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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente;
dr.ssa Maria Grazia Serafin ConSIliera;
dr.ssa Fiorella Gozzer ConSIliera rel., lette le note delle parti, depositate il 24.3.2025, con le quali è stato chiesto che la causa venga trattenuta in decisione per l'udienza del 27.3.2025 tenutasi in trattazione scritta, cui la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin ConSIliera
dr.ssa Fiorella Gozzer ConSIliera rel. nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3657/2023
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 102/23 emessa dal Tribunale di Viterbo RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 102/2023, in accoglimento della domanda di parte attrice ha accertato la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e ha condannato il al pagamento, in favore Controparte_1 di , della somma di € 15.209,53; ha posto le spese di lite e di ctu a carico Parte_1 del convenuto. CP_1
Il ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Controparte_1 che fosse respinta la domanda di risarcimento del danno non sussistendo alcuna responsabilità da parte del nella causazione del sinistro, imputabile a fatto e CP_1 colpa dell'attrice stessa, né ex art. 2051 c.c., né ex art. 2043 c.c., con spese di lite di entrambi i gradi.
, costituitasi, ha concluso per il rigetto dell'appello, la conferma Parte_1 della sentenza, con spese di lite dei due gradi di giudizio. Così come si legge nella sentenza gravata, ha citato in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito Controparte_1 dell'infortunio verificatosi il 4.12.2016. Esponeva che nel mentre, alle ore 13.30, percorreva a piedi il marciapiede sito lungo via Carlo Cattaneo in , giunta all'altezza del civico n. 2, a causa di una CP_1 buca, cadeva rovinosamente a terra battendo il viso, il naso, le ginocchia ed il braccia destro;
trasportata con l'autombulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di
, le veniva diagnosticata la “frattura di testa e collo omero dx” e le veniva CP_1 posizionato un tutore, con prognosi di giorni 40. Chiedeva quindi che, accertata la responsabilità, l'Ente fosse condannato al risarcimento per le lesioni fisiche subite a titolo di danno non patrimoniale e delle spese documentate per danno patrimoniale anche tenuto conto che era stata costretta ad assumere una collaboratrice domestica fino a tutto febbraio 2017. La causa, espletata la prova testimoniale ed ammessa la ctu, è stata definita con la sentenza gravata. Il Tribunale, ricondotta l'azione proposta all'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., ha accolto la domanda così motivando “ parte attrice ha fornito prova del nesso causale esistente tra cosa e danno mentre, parte convenuta, non ha provato l'esistenza del fortuito (che è comunque invocabile rispetto a situazioni di pericolo provocate da una …né, di alcun fatto interruttivo del nesso causale, riferibile alla condotta stessa della danneggiata. La circostanza che il lungo tratto del marciapiede, fosse dissestato ed in condizioni di oggettiva pericolosità per l'utente, è provato per tabulas, sia dalle foto versate in atti da parte attrice, sia dal verbale redatto dal Comando di Polizia Locale ed inviato al
affinchè quest'ultimo, eliminasse detta situazione di pericolo ed Controparte_1 effettuasse gli interventi necessari per la manutenzione e la riduzione in pristino. La teste di parte attrice ha puntualizzato che in quel tratto di Testimone_1 marciapiede “ non ci sono buche ma è come se ci fossero dei rappezzi che comportano dei dislivelli nel piano calpestio” e che, “in quel punto il marciapiede è in discesa” con ciò confermando la sussistenza dell'insidia e/o trabocchetto che se pur prevedibile (tenuto conto che l'attrice conosce i luoghi), non era dalla stessa evitabile facendo uso della normale diligenza, atteso che trattasi di un lungo tratto di marciapiede per di più in discesa. Tali circostanze non sono state, adeguatamente smentite da emergenze contrarie, dalle quali possa evincersi l'esistenza di un caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode ed a interrompere il nesso causale;
in particolare non è possibile imputare alcun concorso di colpa all'attrice, per negligenza
o mancanza di attenzione, atteso che la lunga disconnessione del pavimento non era segnalata e, se pur visibile visto l'orario diurno, non era comunque evitabile. Per tutte le ragioni esposte, va emessa la chiesta pronuncia di condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.“. La parte appellante ha criticato la sentenza esponendo i seguenti motivi. Con il primo, ha lamentato la violazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, le allegazioni di parte attrice circa la dinamica del sinistro non erano suffragate da alcuna prova così come non vi era prova circa la correlazione eziologica tra evento e danno. I testi non erano presenti al momento della caduta;
nell'atto di citazione, la attribuiva la caduta Pt_1 all'esistenza di una buca sul marciapiede, ma non allegava nessuna prova;
dalle foto prodotte, infatti, non si rilevava la presenza di alcuna buca;
la teste di parte attrice, , aveva puntualizzato che in quel tratto di marciapiede non vi Testimone_1 erano buche ma dei rappezzi;
non costituiva prova del sinistro il verbale redatto dalla Polizia Locale di giacchè redatto successivamente alla caduta, che era CP_1 avvenuta alle ore 13.30, quindi in pieno giorno.
Con il secondo, ha asserito la violazione dell'art. 2043 c.c.; la caduta dell'attrice era da imputare unicamente alla medesima, non potendosi invocare la responsabilità della P.A. ex art.2043 c.c., non essendo stato provato che l'evento dannoso fosse riconducibile ad un nesso di causalità diretta ad un'insidia, vale a dire ad una situazione di fatto che rappresentava un pericolo occulto.
La era caduta su un tratto pedonale che frequentava giornalmente e che quindi Pt_1 conosceva bene;
la caduta si era verificata in condizioni di piena visibilità ed era avvenuta su un tratto sconnesso del marciapiede, non oggettivamente invisibile e imprevedibile tale da costituire un pericolo occulto.
Le censure devono ritenersi fondate. Con riguardo alle circostanze fattuali vi sono le dichiarazioni rese dai testi escussi. La teste ha dichiarato che “Quel giorno ricordo che avevo Testimone_1 accompagnato mio padre al seggio per il referendum costituzionale e all'interno del seggio avevamo incontrato la IG.ra . Quando siamo usciti dal seggio e siamo Pt_1 arrivati praticamente nella curva di via Cattaneo, dove ricordo che un tempo c'era la vineria, io che procedevo lentamente in quanto papà camminava aiutato da un bastone ho visto delle macchine che inchiodavano e quindi istintivamente mi sono girata indietro e ho visto la IG.ra a terra a non più di 1/1,5 m di distanza da Pt_1 noi…mi sono avvicinata e contemporaneamente ricordo che è sopraggiunta sia una coppia di ragazzi che un SInore il quale ricordo aveva una macchina di servizio della croce rossa... la SI.ra è caduta in un punto del marciapiede che è particolarmente sconnesso…Non ci sono buche ma è come se ci fossero dei rappezzi che comportano dei dislivelli nel piano di calpestio. Preciso tra l'altro che in quel punto il marciapiede è in discesa..”. Il teste ha precisato “ avevo appena smontato dal servizio di croce Testimone_2 rossa…era una bella giornata. Ricordo di aver visto una persona a terra con 2 SInori vicino..a terra c'era una SInora anziana …a pancia sotto e stavano cercando di rialzarla da terra. Ricordo che aveva sangue sul viso e delle escoriazioni sempre sul viso….Il punto in cui ho trovato la SInora presentava la pavimentazione disconnessa, la superficie era sbriciolata. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite la pavimentazione di via Cattaneo e del marciapiede su cui ho trovato la SInora. Su quel marciapiede in diversi punti all'epoca la pavimentazione era disconnessa, presentava dei dislivelli, le classiche buche da erosione dell'asfalto.”. Dall'istruttoria espletata sono emerse, quindi, le seguenti circostanze, in primo luogo il fatto è accaduto di giorno e precisamente alle 13.30, in condizioni di visibilità poiché era anche una bella giornata;
l'attrice conosceva i luoghi, atteso che la circostanza come affermata in sentenza non è stata contestata;
il marciapiede non presentava una buca ma una pavimentazione con “rappezzi”, una pavimentazione disconnessa, le classiche buche da erosione; nessuno dei testi escussi ha visto il momento esatto della caduta. Alla luce delle circostanze illustrate, la normale diligenza e l'opportuna cautela da usare in una situazione di dissesto perfettamente visibile, unitamente alle condizioni fisiche proprie dell'attrice che, sebbene persona anziana, era non solo autonoma ma anche capace di salire le scale a piedi pur abitando al settimo piano (cfr. dichiarazioni rese da iglio dell'attrice), ovvero “pimpante” (cfr. dichiarazione della Testimone_3 teste ), sarebbero state certamente sufficienti ad evitare la caduta. Tes_1
Va, infatti, richiamato il principio secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23) e ancora “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21). Il comportamento privo di cautele tenuto dalla ha, quindi, interrotto il Pt_1 nesso causale tra l'evento dannoso e la caduta, con conseguente esclusione di responsabilità del convenuto. CP_1
E', altresì, evidente che per siffatte ragioni di nessuna rilevanza è la compatibilità, anche se solo astrattamente, delle lesioni con l'evento per cui è causa. L'appello va, dunque, sul punto accolto, la sentenza va riformata e la domanda di condanna al risarcimento del danno per le lesioni subite va respinta. Le spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della parte appellante, avuto riguardo ai minimi tariffari in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione, per il presente grado, della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Pone le spese di ctu a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma sella sentenza n. 102/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo, così provvede: rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per le lesioni subite;
condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in complessivi € 2.540,00 e per il presente grado in complessivi € 3.966, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; pone le spese di ctu a carico della parte appellata.
Roma, così deciso all'udienza del 27 marzo 2025 La ConSIliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino
dr.ssa Maria Grazia Serafin ConSIliera;
dr.ssa Fiorella Gozzer ConSIliera rel., lette le note delle parti, depositate il 24.3.2025, con le quali è stato chiesto che la causa venga trattenuta in decisione per l'udienza del 27.3.2025 tenutasi in trattazione scritta, cui la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin ConSIliera
dr.ssa Fiorella Gozzer ConSIliera rel. nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3657/2023
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 102/23 emessa dal Tribunale di Viterbo RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 102/2023, in accoglimento della domanda di parte attrice ha accertato la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e ha condannato il al pagamento, in favore Controparte_1 di , della somma di € 15.209,53; ha posto le spese di lite e di ctu a carico Parte_1 del convenuto. CP_1
Il ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Controparte_1 che fosse respinta la domanda di risarcimento del danno non sussistendo alcuna responsabilità da parte del nella causazione del sinistro, imputabile a fatto e CP_1 colpa dell'attrice stessa, né ex art. 2051 c.c., né ex art. 2043 c.c., con spese di lite di entrambi i gradi.
