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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere dr. Gabriella Gentile -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 20 dicembre 2024, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2282/22 r. g. l., vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Vincenzo d'Isidoro, presso il quale elettivamente domicilia, in Roma, via Cardinal De Luca n.
22
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Mazzella di Bosco, presso il quale Controparte_1
elettivamente domicilia, in Procida, via G. da Procida n. 44
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. Pt_1
839 del 2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo intimato a a Controparte_1
titolo di contributi rimasti insoluti, sanzioni e interessi.
1 Censurava detta pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto non dovuti i contributi relativi al periodo
6 febbraio 2013- 31 dicembre 2013, perché in detto periodo il rag. era stato assunto come CP_1
CP_ lavoratore subordinato, con versamento della relativa contribuzione all'
Contestava, con articolate argomentazioni, detta conclusione, sostenendo la permanente sussistenza dell'obbligazione previdenziale azionata in costanza di iscrizione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, di condannare la parte opponente al pagamento dei contributi per l'intera annualità 2013.
Si costitutiva resistendo all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la controversia è stata riservata per la decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Sussiste, infatti, l'obbligazione di pagamento ingiunta al , ragioniere rimasto iscritto CP_1 all'albo professionale ed alla odierna appellante nel periodo oggetto di gravame. Pt_1
In materia occorre partire dalla previsione dell'art. 21, comma 1, della l. n. 21 del 1986, il quale testualmente recita:
“Sono obbligatoriamente iscritti alla i dottori commercialisti iscritti all'albo Pt_1 professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla si intende compiuta a tutti gli effetti, Pt_1 contributivi e previdenziali, con decorrenza dal lo gennaio dell'anno in cui avviene”.
Così anche l'art. 24, comma 1, della l. n. 414 del 1991 ribadiva (conformemente, peraltro, all'art. 1 del previgente Regolamento di previdenza) che: "L'iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale".
L'art. 1 del Regolamento della CNPR del 2013 ha normato al riguardo, stabilendo invece che:
“…..Gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione con carattere di continuità devono comunicare all'Associazione l'iscrizione all'Albo e il non esercizio della professione entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione all'Albo.
…..
Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall'articolo 4, comma
3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale,
2 sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. L' comunica l'obbligo di cui CP_3 al presente comma agli interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per
l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo”.
In sostanza, per via regolamentare è stata prevista l'estensione della platea dei soggetti obbligati ad associarsi alla Pt_1
Trattasi, complessivamente, dello stesso rapporto che vige, in relazione alla Parte_2 tra l'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, per il quale “l'iscrizione alla è facoltativa Pt_1 per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”, e l'art. 3, comma 1, del Regolamento della in vigore dal 1° gennaio 2003, Pt_1 per jl quale invece "sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati Pt_1 iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria (così anche l'art, 5 dello Statuto) che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2".
Facendo tesoro di quanto statuito dalla S.C., proprio in relazione alla (cfr., in Parte_2 primis, Cass., Sez. lav., 22.2.2019 n. 5375, le cui argomentazioni si vanno qui a riprodurre, perché delineano con chiarezza i limiti del potere di delegificazione delle Casse privatizzate), va rilevato che con la L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 32 e comma 33, lett. a), punto 4, è stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare, nelle forme dell'associazione o della fondazione, gli enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma "ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti". In attuazione di tale delega, il D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, contempla siffatto tipo di trasformazione degli enti di cui all'all. A., tra i quali l'odierna Cassa appellante, condizionandolo all'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione dell'ente nel sistema, come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto.
All'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di
3 controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonchè una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti.
La suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi, l'obbligo contributivo costituendo sempre un corollario della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale (Corte Cost. n. 248/1999).
Con il riconoscimento, operato dalla legge in favore dei nuovi soggetti, dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (cfr. Corte Cost. n. 15/1999) si è realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti.
In tale contesto, poi, sempre la con un intervento ulteriormente innovativo (cfr. CP_4
Cass., Sez. Lav., 19.2.2021 n. 4568), e decisivo con specifico riferimento al profilo qui in esame, ha statuito che in tema di Casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla geometri e del pagamento della contribuzione Parte_1 Parte_3 minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della l'iscrizione all'albo Pt_1 professionale, essendo irrilevanti altri elementi, avendo il regolamento la possibilità di definire il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nella restante parte conferma, va condannato al Controparte_1 pagamento della contribuzione relativa all'intera annualità dell'anno 2013 (in luogo del solo periodo 1° gennaio 2013-6 febbraio 2013, ritenuto nella sentenza impugnata).
In considerazione della particolarità in diritto della questione sollevata in sede di gravame reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del presente grado, mentre la sentenza impugnata va confermata sul capo delle spese, la cui regolamentazione è compatibile anche con il nuovo assetto scaturente dalla parziale riforma.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
4 in accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nella restante parte conferma, condanna al pagamento della contribuzione relativa all'intera Controparte_1 annualità dell'anno 2013 (in luogo del solo periodo 1° gennaio 2013-6 febbraio 2013); dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere dr. Gabriella Gentile -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 20 dicembre 2024, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2282/22 r. g. l., vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Vincenzo d'Isidoro, presso il quale elettivamente domicilia, in Roma, via Cardinal De Luca n.
22
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Mazzella di Bosco, presso il quale Controparte_1
elettivamente domicilia, in Procida, via G. da Procida n. 44
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. Pt_1
839 del 2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo intimato a a Controparte_1
titolo di contributi rimasti insoluti, sanzioni e interessi.
1 Censurava detta pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto non dovuti i contributi relativi al periodo
6 febbraio 2013- 31 dicembre 2013, perché in detto periodo il rag. era stato assunto come CP_1
CP_ lavoratore subordinato, con versamento della relativa contribuzione all'
Contestava, con articolate argomentazioni, detta conclusione, sostenendo la permanente sussistenza dell'obbligazione previdenziale azionata in costanza di iscrizione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, di condannare la parte opponente al pagamento dei contributi per l'intera annualità 2013.
Si costitutiva resistendo all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la controversia è stata riservata per la decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Sussiste, infatti, l'obbligazione di pagamento ingiunta al , ragioniere rimasto iscritto CP_1 all'albo professionale ed alla odierna appellante nel periodo oggetto di gravame. Pt_1
In materia occorre partire dalla previsione dell'art. 21, comma 1, della l. n. 21 del 1986, il quale testualmente recita:
“Sono obbligatoriamente iscritti alla i dottori commercialisti iscritti all'albo Pt_1 professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla si intende compiuta a tutti gli effetti, Pt_1 contributivi e previdenziali, con decorrenza dal lo gennaio dell'anno in cui avviene”.
Così anche l'art. 24, comma 1, della l. n. 414 del 1991 ribadiva (conformemente, peraltro, all'art. 1 del previgente Regolamento di previdenza) che: "L'iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale".
L'art. 1 del Regolamento della CNPR del 2013 ha normato al riguardo, stabilendo invece che:
“…..Gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione con carattere di continuità devono comunicare all'Associazione l'iscrizione all'Albo e il non esercizio della professione entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione all'Albo.
…..
Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall'articolo 4, comma
3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale,
2 sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. L' comunica l'obbligo di cui CP_3 al presente comma agli interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per
l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo”.
In sostanza, per via regolamentare è stata prevista l'estensione della platea dei soggetti obbligati ad associarsi alla Pt_1
Trattasi, complessivamente, dello stesso rapporto che vige, in relazione alla Parte_2 tra l'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, per il quale “l'iscrizione alla è facoltativa Pt_1 per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”, e l'art. 3, comma 1, del Regolamento della in vigore dal 1° gennaio 2003, Pt_1 per jl quale invece "sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati Pt_1 iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria (così anche l'art, 5 dello Statuto) che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2".
Facendo tesoro di quanto statuito dalla S.C., proprio in relazione alla (cfr., in Parte_2 primis, Cass., Sez. lav., 22.2.2019 n. 5375, le cui argomentazioni si vanno qui a riprodurre, perché delineano con chiarezza i limiti del potere di delegificazione delle Casse privatizzate), va rilevato che con la L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 32 e comma 33, lett. a), punto 4, è stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare, nelle forme dell'associazione o della fondazione, gli enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma "ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti". In attuazione di tale delega, il D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, contempla siffatto tipo di trasformazione degli enti di cui all'all. A., tra i quali l'odierna Cassa appellante, condizionandolo all'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione dell'ente nel sistema, come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto.
All'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di
3 controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonchè una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti.
La suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi, l'obbligo contributivo costituendo sempre un corollario della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale (Corte Cost. n. 248/1999).
Con il riconoscimento, operato dalla legge in favore dei nuovi soggetti, dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (cfr. Corte Cost. n. 15/1999) si è realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti.
In tale contesto, poi, sempre la con un intervento ulteriormente innovativo (cfr. CP_4
Cass., Sez. Lav., 19.2.2021 n. 4568), e decisivo con specifico riferimento al profilo qui in esame, ha statuito che in tema di Casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla geometri e del pagamento della contribuzione Parte_1 Parte_3 minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della l'iscrizione all'albo Pt_1 professionale, essendo irrilevanti altri elementi, avendo il regolamento la possibilità di definire il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nella restante parte conferma, va condannato al Controparte_1 pagamento della contribuzione relativa all'intera annualità dell'anno 2013 (in luogo del solo periodo 1° gennaio 2013-6 febbraio 2013, ritenuto nella sentenza impugnata).
In considerazione della particolarità in diritto della questione sollevata in sede di gravame reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del presente grado, mentre la sentenza impugnata va confermata sul capo delle spese, la cui regolamentazione è compatibile anche con il nuovo assetto scaturente dalla parziale riforma.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
4 in accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nella restante parte conferma, condanna al pagamento della contribuzione relativa all'intera Controparte_1 annualità dell'anno 2013 (in luogo del solo periodo 1° gennaio 2013-6 febbraio 2013); dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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