Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2024, proposto da
Società Agricola Biologica Fileni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Montecchiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche - Dirigente pro tempore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, non costituito in giudizio;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucilla Di Ianni, dall'avvocato Lucilla Di Ianni, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Ancona, piazza Cavour, 23;
per l'annullamento
- del Decreto del Dirigente pro tempore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche n. 930 del 21.12.2023, avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Autorizzazione elenco n. 17434 del 21/12/2023 - € 915.933,58”, notificato a mezzo pec il 15.2.2024, e del relativo allegato A - Autorizzazione al pagamento elenco regionale n. 17434 del 21.12.2023, nella parte in cui autorizza il pagamento in favore della ricorrente della minor somma di € 221.006,71;
- e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, tra cui, in particolare:
- la nota trasmessa via pec il 19.12.2023, a firma del Responsabile Provinciale della Misura, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - M16.1.A.2 Finanziamento dei Gruppi Operativi - FA 2° rif. Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI - Azione 2 - Finanziamento dei Gruppi Operativi - n. 434 - 28/12/2017 - Tipo: Decreto - Registro: AFP rif. Domanda di aiuto n.29182 - N. Prot. Domanda di pagamento: 31659780|18/12/2023|ASR rif. 01776160432 - SOCIETA AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.R.L. Domanda di Saldo - COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO” con cui è stata preannunciata l'inammissibilità parziale della domanda di pagamento;
- e la nota della Regione Marche prot. n. 438054, notificata in data 15.4.2024, avente ad oggetto “Programma Sviluppo Rurale Marche 2014/2022. Bando Sottomisura 16.1 azione 2 “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”. DDS 434 del 28/12/2017 ss.mm. Domanda di pagamento di saldo relativa domanda di sostegno ID 29182 della Società Agricola Biologica Fileni s.r.l. Documento Relazione AGRIBIOCONS (0409186|09/04/2024|R_MARCHE|GRM|ASR|A|300.20.110/2019/PSD/20). Comunicazioni.” con cui “si comunica che, secondo l'interpretazione delle disposizioni contenute nel bando, non si ravvisano gli estremi per l'accoglimento della richiesta.”;
- e di tutti gli atti e documenti di natura istruttoria ex adverso adottati e riportati sul SIAR - Sistema Informativo Agricolo Regionale, cogniti e non;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e della Regione Marche;
Visti gli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa MO De TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la ricorrente, con nota depositata il 3 aprile 2026, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, essendo stata interamente soddisfatta la pretesa azionata con l’adozione del decreto regionale n. 205 del 31 marzo 2026 (versato in atti), ed ha chiesto disporsi la compensazione delle spese del giudizio;
- a tali dichiarazioni e richieste ha aderito la Regione Marche con propria nota depositata in pari data;
Ritenuto, pertanto, che, stante la soddisfazione dell’interesse azionato, vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, sussistendo accordo in tal senso tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM GR, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
MO De TT, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| MO De TT | Renata EM GR |
IL SEGRETARIO