicende delicate e complesse quali quella di cui trattasi, nata dall'interpretaIOne da parte di terzi delle parole - non si sa quanto spontanee o sollecitate - di una bambina di cinque anni,
pagina 23 di 25 prive di ogni oggettivo riscontro. L'ente amministrativo deve in tal caso rivolgersi - ovviamente con la tempestività e l'urgenza del caso - alle istituIOni specificamente competenti in materia, quali il Tribunale per i Minorenni e se del caso il pubblico ministero, come ha ben rilevato la sentenza impugnata”.
15. L'esclusione della responsabilità comporta l'assorbimento di ogni questione relativa al quantum. Né sono ammissibili e rilevanti i capitoli di prova reiterati da parte appellante in sede di precisaIOne delle conclusioni, posto che gli stessi attengono a circostanze non contestate, provate per via documentale e, infine, non sono idonei a incidere sulle ragioni di infondatezza come sopra esposte.
16. Opinione della Corte quanto al motivo sub d).
17. Con riguardo al motivo di censura sub d), la Corte rileva che la situaIOne in fatto era compleSS dal lato dei professionisti che operarono, ma, trasfusa nei binari della responsabilità professionale ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., è assimilabile ad un'ordinaria causa di responsabilità professionale, rispetto alla quale non sono evidenziabili motivi specifici per procedere ad una compensaIOne delle spese di lite.
18. Per le sopra esposte consideraIOni, quindi, il gravame non merita accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
19. L'esito del giudiIO di secondo grado comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri medi rapportati al valore della vertenza e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
20. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3561/2024 R.G., ogni istanza, ecceIOne e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della figlia e, per l'effetto, conferma la sentenza n 379/2024 emeSS Parte_2 dal Tribunale di Sondrio;
pagina 24 di 25 II. condanna in proprio e quale legale rappresentante della figlia Parte_1
a rimborsare, in favore del , le spese processuali del Parte_2 Controparte_1 grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 24.9.2025
Il Consigliere est.
Dott.SS IA Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SeIOne seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. IA Brat Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3561/2024 promoSS in grado d'appello da
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 degli Avv. TI GIANLUCA FA VI e ALESSANDRO CIRO CARLO TONELLI, elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 21 MILANO presso il difensore avv. GIANLUCA
FA VI appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARA GIUGNI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio del difensore in VIA BONFADINI, 1 CP_1
appellato avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
pagina 1 di 25 Conclusioni per in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Parte_2
[...] Parte_1
“Voglia la Ecc,ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduIOne ed ecceIOne , previa valutaIOne positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) nel merito, previa integrale riforma della sentenza n. 379/2024 resa inter partes dal Tribunale di Sondrio in persona del Giudice Unico dott.SS
RA LI pubblicata il 28/11/2024 e notificata il 2/12/2024, accertare e dichiarare ai sensi degli art. 2049, 2043 cc la responsabilità esclusiva del per la causale di cui alle premesse Controparte_1
e per l'effetto condannarlo a risarcire a in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 figlia minore tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti, liqui Parte_2 dandoli, per i motivi indicati in narrativa, nella complessiva somma di € 50.000,00 quanto al primo e nella complessiva somma di € 200.027,00 quanto alla seconda, ovvero in quelle altre maggiori o minori somme di giustizia, oltre rivalutaIOne ed interessi dal fatto al saldo, con dannando la controparte alla rifusione delle spese di lite, anche in relaIOne al primo grado del giudiIO;
2) respingere le domande tutte svolte dal , con vittoria delle spese dei due gradi;
3) in via istruttoria, Controparte_1 occorrendo, ammettere i mezzi di prova già richiesti in sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva dell'atto di appello, e che si trascrivono. Si chiede occorrendo che il Giudice disponga l'acquisiIOne delle registraIOni e delle video registraIOni effettuate dalle dr.sse e Per_1 nell'espletamento della CTU e che le due consulenti siano sentite sui seguenti capitoli di Per_2 prova: 1) vero che la dr.SS Guarnieri del Tribunale dei Minorenni di Milano vi ha nominate CTU nel procedimento di volontaria giurisdiIOne relativo alla minore come da verbale che Parte_2 si esibisce (doc. 27); 2) vero che avete eseguito numerosi incontri ed eseguito accertamenti sulla minore, su tutte le figure di riferimento: genitori, zii paterni e cugina, IA, nonna materna e zia materna, i tre operatori dei Servizi Sociali. Rivolta, , psichiatri CPS, medici del SERT;
Per_3 Per_4
3) vero che vi siete recate al Centro ed avete videoregistrato l'incontro tra la bambina Parte_3
, il padre e la zia che si abbracciavano e manifestavano affetto;
4) vero che Parte_2 Pt_1 Per_5 la dr.SS si accertava presso il Centro del vostro operato chiedendo alle Per_3 Parte_3 responsabili le ragioni per cui il padre e la zia avessero pranzato con , contravvenendo gli Parte_2 ordini;
5) vero che al primo incontro, a , gli operatori dei Servizi Sociali dr. , dr.SS CP_1 CP_2
e dr.SS evidenziavano la sussistenza di traumatismi sessuali subiti da , mentre Per_3 Per_4 Parte_2 nel secondo incontro, a seguito delle vostre obieIOni, ridimensionavano l'accaduto; 6) vero che al secondo incontro i due operatori presenti, e , affermavano di avere chiesto CP_2 Per_3
pagina 2 di 25 l'allontanamento di perché non si trovavano d'accordo con la zia pa terna ed il papà della Parte_2 minore;
7) vero che la dr.SS vigilava sui vostri accertamenti, interpellando il personale del Per_3
8) vero che avete dovuto intervenire sugli operatori perché la bambina potesse Parte_4 incontrare la cugina IA AG;
9) vero che al padre era consentito di incontrare la minore un'ora la settimana, mentre alla madre erano concesse due ore e avete segnalato la diversità di trattamento;
10) vero che confermato la relaIOne da voi redatta per conto del Tribunale dei Minorenni di Milano che si esibisce (doc. 13). Si chiede ammissione di prova testimoniale sui seguenti ulteriori capitoli con i testi
IA AG, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
tutti residenti a : 2 11) vero che, nel 2014, , di sette anni, Testimone_6 CP_1 Parte_2 rifiutava di recarsi dalla psicologa dott.SS e, poi, dallo psicologo e solo con l'opera di Per_4 CP_2 convincimento della zia la bambina accettava le sedute terapeutiche;
12) vero che, nel 2014, la Per_5 bambina tornava, dagli incontri protetti con la madre piangente e riferiva che la mamma era Per_6 sempre in ritardo, l'aveva sgridata e che stava male;
13) vero che, l'11 settembre 2014, la dr.SS
convocava la zia paterna ed il padre e chiedeva di mantenere gli incontri di Per_3 Pt_1
con la madre con una frequenza di tre volte la settimana;
14) vero che la zia Parte_2 Per_6
e il padre si opponevano alla richiesta dell'assistente sociale affermando che la bambina di Per_5 sette anni e che frequentava la scuola a tempo pieno, mantenendo tale regime oltre alla seduta psicologica settimanale, si affaticava troppo ed insistevano per una riduIOne a due incontri;
15) vero che si rivolgeva al Tribunale dei Minorenni di Milano con istanza del 12 settembre Parte_1
2014 (doc. 5) per chiedere audiIOne e trovare una soluIOne al conflitto con i Servizi Sociali sulla regolamentaIOne degli incontri protetti con la madre;
16) vero che, richiesti di un aggiornamento da parte del Giudice minorile, la dr.SS e il dr. scrivevano (doc. 6) che la zia “rifiuta Per_3 CP_2 categoricamente di accettare la proposta di regolamentaIOne degli incontri” e chiedevano l'allontanamento della minore dal nucleo paterno con affido eterofamiliare ed incontri protetti con il padre e gli zii paterni;
17) vero che con la relaIOne di aggiornamento del 9 dicembre 2014 i Servizi
Sociali reitera vano la richiesta di allontanamento dagli zii paterni e dal padre e collocaIOne con affido eterofamiliare della minore;
18) vero che la dr.SS , tramite il responsabile dott. in data Per_3 Per_7
1.12.2014, chiedeva una convocaIOne urgente dal Giudice minorile per condividere importanti aggiornamenti ed il 10.12.2014, in audiIOne davanti al Giudice, con il dr. e la dott.SS CP_2 Per_4 riferiva l'esistenza di traumatismi sessuali da attribuire allo IO paterno e insisteva con Testimone_2
i colleghi per l'allontanamento della minore dagli zii e incontri protetti con il padre e i parenti paterni pagina 3 di 25 (doc. 9); 19) vero che i Servizi Sociali integravano il verbale di audiIOne del 10 dicembre con la relaIOne del 17 dicembre 2014 ribadendo i traumatismi sessuali riferibili allo IO (doc. 10); Tes_2
20) vero che, il 17 dicembre 2014, il padre e la zia paterna si recavano a Milano in audiIOne al Per_5
Tribunale dei Minorenni e la sera, tornati a casa, trovavano piangente;
3 21) vero che la Parte_2 bambina riferiva al papà che i Servizi Sociali volevano collocarla presso la zia sorella di Per_8
con la quale il Tribunale aveva, invece, imposto incontri con modalità protetta (doc. 18); Per_6
22) vero che, il 21 gennaio 2015, la bambina aveva un incontro con la dr.SS da cui usciva Per_4 turbata e la sera, piangeva e riferiva che la psicologa le aveva detto che avrebbe dovuto Parte_2 trasferirsi dalla zia e ripeteva “cosa succede alla mia vita” e di ciò i Servizi erano informati con Per_8 missiva 27 gennaio 2015 dal legale (doc. 15); 23) vero che il mattino di venerdì 6 febbraio 2015,
era prelevata da scuola, davanti ai compagni e alle maestre, e portata presso il Centro Rita Parte_2
Tognoli, dalla dr.SS e dalla dott.SS senza avviso ai familiari, dove era isolata per un Per_3 Per_4 paio di giorni e sottoposta a visite mediche;
24) vero che era priva di abiti di ricambio, di Parte_2 libri e di giocattoli;
25) vero che gli zii paterni ed il padre, nonché il legale, erano avvisati dopo il blitz e invitati nel pomeriggio del 6 febbraio presso l'ufficio della dr.SS ; 26) vero che la dr.SS Per_3
riferiva agli zii paterni che la bambina era stata trasferita al Centro Tognoli, che le visite e di Per_3 contatti telefonici erano vietati e di preparare alcuni abiti che le sarebbero stati consegnati;
27) vero che già, nella prima telefonata al padre, in modalità protetta, piangeva e urlava “papà portami via Parte_2
Per_ da qui” e la suora riferiva che soffriva tantissimo;
28) vero che poteva incontrare il Parte_2 padre con cadenza settimanale, un'ora in modalità protetta, all'interno del centro, sotto la stretta sorveglianza di una suora e la zia paterna con le medesime modalità, ma cadenza Per_5 bisettimanale ed era vietato uscire in cortile a giocare o salire sull'auto del padre parcheggiata nel cortile della struttura;
29) vero che poteva telefonare al papà in modalità protetta il martedì Parte_2 alle 19,30 per cinque minuti;
30) vero che a era proibito telefonare ai parenti della famiglia Parte_2
Per_ paterna, compresa la cugina IA, lo IO , la nonna e viceversa;
31) vero che , Tes_2 Parte_2 ad ogni incontro, chiedeva di tornare a casa della zia e dello IO , di incontrare ed Per_5 Tes_2 abbracciare lo IO e la cugina IA, e durante gli incontri ab bracciava forte la zia e la Per_5 riempiva di baci e chiedeva perché era stata punita e rin chiusa in comunità; 4 32) vero che Parte_2 chiedeva che il padre e la zia paterna partecipassero alla recita di fine anno scolastico giugno 2015, ma la dr.SS vietava la partecipaIOne, nonostante l'intervento ed il consenso scritto della dr.SS Per_3
(doc. 26 lettera ai servizi sociali del 30 maggio 2015; 33) vero che la dr.SS vietava la Per_1 Per_3
pagina 4 di 25 partecipaIOne alla recita scolastica del padre e della zia e si accertava presso il Centro Tognoli che i medesimi non avessero trasgredito il divieto;
34) vero che chiedeva di incontrare la cugina Parte_2
IA e la dr.SS il 30 maggio 2015, insisteva con i Servizi Sociali perché fosse dato il Per_1 consenso alle visite (doc. 26), ma la dr.SS rifiutava di predisporre il calendario di incontri;
35) Per_3 vero che le visite di IA erano consentite a fine giugno 2015 con cadenza bisettimanale e in modalità Per_ protetta, a seguito di sollecito del legale;
36) vero che si lamentava che le suore, in particolare suora la trattava male e diceva che era una privilegiata perché riceveva vestiti e Persona_11 pasticcini dai parenti;
37) vero che era punita dalle suore e veniva chiusa in bagno e le era Parte_2 proibito di partecipare alle gite programmate dal centro;
38) vero che la dr.SS si informava Per_3 presso suor di tutti gli accertamenti eseguiti dalla dr.SS presso il Centro, in sede Per_11 Per_1 di operaIOni peritali;
39) vero che la dr.SS si avvicinava a in comunità nonostante il Per_4 Parte_2 divieto del giudice dr.SS Guarnieri, giudice minorile;
40) vero che al padre ed alla zia paterna era vietato dai Servizi Sociali di partecipare alla festa di compleanno del 16 agosto 2015; 41) vero che le consulenti depositarono la relaIOne peritale nel luglio/agosto 2015 e fu neceSSrio l'intervento del Per_ legale per ampliare gli incontri di con i parenti della famiglia paterna, la nonna , lo IO Parte_2
e la cugina e suo marito lotti;
42) vero che i contatti e gli incontri Tes_3 Tes_4 Tes_5 Persona_12 di e lo IO furono proibiti dai Servizi Sociali sino alla data di ritorno a casa Parte_2 Testimone_2
Per_ della minore, nel maggio 2016; 43) vero che a novembre 2015 la madre di era Per_6 ricoverata nella Comunità il Gabbiano di Tirano e gli incontri erano sospesi e il legale del padre doveva segnalare al Giudice la sofferenza della minore e gli impedimenti alla frequentaIOne sofferti dal padre e dalla zia paterna (doc. 28); 5 44) vero che a novembre 2015 i Servizi Sociali rifiutavano di ampliare gli incontri di con la zia paterna ed il legale inviava il fax doc. 15, sottolineando le Parte_2
Per_ condiIOni di sofferenza della minore;
45) vero che consegnava al papà ed alla zia i bigliettini
(doc. 24 e 29) che si esibiscono, implorandoli di riportarla a casa;
46) vero che il 10 marzo 2016 (doc.
23) i Servizi Sociali inviarono al Tribunale dei Minorenni relaIOne nella quale ribadivano l'affido eterofamiliare della minore e di ciò si veniva a conoscenza dal decreto della Corte d'appello di Milano del maggio 2019 (doc. 17); 47) vero che a AT fu precluso di trascorrere la Pasqua 2016 con il suo papà; 48) vero che AT fece ritorno a casa degli zii paterni nel maggio 2016 e, su ordine del Tribunale Per_ dei Minorenni, veniva cambiata tutta l'équipe di operatori del ServiIO;
49) vero che a scuola, Per_ sobbalzava, ogni volta che si apriva la porta dell'aula e aveva crisi d'ansia; 50) vero che rifiutava di andare presso gli uffici dei Servizi sociali perché temeva di in contrare la dr.SS dr.SS Per_4
pagina 5 di 25 Per_
e dr. ; 51) vero che rifiutava di raccontare il suo vissuto relativo al periodo paSSto Per_3 CP_2 in comunità alla dott. e chiedeva di andare da altra psicologa, estranea al ServiIO, individuata CP_3 nella dr.SS dell'UNPIA; 52) vero che AT riferisce ai familiari di avere perso la fiducia nei Per_13
Servizi Sociali e negli psicologi e diffida di tutti;
53) vero che AT ha incubi, soffre di ansie e di attacchi di panico;
54) vero che il rapporto tra ed è migliorato con la seconda Parte_2 Per_6 gravidanza della madre ed il sig. ha concesso alla minore di pernottare dalla mamma Parte_1 nel luglio 2020; 55) vero che ha trascorso agosto 2020 a Teglio con gli zii paterni e da Parte_2 settembre ha frequentato la madre di giorno perché era rientrato il compagno di da Santo Per_6
Domingo. 56) vero che si recava dalla figlia ogni settimana con la propria Parte_1 autovettura, da a Traona percorrendo 60 km con conseguenti consumi. Sul quantum si chiede CP_1 che il Giudice disponga, occorrendo, CTU medico legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni psichiche e della sofferenza interiore e morale subite 6 dalla minore e dall'attore Parte_2
nonché la durata della malattia, l'entità e la natura dei postumi permanenti, il grado Parte_1 di sofferenza psicofisica soggettiva interiore.” Ci si oppone alle prove testimoniali dedotte da parte appellata sottolineando come tutte le relaIOni di aggiornamento degli educatori e degli operatori che sono subentrati sono state oggetto di analisi ed approfondimenti da parte delle CTU, del Tribunale dei
Minorenni e della Corte d'Appello di Milano che hanno deciso e confermato l'idoneità del padre e degli zii paterni per la collocaIOne, le cure e l'affido della minore, disponendo una rigida regolamenta IOne degli incontri con la madre in aperto contrasto con l'équipe incriminata. Ciò detto si Per_6 sottolinea che tutti i capitoli vertono su circostanze irrilevanti, inammissibili e documentali. È, infatti, del tutto ininfluente il periodo successivo al rientro a casa di , il cui regime è stato mantenuto Parte_2 sino ad oggi. E specificamente: - il capitolo 1 è documentale e relativo alle relaIOni redatte dai tre operatori responsabili del danno;
- il capitolo 2 è documentale;
- il capitolo 3 è valutativo (crescente malessere) e irrilevante;
- il capitolo 4 è valutativo e smentito dalla CTU e dai provvedimenti giudiziari;
- il capitolo 5 è valutativo e in parte documentale e pacifico;
- il capitolo 6 è in parte documentale ed in parte falso;
la bambina è stata collocata in comunità perché i Servizi Sociali, nel dicembre 2015 riferivano che la zia materna non era disponibile ad ospitare la minore (cfr.: relaIOne);
- il capitolo 7 è pacifico;
- il capitolo 8 è documentale;
- il capitolo 9 è documentale. I capitoli da 10 a
17 sono irrilevanti, relativi al periodo successivo al rientro di nella casa degli zii paterni e la Parte_2 nomina del padre quale affidatario esclusivo. Si sottolinea come la relaIOne delle dr.sse e CP_3 [...]
