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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. ND CE, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 419/2023 dell'11 ottobre 2023 del
Giudice di pace di Capaccio, iscritto al n. 2495/2024 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avvocato Anna Lisa Baglivo (c.f. ), presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Castel San Lorenzo, alla via Principe Carafa n. 166
-appellante-
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14 (p. IVA ), P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio
[...]
- Roma del 22 giugno 2023, repertorio n. 180134 e raccolta n. 12348, Per_1
allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Antonio Caruso (c.f.
1 ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, alla C.F._3
via A. Meomartini n. 3
-appellata-
NONCHE'
, con sede in , alla via Lucci n. 122 (c.f. ) Controparte_2 CP_2 P.IVA_2
-appellato contumace-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Il processo di primo grado
Con citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., primo comma, notificata il 1°
aprile 2022, evocò in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Capaccio Parte_1
l e il sponendo che: “1) In data Controparte_3 Controparte_4
17.03.2022, l di Salerno, notificava l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 10020219003717449000, con la quale chiedeva il pagamento della
somma di € 505,77; 2) la somma indicata è costituita dalle cartelle di pagamento n.
10020150024229830000 notificata "presumibilmente" il 04.11.2015 per l'importo di €
190,34 ed avente ad oggetto contravvenzione al codice della strada 1. 689/81 e n.
10020180015161766000 notificata "presumibilmente" il 29.09.2018 per l'importo di €
315,43 ed avente ad oggetto un presunto mancato pagamento d'imposta di registro;
3) l'attrice apprendeva dell'esistenza della predetta contravvenzione, elevata dal
Corpo di Polizia Urbana del Comune di solo a seguito della notifica CP_4
dell'ingiunzione di pagamento, costituendo, quest'ultima, il primo atto con il quale
veniva a conoscenza delle sanzioni irrogate”. L'attrice, quindi, chiese dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020219003717449000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020150024229830000, con cui era reclamato il pagamento di € 190,34 (“accertarsi e dichiararsi la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità
2 dell'ingiunzione di pagamento nella parte relativa la cartella di pagamento n.
10020150024229830000 opposta … Per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di €
190,34 di cui alla cartella di pagamento n. 100201500242983000”), per la mancanza di un valido titolo esecutivo, atteso che l'intimazione era fondata su cartella di pagamento mai notificatale o comunque notificata a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite un agente all'uopo abilitato, per la “decadenza dei termini
di riscossione”, per l'intervenuta “prescrizione del credito richiesto” e per il difetto di motivazione degli atti impugnati.
Si costituì in giudizio l' [che d'ora in poi Controparte_1
d'indicherà semplicemente ] eccependo l'incompetenza territoriale del giudice di CP_5
pace di Capaccio e la “improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea, per
violazione del termine perentorio ex art. 617 c.p.c.”, la violazione delle forme imposte dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, la “Inammissibilità della eccezione di prescrizione
come domanda giudiziaria”, l'estraneità del concessionario della riscossione alla fase di accertamento dell'infrazione e della sua notifica, l'infondatezza dei motivi di gravame, non essendo maturata la decadenza né la prescrizione ed essendo stata la cartella esattoriale ritualmente notificata.
Il non si costituì. Controparte_4
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 419/2023 pronunciata il 10 ottobre 2023 e resa pubblica il giorno successivo, il Giudice di pace di Capaccio, premesso che con l'opposizione alla cartella esattoriale e all'intimazione di pagamento era introdotto “un giudizio ordinario
di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al relativo rapporto obbligatorio”, rimesso alla cognizione del giudice ordinario, accertò l'avvenuta acquisizione agli atti processuali di documenti comprovanti la notifica della cartella, in data 4/12 novembre
3 2015, e dell'intimazione, in data 29 settembre/10 ottobre 2018, atti interruttivi della prescrizione, quinquennale;
quindi rigettò la domanda, condannando l'attrice Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 28 marzo 2024, impugnò detta Parte_1
decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi della nullità della decisione di primo grado per evidente ed insanabile violazione del diritto di difesa, avendo il giudice di pace emesso una sentenza “a sorpresa”, resa e pubblicata all'esito dell'udienza del 4
ottobre 2023 che, invece, era stata d'ufficio rinviata al 10 aprile 2024, come da comunicazione della cancelleria pervenutagli il 3 ottobre 2023. L'appellante,
comunque, ribadì che la cartella esattoriale non le era stata mai notificata, che erano maturati i termini di decadenza e di prescrizione e che l'atto non era adeguatamente motivato, e chiese: “annullare la sentenza impugnata per difetto o carenza di
motivazione, ovvero in subordine riformarla e, consequenzialmente, accogliere
l'opposizione proposta dalla proposta dall'Attrice, odierna appellante, poiché fondata
in fatto e diritto;
consequenzialmente, accertare e dichiarare che alcuna somma è
dovuta ai convenuti appellati per le causali invocate nell'atto di citazione, atteso che
alcun diritto essi possono vantare e comunque perché alcuna prova della pretesa essi
hanno offerto;
condannare gli appellati alla rifusione delle spese e dei compensi di
causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori e spese generali ex art. 15 D.M.
55/14, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituendosi con comparsa del 17 settembre 2024 eccepì CP_5
l'infondatezza dell'avverso gravame, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie, e chiese: “- rigettare l'appello per
l'infondatezza delle pretese di riforma del provvedimento impugnato, come esplicato
4 nelle ragioni esposte dal resistente nel presente atto ovvero per le ragioni che il
Tribunale riterrà di Ufficio maggiormente consone per fatto e diritto al rigetto del
gravame. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa del presente e
pregresso giudizio con distrazione in favore dello scrivente per dichiarata
anticipazione”.
Il , al quale l'appello fu notificato il 28 marzo 2024, non si Controparte_2
costituì e fu dichiarato contumace.
Dopo alcuni rinvii per motivi d'ufficio la causa fu riassegnata a questo giudice che, all'udienza del 14 maggio 2025, la rinviò al 3 dicembre 2025 per la rimessione in decisione, con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., allorquando è stata assegnata a sentenza.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Il giudizio di primo grado ha visto quale convenuto il al Controparte_4
quale l'atto di citazione risulta notificato da parte attrice con messaggio di posta elettronica certificata consegnato il 1° aprile 2022 (all'indirizzo
. Email_1
È evocato in appello, invece, il , al quale la citazione a Controparte_2
comparire dinanzi a questo tribunale è stata notificata il 28 marzo 2024, con la consegna del messaggio PEC all'indirizzo L'ente Email_2
territoriale è stato anche dichiarato contumace, con ordinanza del 1° ottobre 2024.
Nella prospettazione di parte attrice è il 'ente locale che aveva Controparte_4
irrogato la sanzione amministrativa (per violazione di norme del codice della strada)
posta a fondamento della cartella esattoriale n. 10020150024229830000, a sua volta richiamata nella intimazione di pagamento n. 10020219003717449000 (v. a pagina 1
della citazione): l'indicazione, nella parte narrativa della citazione in appello del
5 quale ente creditore (a pagina 2, rigo 3) deve ritenersi frutto di Controparte_2
un mero errore materiale, altrimenti risolvendosi in una inammissibile modifica dei fatti e della causa petendi: parimenti errata è l'evocazione in giudizio di tale ente locale,
soggetto estraneo alla controversia.
Il invece, avrebbe dovuto partecipare al giudizio di appello, Controparte_4
per essere stato già parte del processo di primo grado.
Tuttavia, va considerato che, nel caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo,
ai sensi del d.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva: l'ente titolare del credito è privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale (cfr. Cass. n. 3870/2024 e n.
25272/2024). Quella in esame è un'opposizione all'esecuzione non recuperatoria (tali sono esclusivamente quelle nelle quali la parte deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa, in ragione della nullità o della inesistenza della notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo,
poiché in tal caso, avendo l'opposizione lo scopo effettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell'agente della riscossione e dell'ente creditore: nel caso di specie, invece, l'opponente lamenta di avere avuto conoscenza della cartella esattoriale solo attraverso la comunicazione dell'intimazione di pagamento e propone motivi di gravame riferiti esclusivamente all'attività della riscossione, nulla contestando all'ente territoriale).
Tanto rende superflua l'integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del Controparte_4
6 4.2.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della nullità della decisione resa dal Giudice di pace di Capaccio per grave lesione del suo diritto di difesa, avendo il giudice di pace emesso una sentenza “a sorpresa”, in violazione delle norme procedurali e delle garanzie difensive dell'opponente. In particolare, l'appellante ha dedotto che il 3 ottobre 2023 aveva ricevuto, dapprima, la comunicazione dalla cancelleria del giudice di pace del rinvio d'ufficio al 10 aprile 2024 dell'udienza del 4
ottobre 2023 e poi, in data 11 ottobre 2023, la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza.
