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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/01/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9848/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CHERUBINI SIMONA Parte_1 C.F._1
MARIA DOMENICA e l'avv. FORESTI ELENA LUCREZIA CARLA
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. CATALANO MARIO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1.dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario contratto in Rodengo Saiano in data 28.08.2004 tra la signora , nata a [...] il [...] ed il signor , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Rodengo Saiano al n° 45, Parte II,
Serie A, Anno 2004 – con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza sui Registri di Stato Civile-;
pagina 1 di 7 2.affido condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli minori, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: due pomeriggi la settimana (dal termine della scuola sino alle ore 21.00), nonché a fine settimana alternati, dal venerdì al termine della scuola sino al lunedì' mattino, impegnandosi di volta in volta a prelevarli e a riaccompagnarli presso l'abitazione materna. Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie da trascorrere con i figli minori, il padre si accorderà con la madre, con congruo anticipo e comunque almeno un mese prima, per stabilire i periodi prescelti. Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli per la metà delle festività, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno. Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli minori per la metà delle vacanze medesime, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli minori quindici giorni consecutivi;
entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi, con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura ove si recheranno con i minori.
3.Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei tre figli, una somma mensile non inferiore ad euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio); tale importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
4.I coniugi provvederanno, poi, a sostenere, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, come di seguito specificate:
[omissis]
Spese ed onorari di causa rifusi.
Per parte resistente:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
con rito concordatario in Rodengo Saiano, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune Parte_1 di Rodengo Saiano al n° 45, Parte II, Serie A, Anno 2004; Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Rodengo Saiano (BS) di procedere alle dovute annotazioni;
Confermare l'affido condiviso dei due figli minorenni e con collocamento prevalente della Per_1 Per_2 prole presso la madre;
Disciplinare il diritto di vista del padre, così come previsto al tempo della separazione coniugale e in auge da ottobre 2024, nei seguenti termini: Durante la settimana di turno denominata 1 il padre terrà i figli Mercoledì dalle 18,30 alle 21,00/21,30; Durante la settimana 2 il padre terrà i figli dalle 19,30 fino alle Per_3
21,00/21,30. Sabato dalle 19,30 fino alla domenica alle 21,00/21,30. Durante la settimana 3 il padre terrà i figli dalle 19,00 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 4 il padre terrà i figli: mercoledì dalle 16,30 Per_3 fino alle 21,00/21,30. Sabato dalle ore 18,30 fino alla domenica alle 21,00/21,30. Durante la settimana 5 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle 17,30 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 6 il turno sarà "disponibile"
pagina 2 di 7 e gli orari di partenza e rientro verranno comunicati dal datore di lavoro ogni giorno per il successivo. In ogni caso il padre terrà i figli almeno un giorno infrasettimananale (da lun. a ven.) che verrà comunicato in anticipo alla madre. Sabato dalle ore 18,00 fino a Domenica alle 21,00/21,30. Durante la settimana 7 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00/21,30. Durante la settimana 8 il padre sarà libero dal lavoro solo le mattine, allorquando i figli sono a scuola;
pertanto andrà a prenderli presso la casa materna alle 7,30, farà colazione con loro e li porterà a scuola. Venerdì dalle ore 21,00 fino a Sabato alle ore 21,00/21,30. Inoltre, in base al turno settimanale, il padre è disponible a tenere i figli per un altro pernotto previo accordo con la madre.
Durante la settimana 9 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle 16,00 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 10 il padre terrà i figli dalle 16,00 alle 21,00/21,30; Sabato dalle 18,00 fino a Domenica alle Per_3
21,00/21,30.
Il calendario di frequentazione dei figli dovrà essere aggiornato in caso di eventuali modifiche di turnazione lavorativa dei genitori.
Durante le festività natalizie, il padre vedrà e terrà con sé i figli per la metà delle festività, alternando il giorno di
Natale e quello di Capodanno.
Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli per la metà delle vacanze medesime, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli quindici giorni anche non consecutivi;
entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi, con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura ove si recheranno con i figli.
Prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura non superiore ad € 450,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
Disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei figli siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, così come da protocollo di intesa vigente presso codesto spettabile Tribunale.
Con vittoria di spese ed onorari.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.8.2024, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con in Rodengo Controparte_1
Saiano il 28/08/2004, da cui erano nati i figli (in data 08.09.2006), (in data Per_4 Per_1
05.10.2009) e (in data 03.09.2018), premettendo che in data 23.12.2022 i coniugi Per_2
sottoscrivevano accordo di negoziazione assistita di separazione, munito del regolare nulla osta del
Pubblico Ministero, e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni. pagina 3 di 7 Si costituiva ritualmente il resistente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 14.1.2025 le parti discutevano la causa che era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi […] dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame, dal momento della certificazione della data della negoziazione assistita, è decorso il termine annuale di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle restanti questioni, le condizioni di separazione del 23.12.2022 prevedono l'affidamento condiviso dei tre figli, collocamento presso la madre e ampi diritti di visita per il padre, contributo paterno al mantenimento nella misura di € 100,00 per ciascun figlio (totali € 300,00), oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo.
Preliminarmente, le parti concordano la conferma dell'affido e collocamento, nonché hanno concordato, in corso di causa, la riduzione del calendario delle visite paterne sulla base dei turni di lavoro, come in dispositivo: accordi che meritano di essere integralmente recepiti, in mancanza di qualsivoglia elemento ostativo.
In merito al contributo paterno al mantenimento dei tre figli, la ricorrente domanda l'aumento ad €
250,00 mensili per ciascun figlio, il resistente offre un aumento ad € 150,00 ciascuno;
concordano sulla suddivisione a metà delle spese straordinarie e dell'assegno unico universale, attualmente pari a €
300,00 mensili complessivi.
Premessa la sostanziale parità dei redditi da lavoro dei genitori (la madre impiegata part-time, il padre autista di pullman di linea), le sopravvenienze dedotte a sostegno dell'aumento richiesto rilevano solo parzialmente:
- senz'altro consta un minore mantenimento diretto a carico del padre, tenendo con sé i figli sei pernotti sulla base di dieci settimane, anziché un pernotto alla settimana come previsto nella precedente regolamentazione;
pagina 4 di 7 - consta altresì l'ulteriore documentato costo mensile della mensa di , pari a € 100,00 Per_2
mensili, non compreso nel novero delle spese straordinarie;
- le nuove spese sostenute dalla ricorrente per il mutuo per ristrutturazione della nuova casa, così come l'assenza di spese in capo al padre successivamente l'acquisto della rispettiva casa, non costituiscono sopravvenienze rilevanti, in quanto strettamente connesse all'incasso di €
91.000,00 in capo a ciascuna parte, provenienti dalla vendita dell'ex casa familiare, il cui reimpiego, qualora foriero di ulteriori spese, rappresenta una scelta personale del genitore che non può ricadere sull'altro, munito della medesima provvista;
- non rileva l'attuale sostenimento per la ricorrente delle rate di finanziamento degli arredi dell'ex casa familiare, estinto dal resistente col ricavato di cui sopra, per gli stessi motivi di cui al punto precedente, vieppiù trattandosi di debito a carico degli ex coniugi in egual misura;
- il percepimento a carico del padre di eventuali introiti dalla messa a frutto del bilocale di
TO (House il Corallo sul sito AirB&B) appare di scarsa rilevanza, essendo pacifico che da settembre 2024 il resistente ha fatto rientro definitivo a TO, dopo un periodo di convivenza a Mantova con nuova compagna, la cui relazione è ad oggi finita;
pare invero poco plausibile che l'appartamento sia ancora messo a frutto, trattandosi di bilocale e non disponendo il resistente di altri immobili;
- risulta specificamente giustificata e non contestata la girocontazione di € 10.000,00, proveniente dal fondo “cassa di mutuo soccorso” e destinata all'acquisto di un garage del resistente;
peraltro, il resistente non ha debitamente prodotto gli estratti del conto corrente di provenienza della menzionata somma, circostanza rilevante agli effetti dell'art. 116 comma 2, richiamato dall'art. 473 bis. 18 c.p.c..
Alla luce di quanto premesso, reputa il Collegio equo porre a carico del padre, dalla data della domanda, la somma di € 200,00 mensili per ciascun figlio, ferma la spettanza dell'assegno unico in egual misura tra le parti.
Considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Rodengo Saiano il 28/08/2004, iscritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune, n. 45, parte II, serie A;
pagina 5 di 7 2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) affida i figli in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
5) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni della prole, le visite del padre sono regolate:
Durante la settimana di turno denominata 1 il padre terrà i figli dalle 18,30 alle Per_3
21,00/21,30; Durante la settimana 2 il padre terrà i figli dalle 19,30 fino alle Per_3
21,00/21,30. Sabato dalle 19,30 fino alla domenica alle 21,00/21,30. Durante la settimana 3 il padre terrà i figli dalle 19,00 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 4 il padre Per_3
terrà i figli: mercoledì dalle 16,30 fino alle 21,00/21,30. Sabato dalle ore 18,30 fino alla domenica alle 21,00/21,30. Durante la settimana 5 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle
17,30 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 6 il turno sarà "disponibile" e gli orari di partenza e rientro verranno comunicati dal datore di lavoro ogni giorno per il successivo. In ogni caso il padre terrà i figli almeno un giorno infrasettimananale (da lun. a ven.) che verrà comunicato in anticipo alla madre. Sabato dalle ore 18,00 fino a Domenica alle 21,00/21,30.
Durante la settimana 7 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore
21,00/21,30. Durante la settimana 8 il padre sarà libero dal lavoro solo le mattine, allorquando i figli sono a scuola;
pertanto andrà a prenderli presso la casa materna alle 7,30, farà colazione con loro e li porterà a scuola. Venerdì dalle ore 21,00 fino a Sabato alle ore 21,00/21,30. Inoltre, in base al turno settimanale, il padre è disponible a tenere i figli per un altro pernotto previo accordo con la madre. Durante la settimana 9 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle 16,00 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 10 il padre terrà i figli dalle 16,00 alle Per_3
21,00/21,30; Sabato dalle 18,00 fino a Domenica alle 21,00/21,30.
Il calendario di frequentazione dei figli dovrà essere aggiornato in caso di eventuali modifiche di turnazione lavorativa dei genitori.
Durante le festività natalizie, il padre vedrà e terrà con sé i figli per la metà delle festività, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno. Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli per la metà delle vacanze medesime, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli quindici giorni anche non consecutivi;
entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi,
pagina 6 di 7 con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura ove si recheranno con i figli;
6) a decorrere dal deposito del ricorso, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 200,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale;
7) assegno unico universale al 50% tra le parti;
8) spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9848/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CHERUBINI SIMONA Parte_1 C.F._1
MARIA DOMENICA e l'avv. FORESTI ELENA LUCREZIA CARLA
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. CATALANO MARIO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1.dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario contratto in Rodengo Saiano in data 28.08.2004 tra la signora , nata a [...] il [...] ed il signor , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Rodengo Saiano al n° 45, Parte II,
Serie A, Anno 2004 – con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza sui Registri di Stato Civile-;
pagina 1 di 7 2.affido condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli minori, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: due pomeriggi la settimana (dal termine della scuola sino alle ore 21.00), nonché a fine settimana alternati, dal venerdì al termine della scuola sino al lunedì' mattino, impegnandosi di volta in volta a prelevarli e a riaccompagnarli presso l'abitazione materna. Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie da trascorrere con i figli minori, il padre si accorderà con la madre, con congruo anticipo e comunque almeno un mese prima, per stabilire i periodi prescelti. Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli per la metà delle festività, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno. Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli minori per la metà delle vacanze medesime, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli minori quindici giorni consecutivi;
entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi, con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura ove si recheranno con i minori.
3.Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei tre figli, una somma mensile non inferiore ad euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio); tale importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
4.I coniugi provvederanno, poi, a sostenere, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, come di seguito specificate:
[omissis]
Spese ed onorari di causa rifusi.