depositate in Corte d'Appello (cfr.: decreto, doc. 17 pag. 15 e 16 punto di Per_14 Testimone_1
pagina 6 di 25 riferimento principale per è legata effettivamente alla nipote di sui si occupa quotidiana Parte_2 mente…Scherini disponibile al dialogo tende ad avere una posiIOne collaborativa…mentre Pt_1 la madre è altalenante”) fossero a favore della nomina del padre quale affidatario esclusivo e confermavano l'idoneità degli zii paterni quali collocatari, evidenziando, invece, le difficoltà di tali da determinare la sospensione degli incontri protetti. Il capitolo 10 è documentale e Per_6 valutativo. I capitoli 11, 12, 13 e 14 sono valutativi, i capitolo 15 e 16 sono documentali, il capitolo 17
è esplorativo, generico e valutativo. Ove tali capitoli fossero ammessi, si indicano a prova contraria tutti i testimoni indicati dell'attore a prova diretta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del primo grado di giudiIO”.
Conclusioni per il : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, nel merito in via principale: respingere l'impugnaIOne proposta da in proprio e quale legale rappresentante della minore Parte_1
siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa Persona_15
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 379/2024 pubblicata il 28/11/2024 del Tribunale di Sondrio;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'impugnaIOne di e delle sue domande, accertato e dichiarato che Parte_1 Parte_1
ha gravemente concorso alla causaIOne degli eventi per cui è causa (art. 1227 c.c.),
[...] conseguentemente ridurre il risarcimento dei danni, solo se rigorosamente provati, di Parte_1
e/o della minore in misura proporIOnale all'accertando suo concorso Persona_15 causale;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, maggiorate di spese forfettizzate al 15%, oltre accessori di legge di entrambi i gradi del giudiIO. In via istruttoria chiede, se la causa non verrà considerata sufficientemente istruita grazie alla copiosa documentaIOne acquisita al giudiIO, ammettersi prova per testimoni sulle circostanze capitolate che seguono: 1) Vero che dal 2013 al 2016
l'equipe dei dottori , e dell'assistente sociale Patalano dei Servizi Sociali del Comune di CP_2 Per_4
Sondrio, ente affidatario della minore nell'ambito del procedimento n. Persona_15
323/2013 RG Tribunale per i Minorenni di Milano, ha redatto le relaIOni che si rammostrano al teste
(docc. 3,4,9,11,12,14,18), poi regolarmente inviate dall'Ufficio di Piano del Comune di al CP_1
Tribunale per i Minorenni di Milano. 2) Vero che dal 2013 al 2016 gli educatori della Cooperativa
RI di hanno redatto le relaIOni in spaIO neutro relative alla minore CP_1 Persona_15
che si rammostrano al teste (docc. 5,6,8,10,15), di cui confermano il contenuto, poi
[...]
pagina 7 di 25 regolarmente inviate dall'Ufficio di Piano del Comune di al Tribunale per i Minorenni di CP_1
Milano. 3) Vero che l'equipe dei dottori , e dell'assistente sociale e gli operatori CP_2 Per_4 Per_3 della Cooperativa RI (oggi Forme), incaricati di seguire gli incontri in spaIO neutro tra la minore e la madre rilevarono un crescente malessere Persona_15 Persona_16 nella minore a partire dall'iniIO del 2014 in avanti. 4) Vero che l'equipe dei dottori , e CP_2 Per_4 dell'assistente sociale , individuarono la causa del crescente malessere della minore Per_3 [...] nella sua consapevolezza della conflittualità esistente tra i familiari collocatari (padre Persona_15
e zia e la madre nella disistima e ostilità che i Parte_1 Persona_17 Persona_16 primi nutrivano nei confronti della seconda, nonché nella necessità di sacrificare la libera espressione dei suoi bisogni ed emoIOni - incluso il desiderio che i rapporti tra il nucleo paterno e la madre si distendessero - per adeguarsi all'atteggiamento del nucleo paterno, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 9) 5) Vero che a seguito del crescente malessere manifestato dalla minore descritto ai capitoli precedenti, l'equipe dei dottori , e Persona_15 CP_2 Per_4 dell'assistente sociale propose al Tribunale per i Minorenni di Milano di collocare Per_3 temporaneamente la minore presso la famiglia della zia materna e, contestualmente, di Persona_18 predisporre un progetto di affido etero famigliare. 6) Vero che il Tribunale per i Minorenni di Milano, ritenendo la proposta degli operatori del ServiIO Tutela Minori di cui al capitolo precedente non confacente alle necessità della minore in consideraIOne anche della Persona_15 compleSS situaIOne psicologica della minore manifestatasi nel 2014, dispose il suo collocamento in idonea Comunità da individuarsi da parte dell'Ente affidatario ( ), come risulta dal Controparte_1 decreto n. 622 del 15/1/2015 che si rammostra al teste (doc. 13). 7) Vero che la minore
[...]
è stata collocata presso il Centro ” dal 6/2/2015 al 12/5/2016, Persona_15 Parte_5 come risulta anche dai documenti che si rammostrano al teste (docc. 14 e 20). 8) Vero che durante il collocamento della minore presso il Centro di Traona (SO), il Persona_15 Parte_3 personale responsabile di quel centro di accoglienza ha redatto le relaIOni che si rammostrano al teste
(docc. 16 e 21), e che si confermano, poi regolarmente inviate dall'Ufficio di Piano del Comune di al Tribunale per i Minorenni di Milano. 9) Vero che dopo il deposito della CTU delle d.sse CP_1 [...]