In effetti, dalla documentazione depositata da parte appellante risulta che il 3
ottobre 2023 la cancelleria del giudice di pace di Capaccio aveva comunicato all'avvocato , procuratrice costituita nell'interesse di , Controparte_6 Parte_1
il rinvio d'ufficio al 10 aprile 2024 dell'udienza del 4 ottobre 2023 (non celebrata); dalla stampa del Portale Servizi Telematici risulta la registrazione di quel rinvio e,
successivamente, degli eventi del 4 ottobre 2023, di assegnazione della causa in decisione e di rimessione del fascicolo al giudice, del 10 ottobre 2023, di deposito della minuta della decisione, e dell'11 ottobre 2023, di deposito della sentenza definitiva
(oltre che ulteriori eventi – di interruzione, riassunzione, fissazione della prima udienza
– non giustificabili) .
L'assegnazione della causa in decisione è avvenuta all'oscuro dell'attrice,
edotta (il 3 ottobre 2023) del rinvio della causa ad una udienza (del 10 aprile 2024) mai celebrata, e la sentenza è stata resa e pubblicata (il 10/11 ottobre 2023) con palese violazione del principio del contraddittorio (dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo) e del diritto di difesa della parte, che non ha potuto né
precisare le conclusioni, né discutere la causa.
Che analoga comunicazione non sia pervenuta anche alla difesa dell' è CP_5
7 circostanza del tutto irrilevante, essendo lesi i diritti dell'attrice, per questo motivo a buona ragione appellante.
La sentenza è, pertanto, nulla.
4.3.- La nullità della sentenza impugnata, non riconducibile a nessuno dei motivi
(tassativi) di cui all'art. 354 c.p.c., non consente la rimessione della causa al primo giudice, dovendo questo tribunale deciderla nel merito.
4.4.- L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da è infondata. CP_5
Premesso che quella in esame non è un'opposizione recuperatoria avverso la sanzione amministrativa, deve ribadirsi che oggetto del giudizio sono l'avviso di intimazione n. 10020219003717449000 e la sottesa cartella esattoriale n.
10020150024229830000, non già il verbale di accertamento di violazione del codice della strada del è quindi inapplicabile alla fattispecie il secondo Controparte_4
comma dell'art. 7 del d.lgs. n. 1590/2011 (parimenti inapplicabile il primo comma,
relativo al rito che disciplina le opposizioni al verbale di accertamento di violazione del codice della strada).
In caso di opposizione ad una intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c., la competenza territoriale è inderogabilmente del giudice del luogo in cui l'esecuzione forzata sta per avvenire o è già iniziata, luogo che coincide con la residenza del debitore: correttamente, quindi, l'intimato ha incardinato il giudizio dinanzi al Giudice
di pace di Capaccio, nel cui circondario ha residenza e laddove l'intimazione gli è stata notificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3,
c.p.c., radicando tali norme la competenza per territorio in capo al giudice del luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato.
4.4.- Va altresì rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da . CP_5
8 Per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. Il fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico), ma, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore: pertanto, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602/1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
4.5.- Tra i motivi di gravame, va accolto quello pertinente la mancata notificazione della cartella di pagamento impugnata e la conseguente prescrizione del credito posto a suo fondamento.
Nella documentazione prodotta in atti, invero, non v'è prova della notifica della cartella di pagamento n. 10020150024229830000, apoditticamente sostenuta da in prime cure. Né è utilizzabile, a tal fine, l'affermazione del primo giudice, a CP_5
pagina 2 della sentenza appellata, secondo cui avrebbe “prodotto, a CP_5
9 prescindere o meno della formalità della contestazione comunque non avvenuta nei
termini di cui a Cass. Civ. n. 24207/2021; n.23426/2020; n. 13804/2020; n.3331/2020;
n. 2482/2020: a) La copia dell'avviso di notifica diretta della cartella consegnata in data
04.11.2015 ex art. 139 c.p.c., cui ha fatto seguito l'invio al destinatario dell'atto della
raccomandata informativa (semplice) n. 68926062736-7 del 12.11.2015”, trattandosi di affermazione resa in un atto nullo, quindi non utilizzabile, e comunque non avvalorata dall'esame degli atti del processo di primo grado disponibili a questo giudice, risultando costituita senza avere prodotto documenti (v. la comparsa di CP_5
costituzione) e nulla risultando prodotto all'unica udienza celebrata dinanzi al giudice di pace (in data 5 maggio 2023).
Essendo il credito portato da quella cartella (di € 190,34) relativo a sanzione per violazione del codice della strada, la prescrizione ha durata quinquennale (artt. 209
del d.lgs. n. 285/1992 e 28 l. n. 689/1981): il termine, certamente antecedente al 2015,
epoca di formazione della cartella esattoriale, è ampiamente trascorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (17 marzo 2022).
In conclusione, l'opposizione va accolta e l'impugnata intimazione di pagamento n. 10020219003717449000 va annullata limitatamente alla cartella di pagamento n.
10020150024229830000.
5.- Le spese.
La nullità della decisione impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che vanno disciplinate considerate l'esito della lite,
favorevole all'appellante, vanno distratte in favore dell'avvocato , che Controparte_6
ne ha chiesto la diretta attribuzione, e vanno liquidate tenendo presente il valore della controversia, la natura delle questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta ed i parametri dettati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive
10 modifiche, quindi: per il giudizio di primo grado, in € 43,00 per esborsi, € 50,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 40,00 per la fare istruttoria e di trattazione (nulla per la fase decisionale, dalla quale l'attrice era stata esclusa); per il giudizio di appello, in € 91,50 per esborsi, € 80,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fare istruttoria e di trattazione ed € 100,00 per la fase decisionale. A tali importi vanno sommati gli accessori se dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 419/2023 dell'11 Parte_1
ottobre 2023 del Giudice di pace di Capaccio così provvede:
1) accoglie l'appello e dichiara nulla la sentenza di primo grado;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
3) accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020219003717449000
limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020150024229830000;
4) condanna l a pagare a Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 43,00
per esborsi ed € 140,00 per compensi professionali e per la presente fase di appello in € 91,50 per esborsi ed € 360,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato . Controparte_6
Salerno, 10 dicembre 2025.
Il giudice
ND CE
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. ND CE, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 419/2023 dell'11 ottobre 2023 del
Giudice di pace di Capaccio, iscritto al n. 2495/2024 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avvocato Anna Lisa Baglivo (c.f. ), presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Castel San Lorenzo, alla via Principe Carafa n. 166
-appellante-
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14 (p. IVA ), P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio
[...]
- Roma del 22 giugno 2023, repertorio n. 180134 e raccolta n. 12348, Per_1
allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Antonio Caruso (c.f.
1 ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, alla C.F._3
via A. Meomartini n. 3
-appellata-
NONCHE'
, con sede in , alla via Lucci n. 122 (c.f. ) Controparte_2 CP_2 P.IVA_2
-appellato contumace-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Il processo di primo grado
Con citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., primo comma, notificata il 1°
aprile 2022, evocò in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Capaccio Parte_1
l e il sponendo che: “1) In data Controparte_3 Controparte_4
17.03.2022, l di Salerno, notificava l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 10020219003717449000, con la quale chiedeva il pagamento della
somma di € 505,77; 2) la somma indicata è costituita dalle cartelle di pagamento n.
10020150024229830000 notificata "presumibilmente" il 04.11.2015 per l'importo di €
190,34 ed avente ad oggetto contravvenzione al codice della strada 1. 689/81 e n.
10020180015161766000 notificata "presumibilmente" il 29.09.2018 per l'importo di €
315,43 ed avente ad oggetto un presunto mancato pagamento d'imposta di registro;
3) l'attrice apprendeva dell'esistenza della predetta contravvenzione, elevata dal
Corpo di Polizia Urbana del Comune di solo a seguito della notifica CP_4
dell'ingiunzione di pagamento, costituendo, quest'ultima, il primo atto con il quale
veniva a conoscenza delle sanzioni irrogate”. L'attrice, quindi, chiese dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020219003717449000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020150024229830000, con cui era reclamato il pagamento di € 190,34 (“accertarsi e dichiararsi la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità
2 dell'ingiunzione di pagamento nella parte relativa la cartella di pagamento n.