Per parte resistente:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
con rito concordatario in Rodengo Saiano, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune Parte_1 di Rodengo Saiano al n° 45, Parte II, Serie A, Anno 2004; Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Rodengo Saiano (BS) di procedere alle dovute annotazioni;
Confermare l'affido condiviso dei due figli minorenni e con collocamento prevalente della Per_1 Per_2 prole presso la madre;
Disciplinare il diritto di vista del padre, così come previsto al tempo della separazione coniugale e in auge da ottobre 2024, nei seguenti termini: Durante la settimana di turno denominata 1 il padre terrà i figli Mercoledì dalle 18,30 alle 21,00/21,30; Durante la settimana 2 il padre terrà i figli dalle 19,30 fino alle Per_3
21,00/21,30. Sabato dalle 19,30 fino alla domenica alle 21,00/21,30. Durante la settimana 3 il padre terrà i figli dalle 19,00 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 4 il padre terrà i figli: mercoledì dalle 16,30 Per_3 fino alle 21,00/21,30. Sabato dalle ore 18,30 fino alla domenica alle 21,00/21,30. Durante la settimana 5 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle 17,30 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 6 il turno sarà "disponibile"
pagina 2 di 7 e gli orari di partenza e rientro verranno comunicati dal datore di lavoro ogni giorno per il successivo. In ogni caso il padre terrà i figli almeno un giorno infrasettimananale (da lun. a ven.) che verrà comunicato in anticipo alla madre. Sabato dalle ore 18,00 fino a Domenica alle 21,00/21,30. Durante la settimana 7 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00/21,30. Durante la settimana 8 il padre sarà libero dal lavoro solo le mattine, allorquando i figli sono a scuola;
pertanto andrà a prenderli presso la casa materna alle 7,30, farà colazione con loro e li porterà a scuola. Venerdì dalle ore 21,00 fino a Sabato alle ore 21,00/21,30. Inoltre, in base al turno settimanale, il padre è disponible a tenere i figli per un altro pernotto previo accordo con la madre.
Durante la settimana 9 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle 16,00 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 10 il padre terrà i figli dalle 16,00 alle 21,00/21,30; Sabato dalle 18,00 fino a Domenica alle Per_3
21,00/21,30.
Il calendario di frequentazione dei figli dovrà essere aggiornato in caso di eventuali modifiche di turnazione lavorativa dei genitori.
Durante le festività natalizie, il padre vedrà e terrà con sé i figli per la metà delle festività, alternando il giorno di
Natale e quello di Capodanno.
Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli per la metà delle vacanze medesime, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli quindici giorni anche non consecutivi;
entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi, con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura ove si recheranno con i figli.
Prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura non superiore ad € 450,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
Disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei figli siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, così come da protocollo di intesa vigente presso codesto spettabile Tribunale.
Con vittoria di spese ed onorari.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.8.2024, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con in Rodengo Controparte_1
Saiano il 28/08/2004, da cui erano nati i figli (in data 08.09.2006), (in data Per_4 Per_1
05.10.2009) e (in data 03.09.2018), premettendo che in data 23.12.2022 i coniugi Per_2
sottoscrivevano accordo di negoziazione assistita di separazione, munito del regolare nulla osta del
Pubblico Ministero, e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni. pagina 3 di 7 Si costituiva ritualmente il resistente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 14.1.2025 le parti discutevano la causa che era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi […] dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame, dal momento della certificazione della data della negoziazione assistita, è decorso il termine annuale di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle restanti questioni, le condizioni di separazione del 23.12.2022 prevedono l'affidamento condiviso dei tre figli, collocamento presso la madre e ampi diritti di visita per il padre, contributo paterno al mantenimento nella misura di € 100,00 per ciascun figlio (totali € 300,00), oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo.
Preliminarmente, le parti concordano la conferma dell'affido e collocamento, nonché hanno concordato, in corso di causa, la riduzione del calendario delle visite paterne sulla base dei turni di lavoro, come in dispositivo: accordi che meritano di essere integralmente recepiti, in mancanza di qualsivoglia elemento ostativo.
In merito al contributo paterno al mantenimento dei tre figli, la ricorrente domanda l'aumento ad €
250,00 mensili per ciascun figlio, il resistente offre un aumento ad € 150,00 ciascuno;
concordano sulla suddivisione a metà delle spese straordinarie e dell'assegno unico universale, attualmente pari a €
300,00 mensili complessivi.