e nel procedimento n. 323/2013 RG Tribunale per i Minorenni di Milano e prima della Per_1 Per_2 pronuncia del decreto provvisorio n. 3510 del 3/5/2016 del medesimo Tribunale, l'equipe dei dottori
, e dell'assistente sociale manifestarono la disponibilità dei Servizi Sociali ad CP_2 Per_4 Per_3 individuare altra equipe di operatori, stante la relaIOne difficoltosa tra loro ed il nucleo paterno, come pagina 8 di 25 risulta dalla relaIOne che si rammostra al teste (doc. 18). 10) Vero che dopo la sostituIOne dell'equipe dei dottori , e dell'assistente sociale disposta dal Tribunale per i Minorenni di CP_2 Per_4 Per_3
Milano con decreto provvisorio n. 3510 del 3/5/2016, ed il conferimento dell'incarico di seguire il caso di alla psicologa ed all'assistente sociale , poi sostituita Persona_15 CP_3 Persona_14 dall'assistente sociale a sua volta di seguito sostituita dalla assistente sociale i rapporti Per_19 CP_4 con i nuovi operatori dei Servizi Sociali del Comune di , da un lato, ed il padre sig. CP_1 Parte_1
e la zia sig.ra , dall'altro lato, continuarono ad essere difficoltosi. 11) Vero
[...] Testimone_1 che anche dopo il ricollocamento della minore avvenuto nel maggio 2016 Persona_15 presso la famiglia della zia paterna sig.ra , il padre e la zia Testimone_1 Parte_1 Tes_1 continuarono a manifestare ostilità e sfiducia nei confronti della madre e ciò
[...] Persona_16 avvenne fino al 2020. 12) Vero che l'atteggiamento del padre e della zia Parte_1 Tes_1 nei confronti della madre iniziò a mutare e si distese dopo la fuga di
[...] Persona_16 presso la casa della madre, avvenuta nell'estate del 2020. 13) Vero che la Persona_15 minore giustificò la fuga avvenuta nell'estate del 2020 presso la casa Persona_15 materna con la sua volontà di far incontrare i genitori, in quanto l'atteggiamento di ostilità del padre nei confronti della madre le causava sofferenza, come risulta dalla Parte_1 Persona_16 relaIOne che si rammostra al teste (doc. 29). 14) Vero che dal 2013 in avanti, la minore
[...] ha costantemente manifestato il desiderio di mantenere uno stretto rapporto con la Persona_15 madre, cui era legata da profondo affetto, nonostante le gravi difficoltà psicologiche e comportamentali di quest'ultima. 15) Vero che dal 2016 al 2022 l'equipe della psicologa e dell'assistente sociale CP_3
, quest'ultima poi sostituita dalle assistenti sociale e dei Servizi Sociali del Persona_14 Per_19 CP_4
Comune di , ha redatto le relaIOni che si rammostrano al teste (docc. 21,25,27,31,32,33), che si CP_1 confermano, poi regolarmente inviate dall'Ufficio di Piano del Comune di al Tribunale per i CP_1
Minorenni di Milano. 16) Vero che dal 2016 al 2020 gli educatori della Cooperativa RI, poi divenuta Forme, e gli educatori della Cooperativa Grandangolo, hanno redatto le relaIOni in spaIO neutro che si rammostrano al teste (docc. 22,24,29,30), che si confermano, poi regolarmente inviate dall'Ufficio di Piano del Comune di al Tribunale per i Minorenni di Milano. 17) Descriva il CP_1 teste quale è la situaIOne famigliare attuale della minore dove è collocata Persona_15 attualmente e con che frequenza vede la madre Si indicano come testimoni: D.SS Persona_16
domiciliata presso il Comune di , su tutti i capitoli di prova;
Dr. Testimone_7 CP_1 Tes_8 domiciliato presso il Comune di , su tutti i capitoli di prova;
sig.ra CP_1 Testimone_9
pagina 9 di 25 domiciliata c/o Centro di Traona, sui capitoli 2), 3) e 14); Parte_3 Testimone_10 domiciliata a Tirano (SO), Viale Italia n. 69, sui capitoli 2), 3) e 14); sig.ra Via Testimone_11
San Fedele n. 43 – 23823 Colico (LC), sul capitolo 8); sig.ra domiciliata c/o presso Testimone_12
di Traona, sul capitolo 8); D.SS , domiciliata presso il Comune di Parte_4 Tes_13
, sui capitoli 10),11),12),14),15),17); d.SS , domiciliata presso il CP_1 Testimone_14 CP_1 di , sui capitoli 10),11),12),14),15); d.SS domiciliata in Via Alfonso La Marmora CP_1 Tes_15
n. 8 – 20812 Limbiate (MB), sui capitoli 10),11),12),14),15); d.SS domiciliata Testimone_16 presso il Comune di , sui capitoli 10),11),12),14),15); 17); sig.ra , domiciliata CP_1 Testimone_17 presso Cooperativa Forme (ex Cooperativa RI), sui capitoli 14) e 16); sig. , Via Testimone_18
Europa n. 32, 23026 Ponte in Valtellina (SO), sui capitoli 14) e 16); sig.ra , domiciliata Testimone_19 presso Cooperativa Grandandolo, sui capitoli 13), 14), 16). In merito alle istanze istruttorie di controparte il difensore dell'appellato ribadisce la sua opposiIOne alla richiesta di Controparte_1 acquisiIOne delle registraIOni e videoregistraIOni effettuate dalle D.sse e Persona_20 Per_2 nel corso della CTU svolta su incarico del Tribunale per i Minorenni di Milano nel procedimento n.
323/2013 R.G., poiché, da un lato, si tratta di “documenti” che l'attore/appellante avrebbe potuto procurarsi direttamente e personalmente con una richiesta alle prefate CCTTU, tanto più che lo stesso aveva nominato nel procedimento n. 323/2013 R.G. un consulente di parte (dr. , fatto che Per_21 agevolava i rapporti con le CCTTU e che certamente aveva avuto a suo tempo il diritto-dovere di acquisire detti documenti;
dall'altro lato, perché l'ordine di esibiIOne ex art. 210 c.p.c. consiste in un mezzo istruttorio ufficioso e residuale non utilizzabile per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. Il difensore dell'appellato ribadisce la sua Controparte_1 opposiIOne, inoltre, alla ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte per i seguenti motivi: capitolo 1): inammissibile perché relativo a circostanza non contestata;
capitoli 2) e 3): inammissibili perché documentali - entrambe le parti hanno depositato la CTU redatta dalle CCTTU e Per_1 attestante le operaIOni peritali svolte nel corso del giudiIO n. 323/2013 RG Tribunale per i Per_2
Minorenni di Milano da cui emerge quanto capitolato dall'attore - o da provarsi documentalmente;
capitoli 4) e 7): inammissibili in quanto diretti a far riferire al teste circostanze a sua volta riferitegli dall'attore e/o dal suo difensore. Al riguardo si richiama il contenuto del documento n. 25 di parte attrice allegato alla memoria difensiva ex art. 183 c. 6 n. 1 dell'attore, consistente in una lettera inviata dall'Avv. Giacomelli alla CTU relativa ai presunti “controlli” della D.SS sulle Per_1 Per_3 attività delle CCTTU. Si evidenzia, inoltre, che la D.SS era il soggetto designato dell'equipe Per_3
pagina 10 di 25 Rivolta-Nana-Patalano a intrattenere i rapporti con la CTU D.SS ed a fare da tramite tra Per_1 quest'ultima e la inevitabile, quindi, che tra la d.SS e la medesima Parte_6 Per_3
Comunità ci potessero essere aggiornamenti in relaIOne allo svolgimento dell'attività delle CCTTU
[...]
e Sono stati prodotti, nel primo grado del giudiIO, a contrario rispetto ai capitoli di Per_1 Per_2 prova 4) e 7) attorei, i documenti da 35) a 49); capitoli 5) e 6): inammissibili perché documentali - entrambe le parti hanno depositato la CTU redatta dalle CCTTU e attestante le Per_1 Per_2 operaIOni peritali svolte nel corso del giudiIO n. 323/2013 R.G. Tribunale per i Minorenni di Milano da cui emerge quanto capitolato dall'attore - o da provarsi documentalmente;
capitoli 8) e 9): inammissibili perché documentali e/o da provarsi documentalmente;
capitolo 10): inammissibile perché documentale;
capitoli da 11) a 37): inammissibili perché documentali e/o da provarsi documentalmente. Si evidenzia che gli orari di visita e le modalità erano concordati con la
[...]
in osservanza di quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Milano. È stato prodotto, Parte_6 nel primo grado del giudiIO, a contrario rispetto al capitolo 34) attoreo il documento n. 41); capitolo
38) inammissibile in quanto diretto a far riferire al teste circostanze a sua volta riferitegli dall'attore. Si evidenzia, inoltre, che la D.SS era il soggetto designato dell'equipe Rivolta-Nana-Patalano a Per_3 intrattenere i rapporti con la CTU D.SS ed a fare da tramite tra quest'ultima e la Per_1 [...]