, costituitasi, ha concluso per il rigetto dell'appello, la conferma Parte_1 della sentenza, con spese di lite dei due gradi di giudizio. Così come si legge nella sentenza gravata, ha citato in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito Controparte_1 dell'infortunio verificatosi il 4.12.2016. Esponeva che nel mentre, alle ore 13.30, percorreva a piedi il marciapiede sito lungo via Carlo Cattaneo in , giunta all'altezza del civico n. 2, a causa di una CP_1 buca, cadeva rovinosamente a terra battendo il viso, il naso, le ginocchia ed il braccia destro;
trasportata con l'autombulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di
, le veniva diagnosticata la “frattura di testa e collo omero dx” e le veniva CP_1 posizionato un tutore, con prognosi di giorni 40. Chiedeva quindi che, accertata la responsabilità, l'Ente fosse condannato al risarcimento per le lesioni fisiche subite a titolo di danno non patrimoniale e delle spese documentate per danno patrimoniale anche tenuto conto che era stata costretta ad assumere una collaboratrice domestica fino a tutto febbraio 2017. La causa, espletata la prova testimoniale ed ammessa la ctu, è stata definita con la sentenza gravata. Il Tribunale, ricondotta l'azione proposta all'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., ha accolto la domanda così motivando “ parte attrice ha fornito prova del nesso causale esistente tra cosa e danno mentre, parte convenuta, non ha provato l'esistenza del fortuito (che è comunque invocabile rispetto a situazioni di pericolo provocate da una …né, di alcun fatto interruttivo del nesso causale, riferibile alla condotta stessa della danneggiata. La circostanza che il lungo tratto del marciapiede, fosse dissestato ed in condizioni di oggettiva pericolosità per l'utente, è provato per tabulas, sia dalle foto versate in atti da parte attrice, sia dal verbale redatto dal Comando di Polizia Locale ed inviato al
affinchè quest'ultimo, eliminasse detta situazione di pericolo ed Controparte_1 effettuasse gli interventi necessari per la manutenzione e la riduzione in pristino. La teste di parte attrice ha puntualizzato che in quel tratto di Testimone_1 marciapiede “ non ci sono buche ma è come se ci fossero dei rappezzi che comportano dei dislivelli nel piano calpestio” e che, “in quel punto il marciapiede è in discesa” con ciò confermando la sussistenza dell'insidia e/o trabocchetto che se pur prevedibile (tenuto conto che l'attrice conosce i luoghi), non era dalla stessa evitabile facendo uso della normale diligenza, atteso che trattasi di un lungo tratto di marciapiede per di più in discesa. Tali circostanze non sono state, adeguatamente smentite da emergenze contrarie, dalle quali possa evincersi l'esistenza di un caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode ed a interrompere il nesso causale;
in particolare non è possibile imputare alcun concorso di colpa all'attrice, per negligenza
o mancanza di attenzione, atteso che la lunga disconnessione del pavimento non era segnalata e, se pur visibile visto l'orario diurno, non era comunque evitabile. Per tutte le ragioni esposte, va emessa la chiesta pronuncia di condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.“. La parte appellante ha criticato la sentenza esponendo i seguenti motivi. Con il primo, ha lamentato la violazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, le allegazioni di parte attrice circa la dinamica del sinistro non erano suffragate da alcuna prova così come non vi era prova circa la correlazione eziologica tra evento e danno. I testi non erano presenti al momento della caduta;
nell'atto di citazione, la attribuiva la caduta Pt_1 all'esistenza di una buca sul marciapiede, ma non allegava nessuna prova;
dalle foto prodotte, infatti, non si rilevava la presenza di alcuna buca;
la teste di parte attrice, , aveva puntualizzato che in quel tratto di marciapiede non vi Testimone_1 erano buche ma dei rappezzi;
non costituiva prova del sinistro il verbale redatto dalla Polizia Locale di giacchè redatto successivamente alla caduta, che era CP_1 avvenuta alle ore 13.30, quindi in pieno giorno.
Con il secondo, ha asserito la violazione dell'art. 2043 c.c.; la caduta dell'attrice era da imputare unicamente alla medesima, non potendosi invocare la responsabilità della P.A. ex art.2043 c.c., non essendo stato provato che l'evento dannoso fosse riconducibile ad un nesso di causalità diretta ad un'insidia, vale a dire ad una situazione di fatto che rappresentava un pericolo occulto.
La era caduta su un tratto pedonale che frequentava giornalmente e che quindi Pt_1 conosceva bene;
la caduta si era verificata in condizioni di piena visibilità ed era avvenuta su un tratto sconnesso del marciapiede, non oggettivamente invisibile e imprevedibile tale da costituire un pericolo occulto.