Premessa la sostanziale parità dei redditi da lavoro dei genitori (la madre impiegata part-time, il padre autista di pullman di linea), le sopravvenienze dedotte a sostegno dell'aumento richiesto rilevano solo parzialmente:
- senz'altro consta un minore mantenimento diretto a carico del padre, tenendo con sé i figli sei pernotti sulla base di dieci settimane, anziché un pernotto alla settimana come previsto nella precedente regolamentazione;
pagina 4 di 7 - consta altresì l'ulteriore documentato costo mensile della mensa di , pari a € 100,00 Per_2
mensili, non compreso nel novero delle spese straordinarie;
- le nuove spese sostenute dalla ricorrente per il mutuo per ristrutturazione della nuova casa, così come l'assenza di spese in capo al padre successivamente l'acquisto della rispettiva casa, non costituiscono sopravvenienze rilevanti, in quanto strettamente connesse all'incasso di €
91.000,00 in capo a ciascuna parte, provenienti dalla vendita dell'ex casa familiare, il cui reimpiego, qualora foriero di ulteriori spese, rappresenta una scelta personale del genitore che non può ricadere sull'altro, munito della medesima provvista;
- non rileva l'attuale sostenimento per la ricorrente delle rate di finanziamento degli arredi dell'ex casa familiare, estinto dal resistente col ricavato di cui sopra, per gli stessi motivi di cui al punto precedente, vieppiù trattandosi di debito a carico degli ex coniugi in egual misura;
- il percepimento a carico del padre di eventuali introiti dalla messa a frutto del bilocale di
TO (House il Corallo sul sito AirB&B) appare di scarsa rilevanza, essendo pacifico che da settembre 2024 il resistente ha fatto rientro definitivo a TO, dopo un periodo di convivenza a Mantova con nuova compagna, la cui relazione è ad oggi finita;
pare invero poco plausibile che l'appartamento sia ancora messo a frutto, trattandosi di bilocale e non disponendo il resistente di altri immobili;
- risulta specificamente giustificata e non contestata la girocontazione di € 10.000,00, proveniente dal fondo “cassa di mutuo soccorso” e destinata all'acquisto di un garage del resistente;
peraltro, il resistente non ha debitamente prodotto gli estratti del conto corrente di provenienza della menzionata somma, circostanza rilevante agli effetti dell'art. 116 comma 2, richiamato dall'art. 473 bis. 18 c.p.c..
Alla luce di quanto premesso, reputa il Collegio equo porre a carico del padre, dalla data della domanda, la somma di € 200,00 mensili per ciascun figlio, ferma la spettanza dell'assegno unico in egual misura tra le parti.
Considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Rodengo Saiano il 28/08/2004, iscritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune, n. 45, parte II, serie A;
pagina 5 di 7 2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) affida i figli in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
5) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni della prole, le visite del padre sono regolate:
Durante la settimana di turno denominata 1 il padre terrà i figli dalle 18,30 alle Per_3
21,00/21,30; Durante la settimana 2 il padre terrà i figli dalle 19,30 fino alle Per_3
21,00/21,30. Sabato dalle 19,30 fino alla domenica alle 21,00/21,30. Durante la settimana 3 il padre terrà i figli dalle 19,00 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 4 il padre Per_3
terrà i figli: mercoledì dalle 16,30 fino alle 21,00/21,30. Sabato dalle ore 18,30 fino alla domenica alle 21,00/21,30. Durante la settimana 5 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle
17,30 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 6 il turno sarà "disponibile" e gli orari di partenza e rientro verranno comunicati dal datore di lavoro ogni giorno per il successivo. In ogni caso il padre terrà i figli almeno un giorno infrasettimananale (da lun. a ven.) che verrà comunicato in anticipo alla madre. Sabato dalle ore 18,00 fino a Domenica alle 21,00/21,30.
Durante la settimana 7 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore
21,00/21,30. Durante la settimana 8 il padre sarà libero dal lavoro solo le mattine, allorquando i figli sono a scuola;
pertanto andrà a prenderli presso la casa materna alle 7,30, farà colazione con loro e li porterà a scuola. Venerdì dalle ore 21,00 fino a Sabato alle ore 21,00/21,30. Inoltre, in base al turno settimanale, il padre è disponible a tenere i figli per un altro pernotto previo accordo con la madre. Durante la settimana 9 il padre terrà i figli martedì e giovedì dalle 16,00 fino alle 21,00/21,30. Durante la settimana 10 il padre terrà i figli dalle 16,00 alle Per_3
21,00/21,30; Sabato dalle 18,00 fino a Domenica alle 21,00/21,30.
Il calendario di frequentazione dei figli dovrà essere aggiornato in caso di eventuali modifiche di turnazione lavorativa dei genitori.
Durante le festività natalizie, il padre vedrà e terrà con sé i figli per la metà delle festività, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno. Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli per la metà delle vacanze medesime, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli quindici giorni anche non consecutivi;
entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi,
pagina 6 di 7 con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura ove si recheranno con i figli;
6) a decorrere dal deposito del ricorso, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 200,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale;
7) assegno unico universale al 50% tra le parti;
8) spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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