10020150024229830000 opposta … Per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di €
190,34 di cui alla cartella di pagamento n. 100201500242983000”), per la mancanza di un valido titolo esecutivo, atteso che l'intimazione era fondata su cartella di pagamento mai notificatale o comunque notificata a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite un agente all'uopo abilitato, per la “decadenza dei termini
di riscossione”, per l'intervenuta “prescrizione del credito richiesto” e per il difetto di motivazione degli atti impugnati.
Si costituì in giudizio l' [che d'ora in poi Controparte_1
d'indicherà semplicemente ] eccependo l'incompetenza territoriale del giudice di CP_5
pace di Capaccio e la “improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea, per
violazione del termine perentorio ex art. 617 c.p.c.”, la violazione delle forme imposte dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, la “Inammissibilità della eccezione di prescrizione
come domanda giudiziaria”, l'estraneità del concessionario della riscossione alla fase di accertamento dell'infrazione e della sua notifica, l'infondatezza dei motivi di gravame, non essendo maturata la decadenza né la prescrizione ed essendo stata la cartella esattoriale ritualmente notificata.
Il non si costituì. Controparte_4
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 419/2023 pronunciata il 10 ottobre 2023 e resa pubblica il giorno successivo, il Giudice di pace di Capaccio, premesso che con l'opposizione alla cartella esattoriale e all'intimazione di pagamento era introdotto “un giudizio ordinario
di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al relativo rapporto obbligatorio”, rimesso alla cognizione del giudice ordinario, accertò l'avvenuta acquisizione agli atti processuali di documenti comprovanti la notifica della cartella, in data 4/12 novembre
3 2015, e dell'intimazione, in data 29 settembre/10 ottobre 2018, atti interruttivi della prescrizione, quinquennale;
quindi rigettò la domanda, condannando l'attrice Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 28 marzo 2024, impugnò detta Parte_1
decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi della nullità della decisione di primo grado per evidente ed insanabile violazione del diritto di difesa, avendo il giudice di pace emesso una sentenza “a sorpresa”, resa e pubblicata all'esito dell'udienza del 4
ottobre 2023 che, invece, era stata d'ufficio rinviata al 10 aprile 2024, come da comunicazione della cancelleria pervenutagli il 3 ottobre 2023. L'appellante,
comunque, ribadì che la cartella esattoriale non le era stata mai notificata, che erano maturati i termini di decadenza e di prescrizione e che l'atto non era adeguatamente motivato, e chiese: “annullare la sentenza impugnata per difetto o carenza di
motivazione, ovvero in subordine riformarla e, consequenzialmente, accogliere
l'opposizione proposta dalla proposta dall'Attrice, odierna appellante, poiché fondata
in fatto e diritto;
consequenzialmente, accertare e dichiarare che alcuna somma è
dovuta ai convenuti appellati per le causali invocate nell'atto di citazione, atteso che
alcun diritto essi possono vantare e comunque perché alcuna prova della pretesa essi
hanno offerto;
condannare gli appellati alla rifusione delle spese e dei compensi di
causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori e spese generali ex art. 15 D.M.
55/14, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituendosi con comparsa del 17 settembre 2024 eccepì CP_5
l'infondatezza dell'avverso gravame, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie, e chiese: “- rigettare l'appello per
l'infondatezza delle pretese di riforma del provvedimento impugnato, come esplicato
4 nelle ragioni esposte dal resistente nel presente atto ovvero per le ragioni che il
Tribunale riterrà di Ufficio maggiormente consone per fatto e diritto al rigetto del
gravame. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa del presente e
pregresso giudizio con distrazione in favore dello scrivente per dichiarata
anticipazione”.
Il , al quale l'appello fu notificato il 28 marzo 2024, non si Controparte_2
costituì e fu dichiarato contumace.
Dopo alcuni rinvii per motivi d'ufficio la causa fu riassegnata a questo giudice che, all'udienza del 14 maggio 2025, la rinviò al 3 dicembre 2025 per la rimessione in decisione, con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., allorquando è stata assegnata a sentenza.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Il giudizio di primo grado ha visto quale convenuto il al Controparte_4
quale l'atto di citazione risulta notificato da parte attrice con messaggio di posta elettronica certificata consegnato il 1° aprile 2022 (all'indirizzo
. Email_1
È evocato in appello, invece, il , al quale la citazione a Controparte_2
comparire dinanzi a questo tribunale è stata notificata il 28 marzo 2024, con la consegna del messaggio PEC all'indirizzo L'ente Email_2
territoriale è stato anche dichiarato contumace, con ordinanza del 1° ottobre 2024.