inevitabile, quindi, che tra la d.SS e la medesima Comunità ci potessero essere Parte_6 Per_3 aggiornamenti in relaIOne allo svolgimento dell'attività delle CCTTU e Sono stati Per_1 Per_2 prodotti, nel primo grado del giudiIO, a contrario rispetto al capitolo di prova 38) attoreo i documenti da 35) a 40); capitolo 39): inammissibile in quanto diretto a far riferire al teste circostanze a sua volta riferitegli dall'attore. La circostanza, peraltro, fu smentita e chiarita dai Servizi Sociali del Comune di a parte attrice subito dopo il suo accadimento: al riguardo, è stato prodotto, nel primo grado del CP_1 giudiIO, a contrario sul capitolo 39) attoreo il documento 42); capitolo 40): inammissibile perché contrastante col contenuto dei documenti prodotti dallo stesso attore (doc. 15, lettere 31/7/2015 e
14/9/2015 Avv. Giacomelli, allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dell'attore), da cui emerge che i famigliari del nucleo paterno parteciparono alla festa di compleanno della minore svoltasi nell'agosto 2015; capitoli 41) e 42): inammissibili perché Persona_15 documentali e/o da provarsi documentalmente;
capitoli da 43) a 48): inammissibili perché documentali e/o da provarsi documentalmente. Sono stati prodotti, nel primo grado del giudiIO, a contrario rispetto ai capitoli di prova da 43) a 48) attorei ed a dimostraIOne che i Servizi Sociali del Comune di CP_1 sollecitarono a loro volta una decisione del Tribunale per i Minorenni circa il collocamento della pagina 11 di 25 minore dopo il deposito della CTU delle D.sse e ma che Persona_15 Per_1 Per_2 il Tribunale per i Minorenni di Milano si mobilitò solo nel febbraio del 2016, i documenti da 43) a 46); capitolo 49): inammissibile perché relativo a circostanza riferita dall'attore al teste, non vedendo come i testi indicati – tutti parenti e/o affini dell'attore - poSSno aver assistito alle reaIOni manifestate a scuola da Questa difesa, ancora, ribadisce la propria opposiIOne alla Persona_15 ammissione della testimonianza dei testi , e AG IA, in quanto Testimone_1 Testimone_2 direttamente coinvolti nella vicenda per cui è causa e come tali totalmente inattendibili. Si evidenzia, inoltre, che è altresì incapace ex art. 246 c.p.c.: ella, infatti, ha saldato le parcelle delle Testimone_1
CCTTU e (doc. 30 di parte attrice, allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Per_1 Parte_7
c.p.c.) per cui avrebbe potuto agire nel presente giudiIO per ottenerne il rimborso: poiché potenziale parte del presente giudiIO, ella è quindi incapace di testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova di parte attrice, si chiede l'ammissione di prova contraria diretta sugli stessi indicando tutti i testi già sopra elencati, nonché l'ammissione del seguente capitolo a prova contraria indiretta sul capitolo 44) dell'attore/appellante: 18) “Vero che a fronte anche delle segnalaIOni dell'attore per il tramite del suo difensore circa la sofferenza manifestata da presso il di Traona, i Servizi Sociali del Persona_15 Parte_4
Comune di sollecitarono molteplici volte una decisione del Tribunale per i Minorenni di CP_1
Milano, ma lo stesso rispose per la prima volta nel febbraio del 2016, come risulta dal documento che si mostra ai testi (doc. 46). Si indicano come testimoni sul prefato capitolo di prova indiretta gli stessi testi sopra indicati.
Svolgimento del processo
1. nata il [...], rappresentata dal padre conveniva Parte_2 Parte_1 in giudiIO il , già ente affidatario provvisorio, per accertare la grave Controparte_1 responsabilità dello stesso, per fatto dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. e per ottenere la condanna dell'ente al risarcimento dei gravi danni subiti a causa dell'allontanamento dalla famiglia e della collocaIOne in Comunità, dal 6 febbraio 2015 al 12 maggio 2016. Il padre chiedeva, inoltre, in proprio il ristoro del danno alla serenità familiare e del danno patrimoniale per spese legali e di CTU.
2. Secondo parte attorea, la prova delle gravi condotte colpose dei componenti della équipe dei servizi sociali, nelle persone dei dottori , , , era Persona_22 Persona_23 Persona_24 dimostrata dai numerosi documenti allegati, dalla corposa relaIOne delle CTU dott.SS Per_20 pagina 12 di 25 e dott.SS nominate dal Tribunale dei Minori, dai decreti dello Per_1 Persona_25 stesso Ufficio, nonché dal decreto definitivo della Corte d'Appello di Milano - SeIOni Minori in data 11.12.2018 con cui era confermato il collocamento della minore presso la famiglia della zia paterna ( famiglia composta oltre che dalla zia dal marito di quest'ultima, Testimone_1
e dalla figlia della coppia, IA AG). Al contempo, il Tribunale dei Minori Testimone_2 aveva anche disposto la totale sostituIOne della équipe degli psicologi (sopra indicati), conferendo agli zii la facoltà di avvalersi di uno psicologo privato a beneficio della nipote.
Sottolineava come, durante il soggiorno in comunità, l'équipe, infierendo contro la minore e disattendendo le precise disposiIOni delle CTU, avesse ostacolato gli incontri della bambina con il padre e il nucleo paterno, cagionandole ulteriore sofferenza;
come, inoltre, nonostante l'evidenza e la conclusione delle CTU, la predetta equipe si fosse opposta strenuamente al rientro della minore presso il padre e gli zii paterni. A sostegno della domanda, parte attrice chiedeva l'ammissione di prove testimoniali sui fatti dedotti in giudiIO, l'acquisiIOne delle registraIOni e videoregistraIOni effettuate dalle CTU e oltre che CTU Per_1 Per_2 medico legale sul danno psichico riportato dalla minore - per il quale era allegata la relaIOne del dott. - e sul danno riportato dal padre, il tutto in ragione del forzoso Persona_26 allontanamento della figlia in tenera età per ben 16 mesi, dal 6.2.2015 al 12.5.2016.
3. Il Comune di respingeva ogni accusa, sostenendo che la équipe aveva operato CP_1 esclusivamente per la tutela della minore e che la CTU delle dottoresse e Per_1 Per_2 redatta su incarico del Tribunale dei Minorenni era errata;
insisteva nell'affermare che la denuncia di abuso da parte dei servizi sociali era stato un atto dovuto, sebbene le due CTU
l'avessero giudicata aberrante e affermava che la richiesta di affido eterofamiliare della minore era antecedente al presunto traumatismo sessuale ed era stata indotta dal profondo disagio della minore, ingenerato dalla ostilità della zia materna verso la madre della minore steSS, Per_16
come documentato dalle relaIOni redatte dagli educatori dello spaIO neutro, ove si
[...] svolgevano gli incontri tra la minore e la madre, in modalità protetta. Concludeva nel senso che l'allontanamento della minore e il soggiorno in comunità erano stati, comunque, una decisione dal Tribunale dei Minori e che, anche a volere ritenere che il giudice avesse agito perché indotto dall'équipe, la condotta dei servizi sociali era immune da censure, per avere gli stessi agito esclusivamente per il bene della minore ed in totale buona fede, tenuto conto della complessità del caso. Sul quantum, il Comune di obiettava che il soggiorno in comunità non era CP_1
pagina 13 di 25 stato dannoso per la bambina e asseriva che il disturbo dell'adattamento riscontrato non potesse ricondursi alla vita in istituto. Quanto a lo stesso non aveva subito danni, ed, Parte_1 anzi, era corresponsabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., perché se si fosse preso cura della compagna e non l'avesse abbandonata, la tragica vicenda non si sarebbe innescata.
4. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 379/2024, respingeva le domande, condannando parte attorea alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ente pubblico.
5. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della figlia minore, chiedendo accertarsi la responsabilità del CP_1
, previa ammissione di prove testimoniali, acquisiIOne delle registraIOni e delle
[...] videoregistraIOni effettuate dalle C.T.U. e previa ammissione di CTU medico – legale sui danni riportati dalla minore e da egli stesso.
6. Il ha chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, nel caso di riconoscimento di CP_1 qualsivoglia propria responsabilità ex art. 2049 c.c., il riconoscimento di corresponsabilità in capo allo ex art. 1227 c.c.. Per_15
7. Dopo l'udienza di prima compariIOne dell'8.4.2025, la causa è stata rinviata ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 16.9.2025 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Motivi della decisione
8. I motivi alla base del gravame sono i seguenti:
a. con il primo motivo, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice non ha valutato le risultanze documentali, in violaIOne degli artt. 115 e 116 c.p.c..
La difesa ritiene che il giudice di primo grado erroneamente ha circoscritto l'attività dei servizi sociali ad un'indagine psicosociale, dal momento che il Comune era l'affidatario provvisorio della minore, quindi gravato da precisi doveri istituIOnali di tutela e di terzietà.
In tale ottica, il Tribunale di Sondrio avrebbe dovuto esaminare puntualmente la vasta documentaIOne allegata e non concludere in modo frettoloso circa la non idoneità dell'ambiente familiare paterno, con illaIOni a carico degli zii, successivamente smentite in modo dettagliato dalla C.T.U. redatta innanzi al Tribunale dei Minori.
b. Con il secondo motivo di gravame, la difesa di censura la decisione del primo Per_15 grado con la quale il giudice non aveva adeguatamente valutato gli effetti prodottisi sulla minore a seguito dell'allontanamento dall'ambiente familiare paterno. Evidenzia, infatti,
l'impugnante che dalla CTU emerge chiaramente l'effetto destabilizzante che pagina 14 di 25 l'allontanamento e le modalità dello stesso ebbero su . Tali conseguenze si Parte_2 riconnettevano, con ogni evidenza, all'errata diagnosi effettuata dagli stessi servizi sociali.
c. Con il terzo motivo, l'appellante i deduce che il giudice di prime cure non ha proceduto ad un corretto inquadramento della fattispecie nell'alveo degli artt. 2043 e 2049 c.c..
d. Con il quarto motivo, l'appellante deduce l'erroneità della condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali, alla luce della complessità della fattispecie esaminata.
9. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a, b, c.
a. I fatti. nasce il 16 agosto 2007 da una relaIOne di Parte_2 Parte_1 con CeSSta la relaIOne, il padre mantiene un buon Persona_27 rapporto con la compagna, provvedendo al di lei mantenimento ed a quello della minore. Il procedimento ex art. 330 c.c. si apre quando la madre si rivolge alla Questura di , CP_1 lamentando il fatto di essere stata estromeSS dal ruolo di genitore da parte dello e Per_15 dalla madre di questi ed in tale occasione minaccia intenti autolesivi. Dall'istruttoria svolta emergeva che la bambina, di fatto, era stata affidata alla nonna paterna ed agli zii paterni, in quanto la madre soffriva di depressione e di sua iniziativa aveva sospeso l'assunIOne dei farmaci, tanto che aveva anche tentato il suicidio due volte nel corso dell'anno 2012 (una volta buttandosi in un torrente, l'altra assumendo farmaci in quantità sconsiderata); a tali fatti si aggiungeva anche l'uso di alcool e di sostanze stupefacenti, oltre che la frequentaIOne di persone poco raccomandabili, anche in orari serali;
il padre lavorava in ambito manifatturiero, come transfrontaliero e per tale ragione non poteva accudire la minore nell'arco della giornata. (v. relaIOne della Questura di , in data 31.1.2013 CP_1 prot. Cat. Q 2/2013/U.P.G.S.P. - doc. n. 1 di parte attrice in primo grado, con allegate sommarie informaIOni rilasciate da e da Parte_1 Persona_27 genitori della minore).
b. Con decreto provvisorio del 28 febbraio 2013 ( doc. n. 2 di parte attorea), il Tribunale dei
Minori di Milano, sentita anche la nonna paterna, ritenuto di dover limitare la potestà genitoriale di entrambi, disponeva l'affido della minore al Comune di e disponeva CP_1 il collocamento presso la zia paterna, (erroneamente indicata nel dispositivo con il nome della madre della minore).
c. Con decreto provvisorio datato 26.5.2014 ( doc. n. 3 di parte attorea), il Tribunale affidava la minore all'Ente pubblico, con collocamento presso la zia paterna e con Testimone_1
pagina 15 di 25 immediata attivaIOne di una presa in carico psicologico della minore e dei familiari.
Prevedeva che, al fine del corretto sviluppo psico - fisico della bambina, venissero favoriti gli incontri con la madre in uno spaIO neutro ed in modalità protetta.
d. Con decreto provvisorio datato 15.1.2015 ( doc. n. 12 di parte attorea), il Tribunale dei
Minori, preso atto che la madre non aveva una stabile occupaIOne lavorativa e che non aveva mantenuto regolari rapporti con il CPS e con il SERT;
che il padre, lavorando in
Svizzera, non riusciva a garantire una presenza continuativa compatibile con gli orari scolastici della bambina;
che, pur essendo tutti questi adulti autenticamente legati alla minore, la situaIOne psicoemotiva della steSS risultava preoccupante, in quanto la madre – verso cui la bambina era molto legata – non riusciva a portare a compimento il suo percorso di reinserimento sociale;
il padre e la zia paterna mantenevano un atteggiamento ostile verso la madre della minore, ne ostacolavano il rapporto e chiedevano la revoca dell'affido all'Ente pubblico;
riteneva dunque di dare ingresso ad una puntuale attività istruttoria, nominando CTU nelle persone della dott. e della dott. Persona_20 Persona_25
In tale contesto, risultando anche in occasione della seduta psicologica del 26.11.2014 una possibile traumatizzaIOne nell'area della sessualità, il Tribunale dei Minori dava conto della necessità di intervenire urgentemente a tutela della minore, considerando l'impossibilità di svolgere i neceSSri approfondimenti sulle cause del disagio e la necessità di proseguire la presa in carico terapeutica, mantenendola collocata in un contesto adeguato;
proprio a seguito del sopra detto incontro con l'equipe degli psicologi e dell'assistente sociale, risultava improcrastinabile disporre l'allontanamento immediato dalla casa degli zii e dal padre ed il collocamento in comunità con regolamentaIOne protetta dei rapporti con tutti i parenti, almeno sino al completamento delle indagini peritali;
non risultava, invece, efficace il collocamento presso gli zii materni, che peraltro avevano manifestato una disponibilità ad occuparsi della bambina solo in via provvisoria. Disponeva, pertanto, procedersi a CTU psicologica, al fine di valutare le personalità dei genitori della minore, degli zii e dalla minore steSS per individuare quale fosse il migliore collocamento possibile, le modalità di regolamentaIOne dei rapporti con i familiari e l'individuaIOne di tutti i supporti psicologici neceSSri.
e. Il sopra detto decreto provvisorio era fondato su svariate relaIOni dell'equipe di psicologi, in particolare sulla relaIOne del 18.9.2014 ( doc. n. 6 di parte attrice), in cui gli stessi pagina 16 di 25 davano conto che la situaIOne della madre era connotata da significativi cambiamenti, sia di tipo personale, sia psicosociale e che dal marzo 2014 era inserita in un progetto di housing temporaneo, oltre ad essere seguita dal SERT;
che la steSS proseguiva gli incontri con la figlia;
che invece il padre e la sorella di lui mostravano profonda ostilità e disistima verso la madre;
che tale situaIOne creava importanti emoIOni di rabbia e di frustraIOne nella bambina;
che la zia paterna aveva rifiutato il supporto psicologico, opponendo la mancanza di tempo nel periodo estivo;
che il nucleo familiare paterno aveva insistito per limitare a due gli incontri settimanali della figlia con la madre, assumendo che la ragazzina era stanca a causa del tempo pieno della scuola e ciò tuttavia anche nel periodo delle vacanze estive. All'esito di detta relaIOne il giudice minorile, con provvedimento dell'8 ottobre 2014, aveva disposto procedersi all'indagine sulla zia materna e sul nucleo familiare di questa, al fine di verificare un possibile, diverso collocamento, assumendo di riservarsi inoltre all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2014 in cui sarebbero sentiti il padre e la zia paterna, A seguito di richiesta urgente del di in data Testimone_1 CP_1 CP_1
1.12.2014 ( doc. n. 9 di parte attorea), il giudice minorile fiSSva audiIOne il 10 dicembre
2014 ( doc. n. 9 bis di parte attorea), prima dunque dell'udienza in cui sarebbero stati sentiti il padre e la zia paterna il successivo 17 dicembre. Nel corso dell'udienza del 10 dicembre gli psicologi nelle persone della dott. del dott. e della dott. riferivano Per_4 CP_2 Per_3 che la minore, da febbraio 2014 all'autunno dello stesso anno, era cambiata, in particolare, la dott. riferiva che l'aveva vista l'ultima volta a febbraio, poi era andata in maternità e Per_4 quindi l'aveva rivista in autunno e la ragazza appariva cambiata: in particolare, la minore appariva taciturna, oppositiva, evitante. In un incontro in data 26.11.2014 sembravano emergere elementi traumatici, riconducibili alla sessualità, con atteggiamenti aggressivi verso il dott. ( concretizzatisi in pizzicotti, pugni); la ragazza, interrogata in merito CP_2 alle ragioni di tale comportamento, rispondeva che li dava allo IO , marito della zia Tes_2
il quale “le faceva i dispetti”. Dopo un iniziale silenIO, la minore si era seduta a Per_5 gambe aperte, con calzamaglia e indicava le parti intime;
poi vi era stato un comportamento di dissociaIOne con vocalizzi, quindi era salita sui piedi del dott. e aveva cercato un CP_2 contatto fisico con lo psicologo, con le proprie parti intime. Richiesta nuovamente di precisare i dispetti subiti da parte dello IO, la minore si era buttata a terra, la dottoreSS
per mostrarle vicinanza, l'aveva seguita e anche in quella occasione di nuovo la Per_4
pagina 17 di 25 ragazza aveva indicato le parti intime;
quindi si era alzata e si era meSS in ginocchio davanti al dott. , intimandogli di non andarle addosso e infine si era gettata a terra, CP_2 sembrando entrare in uno stato di coscienza alterato e facendo strani movimenti come rantoli. All'uscita dall'incontro, la ragazzina, incrociando la zia che era andata a riprenderla, si mostrava preoccupata di dover dire tutto alla zia, che a sua volta era seccata, a causa del ritardo nell'incontro.
