TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data
11-4-2025 preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 13-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 27-2-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4110/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
(nata a [...] il [...] e ivi residente in va Arenaccia 127 C.F. Parte_1
) e (nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_2
Arenaccia 127 C.F. ), nella qualità di genitori legali rapp.ti della minore C.F._2
(nata a [...] il [...], C.F. ), rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Bri, con cui elettivamente domiciliano in Napoli alla via Brindisi n. 14
Ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale , alla Via A. De Gasperi 55 CP_1
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20-2-2024 parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Dichiararsi nulli l'indebito così come richiesto dall' per i CP_1 motivi su esposti.
2. Sospendere l'esecutività e la ripetizione delle somme che l' a. CP_1 CONDANNARE l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA E CNA CP_1 con attribuzioni al sottoscritto procuratore anticipante in considerazione delle nuove Tariffe
Forensi entrate in vigore dal 02/ giugno 2004 – Decreto Ministro Giustizia 8 aprile 2004 n°127,
Delibera del Consiglio Nazionale Forense 20 settembre 2002 – (in G.U. 18 maggio 2004 n°115
– s.o. n°95). b. EMETTERE ogni consequenziale provvedimento di legge;
c. DICHIARARE il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza”. Rappresentava che in data 28/06/2016 aveva presentato domanda per il riconoscimento della indennità di frequenza e dell'handicap ex lege 104/92,ottenendo il riconoscimento, in favore della figlia minore, dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità; che in data 12/12/2018 la minore veniva convocata a visita di revisione e in quella sede le venivano confermati l'indennità di accompagnamento e l'handicap con connotazione di CP_ gravità; che in data 30/11/2021 l' convocava nuovamente la minore a visita di revisione;
che tuttavia l'Istituto, a differenza delle precedenti visite, non provvedeva alla notifica del verbale;
che pertanto il difensore dei ricorrenti in data 07/12/2022 richiedeva all' l'esito verbale CP_1 CP_ attinente la visita di revisione del 30/11/2021; che l' provvedeva alla notifica del detto verbale solo in data 05/07/2023; che solo allora parte ricorrente apprendeva che era stata revocata l'indennità di accompagnamento e che alla minore era stata riconosciuta solo la indennità di CP_ frequenza;
che in data 04/01/2024 l' notificava ai ricorrenti per prestazioni Parte_3 indebite per €.
7.363.57 percepite dal 01/12/2021.
1 Lamentava che l' non poteva richiedere la restituzione di quanto spontaneamente pagato CP_1 perché non poteva sapere dell'esito della revisione data la tardiva notifica della stessa (dopo circa 2 anni dalla visita di revisione) ed aveva percepito in totale buona fede le somme pagate dall' prima della notifica del verbale negativo. Richiamando la previsione di cui all'art. CP_1 2033 c.c. e l'orientamento giurisprudenziale ritenuto favorevole alla propria tesi, parte ricorrente rassegnava le conclusioni esposte. Si costituiva l' , che resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Rappresentava in diritto che la decorrenza dell'indebito va individuata nella data dell'accertamento sanitario dell'insussistenza del requisito e non da quella, successiva, della comunicazione dell'indebito, come da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata in memoria. La causa, all'esito della concessione di termine per il deposito di note difensive, veniva rinviata per discussione al 13-3-2025; in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa, di natura documentale e non abbisognevole di ulteriore istruttoria, è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In ordine alla disciplina dell'indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte
Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli
2 socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. In particolare, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 e della L. 23 dicembre 1998, n.
448, art. 37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate. Orbene, per ciò che maggiormente interessa nella presente sede e per quanto innanzi detto, a conferma della legittimità della pretesa dell'ente convenuto, va menzionato quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Si è, infatti, affermato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002,
n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge
n. 448 del 1998) ... deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare -in mancanza di una norma che disponga in tal senso- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti.
3 A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279). L'art 80 dl 112/'08 dispone
“
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”. Detta ultima disposizione prevede, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, l'immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ.,
Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Va, pertanto, ribadito, in questa sede, il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “In materia di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica” (cfr Cass. 23/12/2010 n. 26096, Cass. sez. lav. 3/8/2012 n. 13963, n.26162 del 2016, Cass. 34013/2019 e più recentemente Cass. 2023/248).
Basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'affidamento dell'accipiens in ragione della tardiva ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, sollevato in modo del tutto generico dalla parte ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (11 febbraio 2021, Casarin)
Conclusivamente, dunque, risultano ripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente dalla visita di verifica che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario, oggetto del presente giudizio. La domanda di accertamento negativo dell'indebito va dunque respinta. Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' CP_1 ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_1
Si comunichi.