Le censure devono ritenersi fondate. Con riguardo alle circostanze fattuali vi sono le dichiarazioni rese dai testi escussi. La teste ha dichiarato che “Quel giorno ricordo che avevo Testimone_1 accompagnato mio padre al seggio per il referendum costituzionale e all'interno del seggio avevamo incontrato la IG.ra . Quando siamo usciti dal seggio e siamo Pt_1 arrivati praticamente nella curva di via Cattaneo, dove ricordo che un tempo c'era la vineria, io che procedevo lentamente in quanto papà camminava aiutato da un bastone ho visto delle macchine che inchiodavano e quindi istintivamente mi sono girata indietro e ho visto la IG.ra a terra a non più di 1/1,5 m di distanza da Pt_1 noi…mi sono avvicinata e contemporaneamente ricordo che è sopraggiunta sia una coppia di ragazzi che un SInore il quale ricordo aveva una macchina di servizio della croce rossa... la SI.ra è caduta in un punto del marciapiede che è particolarmente sconnesso…Non ci sono buche ma è come se ci fossero dei rappezzi che comportano dei dislivelli nel piano di calpestio. Preciso tra l'altro che in quel punto il marciapiede è in discesa..”. Il teste ha precisato “ avevo appena smontato dal servizio di croce Testimone_2 rossa…era una bella giornata. Ricordo di aver visto una persona a terra con 2 SInori vicino..a terra c'era una SInora anziana …a pancia sotto e stavano cercando di rialzarla da terra. Ricordo che aveva sangue sul viso e delle escoriazioni sempre sul viso….Il punto in cui ho trovato la SInora presentava la pavimentazione disconnessa, la superficie era sbriciolata. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite la pavimentazione di via Cattaneo e del marciapiede su cui ho trovato la SInora. Su quel marciapiede in diversi punti all'epoca la pavimentazione era disconnessa, presentava dei dislivelli, le classiche buche da erosione dell'asfalto.”. Dall'istruttoria espletata sono emerse, quindi, le seguenti circostanze, in primo luogo il fatto è accaduto di giorno e precisamente alle 13.30, in condizioni di visibilità poiché era anche una bella giornata;
l'attrice conosceva i luoghi, atteso che la circostanza come affermata in sentenza non è stata contestata;
il marciapiede non presentava una buca ma una pavimentazione con “rappezzi”, una pavimentazione disconnessa, le classiche buche da erosione; nessuno dei testi escussi ha visto il momento esatto della caduta. Alla luce delle circostanze illustrate, la normale diligenza e l'opportuna cautela da usare in una situazione di dissesto perfettamente visibile, unitamente alle condizioni fisiche proprie dell'attrice che, sebbene persona anziana, era non solo autonoma ma anche capace di salire le scale a piedi pur abitando al settimo piano (cfr. dichiarazioni rese da iglio dell'attrice), ovvero “pimpante” (cfr. dichiarazione della Testimone_3 teste ), sarebbero state certamente sufficienti ad evitare la caduta. Tes_1
Va, infatti, richiamato il principio secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23) e ancora “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21). Il comportamento privo di cautele tenuto dalla ha, quindi, interrotto il Pt_1 nesso causale tra l'evento dannoso e la caduta, con conseguente esclusione di responsabilità del convenuto. CP_1
E', altresì, evidente che per siffatte ragioni di nessuna rilevanza è la compatibilità, anche se solo astrattamente, delle lesioni con l'evento per cui è causa. L'appello va, dunque, sul punto accolto, la sentenza va riformata e la domanda di condanna al risarcimento del danno per le lesioni subite va respinta. Le spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della parte appellante, avuto riguardo ai minimi tariffari in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione, per il presente grado, della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Pone le spese di ctu a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma sella sentenza n. 102/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo, così provvede: rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per le lesioni subite;
condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in complessivi € 2.540,00 e per il presente grado in complessivi € 3.966, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; pone le spese di ctu a carico della parte appellata.
Roma, così deciso all'udienza del 27 marzo 2025 La ConSIliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino