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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/08/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1289/2025 promosso da:
, nata l'[...] a [...]; Parte_1
e nato l'[...] a [...], Parte_2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. DOLCINI GIOVANNI.
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. SEPARAZIONE PERSONALE
I coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire liberamente la propria residenza o domicilio.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale di proprietà del Sig. sita in Osimo alla Via Montessori n. Parte_2
14 contrassegnata al Fg. 42, n. 388, sub 3 – Via Montessori n. 14 Piano T-1 (Cat. A/2), viene
- 1 - assegnata alla Sig.ra che vi abiterà unitamente alla figlia Parte_1 Persona_1
[...]
3. DISPOSIZIONI ECONOMICHE Il Sig. si impegna a corrispondere: Parte_2
a) la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia al seguente codice IBAN [...];
b) la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore della Sig.ra
[...] al seguente codice IBAN [...] a titolo di assegno di Parte_1 separazione.
Gli importi anzidetti sono soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
4. ACCORDI FUTURI
Al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia consegue la Persona_1 possibilità di riconsegna dell'immobile da parte della Sig.ra in favore del Parte_1 proprietario Sig. Pt_2
In tale ipotesi, anch'essa da concordare fra le parti, si impegna a Parte_2 corrispondere, senza soluzione di continuità, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) in favore della Sig.ra a titolo di assegno di separazione, con le medesime Parte_1 modalità di versamento e rivalutazione di cui sopra.
5. SPESE
Il Sig. si impegna a corrispondere il 50% degli importi dovuti per tutte le Parte_2 utenze domestiche relative all'immobile assegnato alla ex moglie e alla figlia.
Le spese ordinarie e straordinarie per la figlia saranno sostenute in parti uguali tra gli ex coniugi (50% cadauno).
Le spese straordinarie dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate tra genitori, salvo i casi di urgenza.
6. SPESE LEGALI
Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
7. ORDINE DI TRASMISSIONE DELLA SENTENZA ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
Si chiede che il Tribunale ordini alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Osimo (AN) il 29/09/2001, chiedevano a questo Tribunale di omologare la separazione dei coniugi alle condizioni innanzi riportate.
Esponevano i ricorrenti che dalla loro unione era nata la figlia il Per_1
14/05/2006, oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente. Entrambi lavoravano come impiegati.
- 2 - Aggiungevano, quindi, gli esponenti esser venuta meno tra loro, da tempo, l'affectio conugalis a motivo di incompatibilità caratteriali che imponevano la cessazione della convivenza al fine di evitare l'ulteriore deterioramento dei loro rapporti.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà dei coniugi di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una loro riconciliazione e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia. In particolare, appaiono congrui il contributo paterno al di lei mantenimento e la misura dell'assegno di separazione previsto in favore della ricorrente, con previsione di un relativo aumento al venir meno delle condizioni per l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di giudizio sono compensate in considerazione della presentazione congiunta del ricorso, come, del resto, previsto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contatto matrimonio a Osimo (AN) il 29/09/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile di questo comune al n. 93, parte 2, serie A dell'anno 2001; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1289/2025 promosso da:
, nata l'[...] a [...]; Parte_1
e nato l'[...] a [...], Parte_2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. DOLCINI GIOVANNI.
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. SEPARAZIONE PERSONALE
I coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire liberamente la propria residenza o domicilio.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale di proprietà del Sig. sita in Osimo alla Via Montessori n. Parte_2
14 contrassegnata al Fg. 42, n. 388, sub 3 – Via Montessori n. 14 Piano T-1 (Cat. A/2), viene
- 1 - assegnata alla Sig.ra che vi abiterà unitamente alla figlia Parte_1 Persona_1
[...]
3. DISPOSIZIONI ECONOMICHE Il Sig. si impegna a corrispondere: Parte_2
a) la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia al seguente codice IBAN [...];
b) la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore della Sig.ra
[...] al seguente codice IBAN [...] a titolo di assegno di Parte_1 separazione.
Gli importi anzidetti sono soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
4. ACCORDI FUTURI
Al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia consegue la Persona_1 possibilità di riconsegna dell'immobile da parte della Sig.ra in favore del Parte_1 proprietario Sig. Pt_2
In tale ipotesi, anch'essa da concordare fra le parti, si impegna a Parte_2 corrispondere, senza soluzione di continuità, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) in favore della Sig.ra a titolo di assegno di separazione, con le medesime Parte_1 modalità di versamento e rivalutazione di cui sopra.
5. SPESE
Il Sig. si impegna a corrispondere il 50% degli importi dovuti per tutte le Parte_2 utenze domestiche relative all'immobile assegnato alla ex moglie e alla figlia.
Le spese ordinarie e straordinarie per la figlia saranno sostenute in parti uguali tra gli ex coniugi (50% cadauno).
Le spese straordinarie dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate tra genitori, salvo i casi di urgenza.
6. SPESE LEGALI
Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
7. ORDINE DI TRASMISSIONE DELLA SENTENZA ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
Si chiede che il Tribunale ordini alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Osimo (AN) il 29/09/2001, chiedevano a questo Tribunale di omologare la separazione dei coniugi alle condizioni innanzi riportate.
Esponevano i ricorrenti che dalla loro unione era nata la figlia il Per_1
14/05/2006, oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente. Entrambi lavoravano come impiegati.
- 2 - Aggiungevano, quindi, gli esponenti esser venuta meno tra loro, da tempo, l'affectio conugalis a motivo di incompatibilità caratteriali che imponevano la cessazione della convivenza al fine di evitare l'ulteriore deterioramento dei loro rapporti.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà dei coniugi di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una loro riconciliazione e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia. In particolare, appaiono congrui il contributo paterno al di lei mantenimento e la misura dell'assegno di separazione previsto in favore della ricorrente, con previsione di un relativo aumento al venir meno delle condizioni per l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di giudizio sono compensate in considerazione della presentazione congiunta del ricorso, come, del resto, previsto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contatto matrimonio a Osimo (AN) il 29/09/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile di questo comune al n. 93, parte 2, serie A dell'anno 2001; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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