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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/11/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
CO LO UA PRESIDENTE
IU EL CONSIGLIERA rel.
AT Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 143/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Valettini e Emanuele
Buttini per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
PA IN ed ER UO per procura generale allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 22/10/2025 .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale della Spezia la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' esponendo: CP_2
- di essere titolare di assegno sociale da settembre 2019;
- che con provvedimento del 30 ottobre 2023, l' aveva CP_2
revocato la sua provvidenza per superamento dei limiti reddituali, essendo la beneficiaria divenuta titolare dal luglio 2023 di pensione di reversibilità cat SOCTPS
n°10625954;
- che con lo stesso provvedimento l' le aveva CP_1
richiesto la restituzione dell'importo di €. 6.632,89 per il periodo 1° gennaio – 30 novembre 2023, trattandosi di somme erogate indebitamente;
- che tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo, avendo la stessa percepito tali somme in buona fede e per colpa dall' che aveva continuato ad erogare la CP_1
maggiorazione, pur essendo a conoscenza della modifica delle condizioni reddituali dell'accipiens.
L' si è difeso contestando il ricorso e chiedendone la CP_2
reiezione, evidenziando di aver tempestivamente provveduto a comunicare alla ricorrente l'indebito a seguito della concessione a suo favore della pensione pubblica di reversibilità richiesta con domanda del 20.07.2023.
Con sentenza n. 346/2024 il Tribunale della Spezia ha respinto il
2
ricorso, ritenendo la legittimità e tempestività dell'azione di recupero da parte dell' ex art. 13 comma 2 L. n. 412/1991, CP_2
essendosi verificato un mutamento delle condizioni reddituali della beneficiaria della prestazione assistenziale. Al riguardo ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
3522/2024), secondo cui le prestazioni legate al reddito, quale quella in esame, sono per loro natura provvisorie e soggette a verifica annuale delle condizioni reddituali del beneficiario, per cui non si può riconoscere il legittimo affidamento del percettore in caso di superamento della soglia reddituale.
Le spese di lite sono state compensate.
Appella la sig.ra e resiste l . Parte_1 CP_2
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 28/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che il giudice ha errato a qualificare la prestazione come previdenziale, trattandosi di un beneficio assistenziale;
conseguentemente non era applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui all' art. 13 L. n. 412/1991, ma quella sugli indebiti assistenziali ed in particolare i principi giurisprudenziali sanciti dalla Corte di Cassazione secondo cui
“In tema di indebito assistenziale va, di contro, applicato un principio di settore, in armonia con l'art. 38Cost., secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di
3
tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.”
Conseguentemente, come pure più volte precisato dalla Corte di
Cassazione, l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento comunicato nell' ottobre 2023.
Nella fattispecie in esame l'assistita aveva ricevuto le somme erogate in assoluta buona fede, mentre era evidente l'errore di che non poteva non sapere che la stessa aveva superato la CP_2
soglia reddituale proprio a causa della titolarità di altra prestazione pensionistica corrisposta dallo stesso , tanto è CP_1
vero che la revoca era avvenuta ancor prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, disponendo già l' delle CP_2
informazioni necessarie.
In subordine l'appellante sostiene che l'indebito avrebbe potuto essere eventualmente richiesto solo per i ratei successivi alla liquidazione della pensione di reversibilità (luglio 2023) che aveva determinato il superamento della soglia reddituale.
Pertanto, l'importo che l avrebbe potuto ripetere ammonta, CP_2
al massimo, ad €. 3.014,90 (602,98 x 5 mensilità da luglio a novembre 2023.
§§§
Occorre anzitutto premettere che la giurisprudenza della Corte di
4
Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che, sebbene la L. n.
88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: trattasi infatti, seppur destinata alla medesima platea di soggetti (cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino in stato di indigenza), di una prestazione assistenziale del tutto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e
23529 del 2016). Conseguentemente non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie. Ha, in particolare, sostenuto la Suprema
Corte che "una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale prevista dall'art. 26 della L. n. 153 del 1969, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non è suscettibile di applicazione analogica ex art. art. 14 delle preleggi”, aggiungendo che "mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, stante che la pensione sociale costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' restando le altre a CP_2
carico del Ministero dell'Interno, affatto differente è la situazione
5
normativa odierna, che vede l soggetto obbligato non CP_2
soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del
1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute".
