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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 1992/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a GELA (CL), il Parte_1 C.F._1 7/12/1990 con l'avv. LENA PORRONE
e
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA Parte_2 C.F._2
con l'avv. FELICIANO DAL BO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso del 1/04/2025, e – Parte_1 Parte_2 premesso: di avere posto alla fine alla relazione more uxorio tra i due e di essere genitori di , nato il [...], riconosciuto da entrambi – hanno Per_1 manifestato la comune volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Hanno inoltre precisato che “in forza di accordo intervenuto tra le parti, l'assegno unico universale attualmente pari a € 147,10 verrà incassato dalla signora e poi da lei versato Parte_2 sul piano di accumulo Allianz di cui è beneficiario il figlio ”. Persona_2
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
- il concordato calendario di visite del padre al figlio, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze del medesimo, oltre che con gli impegni lavoratovi del Consiglio;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così individuate in ricorso;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
2
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1
così provvede: Parte_2
a) “affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre in Altivole al Quartiere Brigata Julia,
22 Int. 1; per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, Pt_2 di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio , purché ciò non Per_1 limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra arà tenuta a darne notizia al Sig. Consiglio, con congruo preavviso. Pt_2
b) Il Sig. Consiglio, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio il mercoledì di ogni settimana dalle ore 10:00 alle ore 20:00; il Per_1 sabato e la domenica ogni due settimane, nel modo seguente: nei primi cinque anni di età del figlio, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00; dopo il compimento del quinto anno, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica.
Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio. Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. Consiglio, avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del prossimo 25 dicembre 2025 e del prossimo
31 dicembre 2025 dalle ore 10.00 alle ore 21.00, in modo che possa Per_1 trascorrere alternativamente un anno il giorno di Natale con il papà ed il giorno di
Capodanno (01 gennaio) con la mamma (e ciò senza pernottamento di con Per_1 il padre sino a quando non avrà compiuto i cinque anni). Saranno alternati tra i genitori, di anno in anno, anche il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano;
il figlio trascorrerà il giorno di Santo Stefano 2025 con la madre.
Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. Consiglio avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno di Pasquetta 2025 in modo che possa Per_1 trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa (e ciò senza pernottamento di con il Per_1 padre sino a quando non avrà compiuto i cinque anni).
Gli ulteriori giorni delle vacanze scolastiche di , durante il periodo Natalizio Per_1
e Pasquale, saranno concordate tra i genitori con congruo anticipo.
3 In ordine alle vacanze estive, il Sig.Consiglio, avrà la facoltà di trascorrere con il figlio 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare.
Durante i primi cinque anni del figlio, i 15 (quindici) giorni estivi con il padre saranno senza pernottamento e l'orario di prelevamento e di riaccompagnamento quotidiano andrà concordato di volta in volta tra i genitori.
Detto periodo di vacanze estive dovrà essere individuato dai genitori, in comune accordo, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi e delle necessità del figlio.
Il figlio frequenterà il centro estivo nel mese di luglio, qualora non dovessero essere concesse, ad alcuno dei genitori, le ferie in detto mese.
I genitori dovranno comunicare reciprocamente e con congruo anticipo l'indirizzo di ogni località di vacanza con il figlio.
Il figlio trascorrerà con i genitori, alternativamente di anno in anno, le Per_1 altre festività annuali nel modo seguente:
25 aprile 2025 con la madre;
01 maggio 2025 con il padre;
02 giugno 2025 con la madre;
15 agosto 2025 con il padre;
01 novembre 2025 con la madre;
08 dicembre 2025 con il padre.
Se alcuna delle festività annuali sopra elencate dovesse cadere nel week-end in cui il figlio è con il padre, egli potrà tenerlo con sè. Tale regolamentazione non vale, però, per i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta.
c) Il Sig. , si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Parte_1 concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di €
300,00 (euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra Pt_2 entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese solare.
[...]
d) Il Sig. , rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta Parte_1 Pt_2 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , a fronte della presentazione del documento fiscale comprovante la Per_1 relativa spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del pagamento della spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura
4 scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
sportive e ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, auto, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione, feste di compleanno, per la maturità e per la laurea, spese per l'avviamento ad una attività economica o artistica;
spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
e) Il Sig. Consiglio rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
f) Non si dà luogo all'assegnazione dell'immobile adibito a residenza familiare in quanto è di esclusiva proprietà della Sig.ra Pt_2
g) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
h) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei propri documenti di identità e dei propri passaporti, nonché al rilascio e/o rinnovo del documento di identità, del passaporto o di altro documento equipollente, relativi al figlio . Persona_2
i) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
j) in forza di accordo intervenuto tra le parti, l'assegno unico universale attualmente pari a € 147,10 verrà incassato dalla signora e poi Parte_2 da lei versato sul piano di accumulo di cui è beneficiario il figlio CP_1 [...]
”; Per_2
5 - DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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