f. Con decreto provvisorio del 3 maggio 2016 ( doc. n. 14), il Tribunale dei Minori dava conto delle risultanze della disposta CTU depositata in data 28.7.2015, che di seguito vengono illustrate nei termini più significativi. La madre della minore aveva un disfunIOnamento psicopatologico slantentizzato dalla gravidanza e caratterizzato da impulsività e aggressività, con cd. acting out;
la diagnosi era di disturbo borderline di personalità. La figlia minore mostrava tratti di introversione e chiusura e comunque di adattamento ai cambiamenti. Non erano stati recepiti elementi significativi di sessualizzaIOne appresa in modo traumatico. Quanto ai rapporti con il padre e con la zia, vi era da parte di questi un meccanismo di controllo che portava la minore a sentimenti di rabbia ed aggressività. Il padre presentava tendenza alla introversione, alla riservatezza e ridotta capacità relaIOnale in ambiti diversi da quelli lavorativi, anche se rispetto alla minore mostrava un'affettività ricca e profonda. La zia era persona con buon livello affettivo verso la nipote e non si sostituiva alla madre. Il marito di conformista rispetto ai Testimone_1 Testimone_2 valori sociali, non presentava alcuna disfunIOne personologica e si presentava piuttosto depresso e sofferente al pensiero di poter essere accusato di molestie sessuali ai danni della nipote. Il Tribunale dei Minori reputava condivisibili le conclusioni dei CTU del seguente tenore: l'alleanza terapeutica dell'equipe dei servizi sociali, dott. e dott. , CP_2 Per_3 non si era integrata con la lettura distanziante e terza in veste di affidatari istituIOnali;
è indubbio che le gravi carenze della madre avessero attivato aspetti di vicinanza in coloro che curano e ciò confligge con gli interessi del genitore paterno e ancora di più con gli interessi della minore, che deve essere accudita nel modo migliore possibile. Pertanto, veniva confermato l'affido all'Ente pubblico, permaneva il collocamento presso la zia paterna, con prosecuIOne del percorso terapeutico della minore a cura del serviIO e con modifica di tutti i componenti dell'equipe terapeutica, oltre che supporto psicologico anche ai familiari come da progetto di supporto di genitorialità per la madre e di supporto psicologico per entrambi i pagina 18 di 25 genitori. La CTU delle dott. e rivelava che la dott. ed il dott. Per_1 Per_2 Per_3
, pur a seguito dell'incontro del novembre 2014, non avevano mai pensato veramente CP_2 all'abuso sessuale, anche se questi avevano trovato allarmante il comportamento della minore e ciò nonostante l'avevano lasciata senza alcun supporto. Le CTU, inoltre, evidenziavano come a seguito del percorso nella comunità la bambina avesse mostrato un deciso miglioramento derivante da accudimento più adeguato e corretto da parte di caregiver istituIOnali.
g. Con decreto definitivo in data 11.12018 (doc. n. 16 di parte attorea), il Tribunale dei Minori confermava l'affidamento della minore al Comune di , il collocamento della steSS CP_1 presso il nucleo della zia la facoltà per la madre di riprendere il percorso Testimone_1 intrapreso al CPS ed al NOA con la prosecuIOne degli incontri con la figlia in spaIO protetto, previo monitoraggio da parte dei servizi sociali sull'intero nucleo familiare e sostegno psicologico a favore della minore;
disponeva che il Comune di residenza della minore controllasse e sostenesse la situaIOne della minore nei modi più confacenti, disponendo la trasmissione di tutto il complesso di obblighi ad altro comune, nel caso di cambio di residenza della minore steSS.
h. Con decreto in data 9.5.2019 ( doc. n. 17 di parte attorea), la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento parziale del reclamo proposto da revocava l'affido al Parte_1
Comune di , disponendo l'affidamento in via esclusiva al padre e confermando il CP_1 collocamento presso la zia paterna;
incaricava i servizi sociali di riattivare il percorso psicologico di di proseguire gli accertamenti psicologici presso Persona_15
l'UONPIA e di regolamentare gli incontri con la madre, sempre in spaIO neutro e con facoltà di ampliarli in relaIOne all'evolversi delle condiIOni psichiche della donna, come supportate dalle prescriIOni del CPS.
10. Esame dei motivi di gravame sopra indicati. Le censure di cui ai primi tre motivi di gravame sono incentrate sugli esiti della C.T.U. disposta dal Tribunale dei Minori depositata in data
28.7.2015 (doc. n. 13 di parte attorea), da cui la difesa dell'appellante desume la superficialità con cui i servizi sociali avevano operato, se non addirittura la collusione con la madre della minore, in spregio del dovere di terzietà che loro incombeva, quali emanaIOne dell'ente affidatario, Tali consideraIOni, esposte a pag. 55 della CTU, Controparte_1 sottolineavano la posiIOne “confusiva e poco terza” dello psicologo dott. , alla Persona_23
pagina 19 di 25 luce in particolare del ruolo transitorio in ragione di sole otto sedute avute con la minore nel periodo di assenza della collega dott. per maternità; ponevano in risalto, in particolare, il Per_4 ruolo terapeutico che lo stesso dott. aveva nei confronti della madre della bambina, in CP_2 un'ottica di alleanza significativa, volta alla stabilizzaIOne delle funIOni genitoriali;
segnalavano il ruolo valutativo nei confronti del padre, in difetto della creaIOne di un'alleanza da parte dello psicologo, che aveva tenuto, invece, un atteggiamento giudicante, anche nei confronti del nucleo familiare del padre;
valorizzavano l'erronea, scarsa valutaIOne, da parte degli psicologi, delle patologie psichiatriche da cui era affetta la madre. Le CTU ponevano anche l'accento sul fatto che i servizi sociali sopra indicati, valorizzando l'investimento della madre nei confronti della figlia, facevano di quest'ultima una sorta di “oggetto terapeutico della madre”, sminuendo il bisogno essenziale che la minore aveva nei confronti della figura materna (cfr. pag. 55 III cpv. dove la CTU sottolineava ulteriormente la non competenza dell'equipe degli psicologi). Le conclusioni dei CTU rimarcavano la netta distinIOne tra i diversi ruoli e, dunque, le diverse funIOni degli psicologi, ponendo in rilievo come lo psicologo della madre non potesse rivestire anche il ruolo di operatore che supporta il padre e la zia paterna in una compleSS attività di bonifica del conflitto. Tali consideraIOni sono state integralmente condivise dal Tribunale dei Minori nel provvedimento del 3.5.2016, provvedimento che ha, tra l'altro, previsto la modifica della precedente equipe di psicologi e assistenti sociali. Ora, la difesa di parte appellante reputa che le plurime richieste dei servizi di etero affidamento della minore nel corso dell'anno 2014, culminate con l'audiIOne in data
10.12.2014, costituiscano la prova più evidente della strumentalizzaIOne della minore,
“utilizzata” al fine del recupero psico – sociale della madre. All'uopo chiede l'ammissione di n.
56 capitoli di prova, oltre che l'acquisiIOne di registraIOni e videoregistraIOni effettuate dalle
CTU dott. e e la conferma delle circostanze capitolate in sede testimoniale Per_1 Per_2 da parte delle stesse CTU.
11. La difesa del evidenzia che i servizi sociali avevano agito nel rispetto della Controparte_1 diligenza professionale, tenuto conto della rilevante complessità della fattispecie, come testimoniato dal notevole compendio documentale che rivela l'alternarsi delle vicende psicologiche della minore e dei familiari della steSS. Sottolinea il comportamento oppositivo del padre e della di lui famiglia, l'atteggiamento pesantemente svalutante tenuto nei confronti dei servizi sociali, tanto da arrivare a chiedere, nell'ipotesi di accoglimento delle domande, il pagina 20 di 25 riconoscimento del concorso di colpa dello ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c.. Per_15
Precisa anche che il Tribunale dei Minori, a fronte di una relaIOne depositata il 28.7.2015, dispose il ritorno della minore nella casa della zia paterna solo il 12 maggio 2016, quindi dopo quasi 10 mesi. Tale ultimo fatto, unitamente all'atteggiamento oppositivo dello si Per_15 rifletteva dunque anche sul danno biologico lamentato per la minore, sul danno del padre e sul danno alla serenità familiare.
12. La Corte non condivide le ragioni poste a fondamento della sopra esposte censure, rilevando, in primo luogo, che l'attività svolta dall'equipe dei servizi sociali del era Controparte_1 indubbiamente connotata da elevata complessità. L'osservaIOne è fondata sugli stessi provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minori che, alla luce delle risultanze provenienti dai servizi sociali, ha disposto in modo differenziato il collocamento della minore, prendendo in consideraIOne non solo il nucleo familiare paterno, ma anche quello materno e disciplinando le modalità di ricostruIOne e di riavvicinamento del legame tra la minore e la madre. Si era trattato di un'attività certamente in evoluIOne, nella quale avevano influito molteplici circostanze, non solo strettamente legate ai predetti nuclei familiari, ma anche collegate ad eventi esterni, come, ad esempio, l'involontario allontanamento della psicologa dott. per Per_4 maternità. Se è dato ovvio quello per cui la psicologia non può considerarsi scienza esatta al pari di materie scientifiche, è anche a dirsi che tale caratteristica ha trovato nel caso di specie una delle sue più significative concretizzaIOni. Ed, invero, un tale contesto aveva visto gli psicologi allarmarsi in modo significativo a fronte di comportamenti, quale quello tenuto dalla minore in occasione dell'incontro del 26.11.2014, del tutto diversi da quelli avuti in precedenza. Comportamento che aveva suscitato preoccupaIOni che, su di un quadro estremamente fragile in ragione dei gravi dissidi familiari, si potesse essere innestata anche un'ulteriore problematica fonte di destabilizzaIOne, derivante da traumatismo in ambito sessuale, in una fascia d'età contraddistinta da una specifica cifra di fragilità, anche in ambiti familiari e sociali apparentemente tranquillizzanti. E' facile comprendere come la condotta tenuta dagli psicologi si sarebbe potuta esporre a censure tanto nell'ipotesi – come nel caso di specie – di attivaIOne, quanto nell'ipotesi opposta di mancata attivaIOne;
ed è intuitivo rilevare come in entrambi i casi a guidare i rilievi critici potessero essere solo le valutaIOni, ben più semplici, ex post. Facendo, quindi, buon governo dei principi generali ex art. 1176 c.c. ed art. 2236 c.c., il Collegio ritiene che la condotta tenuta dall'equipe dei servizi sociali non sia pagina 21 di 25 improntata a colpa grave e men che meno a dolo. Se, indubbiamente, i rapporti tra detta equipe e la famiglia di non furono contrassegnati da un'ottica di linearità e Parte_1 furono fonte di fraintendimenti, ciò di per sé non implica la sussistenza di un profilo di colpa grave nella gestione della minore. Né emergono elementi che poSSno far ritenere una collusione tra gli stessi e la madre della minore;
a tale proposito, il duplice ruolo rivestito dal dott. - di psicologo che tendeva a favorire il reinserimento genitoriale della madre e di CP_2 psicologo nell'interesse della minore per conto del Comune - se poteva non essere funIOnale alla creaIOne di un sereno ambiente familiare con la ripresa dei rapporti tra madre e figlia, non per questo ha rivelato una preordinaIOne tesa a favorire la madre in luogo del padre, con effetti pregiudizievoli per la minore e per il padre, odierno appellante.
13. In secondo luogo, la Corte osserva che l'attività svolta dai servizi sociali del Comune era attività prodromica e preparatoria rispetto alle decisioni di spettanza del Tribunale dei Minori. Si trattava dello svolgimento di una compleSS attività consistita in colloqui molteplici con la minore e con i vari protagonisti degli ambienti familiari: a tale proposito, si vedano la relaIOne in ordine alla valutaIOne delle capacità genitoriali del padre e della madre della minore in data
8.10.2013 a firma del dott. psicologo, della dottoreSS , Persona_23 Testimone_20 psicoterapeuta, della dott. , assistente sociale per conto del Comune ( doc. n. Persona_22
3 di parte convenuta in primo grado), relaIOne inoltrata al Tribunale dei Minori;
si vedano, ancora, la relaIOne psico sociali predisposta dai servizi sociali del Comune (doc. n. 4 di parte convenuta ) e le relaIOni predisposte dai dipendenti della cooperativa RI ( doc. ti nn. 5 –
6), che sovrintendeva agli incontri tra madre e figlia nello spaIO neutro, relaIOni inviate dagli stessi psicologi al Tribunale dei Minori. Si tratta, come evidente, di attività a carattere istruttorio che non confluiva in una determinaIOne da parte dei servizi sociali, determinaIOne spettante unicamente al Tribunale dei Minori. Del resto, proprio la relaIOne d'aggiornamento urgente in data 17.12.2014 prot. n. 34979, (doc. n. 12 di parte convenuta) - dopo aver dato conto ulteriormente di quanto avvenuto nell'incontro del 26.11.2014 con la minore - concludeva nei seguenti termini: “i fatti osservati in seduta, pur non consentendo di trarre conclusioni univoche, paiono allarmanti e meritevoli di un approfondimento. Per fare ciò, tuttavia, si renderebbe ulteriormente neceSSrio garantire la proteIOne della minore, sia collocandola in un contesto differente dall'attuale, sia prevedendo la regolamentaIOne degli incontri con la famiglia paterna con modalità protette ed osservate, con facoltà di sospenderli”. Orbene, è
pagina 22 di 25 evidente che solo il Tribunale dei Minori era deputato a decidere in ordine al collocamento della minore, avvalendosi dell'istruttoria proveniente dal Comune ed anche della professionalità specifica dei giudici onorari. Ove si accogliesse, invece, la prospettaIOne della parte appellante, si perverrebbe alla conclusione illogica di poter intentare una causa nei confronti di un consulente tecnico, le cui conclusioni fossero state condivise dal giudice;
e ciò senza tenere conto che nei confronti delle sentenze emesse dal giudice e fondate sulle risultanze di una consulenza tecnica condivisa l'ordinamento positivo ha approntato un preciso assetto impugnatorio;
assetto impugnatorio che potrebbe essere nella sostanza pretermesso ogni qualvolta la decisione del giudice non escludesse la facoltà del contemporaneo radicamento di causa di responsabilità professionale nei confronti del consulte tecnico ufficiale.
Conclusivamente, reputa la Corte che l'attività dei servizi sociali chiamati in causa abbia avuto un ruolo esclusivamente preparatorio – istruttorio rispetto alle decisioni e, per quanto di interesse, alla decisione assunta dal Tribunale dei Minori di allontanare la ragazzina dall'ambiente familiare paterno, nel febbraio 2015.
14. Illuminante sul punto, la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di sancire la configurabilità della responsabilità di un Comune ex art. 2049 c.c., con obbligo dello stesso di risarcire il danno cagionato ai genitori per lesione del diritto all'integrità ed alla serenità del nucleo familiare, nell'ipotesi in cui il Sindaco abbia disposto l'allontanamento di una minore dalla casa familiare sulla base di una segnalaIOne (poi rivelatasi infondata ed originata dalle sole dichiaraIOni di una maestra d'asilo) degli addetti ai servizi sociali, che abbiano sollecitato l'immediata adoIOne del provvedimento, senza avvertire la necessità di ulteriori e più approfondite indagini da parte dei competenti organi giudiziari ( c. Cass. civ. n. 20928/2015); in motivaIOne, infatti, veniva precisato che “il potere del Sindaco di intervenire direttamente sull'ambiente familiare ai sensi dell'art. 403 cod. civ. è previsto per i casi di "abbandono morale
e materiale" (trascuratezza, mancanza di cure essenziali, percosse, ambiente insalubre o pericoloso, ecc.) ed in genere per situaIOni di disagio minorile che siano palesi, evidenti o comunque di agevole e indiscutibile accertamento, al fine di adottare in via immediata i provvedimenti di tutela contingibili e urgenti, che si appalesino neceSSri. L'autorità amministrativa non ha invece poteri di indagine e di istruttoria sul singolo caso, in relaIOne a vicende delicate e complesse quali quella di cui trattasi, nata dall'interpretaIOne da parte di terzi delle parole - non si sa quanto spontanee o sollecitate - di una bambina di cinque anni,
pagina 23 di 25 prive di ogni oggettivo riscontro. L'ente amministrativo deve in tal caso rivolgersi - ovviamente con la tempestività e l'urgenza del caso - alle istituIOni specificamente competenti in materia, quali il Tribunale per i Minorenni e se del caso il pubblico ministero, come ha ben rilevato la sentenza impugnata”.
15. L'esclusione della responsabilità comporta l'assorbimento di ogni questione relativa al quantum. Né sono ammissibili e rilevanti i capitoli di prova reiterati da parte appellante in sede di precisaIOne delle conclusioni, posto che gli stessi attengono a circostanze non contestate, provate per via documentale e, infine, non sono idonei a incidere sulle ragioni di infondatezza come sopra esposte.
16. Opinione della Corte quanto al motivo sub d).
17. Con riguardo al motivo di censura sub d), la Corte rileva che la situaIOne in fatto era compleSS dal lato dei professionisti che operarono, ma, trasfusa nei binari della responsabilità professionale ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., è assimilabile ad un'ordinaria causa di responsabilità professionale, rispetto alla quale non sono evidenziabili motivi specifici per procedere ad una compensaIOne delle spese di lite.
18. Per le sopra esposte consideraIOni, quindi, il gravame non merita accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
19. L'esito del giudiIO di secondo grado comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri medi rapportati al valore della vertenza e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
20. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3561/2024 R.G., ogni istanza, ecceIOne e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della figlia e, per l'effetto, conferma la sentenza n 379/2024 emeSS Parte_2 dal Tribunale di Sondrio;
pagina 24 di 25 II. condanna in proprio e quale legale rappresentante della figlia Parte_1
a rimborsare, in favore del , le spese processuali del Parte_2 Controparte_1 grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 24.9.2025
Il Consigliere est.
Dott.SS IA Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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