Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 2363/2023, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARABINI GIULIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio legale sito a Forlì, Via G. Regnoli n. 51.
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARANGONI CP_1 P.IVA_1
ILVA (c.f. ) - cancellata volontariamente dal 24 settembre 2024 - e C.F._3
dall'avv. TOMBACCINI CLAUDIO (c.f. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, sito a Forlì, Corso Della Repubblica,
n. 65
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI ATTORE-OPPONENTE: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
− DICHIARARE l'invalidità ab origine del Decreto Ingiuntivo opposto per illiquidità ed incertezza del credito azionato. e per l'effetto
− REVOCARE L'OPPOSTO DECRETO INGIUNTIVO N. 721/2023, dichiarandolo illegittimo ed improduttivo di effetti giuridici
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
− ACCERTARE E DICHIARARE INVALIDO, NULLO, ILLEGITTIMO E
COMUNQUE INFONDATO IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO per i motivi già esposti in corso di causa, e che quindi nulla è dovuto alla controparte dall'opponente
e per l'effetto Parte_1
− REVOCARE L'OPPOSTO DECRETO INGIUNTIVO N. 721/2023, dichiarandolo illegittimo ed improduttivo di effetti giuridici;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione
− REVOCARE IL PROVVEDIMENTO OPPOSTO rideterminando e quantificando il minor importo eventualmente dovuto alla società CP_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
− REVOCARE IL PROVVEDIMENTO OPPOSTO con riferimento all'ordine di corrispondere gli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 con vittoria di spese a favore della parte opponente, IVA e CPA come per legge, nonché maggio-razione del 15% per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014.
CONCLUSIONI CONVENUTO-OPPOSTO: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, previa ogni più opportuno accertamento e declaratoria, respinta ogni avversa domanda ed eccezione
In via principale:
-rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata per tutto quanto esposto in causa e in esito all'istruttoria;
-confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Forlì n. 721/23 del
27.06.23, occorrendo previa rettifica della somma dovuta da euro 10.000 ad euro 12.200, ove si ritenesse applicabile l'iva al 22%, oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza
2 della fattura alla proposizione della domanda giudiziale in base all'art. 1284/2 c.c., e quindi dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo in base all'art. 1284/4 c.c., condannando parte opponente al pagamento del dovuto in favore della parte opposta;
Nel merito ed in via subordinata:
-condannare in ogni caso al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
somme maggiori o minori che risultano a credito della stessa per i fatti di cui è causa, oltre ad interessi moratori ex art. 1284 c.c. e spese.
-In ogni caso, con vittoria integrale delle spese di lite, spese generali, iva e cpa come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
721/2023 emesso in data 27/06/2023 e notificatogli il 13/07/2023 con il quale, su ricorso di gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.000, CP_1
oltre interessi e spese ivi liquidati, in forza della fattura n. 71/2023 a saldo delle opere eseguite in forza di contratto di subappalto del dicembre 2021 - riguardante lavori di manutenzione straordinaria atta ad efficientamento energetico del fabbricato di civile abitazione sito a Forlì, via Ilaria Alpi n. 5, del complessivo importo presunto di €
173.287,11 - rimasta impagata per la quota degli oneri finanziari eccedenti la detrazione fiscale massima consentita nel settore edile con applicazione dello sconto in fattura.
Con l'opposizione il ha chiesto di dichiarare l'invalidità ab origine del decreto Pt_1
ingiuntivo, stante l'illiquidità e incertezza del credito, e comunque di disporne la revoca stante la nullità e infondatezza della pretesa fatta valere, di cui in via subordinata è stata chiesta la rideterminazione con quantificazione del minor importo eventualmente dovuto e con esclusione degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 previsti nel decreto ma non richiesti nel ricorso monitorio.
