Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5825/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024
DA
( ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZANIBONI LAURA
E
rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SCHIROLLI MOZZINI GIULIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori,
CHIEDONO
che il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ZZ (MN) in data 11/05/2008, trascritto nell'anno 2008 nei Registri nell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mantova, Atto N. 3 – Parte 2 – Serie A – Anno 2008, dalla SI.ra (C.F ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e
[...] C.F._2 residente in [...], emanando la relativa sentenza e ordinando all'ufficiale dello stato civile l'annotazione della sentenza nei modi e termini di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1) La SI.ra vive e continuerà a vivere con il figlio minore Parte_1 Per_1 assieme al padre di lei, in Belforte (MN), via San Pietro 73, mentre il SI. CP_1
è anagraficamente residente presso l'abitazione dei propri genitori, sita
[...] in Castellucchio – via Accordi n. 19, ma è domiciliato in San Martino dell'Argine
(MN), via Isole 7, presso un B&B. I coniugi saranno liberi nel prosieguo di trasferire, ove lo ritengano più opportuno, la propria residenza anagrafica, con obbligo di darsene reciprocamente tempestiva comunicazione in caso di cambiamento.
2) Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente dello stesso assieme alla madre SI.ra , in Parte_1
Belforte (MN), Via San Pietro 73.
3) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio – seppur con Per_1 possibilità di variazione secondo le indicazioni congiunte dei genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei medesimi, e comunque sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore – nei seguenti periodi: - due fine settimana al mese, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 20 (dopo cena). Per gli spostamenti del figlio da e verso l'abitazione paterna i genitori si accorderanno tra loro;
- Per_1 quanto alle vacanze scolastiche estive, il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana poiché nei mesi da giugno a settembre il SI. Per_1 CP_1 solitamente, per ragioni lavorative, è impossibilitato ad avere ferie. Il periodo verrà concordato tra i genitori ed a tal fine il SI. dovrà comunicare, entro CP_1 il mese di maggio di ciascun anno, il periodo di vacanza che intenderebbe trascorrere con il figlio;
- per le vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per tutte le altre vacanze scolastiche nel corso dell'anno, i genitori si accorderanno tra loro compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, affinché Per_1 trascorra un ugual numero di giorni con ciascun genitore, seguendo, comunque, il criterio dell'alternanza annuale per le festività della Vigilia, del Natale, del Capodanno, di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo.
4) Il SI. ha versato, a partire dal mese di marzo 2024 sino al CP_1 corrente mese di novembre, un assegno mensile pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore . Il sig. proseguirà dal mese di dicembre 2024 con il Per_1 CP_1 versamento dell'assegno sopra indicato pari ad € 250,00 mensili quale contributo per il mantenimento del figlio , entro il giorno 15 di ogni mese, mediante Per_1 bonifico bancario sul conto corrente cointestato alle SIg.re e Parte_1
n.201856 acceso presso la Banca BCC di Rivarolo Filiale di CP_2
ZZ (IBAN [...]). Detta contribuzione verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di marzo
2025.
2 5) Assegno unico INPS per il figlio a favore della madre SI.ra Per_1 [...]
nella misura del 100%, come già avviene. Pt_1
6) Inoltre, il SI. si dichiara debitore nei confronti della SI.ra CP_1
della somma pari ad € 10.900,00 (diecimilanovecento/00) a titolo Parte_1 di assegni di mantenimento arretrati a favore del figlio e si impegna a Per_1 saldare detto importo dovuto in rate mensili di € 100,00 ciascuna, a cui dovrà aggiungere ulteriori € 100,00 per i mesi in cui percepisce la 13 ^ e 14^ mensilità lavorativa (per cui in tali mesi il versamento sarà di € 200,00). Il sig. CP_1 provvederà a versare i predetti importi, con le suddette modalità rateali,
[...] entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal prossimo mese di dicembre 2024 sino al saldo, sempre mediante bonifico bancario sul conto corrente cointestato alle SIg.re e n.201856 acceso presso la Banca Parte_1 CP_2
BCC di Rivarolo Filiale di ZZ (IBAN [...]). Le parti concordano che il mancato versamento anche solo di una rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la SI.ra Parte_1 potrà agire nei confronti del SI. per il recupero dell'intera CP_1 somma residua.
7) I coniugi contribuiranno nella misura paritaria del 50% all'assolvimento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio , secondo le Per_1 modalità ed i termini del Protocollo di Intesa attualmente in vigore presso il
Tribunale di Mantova, che qui di seguito viene trascritto : “Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche : - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica : occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e, quindi, non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche : - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la figlia voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc.)
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessario per lo
3 svolgimento delle attività didattiche, ovvero connessi con il programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); - spese per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto alla quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teorica, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo : spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-sciola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.… Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”.
8) Le parti dichiarano di concedersi reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero o della carta d'identità valida per l'espatrio e per l'effetto si obbligano ad adempiere ad ogni formalità necessaria per rendere operante tale consenso nelle competenti sedi, a semplice richiesta dell'altra parte.
9) Le spese di patrocinio legale e di giustizia afferenti al presente giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti ricorrenti, cosicché ciascuna parte si farà carico dei compensi del professionista legale cui ha conferito il relativo mandato difensivo nonché della quota del 50% del contributo unificato.
10) I ricorrenti dichiarano di aver provveduto, in separata sede, a definire ogni rapporto e questione economica tra loro intercorrente e di non aver pertanto – eccezion fatta per quanto previsto, disciplinato e derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti punti del presente atto – null'altro a pretendere, ad alcun titolo, l'uno dall'altra. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
GAZZUOLO (MN) l'11/05/2008 ed ivi trascritto al numero 3, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2008;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GAZZUOLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 16/01/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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