Art. 5. Destinatari dei finanziamenti e contenuto della domanda 1. Per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 2 possono rivolgere richiesta di contributi enti pubblici e organismi privati.
Questi ultimi debbono avere personalita' giuridica, ovvero essere regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o avere i requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore.
2. L'istanza con la quale si richiede il contributo di cui al comma 1 deve indicare analiticamente il programma da svolgere e le spese che lo stesso comporta; essa e' sottoposta ad attivita' istruttoria da parte dell'Amministrazione.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 del codice civile :
"Art. 14 (Atto costitutivo). - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento".
"Art. 16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quanto trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente, e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorita' governativa nelle forme indicate nell'art. 12".
Questi ultimi debbono avere personalita' giuridica, ovvero essere regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o avere i requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore.
2. L'istanza con la quale si richiede il contributo di cui al comma 1 deve indicare analiticamente il programma da svolgere e le spese che lo stesso comporta; essa e' sottoposta ad attivita' istruttoria da parte dell'Amministrazione.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 del codice civile :
"Art. 14 (Atto costitutivo). - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento".
"Art. 16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quanto trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente, e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorita' governativa nelle forme indicate nell'art. 12".