Napoli, 11-4-2925
Il giudice Dr. Francesco Armato
4
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data
11-4-2025 preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 13-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 27-2-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4110/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
(nata a [...] il [...] e ivi residente in va Arenaccia 127 C.F. Parte_1
) e (nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_2
Arenaccia 127 C.F. ), nella qualità di genitori legali rapp.ti della minore C.F._2
(nata a [...] il [...], C.F. ), rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Bri, con cui elettivamente domiciliano in Napoli alla via Brindisi n. 14
Ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale , alla Via A. De Gasperi 55 CP_1
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20-2-2024 parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Dichiararsi nulli l'indebito così come richiesto dall' per i CP_1 motivi su esposti.
2. Sospendere l'esecutività e la ripetizione delle somme che l' a. CP_1 CONDANNARE l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA E CNA CP_1 con attribuzioni al sottoscritto procuratore anticipante in considerazione delle nuove Tariffe
Forensi entrate in vigore dal 02/ giugno 2004 – Decreto Ministro Giustizia 8 aprile 2004 n°127,
Delibera del Consiglio Nazionale Forense 20 settembre 2002 – (in G.U. 18 maggio 2004 n°115
– s.o. n°95). b. EMETTERE ogni consequenziale provvedimento di legge;
c. DICHIARARE il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza”. Rappresentava che in data 28/06/2016 aveva presentato domanda per il riconoscimento della indennità di frequenza e dell'handicap ex lege 104/92,ottenendo il riconoscimento, in favore della figlia minore, dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità; che in data 12/12/2018 la minore veniva convocata a visita di revisione e in quella sede le venivano confermati l'indennità di accompagnamento e l'handicap con connotazione di CP_ gravità; che in data 30/11/2021 l' convocava nuovamente la minore a visita di revisione;
che tuttavia l'Istituto, a differenza delle precedenti visite, non provvedeva alla notifica del verbale;
che pertanto il difensore dei ricorrenti in data 07/12/2022 richiedeva all' l'esito verbale CP_1 CP_ attinente la visita di revisione del 30/11/2021; che l' provvedeva alla notifica del detto verbale solo in data 05/07/2023; che solo allora parte ricorrente apprendeva che era stata revocata l'indennità di accompagnamento e che alla minore era stata riconosciuta solo la indennità di CP_ frequenza;
che in data 04/01/2024 l' notificava ai ricorrenti per prestazioni Parte_3 indebite per €.
7.363.57 percepite dal 01/12/2021.
1 Lamentava che l' non poteva richiedere la restituzione di quanto spontaneamente pagato CP_1 perché non poteva sapere dell'esito della revisione data la tardiva notifica della stessa (dopo circa 2 anni dalla visita di revisione) ed aveva percepito in totale buona fede le somme pagate dall' prima della notifica del verbale negativo. Richiamando la previsione di cui all'art. CP_1 2033 c.c. e l'orientamento giurisprudenziale ritenuto favorevole alla propria tesi, parte ricorrente rassegnava le conclusioni esposte. Si costituiva l' , che resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Rappresentava in diritto che la decorrenza dell'indebito va individuata nella data dell'accertamento sanitario dell'insussistenza del requisito e non da quella, successiva, della comunicazione dell'indebito, come da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata in memoria. La causa, all'esito della concessione di termine per il deposito di note difensive, veniva rinviata per discussione al 13-3-2025; in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa, di natura documentale e non abbisognevole di ulteriore istruttoria, è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In ordine alla disciplina dell'indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte
Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli
2 socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. In particolare, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 e della L. 23 dicembre 1998, n.
448, art. 37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate. Orbene, per ciò che maggiormente interessa nella presente sede e per quanto innanzi detto, a conferma della legittimità della pretesa dell'ente convenuto, va menzionato quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Si è, infatti, affermato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002,
n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge
n. 448 del 1998) ... deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare -in mancanza di una norma che disponga in tal senso- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti.
3 A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279). L'art 80 dl 112/'08 dispone
“
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”. Detta ultima disposizione prevede, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, l'immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ.,
Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Va, pertanto, ribadito, in questa sede, il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “In materia di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica” (cfr Cass. 23/12/2010 n. 26096, Cass. sez. lav. 3/8/2012 n. 13963, n.26162 del 2016, Cass. 34013/2019 e più recentemente Cass. 2023/248).
Basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'affidamento dell'accipiens in ragione della tardiva ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, sollevato in modo del tutto generico dalla parte ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (11 febbraio 2021, Casarin)
Conclusivamente, dunque, risultano ripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente dalla visita di verifica che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario, oggetto del presente giudizio. La domanda di accertamento negativo dell'indebito va dunque respinta. Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' CP_1 ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_1
Si comunichi.
Napoli, 11-4-2925
Il giudice Dr. Francesco Armato
4