In ogni caso, l'inapplicabilità dell'art. 52 cit. non determina l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina civilistica di cui all'art. 2033 c.c..
Come correttamente evidenziato dall'appellante, per gli indebiti assistenziali vige un principio di settore eccentrico rispetto alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. in forza del quale - alla luce dell'articolo 38 Cost. - la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Il principio pare, in via generale, senz'altro applicabile all'assegno sociale, in quanto destinato al soddisfacimento di bisogni alimentari della persona indigente.
Tuttavia, con ordinanza n. 3522/2024, la Suprema Corte ha
6
ritenuto che – essendo l'assegno sociale erogato con carattere di provvisorietà sulla base della sola dichiarazione resa dal richiedente e conguagliato annualmente (l'anno successivo) sulla base dei redditi dichiarati come effettivamente percepiti, come stabilito dall'articolo 3, comma 6 della L. n. 335/'95 – non è possibile per l'accipiens invocare la tutela del proprio affidamento circa l'effettiva debenza della prestazione, in quanto per legge concessa in via provvisoria e condizionata alla successiva verifica del diritto da parte dell'ente erogatore in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi presentata dal beneficiario per l'anno di riferimento.
In adesione a questo orientamento, il Tribunale ha ritenuto la legittimità del provvedimento di recupero dell' , in quanto CP_2
avvenuto nei termini di legge. Il fatto che il giudice abbia ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 13 comma 2 della
L. n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale non applicabile all'assegno sociale per i motivi sopra esposti, non porta ad una differente conclusione, in quanto il medesimo meccanismo di verifica è previsto dall'art. 3, comma 6 della L.
n. 335/'95. Ed in effetti l' , con il provvedimento del 30 CP_2
ottobre 2023, si è attivato sicuramente tempestivamente nel chiedere indietro la prestazione per superamento dei requisiti reddituali, ancor prima che venisse presentata dalla sig.ra la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, ben Parte_1
conoscendo la situazione reddituale della stessa avendole appena liquidato la pensione di reversibilità con decorrenza da luglio
7
2023.
Tuttavia deve ritenersi corretta la tesi sostenuta in via subordinata dall'appellante, secondo cui l' non avrebbe potuto CP_2
richiedere la restituzione dei ratei per il periodo da gennaio 2023
a giugno 2023, in cui la stessa aveva ancora diritto all'erogazione dell'assegno sociale, avendo superato il limite reddituale annuo per il mantenimento della predetta provvidenza soltanto dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità.
Nel periodo precedente, la sig.ra poteva contare solo Parte_1
sul sussidio sociale per il proprio sostentamento;
conseguentemente – alla luce dei principi sanciti dalla Corte
Costituzionale con le note sentenze nn. 431/1993 e n. 1/2006 più volte invocate dalla Corte di Cassazione a sostegno della funzione alimentare delle provvidenze assistenziali ed in particolare dell'assegno sociale (Cass. nn. 10642 e 26036 del
2019) – una lettura costituzionalmente orientata del ragionamento contenuto nella ordinanza della Corte di
Cassazione n. 3522/2024 porta ad escludere la ripetibilità dei ratei dell'assegno sociale percepiti dall' assistita (ed utilizzati per il proprio sostentamento) per il periodo precedente alla data di decorrenza della pensione di reversibilità che ha comportato il venir meno del diritto al sussidio per superamento dei requisiti reddituali.
Conseguentemente, in accoglimento del motivo di appello proposto in via subordinata, va dichiarato che l' non può CP_2
ripetere dalla sig.ra i ratei di assegno sociale erogati per Parte_1
8
il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, pari a complessivi €. 3.617,88 (€. 602,98 x 6).
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, l' CP_2
va condannato alla rifusione dei due terzi delle spese di lite sostenute dall'appellante in entrambi i gradi di giudizio - liquidate per l'intero come in dispositivo in base al valore della causa - con compensazione tra le parti della residua frazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, dichiara che l' non può ripetere dalla sig.ra i ratei CP_2 Parte_1
di assegno sociale erogati per il periodo dal 1° gennaio 2023 al
30 giugno 2023, pari a complessivi €. 3.617,88 (€. 602,98 x 6).
Condanna a rifondere alla sig.ra i due terzi delle CP_2 Parte_1
spese sostenute nel doppio grado di giudizio, che liquida – per l'intero e per ciascun grado - in complessivi €. 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore dei difensori antistatari, compensata la residua frazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IU EL
IL PRESIDENTE
CO LO UA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
CO LO UA PRESIDENTE
IU EL CONSIGLIERA rel.
AT Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 143/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Valettini e Emanuele
Buttini per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
PA IN ed ER UO per procura generale allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 22/10/2025 .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale della Spezia la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' esponendo: CP_2
- di essere titolare di assegno sociale da settembre 2019;
- che con provvedimento del 30 ottobre 2023, l' aveva CP_2
revocato la sua provvidenza per superamento dei limiti reddituali, essendo la beneficiaria divenuta titolare dal luglio 2023 di pensione di reversibilità cat SOCTPS
n°10625954;
- che con lo stesso provvedimento l' le aveva CP_1
richiesto la restituzione dell'importo di €. 6.632,89 per il periodo 1° gennaio – 30 novembre 2023, trattandosi di somme erogate indebitamente;
- che tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo, avendo la stessa percepito tali somme in buona fede e per colpa dall' che aveva continuato ad erogare la CP_1
maggiorazione, pur essendo a conoscenza della modifica delle condizioni reddituali dell'accipiens.
L' si è difeso contestando il ricorso e chiedendone la CP_2
reiezione, evidenziando di aver tempestivamente provveduto a comunicare alla ricorrente l'indebito a seguito della concessione a suo favore della pensione pubblica di reversibilità richiesta con domanda del 20.07.2023.
Con sentenza n. 346/2024 il Tribunale della Spezia ha respinto il
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ricorso, ritenendo la legittimità e tempestività dell'azione di recupero da parte dell' ex art. 13 comma 2 L. n. 412/1991, CP_2
essendosi verificato un mutamento delle condizioni reddituali della beneficiaria della prestazione assistenziale. Al riguardo ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
3522/2024), secondo cui le prestazioni legate al reddito, quale quella in esame, sono per loro natura provvisorie e soggette a verifica annuale delle condizioni reddituali del beneficiario, per cui non si può riconoscere il legittimo affidamento del percettore in caso di superamento della soglia reddituale.
Le spese di lite sono state compensate.
Appella la sig.ra e resiste l . Parte_1 CP_2
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 28/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che il giudice ha errato a qualificare la prestazione come previdenziale, trattandosi di un beneficio assistenziale;
conseguentemente non era applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui all' art. 13 L. n. 412/1991, ma quella sugli indebiti assistenziali ed in particolare i principi giurisprudenziali sanciti dalla Corte di Cassazione secondo cui
“In tema di indebito assistenziale va, di contro, applicato un principio di settore, in armonia con l'art. 38Cost., secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di
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tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.”
Conseguentemente, come pure più volte precisato dalla Corte di
Cassazione, l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento comunicato nell' ottobre 2023.
Nella fattispecie in esame l'assistita aveva ricevuto le somme erogate in assoluta buona fede, mentre era evidente l'errore di che non poteva non sapere che la stessa aveva superato la CP_2
soglia reddituale proprio a causa della titolarità di altra prestazione pensionistica corrisposta dallo stesso , tanto è CP_1
vero che la revoca era avvenuta ancor prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, disponendo già l' delle CP_2
informazioni necessarie.
In subordine l'appellante sostiene che l'indebito avrebbe potuto essere eventualmente richiesto solo per i ratei successivi alla liquidazione della pensione di reversibilità (luglio 2023) che aveva determinato il superamento della soglia reddituale.
Pertanto, l'importo che l avrebbe potuto ripetere ammonta, CP_2
al massimo, ad €. 3.014,90 (602,98 x 5 mensilità da luglio a novembre 2023.
§§§
Occorre anzitutto premettere che la giurisprudenza della Corte di
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Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che, sebbene la L. n.
88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: trattasi infatti, seppur destinata alla medesima platea di soggetti (cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino in stato di indigenza), di una prestazione assistenziale del tutto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e
23529 del 2016). Conseguentemente non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie. Ha, in particolare, sostenuto la Suprema
Corte che "una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale prevista dall'art. 26 della L. n. 153 del 1969, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non è suscettibile di applicazione analogica ex art. art. 14 delle preleggi”, aggiungendo che "mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, stante che la pensione sociale costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' restando le altre a CP_2
carico del Ministero dell'Interno, affatto differente è la situazione
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normativa odierna, che vede l soggetto obbligato non CP_2
soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del
1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute".
In ogni caso, l'inapplicabilità dell'art. 52 cit. non determina l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina civilistica di cui all'art. 2033 c.c..
Come correttamente evidenziato dall'appellante, per gli indebiti assistenziali vige un principio di settore eccentrico rispetto alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. in forza del quale - alla luce dell'articolo 38 Cost. - la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Il principio pare, in via generale, senz'altro applicabile all'assegno sociale, in quanto destinato al soddisfacimento di bisogni alimentari della persona indigente.
Tuttavia, con ordinanza n. 3522/2024, la Suprema Corte ha
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ritenuto che – essendo l'assegno sociale erogato con carattere di provvisorietà sulla base della sola dichiarazione resa dal richiedente e conguagliato annualmente (l'anno successivo) sulla base dei redditi dichiarati come effettivamente percepiti, come stabilito dall'articolo 3, comma 6 della L. n. 335/'95 – non è possibile per l'accipiens invocare la tutela del proprio affidamento circa l'effettiva debenza della prestazione, in quanto per legge concessa in via provvisoria e condizionata alla successiva verifica del diritto da parte dell'ente erogatore in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi presentata dal beneficiario per l'anno di riferimento.
In adesione a questo orientamento, il Tribunale ha ritenuto la legittimità del provvedimento di recupero dell' , in quanto CP_2
avvenuto nei termini di legge. Il fatto che il giudice abbia ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 13 comma 2 della
L. n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale non applicabile all'assegno sociale per i motivi sopra esposti, non porta ad una differente conclusione, in quanto il medesimo meccanismo di verifica è previsto dall'art. 3, comma 6 della L.
n. 335/'95. Ed in effetti l' , con il provvedimento del 30 CP_2
ottobre 2023, si è attivato sicuramente tempestivamente nel chiedere indietro la prestazione per superamento dei requisiti reddituali, ancor prima che venisse presentata dalla sig.ra la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, ben Parte_1
conoscendo la situazione reddituale della stessa avendole appena liquidato la pensione di reversibilità con decorrenza da luglio
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2023.
Tuttavia deve ritenersi corretta la tesi sostenuta in via subordinata dall'appellante, secondo cui l' non avrebbe potuto CP_2
richiedere la restituzione dei ratei per il periodo da gennaio 2023
a giugno 2023, in cui la stessa aveva ancora diritto all'erogazione dell'assegno sociale, avendo superato il limite reddituale annuo per il mantenimento della predetta provvidenza soltanto dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità.
Nel periodo precedente, la sig.ra poteva contare solo Parte_1
sul sussidio sociale per il proprio sostentamento;
conseguentemente – alla luce dei principi sanciti dalla Corte
Costituzionale con le note sentenze nn. 431/1993 e n. 1/2006 più volte invocate dalla Corte di Cassazione a sostegno della funzione alimentare delle provvidenze assistenziali ed in particolare dell'assegno sociale (Cass. nn. 10642 e 26036 del
2019) – una lettura costituzionalmente orientata del ragionamento contenuto nella ordinanza della Corte di
Cassazione n. 3522/2024 porta ad escludere la ripetibilità dei ratei dell'assegno sociale percepiti dall' assistita (ed utilizzati per il proprio sostentamento) per il periodo precedente alla data di decorrenza della pensione di reversibilità che ha comportato il venir meno del diritto al sussidio per superamento dei requisiti reddituali.
Conseguentemente, in accoglimento del motivo di appello proposto in via subordinata, va dichiarato che l' non può CP_2
ripetere dalla sig.ra i ratei di assegno sociale erogati per Parte_1
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il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, pari a complessivi €. 3.617,88 (€. 602,98 x 6).
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, l' CP_2
va condannato alla rifusione dei due terzi delle spese di lite sostenute dall'appellante in entrambi i gradi di giudizio - liquidate per l'intero come in dispositivo in base al valore della causa - con compensazione tra le parti della residua frazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, dichiara che l' non può ripetere dalla sig.ra i ratei CP_2 Parte_1
di assegno sociale erogati per il periodo dal 1° gennaio 2023 al
30 giugno 2023, pari a complessivi €. 3.617,88 (€. 602,98 x 6).
Condanna a rifondere alla sig.ra i due terzi delle CP_2 Parte_1
spese sostenute nel doppio grado di giudizio, che liquida – per l'intero e per ciascun grado - in complessivi €. 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore dei difensori antistatari, compensata la residua frazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IU EL
IL PRESIDENTE
CO LO UA
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