Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 693
Articolo 2
Versione
23 settembre 1950
Art. 1.
La sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui all' art. 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271 , ed all' art. 7 della legge 1 aprile 1949, n. 121 , e' ulteriormente elevata a 7.000.000.000 di lire.
Per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrato recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (12° provvedimento).
Entrata in vigore il 23 settembre 1950