A fondamento della proposta opposizione il ha riferito che il 13/12/2021 aveva Pt_1
stipulato con un contratto d'appalto, a misura, per eseguire sull'immobile CP_1
di sua proprietà sito a Forlì, via Alpi n. 5, lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico fruendo delle agevolazioni fiscali del c.d. “superbonus” e dello sconto in fattura, cui era stato allegato il capitolato dei lavori da effettuare, distinguendo
3 quelli il cui costo sarebbe stato coperto con la cessione del credito d'imposta al 110% da quelli rientranti nelle detrazioni parziali con sconto in fattura. L'art. 6 del contratto d'appalto prevedeva, infatti, che “A fronte degli interventi effettuati, fino al raggiungimento della detrazione massima consentita, …, l'appaltatore applica uno sconto in fattura in applicazione dell'articolo 121 d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni nella legge 77/2020, e verrà corrisposta mediante Cessione del credito d'Imposta ai sensi dell'articolo 121 d.l. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, a seguito della formalizzazione di collaudo e fine lavori e consegna dell'immobile e comunque entro e non oltre 5 gg. dalla data del verbale”, con la conseguenza che, ad esclusione delle opere da eseguire con credito di imposta nella misura del 50% o del 90%, si era obbligata a coprire interamente il costo delle CP_1
opere di efficientamento energetico sull'immobile oggetto di manutenzione straordinaria mediante la cessione del credito di imposta riconosciuto dalla legislazione vigente (c.d. bonus 110%).
Ha precisato l'opponente che nell'aprile 2022 aveva provveduto a pagare la fattura n.
111/2022 di € 7.762,70 relativa alla quota in esubero dei massimali previsti per le agevolazioni fiscali del 110% e la fattura n. 115/2022 di € 5.190 relativa alle opere non rientranti nel superbonus ma nelle detrazioni parziali cui era applicato lo sconto in fattura nella misura del 50%, aggiungendo inoltre che al termine dei lavori – non eseguiti interamente come previsto nell'iniziale contratto, essendo stati successivamente esclusi, per impossibilità di loro esecuzione nelle tempistiche richieste, i lavori relativi all'installazione dell'impianto fotovoltaico, della batteria di accumulo e della caldaia ibrida con conseguente riduzione del costo complessivo dell'appalto – aveva CP_1
emesso, in sostituzione della fattura n. 111/2022 la fattura a saldo n. 70/2023 di €
13.922,51, di cui il minor importo di € 6.961,26 con pagamento a suo carico previa emissione di nota di credito n. 214/2023 per la differenza restituita e, contestualmente, aveva emesso anche la fattura n. 71/2023, poi azionata in sede monitoria, per il pagamento degli oneri finanziari asseritamente concordati nella riunione del
28/02/2023. Il ha tuttavia precisato di aver immediatamente contestato tale Pt_1
fattura con e-mail del 30/03/2023 in quanto emessa senza alcuna autorizzazione o accordo, evidenziando peraltro che non erano stati indicati neppure i parametri normativi in base ai quali tale importo era stato determinato.
4 si è ritualmente costituita in data 29/11/2023, contestando CP_1
l'opposizione proposta e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In merito al rapporto d'appalto, stipulato a misura e non a corpo, ha evidenziato che mentre il aveva direttamente CP_1 Pt_1
pagato la fattura n. 111/2022 di € 7.762,70, poi rettificata con emissione di nota di credito per la differenza rispetto al minor importo dovuto di € 6.961,26 e la fattura n.
115/2022 di € 5.190, mentre il resto dei lavori era stato pagato con fatture alle quali era stato applicato lo sconto in fattura per complessivi € 121.947 con cessione del credito come da prospetto indicato:
Rilevando che lo sconto in fattura applicato dall'impresa consentiva poi di recuperare il costo direttamente sostenuto compensandolo con le imposte da versare anno per anno, e che tale operazione comportava un costo per l'attualizzazione del credito scontato, come previsto dall'art. 9 TUIR, ha riferito che, a seguito dell'incontro del CP_1
28/02/2023, era stata concordata con il al quale era stata spiegata la circostanza, Pt_1
la fatturazione di tali oneri finanziari di attualizzazione del credito in € 10.000, rispetto al maggior importo spettante di € 10.845. Ha evidenziato l'opposta che tali oneri non rientravano tra quelli correlati agli interventi agevolati e non potevano essere oggetto di sconto fiscale, dovendo restare a carico del committente, come chiarito da Agenzia delle
Entrate. Peraltro, l'opposta ha rilevato che lo stesso accordo contrattuale prevedeva un allineamento del corrispettivo finale in funzione delle circostanze effettive incidenti sul sinallagma funzionale e dal conteggio fatto eseguire dallo studio commerciale
5 i Rimini tali oneri di attualizzazione, da fatturare separatamente, erano stati Parte_2
quantificati in ben € 17.020 a fronte del minor importo fatturato di € 10.000 e forfetariamente determinato sul quale, seppur non esposta, stando alle risposte di Agenzia delle Entrate a specifico interpello doveva essere aggiunta anche l'IVA, avendo questa chiarito che l'importo relativo a tali oneri era assoggettato all'imposta e che non era possibile un accordo pattizio per la rinuncia a tale corrispettivo (cfr. interpello 904-
1040/2022). In ogni caso, l'opposta ha sottolineato che lo stesso contratto d'appalto, all'art. 6, punto 3, conteneva una clausola di adeguamento laddove prevedeva che “Nel caso in cui non fosse più possibile, accedere alle detrazioni fiscali e/o applicare lo sconto in fattura, il committente ha l'obbligo di corrispondere l'importo complessivo determinato dalla contabilità finale all'appaltatore” aggiungendo all'art. 7, punto 1, che “Il committente prende atto che, eventuali modifiche/variazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate o della normativa vigente, potrebbero comportare la rettifica delle detrazioni massime consentite con la conseguente rimodulazione degli importi da corrispondere in tutto o in parte, e/o ulteriore documentazione necessaria per poter usufruire degli incentivi fiscali”.
Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. con decreto dell'11/12/2023
e disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato, all'esito della prima udienza del 28/02/2024, con ordinanza del 04/03/2024 è stata respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies c.p.c. per il deposito delle relative memorie e formulata proposta conciliativa.
All'udienza dell'08/05/2024 è stata tentata la conciliazione delle parti che non hanno tuttavia aderito alla proposta conciliativa e con successiva ordinanza del 04/06/2024 è stata sciolta la riserva in relazione alle istanze istruttorie formulate.
La causa è stata quindi istruita con l'escussione di due testi e l'interpello del Pt_1
all'esito è stata rimessa per la decisione, con assegnazione dei termini per precisare le conclusioni e depositare le memorie conclusionali, all'udienza del 16/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ritualmente depositate.
L'opposizione proposta dal è fondata e merita accoglimento. Pt_1
Come già rilevato con l'ordinanza del 04/03/2023, in sede di esame dell'istanza ex art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo era stato concesso sulla base della sola fattura, corredata
6 da estratto autentico delle scritture contabili, prodotta da . Tale compendio CP_1
documentale, pur essendo sufficiente a provare il credito in fase monitoria non è, tuttavia, sufficiente a comprovare il credito nel successivo giudizio di cognizione avviato a seguito di opposizione, tanto più in presenza di contestazione.
Nel caso in esame, la fattura n. 71/2023 non riguarda prestazioni svolte da in CP_1
riferimento al contratto d'appalto intercorso con il per lavori di ristrutturazione Pt_1
edilizia sull'immobile di Forlì via Ilaria Alpi n. 5, bensì l'addebito al committente degli
“oneri finanziari da rimborsare per importo non fruibile nelle detrazioni fiscali del settore edili in vigore”, come descritto nella causale di tale fattura.
Contrariamente a quanto affermato in sede monitoria, come emerso in seno al presente giudizio, la quantificazione di tali oneri finanziari non era stata oggetto di una specifica pattuizione contrattuale o di accordo tra le parti, come dimostrato dal fatto che nel contratto d'appalto del 13/12/2021 nulla era stato previsto a tale riguardo e nella mail del 28/03/2023, inviata dall'arch. per conto di in CP_2 Parte_3 Pt_1
riferimento a tale fattura n. 71/2023, si afferma che la stessa è riferita “agli oneri finanziari di cui abbiamo parlato nella riunione del 28/02/2023”. È pertanto di tutta evidenza che il pagamento e la quantificazione di tali oneri finanziari non era mai stata discussa o concordata prima tra le parti, tanto che il nel riscontrare in data 30/03/2023 l'e- Pt_1
mail ricevuta ha immediatamente disconosciuto tale fattura precisando “In merito alla fattura nr 71/2023 devo disconoscerla completamente in quanto emessa senza alcuna mia autorizzazione e/o accordo;
torneremo sul tema dopo aver sistemato le partite di cui sopra”.
Il credito fatto valere da è pertanto privo dei requisiti di certezza e liquidità che CP_1
consentono l' ingiunzione di pagamento, con la conseguenza che deve senz'altro essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo, mentre la spettanza e la quantificazione di tale credito, preteso a titolo di oneri finanziari per l'attualizzazione del credito fiscale ceduto dal con lo “sconto in fattura” in relazione al contratto d'appalto tra loro Pt_1
intercorso, deve essere oggetto di valutazione in questa sede.
Dall'esame della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta, tale pretesa creditoria non può ritenersi fondata ed essere accolta.
Va, anzitutto, precisato che non è negabile – in tesi – il diritto della società appaltatrice di addebitare al cliente gli oneri finanziari che la stessa sostiene a seguito della cessione del
7 credito d'imposta previsto come modo di pagamento dei lavori di ristrutturazione edile eseguiti beneficiando delle agevolazioni fiscali previste. Né si contesta o si nega che tali oneri finanziari – come chiarito da Agenzia delle Entrate in risposta ad interpelli alla stessa formulati (nello specifico interpello 904-1140/2022 ADER Lombardia) – non possano essere oggetto di detrazione da parte della società, e vadano dunque specificamente fatturati, e che non possano, del pari, essere oggetto dell'opzione del c.d.
“sconto in fattura”, con la conseguenza che devono essere interamente pagati, non rientrando tra i costi detraibili addebitati dall'impresa al committente per l'esecuzione degli interventi o il rilascio delle asseverazioni, attestazioni o del visto di conformità che, ove documentate, sono invece ammesse a detrazione.
Come era già stato precisato da Agenzia Entrate con la circolare 30/E del 2020 sono agevolabili solo le spese caratterizzate da immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, tra le quali non rientrano gli eventuali corrispettivi spettanti al General contractor per l'attività di mero coordinamento svolta così come per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell'intervento edilizio, con conseguente esclusione di tale corrispettivo dall'agevolazione.
La questione che rileva in questo giudizio è tuttavia diversa e riguarda l'avvenuta pattuizione o meno di tale onere a carico del committente.
Contrariamente a quanto affermato da , nel contratto d'appalto non vi è alcuna CP_1
previsione a tale riguardo.
La circostanza che si trattasse di appalto a misura e non a corpo è del tutto inconferente, attenendo tale previsione solo alla determinazione finale del prezzo sulla base delle opere e prestazioni effettivamente eseguite che, nel caso in esame, non sono in contestazione, avendo il provveduto al pagamento di tutto quanto richiesto e fatturato, con la Pt_1
sola eccezione degli oneri finanziari oggetto della fattura 71/2023 in questa sede contestata.
Quanto alle modalità di pagamento, nel contratto stipulato e sottoscritto da entrambe le parti, era stato espressamente previsto all'art. 6 che il pagamento del corrispettivo avvenisse con lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta, con la conseguenza che non si è trattata di una scelta o di un'imposizione del committente subita dall'impresa appaltatrice, ma di una modalità di pagamento del corrispettivo dell'appalto
8 concordata ed accettata da entrambe le parti, oggetto peraltro delle stesse “premesse” del contratto d'appalto.
Si riporta, per maggior chiarezza, lo stralcio dell'art. 6 del contratto d'appalto.
Come si legge, in tale articolo contrattuale, alcuna previsione vi è in ordine alla questione del pagamento dei costi di attualizzazione del credito ceduto, all'onere di pagamento o alla modalità di sua determinazione, essendo ben diverso l'onere finanziario da calcolare a seconda che l'impresa appaltatrice, cessionaria del credito d'imposta, lo utilizzi in compensazione delle imposte, con dilazione decennale o quinquennale a seconda del tipo di bonus fiscale ovvero lo monetizzi cedendo ad una banca o altro istituto specializzato, rendendo pertanto evidente la necessità di una specifica previsione contrattuale.
E che il pagamento di tali oneri debba essere oggetto di pattuizione tra le parti lo si evince, d'altra parte, dalla stessa risposta ad interpello di invocata dall'opposta laddove precisa – seppur ad altri fini – che tali oneri rientrano tra i corrispettivi pattuiti con il cliente. Si riporta per comodità stralcio della risposta del citato interpello 904-
1140/2022 ADER Lombardia, pag. 12:
9 Nel caso in esame, nel contratto d'appalto nulla è stato previsto e alcuna previsione risulta presente.
Né tale onere può essere fatto rientrare, come preteso dalla società opposta, nelle variazioni contrattuali disciplinate dall'art. 7, riguardanti evenienze ben diverse.
Con specifico riferimento alle variazioni di prezzo, il comma 1 del citato articolo prevede quanto segue:
Tale evenienza non si è tuttavia verificata, posto che dopo la stipula del contratto d'appalto non vi è stata alcuna modifica o variazione da parte di Agenzia delle Entrate né nella normativa vigente con riferimento alla specifica questione della cessione del credito d'imposta.
Né vi sono state variazioni sul costo delle materie prime, dei trasporti, della mano d'opera od altro, come previsto dal comma 9 per giustificare un proporzionale aumento dei prezzi applicati.
Ciò che è invece accaduto è che dopo la stipula del contratto d'appalto, in considerazione dell'elevato numero di transazioni per cessioni dei crediti d'imposta conseguiti all'ampio ricorso alle ristrutturazioni edilizie con le agevolazioni fiscali deliberate dal governo nel periodo post covid-19 per rilanciare l'economia e della successiva stretta normativa dovuta ai rilevanti abusivi nell'accesso a tali strumenti agevolativi, molti operatori finanziari ad iniziare dalla banche, dopo aver acquistato un considerevole numero di crediti d'imposta i cui costi erano ampiamente coperti dal superbonus del 110%, hanno iniziato ad applicare
10 maggiori costi o anche rifiutare l'acquisto se non a condizioni molto più onerose e meno convenienti.
Pertanto, , dopo aver previsto nel contratto d'appalto che fino al CP_1
raggiungimento della detrazione massima consentita (nel caso in esame non superata) sarebbe stato applicato lo sconto in fattura come previsto dall'art. 121 d.l. 34/2020, cov.
L. 77/2020 ed il prezzo dei lavori corrisposto mediante cessione del credito d'imposta, con pagamento in denaro della sole opere non agevolabili e della quota eccedente dalle detrazioni fiscali scontate (intesa come differenza tra importo delle opere e quota credito massimo consentito), senza in alcun modo considerare i costi che avrebbe sostenuto con tale modalità di pagamento – ritenendoli “spesati” dal bonus fiscale del 110% – ha cercato di rimediare a tale mancata previsione e alla sopravvenuta maggior gravosità di tali oneri finanziari, anche per circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto, rendendo indubbiamente meno remunerativo il contratto d'appalto, riversando sul committente tali oneri finanziari pur in difetto di qualsiasi pattuizione nel contratto d'appalto o di uno specifico accordo.
Non è infatti possibile ritenere, neppure all'esito della disposta istruttoria, che sia stato raggiunto un accordo tra e il in ordine al pagamento di tali oneri e alla CP_1 Pt_1
determinazione dell'importo.
Tra le parti vi è indubbiamente stato un incontro anche al fine di definire tale questione, avendolo ammesso lo stesso che in sede di interrogatorio formale, al cap. 1 di Pt_1
parte opposta, se fosse “vero che il legale rappresentante della (sig. ) e CP_1 Parte_4
il sig. si incontravano in data 28.02.23 presso la sede dell'impresa per discutere il Parte_1
saldo del corrispettivo dovuto dalla parte committente”, ha risposto: “è vero che ci siamo incontrati ma non per parlare del saldo ma per parlare di fatture già emesse in precedenza e saldate ma che comprendevano dei lavori poi non eseguiti”. In risposta poi al cap. 2, se fosse “vero che nell'occorso di cui al capitolo n. 1 il sig. si dichiarava disponibile al pagamento degli Parte_1
oneri finanziari scontati di seguito inseriti nella fattura n. 71 del 2023”, ha dichiarato: “non è vero. Si è parlato di questa cosa ma io non ho mai dichiarato di essere disponibile a pagarli e non mi è mai stato mostrato nulla che giustificasse il pagamento di tali importi”.
Tale circostanza è peraltro suffragata dal fatto che il immediatamente dopo aver Pt_1
ricevuto per email dall'arch. la fattura n. 71/2023 l'ha immediatamente CP_2
11 contestata con email del 30/03/2023 (“In merito alla fattura nr 71/2023 devo disconoscerla completamente in quanto emessa senza alcuna mia autorizzazione e/o accordo;
torneremo sul tema dopo aver sistemato le partite di cui sopra”).
Né le deposizioni dei testi e possono ritenersi sufficienti a provare CP_2 Tes_1
l'avvenuto raggiungimento di un accordo.
Il è stato piuttosto generico e confuso nelle sue dichiarazioni, avendo CP_2
riferito che in tale incontro avrebbero dovuto essere chiusi i “conti dei lavori fatti e in quell'occasione si fece una sorta di mediazione e di intesa per chiudere la contabilità in quanto vi erano stati contrasti per lavorazioni che dovevano essere completate. La contabilità era abbastanza complicata perché veniva da lavori fatti con il superbonus” e che da quanto ricordava Pt_1
aveva ancora degli importi non corrisposti e non ricordo che vi fossero lavori già pagati ma non eseguiti”.
In realtà non risulta vi fossero lavorazioni da completare ma la questione riguardava il fatto che il aveva già pagato una maggior somma a seguito della fattura n. Pt_1
111/2022 per un importo di € 7.762,70 ma che, a seguito della mancata esecuzione di alcuni lavori avrebbe nuovamente dovuto pagare, con l'emissione della fattura a saldo n.
70/2023 il minor importo di € 6.961,26 con contestuale emissione della nota di credito n. 214/2023 per la differenza e restituzione del maggior importo pagato. Dovendo essere fatti bonifici parlanti per le agevolazioni fiscali non era infatti possibile una mera restituzione di quanto pagato in eccedenza e in tale incontro si era pertanto concordata la modalità operativa, come riferito peraltro dallo stesso arch. che ha CP_2
dichiarato che in tale incontro era stato raggiunto “un accordo tanto che io stesso mandai al una email di riepilogo dei lavori finali da pagare come concordati” (trattasi della mail del Pt_1
28/03/2023 in cui il scriveva “Ciao ti comunico che abbiamo accolto in CP_2 Pt_1
toto le tue revisioni sulla contabilità, ti allego computo in asseverazione. Ti aggiorno di seguito sulla situazione pagamenti: ti allego la fattura n.70/2023 con l'importo aggiornato da corrispondere di
6.961,26 € che ti chiedo gentilmente di pagare con bonifico parlante su cui indicare:
- numero di fattura emessa dall'appaltatore,
- causale del versamento con indicazione degli estremi normativi di riferimento,
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- numero di P.IVA dell'appaltatore
12 a seguito del tuo pagamento emetteremo nota di credito sulla fattura 111/2022 di 7.762,70 € che hai già pagato e procederemo al rimborso della stessa. A tal proposito ci servirebbe il tuo IBAN per effettuare bonifico”).
Con specifico riferimento alla questione degli oneri finanziari il teste, rispondendo al già citato cap. 2, il ha invece riferito che “si trattava di oneri finanziari calcolati in CP_2
€ 10.845 poi arrotondati a 10.000 come emerge dalla mail del 28/03/2023 che inviai al Pt_1
Il RI si era dichiarato disponibile a pagare tale somma come arrotondata nella riunione. Oltre
a tali oneri finanziari vi era anche altra somma di € 6.961,26 ancora da pagare per lavorazioni eseguite per la quale era stata emessa fattura”.
Tuttavia, nella stessa mail richiamata dal teste, a proposito di tale questione, il
[...]
scrive “Ti invio fattura n.71/2023 relativa agli oneri finanziari di cui abbiamo parlato CP_2
nella riunione del 28/02/2023 che potrai pagare dopo aver sistemato le fatture precedentemente descritte. Ti faccio presente che nonostante gli oneri calcolati corrispondessero a 10.845,00 € abbiamo arrotondato a 10.000,00 €”. Non vi è alcun riferimento in tale mail ad un accordo raggiunto sul pagamento di tale importo né alla pretesa disponibilità del RI.
Quanto alle dichiarazioni rese dalla teste , impiegata di , si Testimone_2 CP_1
tratta di circostanze apprese dal (legale rappresentante di ) e dall'allora Pt_4 CP_1
consulente arch. ma non anche dal del quale ha solo confermato la CP_2 Pt_1
presenza all'incontro, fissato “per definire un accordo sugli importi da pagare per i lavori che erano stati eseguiti con il bonus del 110%”.
La teste ha infatti spiegato che non era stata presente all'incontro tra il suo titolare,
l'architetto e il avendoli solo visti entrate ed andare a sedersi ed ha aggiunto di Pt_1
ricordare che all'uscita salutandosi dissero bene è stato raggiunto un accordo e poi e il titolare le dissero “questa l'abbiamo chiusa, non andiamo Testimone_3
dall'avvocato e possiamo fare la fattura di € 10.000”, poi preparata dalla sua collega.
Tale dichiarazione è eccessivamente generica in quanto un accordo era stato effettivamente raggiunto in tale occasione sulla diversa questione della necessità di emettere nuova fattura per il pagamento di importi già corrisposti in eccesso, mentre per la questione degli oneri finanziari la teste si è limitata a riportare quanto dettole dal suo titolare e dall'architetto.
13 In assenza di un accordo scritto o di un'ammissione da parte del tali elementi Pt_1
non possono, pertanto, ritenersi sufficienti a comprovare il raggiungimento di un accordo e l'impegno assunto dal a corrispondere la somma forfetariamente determinata in Pt_1
€ 10.000 per oneri finanziari di cui nulla era stato previsto in contratto.
Va dunque respinta la pretesa creditoria di . CP_1
In considerazione del fatto che a fronte della proposta conciliativa formulata dal Giudice prevedente la suddivisione al 50% di tali oneri, a fronte della quale in udienza il Pt_1
aveva dichiarato la disponibilità a pagare la somma massima di € 5.000 (corrispondente al
50% della sorte ingiunta) mentre il aveva dichiarato di non essere disponibile a Pt_4
conciliare per una somma inferiore a € 12.000, le spese del presente giudizio vanno regolate in base alla soccombenza e fatte, quindi, gravare su , liquidandole come CP_1
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da con citazione notificata il Parte_1
14/09/2023, nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
721/2023 emesso da questo Tribunale in data 27/06/2023, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 721/2023 del 27/06/2023 e dichiara insussistente la pretesa creditoria fatta valere da CP_1
Condanna l'opposta alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente CP_1
per il presente giudizio, che si liquidano in € 145,50 per spese e in € Parte_1
4.776,00 per compenso professionale (di cui € 919 per fase di studio, € 777 per fase introduttiva, € 1.680 per fase istruttoria e € 1.400 per fase decisoria), oltre 15% per rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Forlì, lì 22/05/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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