Nella prospettazione di parte attrice è il 'ente locale che aveva Controparte_4
irrogato la sanzione amministrativa (per violazione di norme del codice della strada)
posta a fondamento della cartella esattoriale n. 10020150024229830000, a sua volta richiamata nella intimazione di pagamento n. 10020219003717449000 (v. a pagina 1
della citazione): l'indicazione, nella parte narrativa della citazione in appello del
5 quale ente creditore (a pagina 2, rigo 3) deve ritenersi frutto di Controparte_2
un mero errore materiale, altrimenti risolvendosi in una inammissibile modifica dei fatti e della causa petendi: parimenti errata è l'evocazione in giudizio di tale ente locale,
soggetto estraneo alla controversia.
Il invece, avrebbe dovuto partecipare al giudizio di appello, Controparte_4
per essere stato già parte del processo di primo grado.
Tuttavia, va considerato che, nel caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo,
ai sensi del d.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva: l'ente titolare del credito è privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale (cfr. Cass. n. 3870/2024 e n.
25272/2024). Quella in esame è un'opposizione all'esecuzione non recuperatoria (tali sono esclusivamente quelle nelle quali la parte deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa, in ragione della nullità o della inesistenza della notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo,
poiché in tal caso, avendo l'opposizione lo scopo effettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell'agente della riscossione e dell'ente creditore: nel caso di specie, invece, l'opponente lamenta di avere avuto conoscenza della cartella esattoriale solo attraverso la comunicazione dell'intimazione di pagamento e propone motivi di gravame riferiti esclusivamente all'attività della riscossione, nulla contestando all'ente territoriale).
Tanto rende superflua l'integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del Controparte_4
6 4.2.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della nullità della decisione resa dal Giudice di pace di Capaccio per grave lesione del suo diritto di difesa, avendo il giudice di pace emesso una sentenza “a sorpresa”, in violazione delle norme procedurali e delle garanzie difensive dell'opponente. In particolare, l'appellante ha dedotto che il 3 ottobre 2023 aveva ricevuto, dapprima, la comunicazione dalla cancelleria del giudice di pace del rinvio d'ufficio al 10 aprile 2024 dell'udienza del 4
ottobre 2023 e poi, in data 11 ottobre 2023, la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza.
In effetti, dalla documentazione depositata da parte appellante risulta che il 3
ottobre 2023 la cancelleria del giudice di pace di Capaccio aveva comunicato all'avvocato , procuratrice costituita nell'interesse di , Controparte_6 Parte_1
il rinvio d'ufficio al 10 aprile 2024 dell'udienza del 4 ottobre 2023 (non celebrata); dalla stampa del Portale Servizi Telematici risulta la registrazione di quel rinvio e,
successivamente, degli eventi del 4 ottobre 2023, di assegnazione della causa in decisione e di rimessione del fascicolo al giudice, del 10 ottobre 2023, di deposito della minuta della decisione, e dell'11 ottobre 2023, di deposito della sentenza definitiva
(oltre che ulteriori eventi – di interruzione, riassunzione, fissazione della prima udienza
– non giustificabili) .
L'assegnazione della causa in decisione è avvenuta all'oscuro dell'attrice,
edotta (il 3 ottobre 2023) del rinvio della causa ad una udienza (del 10 aprile 2024) mai celebrata, e la sentenza è stata resa e pubblicata (il 10/11 ottobre 2023) con palese violazione del principio del contraddittorio (dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo) e del diritto di difesa della parte, che non ha potuto né
precisare le conclusioni, né discutere la causa.
Che analoga comunicazione non sia pervenuta anche alla difesa dell' è CP_5
7 circostanza del tutto irrilevante, essendo lesi i diritti dell'attrice, per questo motivo a buona ragione appellante.
La sentenza è, pertanto, nulla.
4.3.- La nullità della sentenza impugnata, non riconducibile a nessuno dei motivi
(tassativi) di cui all'art. 354 c.p.c., non consente la rimessione della causa al primo giudice, dovendo questo tribunale deciderla nel merito.
4.4.- L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da è infondata. CP_5
Premesso che quella in esame non è un'opposizione recuperatoria avverso la sanzione amministrativa, deve ribadirsi che oggetto del giudizio sono l'avviso di intimazione n. 10020219003717449000 e la sottesa cartella esattoriale n.
10020150024229830000, non già il verbale di accertamento di violazione del codice della strada del è quindi inapplicabile alla fattispecie il secondo Controparte_4
comma dell'art. 7 del d.lgs. n. 1590/2011 (parimenti inapplicabile il primo comma,
relativo al rito che disciplina le opposizioni al verbale di accertamento di violazione del codice della strada).
In caso di opposizione ad una intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c., la competenza territoriale è inderogabilmente del giudice del luogo in cui l'esecuzione forzata sta per avvenire o è già iniziata, luogo che coincide con la residenza del debitore: correttamente, quindi, l'intimato ha incardinato il giudizio dinanzi al Giudice
di pace di Capaccio, nel cui circondario ha residenza e laddove l'intimazione gli è stata notificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3,
c.p.c., radicando tali norme la competenza per territorio in capo al giudice del luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato.
4.4.- Va altresì rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da . CP_5
8 Per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. Il fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico), ma, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore: pertanto, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602/1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
4.5.- Tra i motivi di gravame, va accolto quello pertinente la mancata notificazione della cartella di pagamento impugnata e la conseguente prescrizione del credito posto a suo fondamento.
Nella documentazione prodotta in atti, invero, non v'è prova della notifica della cartella di pagamento n. 10020150024229830000, apoditticamente sostenuta da in prime cure. Né è utilizzabile, a tal fine, l'affermazione del primo giudice, a CP_5
pagina 2 della sentenza appellata, secondo cui avrebbe “prodotto, a CP_5
9 prescindere o meno della formalità della contestazione comunque non avvenuta nei
termini di cui a Cass. Civ. n. 24207/2021; n.23426/2020; n. 13804/2020; n.3331/2020;
n. 2482/2020: a) La copia dell'avviso di notifica diretta della cartella consegnata in data
04.11.2015 ex art. 139 c.p.c., cui ha fatto seguito l'invio al destinatario dell'atto della
raccomandata informativa (semplice) n. 68926062736-7 del 12.11.2015”, trattandosi di affermazione resa in un atto nullo, quindi non utilizzabile, e comunque non avvalorata dall'esame degli atti del processo di primo grado disponibili a questo giudice, risultando costituita senza avere prodotto documenti (v. la comparsa di CP_5
costituzione) e nulla risultando prodotto all'unica udienza celebrata dinanzi al giudice di pace (in data 5 maggio 2023).
Essendo il credito portato da quella cartella (di € 190,34) relativo a sanzione per violazione del codice della strada, la prescrizione ha durata quinquennale (artt. 209
del d.lgs. n. 285/1992 e 28 l. n. 689/1981): il termine, certamente antecedente al 2015,
epoca di formazione della cartella esattoriale, è ampiamente trascorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (17 marzo 2022).
In conclusione, l'opposizione va accolta e l'impugnata intimazione di pagamento n. 10020219003717449000 va annullata limitatamente alla cartella di pagamento n.
10020150024229830000.
5.- Le spese.
La nullità della decisione impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che vanno disciplinate considerate l'esito della lite,
favorevole all'appellante, vanno distratte in favore dell'avvocato , che Controparte_6
ne ha chiesto la diretta attribuzione, e vanno liquidate tenendo presente il valore della controversia, la natura delle questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta ed i parametri dettati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive
10 modifiche, quindi: per il giudizio di primo grado, in € 43,00 per esborsi, € 50,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 40,00 per la fare istruttoria e di trattazione (nulla per la fase decisionale, dalla quale l'attrice era stata esclusa); per il giudizio di appello, in € 91,50 per esborsi, € 80,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fare istruttoria e di trattazione ed € 100,00 per la fase decisionale. A tali importi vanno sommati gli accessori se dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 419/2023 dell'11 Parte_1
ottobre 2023 del Giudice di pace di Capaccio così provvede:
1) accoglie l'appello e dichiara nulla la sentenza di primo grado;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
3) accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020219003717449000
limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020150024229830000;
4) condanna l a pagare a Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 43,00
per esborsi ed € 140,00 per compensi professionali e per la presente fase di appello in € 91,50 per esborsi ed € 360,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato . Controparte_6
Salerno, 10 dicembre 2025.
Il giudice
ND CE
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