Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1900 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PA CodiceFiscale_1
Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Panepinto
che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avvocati Raimondo Maira ed Avv. Pietro Di Piazza, e con gli stessi elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Raimondo Maira in Caltanissetta in Via Sardegna n.17, giusta procura in calce all''atto di citazione
CONVENUTO
E
Claudia Alletto ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Umberto I n.7 presso lo studio legale associato degli Avvocati Alletto e Turco giusta procura notarile in atti
TERZA CHIAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio PA
per sentirlo dichiarare responsabile delle lesioni riportate il 16/06/2017, Controparte_1
in occasione di una partita di calcio amatoriale e, conseguentemente, condannare al risarcimento dei danni quantificati in € 47.018,00. A tal fine chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare che l'infortunio occorso all'attore in data 16/6/2017, in occasione di una partita di calcio amatoriale, per le motivazioni esposte in premessa è evidentemente imputabile, quantomeno ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., a fatto e colpa esclusivi del convenuto sig. , che lo colpiva violentemente da tergo.- Conseguentemente condannare Controparte_1
il sig. all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attore, sig. , Controparte_1 PA
quantificati in €. 47.018,00, come meglio in premessa specificati, oltre interessi e rivalutazioni monetaria dalla data dell'infortunio fino al soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata e comunque ritenuta equa dall'adito Tribunale. - Condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi di giudizio". Con
comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.12.19, si costituiva in Controparte_1
giudizio per contestare in fatto ed in diritto l'azione introdotta dall'attore e chiedere di essere autorizzato alla chiamata della Compagnia al fine di essere manlevato Controparte_3
dalle conseguenze, eventualmente pregiudizievoli, del giudizio. Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Caltanissetta, reiectis adversiis: -
Preliminarmente, autorizzare il Sig. a citare in giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. Controparte_1
106 e 269 c.p.c., la compagnia in persona del legale rappresentante p.t., quale terzo Controparte_4
al quale si ritiene comune la causa, al fine di garantirlo, manlevarlo e tenerlo indenne in caso di accoglimento,
anche parziale, delle pretese creditorie avanzate dal Sig. Nel merito, ritenere e dichiarare PA
che il Sig. è esente da responsabilità civile nei confronti del Sig. per le Controparte_1 PA lesioni da quest'ultimo subite in occasione dell'evento per cui è causa, per sussistenza dell'esimente del rischio sportivo consentito;
- Per l'effetto, rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto e diritto con ogni e qualsivoglia statuizione;
- In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto di essere garantito e manlevato dalla Controparte_1
compagnia in forza della polizza stipulata con la Lega Nazionale Dilettanti per Controparte_4
conto di chi spetta;
- Per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., al pagamento di tutte le somme di denaro che, a qualsiasi titolo, il Sig. Controparte_1
sarà tenuto a pagare all'attore; Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento da distrarre direttamente in favore del difensore anticipatario”.
Autorizzata la chiamata del terzo, il 13.05.20 la si costituiva in giudizio Controparte_2
chiedendo accogliersi le seguenti domande: “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa. In via preliminare, ritenere e dichiarare la prescrizione al diritto di manleva ex art. 2952 c.3 c.c. del Sig. in ordine al sinistro per cui è causa, attesa Controparte_1
la mancata presentazione entro i termini di legge della denuncia di sinistro da parte del Sig. , Controparte_1
per i motivi dedotti in premessa. Conseguentemente rigettare la richiesta di manleva operata dal Sig. CP_1
nei confronti della .In via preliminare, ritenere e dichiarare la prescrizione al diritto
[...] Controparte_2
di manleva ex art. 2952 c.3 c.c. del Sig. in ordine al sinistro per cui è causa, attesa la Controparte_1
mancata presentazione entro i termini di legge della denuncia di sinistro da parte del Sig. ., Controparte_1
per i motivi dedotti in premessa. Conseguentemente rigettare la richiesta di manleva operata dal Sig. CP_1
nei confronti della . Sempre in via preliminare, senza recesso dalla superiore
[...] Controparte_2
eccezione preliminare, ritenere e dichiarare la inoperatività della polizza assicurativa n.361123096 in favore del
Sig. in ordine ai fatti per cui è causa, in forza delle condizioni di polizza lettera D pag. 19 Controparte_1
delle condizioni di polizza, per le ragioni meglio esposte in narrativa. Ancora in via preliminare, senza recesso dalle superiori eccezioni preliminari, ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda svolta dall'attore ed il conseguente rigetto della stessa, atteso che il Sig. è già stato risarcito, per il medesimo sinistro, PA
in virtù di polizza infortuni. In data 4/8/2018, giusta missiva che si allega alla presente, il Sig. PA
a seguito delle lesioni occorse e delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro del 16/6/2017, in virtù
Controparte_ di polizza infortuni n. 000361123532, assicuratori ed assicurato Sig. ha già PA
Controparte_ ricevuto dalla convenuta la complessiva somma di € 2.622,10. Conseguentemente rigettare ogni richiesta e domanda attorea svolta nei confronti della per le ragioni meglio esposte in Controparte_2
narrativa. Nel merito, senza recesso dalla superiori eccezioni preliminari, rigettare tutte le domande svolte dal Sig. perché infondate in fatto ed in diritto, non provate e comunque eccessive, per i motivi PA
dedotti in narrativa. Rigettare ogni altra domanda svolta da parte attrice, istruttoria e di merito, perché
pretestuosa, infondata e non provata. Rigettare la domanda attorea poiché infondata e non provata atteso che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. per le ragioni meglio esposte in narrativa. In subordine ridurre l'ammontare dell'eventuale risarcimento a quanto di ragione, alla luce di quanto sarà accertato in corso di causa e delle difese sopra svolte. In gradato subordine ritenere e dichiarare che nessun risarcimento del danno compete a parte attrice per danno morale e/o danno non patrimoniale e/o personalizzazione del danno per le ragioni meglio esposte in narrativa. Ritenere e dichiarare che nessun importo è dovuto all'attore per spese mediche per le ragioni meglio esposte in narrativa. Ritenere e dichiarare in ogni caso che non è dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria per le ragioni meglio esposte in narrativa. Ritenere e dichiarare, infine, che le condizioni di polizza vigenti tra la e la prevedono un massimale di polizza. CP_4 Controparte_5
Conseguentemente la , al netto delle esclusioni e limitazioni analiticamente indicate nelle Controparte_2
condizioni di polizza versate in atti, sarà tenuta all'eventuale risarcimento entro i limiti del massimale di polizza.
Con riserva di ogni occorrendo mezzo istruttorio. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Salvis iuribus.”
Ultimata l'attività istruttoria la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. e, pertanto, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa secondo il principio processuale della ragione più liquida.
Orbene, nell'ambito di una azione di risarcimento del danno promossa ai sensi dell'art. 2043 c.c., è
necessario accertare se la condotta del danneggiante posta in essere nell'ambito di una competizione,
anche in violazione delle regole sportive, possa ritenersi o meno funzionalmente connessa con l'attività sportiva stessa.
E' necessario fare applicazione dei pacifici e consolidati principi espressi in materia dalla Suprema Corte,
da ultimo confermati con la sentenza n. 11270\2018, che ha ritenuto: “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità̀ civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Sussiste, pertanto, in ogni caso la responsabilità̀ dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività̀
svolta; la responsabilità̀ non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà̀ di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività̀, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività̀ sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività̀ sportiva non è
idoneo ad escludere la responsabilità̀ tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività̀ sportiva si svolge in concreto, o con la qualità̀ delle persone che vi partecipano (Corte cass. Sez.
3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002)”.
Sovrapponendo la fattispecie concreta alla sopra richiamata massima, ben esplicitante i principi di diritto sottesi alla vicenda in rilievo, appare evidente come, innanzitutto, possa escludersi che la condotta di abbia posto in essere una azione di gioco con lo specifico scopo di ledere la integrità Controparte_1
fisica di connotata da una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del PA
gioco.
In primo luogo, va precisato come non sia in contestazione il fatto che il giorno 16.06.17, durante la partita di calcio dilettantistico del 3° Torneo Amatoriale “Citta di San Cataldo” sia avvenuto lo scontro tra il ed il . CP_1 PA
La questione, pertanto, attiene essenzialmente alla natura dello scontro, se riconducibile o meno ad una dinamica di gioco.
L'istruttoria espletata non consente di ritenere provato che la condotta del convenuto fosse non funzionalmente connessa alla pratica sportiva o che lo stesso avesse impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con il gioco del calcio, anche tenendo conto dell'incontestato carattere amatoriale della partita che si stava svolgendo.
Nel referto arbitrale del 16.06.17, l'arbitro dell'incontro, , nel riquadro Calciatori Persona_1
ammoniti, esattamente a pag. 2, annotava: “all'11' del 1° tempo Castiglione Giuseppe n.11 Società
Carrozzeria Omini Salerno, per aver sgambettato un avversario in possesso del pallone”.
Nel corso del giudizio, l'arbitro , sentito come teste, riconosceva il referto redatto in occasione Persona_1
dell'incontro e, in ordine alla dinamica, ha dichiarava: “Ho avuto modo di vedere direttamente l'azione.
Il calciatore, come risulta dal referto, è stato sgambettato, esattamente come ho scritto. E' stato da me ammonito per aver sgambettato un avversario nel possesso del pallone. Preciso che nel momento in cui l'attore è stato colpito, il pallone era tra i piedi del Sig. ”. Ed ancora “ho ritenuto che PA
nell'occorso non ci sia stata vigoria spropositata e ciò per le ragioni espresse nel referto”. Inoltre, ha precisato che l'attore non è stato colpito lateralmente e non da tergo.
Il teste , che si trovava a circa un metro e mezzo dal luogo dell'impatto ha così Testimone_1
ricostruito i fatti: “…posso dire che il sig. ha colpito da tackle laterale, il andava CP_1 PA
verso la porta, il colpiva la palla ed ha travolto il sig. che, a sua volta, ha avuto CP_1 PA
quella brutta frattura”. Altresì, ha dichiarato: “Preciso che nell'occorso il a effettato una CP_1
scivolata e proprio scivolando ha colpito il pallone e l'attore.” Nonché:” Che io ricordi il aveva PA
la palla al piede quando ha subito il fallo: Il ha colpito il pallone, dopo che il pallone si è CP_1
allontanato ha colpito il , in un'unica azione, e cioè impatto palla e signor . Del PA PA
medesimo tenore le dichiarazioni rese dei testi e . Testimone_2 Testimone_3
Gli ulteriori testi escussi hanno fornito indicazioni discordanti in merito al fatto che al momento dell'impatto l'attore avesse o meno il possesso della palla.
Il teste distante a suo dire circa 10 metri dall'azione, riferiva: “L'azione si svolgeva nella Tes_4
metà campo avversaria, la partita era iniziata da poco. Il aveva appena passato la palla ad un PA
altro giocatore. L'impatto avveniva qualche istante dopo che il aveva passato la palla ad un PA
compagno”. Il teste anch'egli distante circa 10 -15 metri, dichiarava: Testimone_5
“l'azione avveniva con ritardo, quando il non aveva più la palla. Il fatto è avvenuto dopo il PA passaggio della palla” Il teste , in panchina ad una quarantina di metri, ha riferito Testimone_6
“posso precisare che il aveva già fatto il passaggio di palla. L'intervento non era voluto. PA
Ritengo che l'intervento del convenuto non sia stato intenzionale.”. , che ha Testimone_7
assistito dalla panchina ha dichiarato: “Preciso che nell'azione il pallone era avanti, non è stata una azione sul pallone” e “ho visto il avanti ed è stato fatto un intervento in ritardo, non PA
intenzionalmente”. Infine, il teste ha riferito: “Ho visto precisamente che il convenuto Tes_8
entrava in scivolata”.
Tra le testimonianze raccolte in ordine alla dinamica dell'incidente, si ritengono maggiormente attendibili le dichiarazioni del teste , il quale ha definito “sgambettata” e non “scivolata” il fallo Persona_1
sanzionato al , e ciò in ragione delle specifiche competenze in materia e del ruolo arbitrale PA
ricoperto nell'ambito della competizione sportiva, connotato da una particolare posizione di terzietà.
In ogni caso, i testi escussi che hanno definito l'azione come “scivolata” hanno ricondotto il comportamento del convenuto ad una azione di gioco funzionale alla conquista del pallone, consentendo di dedurre che il fatto non sia avvenuto “a gioco fermo”.
All'esito della istruttoria si deve, pertanto ritenere che l'intervento del fosse diretto a CP_1
contrastare l'azione dell''avversario e, in particolare, a privare quest'ultimo del pallone.
Rileva, quindi, il fatto che il contatto sia avvenuto proprio sulla gamba che “portava” il pallone e, pertanto,
con esclusiva finalità di riconquistarlo e tanto è sufficiente a qualificarlo come atto funzionale al gioco,
non potendo ritenersi sussistente l'intenzionalità di ledere.
In definitiva, rispetto al gioco del calcio, ed alla prevista eventualità del contatto fisico, l'intervento del convenuto deve ritenersi correlato all'attività, non sproporzionato, anzi riferibile all'area di rischio,
propria della specifica disciplina sportiva, che prevede l'alea connessa ai falli di gioco e che, pertanto,
non può ritenersi travalicata.
Opera, secondo la giurisprudenza cui si ritiene di uniformarsi, la scriminante c.d. “sportiva”, “ricorrendo l'ipotesi in cui la condotta, pur posta in essere in violazione del regolamento del gioco, non integra l'ipotesi di illecito, perché giustificata dall'impeto agonistico: non incide sulla sua applicabilità il contesto amichevole e\o amatoriale in cui si è svolta la partita, contraddistinto, in ogni caso, da un pur minimo livello di competitività tra i partecipanti” (Corte App. L'Aquila n.504/20).
Infatti, sebbene dilettantistico, l'incontro si svolgeva durante un torneo avente carattere agonistico,
pertanto, può certamente configurarsi il “rischio sportivo” connesso alla pratica del gioco.
Non risultando dimostrato che la condotta ritenuta lesiva fosse connotata da particolare violenza o irruenza incompatibile con il gioco del calcio, non può essere attribuita alcuna responsabilità, a qualsivoglia titolo,
in capo al convenuto.
Deve, infine, ritenersi assorbita ogni ulteriore questione, compreso l'invocato accertamento della responsabilità in capo all'attore ai sensi dell'art. 2050 c.c.,
La domanda proposta da quindi, non può essere accolta. PA
Ogni ulteriore questione relativa alla copertura assicurativa resta, per l'effetto, assorbita.
Stante la particolarità della questione e accertata la effettiva riconducibilità delle lesioni alla condotta lamentata, sebbene non ritenuta fonte di responsabilità, si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra e . PA Controparte_1
Per i medesimi motivi, e spese di CTU sono poste definitivamente a carico di e PA
, in ragione del 50% ciascuno. Controparte_1
Le spese della la cui chiamata in causa, ad istanza del convenuto, si è resa Controparte_2
necessaria in relazioni alle testi sostenute dall' attore- liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M.
55/2014 in complessivi in € 2.540,00, per onorari, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta - devono essere poste a carico di PA
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
-rigetta la domanda proposta da PA
-compensa interamente tra le spese del giudizio e;
PA Controparte_1 -pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico di e , in ragione del 50% ciascuno. PA Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della PA Controparte_2
liquidate in € 2.540,00, per onorari, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Caltanissetta, il 31 Marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì